Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2585 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. IAIA LISA matrimonio celebrato in SANTA VENERINA il 05/10/2018 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cesena, Via Boscone n. 3137 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata nell'interesse del figlio minore alla sig.ra considerando che il marito si ha trasferito da Controparte_1 gennaio 2024 altrove. La moglie si impegna entro il 31.12.2024 ad intestarsi interamente in contratto di locazione de quo. Parte_2
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno ER congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il ER padre, essendo presidente dell'associazione sportiva dilettantistica “Fly to Goal” (doc. 8) ove svolge, come spiegato, anche attività di istruttore/pilota ed è quindi impegnato spesso in viaggi, anche all'estero, di lunga durata, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) nel periodo da maggio a ottobre di ogni anno, essendo un periodo di grande intensità lavorativa, (ad eccezione comunque delle volte in cui si trova fisicamente fuori regione o all'estero per lavoro), vedrà il figlio due volte la settimana a scelta di due giorni dal lunedì al venerdì dall'uscita della scuola ore 16:00 alle 20:00 del giorno successivo tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione;
2 4/b) nel periodo da novembre ad aprile di ogni anno, vedrà il figlio due volte la settimana a scelta di due giorni dal lunedì al venerdì dall'uscita della scuola ore 16:00 alle 20:00 del giorno successivo tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione e un week-end al mese dalle 16:00 del venerdì alle 20:00 della domenica tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione. 4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua il padre si impegna a stare con il figlio un minimo di 4 giorni consecutivi tenendolo a dormire presso la propria abitazione;
durante le vacanze estive, essendo il momento in cui il padre è più impegnato nell'attività dell'associazione (ad eccezione delle volte in cui si trova fisicamente fuori regione o all'estero per lavoro), vedrà il figlio due volte la settimana a scelta di due giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 del mattino alle 20:00 del giorno successivo tenendolo anche a dormire presso la propria abitazione. I genitori si impegnano ad assecondare le richieste del figlio di ritorno presso ER
l'atro genitore anche se queste possono comportare il mancato godimento di giorni / ore spettanti al genitore in quel momento collocatario, senza facoltà di recuperare il tempo non goduto. 5) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Pt_1 CP_1 oltre il giorno di 15 di ogni mese ogni mese
- l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e così fin tanto che non ER avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
- € 485,00 a titolo di rimborso spese per il finanziamento di cui sopra (doc. 16) fino al momento in cui il marito si accollerà il debito con ulteriore negoziazione del residuo o, in subordine, fino all'estinzione dello stesso 15.11.2030. 6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ER ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Forlì e comunque secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Tali spese straordinarie saranno corrisposte alla sig.ra mediante bonifico CP_1 bancario entro 5 giorni dalla presentazione degli scontrini/ricevute o fatture.
7) L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito dalla sig.ra ER
CP_1
3 8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio con onere reciproco di comunicare viaggi all'estero con preavviso di almeno 30 giorni. Spese al definitivo, come da ricorso ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA VENERINA (atto n. 31 parte 2 Serie A anno 2018). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 19/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 2585/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2585/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. IAIA LISA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. IAIA LISA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 19/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 19/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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