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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2024, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 682/2021 R.G., promosso da
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/01/1957 , elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Sabrina
Giardina, che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MERCURIO, TORTORICI presso lo studio dell'avv. CARCIONE ROSETTA, che la rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza N. 878/2022 Reg.
Sent., il cui contenuto si sintetizza di seguito.
Con ricorso depositato in data 10.05.2021 premesso di aver Parte_1
contratto in data 19.09.1981 matrimonio concordatario in Tortorici con CP_1
, deduceva: che dalla loro unione erano nati quattro figli, oggi tutti maggiorenni;
[...]
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che tra i coniugi era poi intervenuta la separazione, definitasi con Decreto di
Omologa emesso dal Tribunale di Patti il 6.11.2018; che dunque, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione e non essendo ripresa la convivenza, veniva intrapreso il pendente giudizio per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle statuizioni del Decreto di Omologa di omologa della separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alla chiesta CP_1
pronunzia di divorzio sussistendone i presupposti di legge e formulando altresì richiesta di rimborso delle spese sostenute per la casa familiare e per gli arredi dando pure atto di vivere in un alloggio in affitto e di provvedere al mantenimento del figlio Per maggiorenne . Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con provvedimento del 10.05.2022 il Presidente del Tribunale, a seguito della comparizione personale dei coniugi, riteneva di non dover modificare i provvedimenti della separazione omologata e rinviava per la trattazione nel merito al designato G.I. innanzi al quale veniva di poi chiesta, tra l'altro, la sentenza sullo status disposta con la Sentenza n. 878/2022, pubblicata il 13.12.2022.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e, in particolare, per la concessione dei termini ex art. 183 cpc tempestivamente richiesti.
Rigettate le istanze istruttorie e precisate le conclusioni, la causa veniva infine introitata a sentenza, ex art. 190 c.p.c., in data 10.01.2024.
Ebbene, in ordine alle richieste della di rimborso degli esborsi CP_1
asseritamente effettuati per la costruzione della casa familiare e dei relativi arredi va confermata l'ordinanza del 26.10.2022 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità delle domande non connesse con il petitum principale poiché esse esulano dall'oggetto del giudizio di divorzio e sono sottratte alla disamina ed alla competenza del Giudicante adito.
Difatti, nei procedimenti di separazione e divorzio -per costante e consolidata giurisprudenza- non possono essere introdotte domande soggette a rito diverso e non strettamente attinenti e consequenziali alle istanze in tema di rapporti personali tra i coniugi e di rapporti tra questi e la prole.
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Ne discende che per le domande avanzate dalla resistente, soggette al rito ordinario,
è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio o di separazione soggette al rito della camera di consiglio, trattandosi di domande non connesse a quella di divorzio, ma autonome e distinte.
Per quanto precede, quindi, vanno confermate le statuizioni di cui al Decreto di
Omologa.
Le spese del presente giudizio, stante la parziale soccombenza, sono compensate per la metà e per la restante parte poste a carico della resistente soccombente e liquidate in favore dell'Erario stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Dichiara inammissibili le domande di parte resistente di rimborso delle spese sostenute per la costruzione della casa coniugale e dei relativi arredi;
2. Compensa per la metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente del residuo 50% pari ad € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con obbligo di refusione in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Patti, li 15.5.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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