Articolo 5 della Legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1
Articolo 4Articolo 6
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29 gennaio 1997
Art. 5. Applicabilita' del procedimento 1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati alla Commissione.
2. Per la modificazione della legge costituzionale approvata secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura previste dalla Costituzione.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1997