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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8910 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 949/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano
Il Tribunale di Milano, in persona del dott. Simone Luerti, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento proposto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 27 dicembre 2023 da nata a [...], il [...], CUI , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa ai fini del presente giudizio dall'avv. Andrea Scozzaro del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, via Osasco 30, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(Questura di Como) (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso avverso il decreto cat.A.12/Imm/bi.2022 nr. 296, di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per familiare di cittadino comunitario ex artt. 10 e 23, D. Lgs. 30/2007, adottato dal Questore di Como in data 7 ottobre 2022 e notificato in data 2 marzo 2023.
Conclusioni per la ricorrente: accertare, nonostante l'intervenuto decesso del IG , lo status di familiare di cittadino Pt_2 dell'U.E. in favore della IGa e per l'effetto Pt_1 annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Como il 7 ottobre 2022 e notificato il 3 marzo 2023, ordinando all'Amministrazione di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della ricorrente, ex artt. 10 e 23, D. Lgs. 30/2007; in via subordinata accertare, nonostante l'intervenuto decesso del IG , lo status di familiare di cittadino Pt_2 dell'U.E. in favore della IGa e per l'effetto Pt_1 annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Como il 7 ottobre 2022 e notificato il 3 marzo 2023, ordinando all'Amministrazione di rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro ex art. 30, c. 5, T.U. Immigrazione in favore della IGa Pt_1
Conclusioni per la resistente: dichiarare le domande infondate per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese e competenze. In fatto.
- con istanza presentata in data 23.12.2021 la ricorrente in epigrafe formulava richiesta di conversione e contestuale rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto titolare di una autorizzazione al soggiorno per richiedenti asilo scaduto il 20.10.2021 e ne chiedeva in particolare la conversione per motivi familiari a seguito di matrimonio contratto con cittadino italiano in data 29.11.2021, nei termini sopra specificati;
- la Questura di Como con il provvedimento impugnato sopra indicato prendeva atto degli accertamenti svolti circa la convivenza della coppia e rilevava che al domicilio coniugale in Cadorago (CO) il cittadino italiano non era più presente in quanto ricoverato in RSA e la ricorrente era domiciliata presso la di lei sorella in Lurate Caccivio (CO), senza avere comunicato nei termini il mutamento di domicilio;
il marito aveva per altro dichiarato che il matrimonio era fittizio;
- la Questura rilevava altresì che a poco più di un mese dal matrimonio i coniugi si erano reciprocamente querelati: in data 4.1.2022 il marito denunciava la moglie per Parte_3 minaccia;
in data 9.1.2022 la ricorrente denunciava il marito per lesioni ed entrambi nell'occasione dichiaravano di voler risolvere il vincolo coniugale;
- il provvedimento di rigetto dava atto della inapplicabilità degli artt. 7 e 14 D. lgs. n. 30/2007 e che l'Amministrazione deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari, affinché non siano utilizzati come mero scudo a garanzie della revoca o del diniego di permesso di soggiorno;
- implicitamente negando la natura effettiva del vincolo coniugale presupposto del permesso di soggiorno richiesto la Questura respingeva l'istanza.
Nel ricorso dep. 27.12.2023, la difesa ha riferito che:
- in data 29 novembre 2021, la coppia contraeva, in Cadorago (CO), matrimonio civile;
- considerato l'arrivo dalla Nigeria dei 2 figli della ricorrente, il nucleo familiare si trasferiva presso un'unità immobiliare maggiormente spaziosa sita in Cadorago (CO), via Magenta, 1;
- Sin da subito il IG si mostrava essere un uomo molto geloso nei confronti della ricorrente Pt_2 impedendole di coltivare delle relazioni amicali con altre persone e pretendendo di controllare ogni suo spostamento;
se all'inizio della convivenza, il comportamento ossessivo da parte del IG Pt_2 era fronte di sporadiche liti verbali, subito dopo al matrimonio si registrava un grave episodio di violenza fisica e verbale a danno della ricorrente che fuggiva dall'abitazione familiare riparando presso l'abitazione della sorella sita in Villa Guardia (CO);
- Giunta dalla sorella ed esposto l'accaduto, la stessa veniva convinta a farsi refertare le lesioni al più vicino nosocomio di Varese
- Dopo qualche giorno in cui rimaneva presso l'abitazione della sorella, convinta dalle promesse del marito, la IGa faceva rientro presso l'abitazione familiare;
Pt_1
- In data 23 dicembre 2021, in ragione del vincolo coniugale con cittadino italiano, la IGa Pt_1 domandava alla Questura di Como il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E., ex art. 10, D. Lgs. 30/2007 (oggi, permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 23, D. Lgs. 30/2007);
- In data 31 dicembre 2021 si verificava una nuova lite domestica provocata dall'ingiustificata gelosia del IG nei confronti della moglie;
anche in tale circostanza, alla violenza verbale si univa Pt_2 quella fisica e la IGa veniva colpita con un bastone al ginocchio sinistro;
Pt_1
Pagina nr.
2 - A seguito di tale episodio, la IGa ed i figli abbandonavano, definitivamente, Pt_1
l'abitazione familiare riparando dapprima presso l'abitazione della sorella e, successivamente, trasferendosi presso il Comune di Oltrona di San Mamette (CO);
-In data 3 gennaio 2022, in considerazione del perdurare del dolore al ginocchio sinistro, la IGa si recava presso il nosocomio sito in Valduce (CO); a seguito di visita specialistica, il Pt_1 personale medico diagnosticava quanto segue: “la paziente riferisce violenza da parte del marito. In triage lamenta dolore al ginocchio sx dopo aver ricevuto un colpo di bastone" e "riferisce episodi simili in passato. [I]l 30/11 accesso presso altro PS per aver ricevuto bastonata, sempre dal m[a]rito al braccio dx");
- In data 9 gennaio 2022, la ricorrente sporgeva querela per i fatti sopradescritti a carico del marito. Successivamente, in data 2.7.2023, il marito italiano della ricorrente decedeva.
In diritto Il ricorso della difesa:
- invocava l'applicabilità del d.lgs. n. 30/2007 in quanto più favorevole della disciplina prevista dal TUI, ed in particolare sottolineava che la IGa coniugata con cittadino italiano, Pt_1 acquisiva lo status di familiare di cittadino dell'U.E., ex art. 2, D. Lgs. 30/2007; prima di argomentare circa il permanere di tale status nonostante l'intervenuto decesso del marito, è necessario discorrere circa il momento di acquisto di tale condizione giuridica. Lo status di familiare di cittadino dell'U.E. è oggetto di una normativa ad hoc di maggior favore, vale a dire il D. Lgs. 30/2007, di recepimento della direttiva comunitaria 2004/38/CE relativa al “diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.
- richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione, con la nota sentenza n. 10925/2019, nella parte in cui afferma che: “Premessa la piena applicabilità alla fattispecie dedotta nel presente giudizio della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 30 del 2007, deve escludersi che tra i criteri di riconoscimento iniziale e conservazione dei titoli di soggiorno previsti da tale normativa possa farsi rientrare, nell'ipotesi del coniuge del cittadino italiano (o dell'UE) la convivenza effettiva, trattandosi di criterio rimasto estraneo sia all'art. 7, comma 1, lett. d), relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano, sia alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 12 e 13, che regolano il primo il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e pongono, per il secondo, il limite del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cass. 12745/2013).
-concludeva sul punto affermando che è assolutamente irrilevante, ai fini del rilascio del predetto titolo di soggiorno, la circostanza che i coniugi avessero interrotto la propria convivenza (peraltro cessazione che era stata provocata dal marito che aveva reiteratamente aggredito, sia verbalmente sia fisicamente, la ricorrente ponendo in serio pericolo la sua incolumità);
- negava in ogni caso la natura fittizia del matrimonio e dichiarava inattendibili le dichiarazioni orami “interessate” del in ordine alla strumentalità del matrimonio, che invece era sorto Pt_2 genuinamente ed era terminato proprio per gli atti violenti scaturita da gelosia e quindi da precisa – anche se malintesa – volontà di conservare il vincolo;
- affermava il mantenimento dello status di familiare di cittadino dell'U.E. anche nel caso di decesso del coniuge comunitario, ex art. 11, c. 2, D. Lgs. 30/2007. Precisava in proposito che la ricorrente, alla luce di quanto sopraesposto, ha acquisito con il matrimonio lo status di familiare di
Pagina nr. 3 cittadino dell'U.E.; ciò premesso, passiamo ad analizzare il mantenimento di tale status nonostante l'intervenuto decesso da parte del coniuge comunitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 2, D. Lgs. 30/2007, ove prevede che: "Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato". Il caso di specie rientra nella previsione della norma sopra citata essendo la ricorrente:
1. stata sposata con cittadino italiano fino al 2 luglio 2023, data dell'intervenuto decesso da parte del IG (doc. 14); Pt_2
2. soggiornante in Italia da oltre 1 anno, nello specifico quantomeno dal 2019 (anno di presentazione della domanda di protezione internazionale) e munita di un primo permesso di soggiorno per richiesta asilo dal 21 aprile 2021, la stessa gode ancora oggi dello status di richiedente protezione internazionale, come rappresentato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale all'esito di un'istanza di accesso agli atti (doc. 15)
3. attualmente occupata a tempo indeterminato (doc. 12) e iscritta al servizio sanitario nazionale, con tessera sanitaria in fase di rinnovo (doc. 16).
Con decreto del 5 giugno 2025 il giudice ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 16 settembre 2025, alla quale la ricorrente non compariva ed il difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso, richiamando anche la propria nota dep. il 13.9.2025 con allegati.
Nella comparsa di costituzione depositata il 2 settembre 2025 il ha chiesto Controparte_1 il rigetto del ricorso, condividendo la natura fittizia del matrimonio come accertata ed affermata dalla Questura di Como, ed in particolare così motivava:
“Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, il provvedimento ha correttamente negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, dopo aver accertato che il rapporto di coniugio che ne costituisce presupposto è stato in realtà fittizio. A tal proposito, si ricorda che, “in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza” (in termini v. Cassazione civile sez. I, 14/05/2024, n.13189). Nel caso in esame, dagli accertamenti effettuati dalla Questura, in particolare dalle dichiarazioni rese dallo stesso (ora deceduto), non confutate da nessuna prova precostituita, era Pt_2 emerso che il matrimonio tra i due era in realtà fittizio.”
Così riassunte le risultanze processuali, ritiene questo giudice di NON accogliere il ricorso.
Preliminarmente, deve essere affermata l'irrilevanza delle prove orali dedotte dalla difesa della ricorrente, poiché – anche ammettendo l'attendibilità dei figli e delle conoscenti nigeriane della ricorrente – il fatto centrale oggetto di prova – ossia lo scambio di effusioni affettuose tra i coniugi –
Pagina nr. 4 anche ove provato, non può incidere sui dati di fatto inconfutabili ed acquisiti al procedimento, di cui si tratterà a breve.
Deve escludersi, per prima cosa, che la ricorrente possa ottenere, attraverso il presente procedimento, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, da lei richiesto con istanza subordinata nel ricorso introduttivo. Come è noto, ai sensi dell'art. 30 VI comma D. Lg. 286/1998, l'opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria è prevista solo “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”. Il giudice ordinario, dunque, difetta di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del decreto del Questore di diniego di conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendo tale tipologia di controversia riservata alla cognizione del giudice amministrativo, atteso che il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno - per motivi diversi da quelli familiari - costituiscono provvedimenti discrezionali e non vincolati, rispetto ai quali in capo allo straniero sussiste una posizione di interesse legittimo. Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto ai ricorsi in tema di mancato rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, affermando che “al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo” (così Cass. civ. sez. II, ord. 10 settembre 2020, n. 18788, Rv. 659123). Soltanto l'opposizione avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato “a verificare in piena autonomia l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo, essendo la situazione giuridica del richiedente qualificabile come diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali tutelati dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, che non lascia alcuna discrezionalità valutativa né al questore, tenuto soltanto ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, né al P.M., il cui necessario parere è espressione di una mera discrezionalità tecnica, che esaurisce la sua rilevanza all'interno del procedimento amministrativo”: così Cass. civ. S.U., sent. 11 dicembre 2018, n. 32044, Rv. 652100. Siffatto permesso di soggiorno, introdotto nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 109 del 2012, emanato in attuazione della direttiva 2009/52/CE, contenente norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è infatti un particolare tipo di permesso di soggiorno per motivi umanitari, e proprio tale caratteristica, attinente più in generale alla tematica del diritto di asilo, porta a ricomprendere la sua tipologia nell'ambito di giurisdizione del giudice ordinario, diversamente dai procedimenti concernenti il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (nei quali non si tratti di uno sfruttamento lavorativo), che spettano al giudice amministrativo, come costantemente ritenuto dai TAR e dal Consiglio di Stato. Del resto, è proprio la particolare natura del permesso di soggiorno per “particolare sfruttamento lavorativo” a giustificare la diversa giurisdizione: come si legge nella sentenza delle Sezioni Unite appena citata, è questo “un tipo di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie che può essere
Pagina nr. 5 concesso al lavoratore straniero che, trovandosi in una situazione di particolare sfruttamento lavorativo, abbia presentato denuncia contro il proprio datore di lavoro e cooperi nel procedimento penale instaurato a suo carico. Lo sfruttamento sussiste in presenza di "condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana" (art. 2, lett. i, direttiva 52/2009/CE, cit.). Il comma 12-quater dell'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 (che ne contiene la disciplina) stabilisce che tale titolo di soggiorno è rilasciato dal Questore "su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica"; il successivo comma 12-quinquies prevede che ha la durata di sei mesi e che può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale”. Nel caso di cui qui si discute, in nessun modo il ricorso evidenzia tematiche proprie di una situazione di sfruttamento lavorativo, né vi è traccia di essa nei documenti allegati.
Ciò posto, come è noto, la materia dell'immigrazione da Paesi extra-UE è regolata da disposizioni di carattere primario, e specificamente dalle direttive europee sul diritto al ricongiungimento familiare di un cittadino di Paese terzo (Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2002 sul diritto al ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi) e sul soggiorno di lungo periodo di un cittadino di Paese terzo (Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2013 sullo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), dalle relative norme di attuazione e dai principi delle Carte dei diritti fondamentali (articoli 29-31 della Costituzione italiana, articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e articolo 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) che tutelano il diritto alla vita privata e familiare. Quanto ai cittadini comunitari, la materia è regolata dal D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, emesso in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Lo stesso Questore, come si è visto, nel decreto impugnato ha considerato di dover valutare l'istanza secondo il D. Lgs. 30/2007. Certa, allora, è la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che l'art. 8 D. Lgs. 30/2007 stabilisce che “avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7 è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria” e che “le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. Lo stesso , nella propria comparsa, non eccepisce il difetto di giurisdizione. CP_1
In secondo luogo, non è in discussione il diritto di soggiorno del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE anche se deceduto, ai sensi dell'art. 11 c. 2 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, invocato dalla difesa della ricorrente e non contestato dall'Amministrazione resistente. Nel caso in esame, inoltre, ricorrono le condizioni di fatto richieste dalla norma citata.
Tanto premesso, il quesito verte intorno alla natura fittizia “o di convenienza” del vincolo matrimoniale, indipendentemente dalla convivenza materiale della coppia. In proposito, coglie nel segno la giurisprudenza di legittimità citata dall'Amministrazione resistente, a mente della quale “in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
Pagina nr. 6 familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso”. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto il carattere fittizio del matrimonio allegato dalla ricorrente con un cittadino italiano, non avendo la prima dimostrato come i coniugi si fossero conosciuti, come fosse organizzato il ménage familiare, perché la ricorrente non si trovasse nel domicilio indicato, neppure corrispondente a quello invece dichiarato da alcuni testimoni, in definitiva non offrendo alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi o di progetti di vita comune (cfr. Cass civ. I, ord. 13189 del 14.5.2024, Rv. 671456; v. anche conforme Cass civ. I, ord. 6747 del 10.3.2021, Rv. 660889).
Alla luce della costante giurisprudenza citata, oggetto del giudizio non è quindi la convivenza o meno della coppia, bensì la genuinità della genesi del vincolo e la (assenza di) strumentalità, intesa come finalità esclusiva di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. Nel caso in esame, i sintomi di fittizietà (diversa dalla non convivenza che non rileva) e/o di convenienza o strumentalità, anche alla luce dei chiari criteri valutativi indicati dal SC, sono molteplici:
- il rapporto coniugale tra un uomo di 75 anni e una donna di 38 anni è in sé alquanto inusuale, ma non impossibile né illegittimo;
tuttavia, deve essere sostenuto da ragioni e circostanze di fatto e affettive ben delineate, che nel caso in esame difettano completamente;
- a tale proposito, e in ossequio ai criteri guida indicati dalla giurisprudenza, si osserva che lo stesso ricorso non indica il contesto sociale e personale in cui la coppia si è conosciuta, né come sia sorto il legame affettivo, ma fa sapere che la relazione sentimentale iniziava “tra maggio e giugno 2021” ed il matrimonio si celebrava già il 29 novembre 2021, a distanza di meno di sei mesi;
- non si sa nulla del progetto di vita e dell'organizzazione familiare, né quali fossero gli interessi comuni e le prospettive di una vita insieme affettivamente solida ed appagante;
- sul punto, la difesa deduce prove orali destinate solo a dimostrare la convivenza da maggio a dicembre (giudicata irrilevante e comunque non in discussione), effusioni nel domicilio coniugale (del pari poco rilevanti, alla luce dei criteri guida) e nello stesso tempo atti violenti (dimostrati dalle reciproche querele);
- al contrario, si apprende che pochissimo tempo dopo il matrimonio si verificano i primi episodi violenti con scambio di reciproche accuse e querele;
- nell'immediatezza, invece, giungono dalla Nigeria i due figli maschi della ricorrente e vengono indicati come testimoni.
Ne consegue che l'inusuale relazione non è accompagnata da alcun segnale di autenticità e di prova di affectio coniugalis, per cui non si sottrae al giudizio di fittizietà e/o strumentalità che impedisce il riconoscimento del diritto e l'accoglimento del ricorso.
Pagina nr. 7 In mancanza di tale base, anche l'inserimento sociale e lavorativo della ricorrente diventa irrilevante ai presenti fini, anche se potrà essere fatto valere nella diversa sede della protezione internazionale/speciale, in cui si ha notizia che pende ricorso.
L'esito del procedimento, che discende essenzialmente dalla valutazione della documentazione allegata dalla difesa al ricorso introduttivo, comporta la totale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
visti gli artt. 7, 8, 10, 11 e 23 D. Lg. 30/2007
respinge il ricorso indicato in premessa proposto da nata a [...] Parte_1 (Nigeria), il 2 ottobre 1983, CUI 063WC1Q.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Simone Luerti
Pagina nr. 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano
Il Tribunale di Milano, in persona del dott. Simone Luerti, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento proposto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 27 dicembre 2023 da nata a [...], il [...], CUI , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa ai fini del presente giudizio dall'avv. Andrea Scozzaro del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, via Osasco 30, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(Questura di Como) (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso avverso il decreto cat.A.12/Imm/bi.2022 nr. 296, di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per familiare di cittadino comunitario ex artt. 10 e 23, D. Lgs. 30/2007, adottato dal Questore di Como in data 7 ottobre 2022 e notificato in data 2 marzo 2023.
Conclusioni per la ricorrente: accertare, nonostante l'intervenuto decesso del IG , lo status di familiare di cittadino Pt_2 dell'U.E. in favore della IGa e per l'effetto Pt_1 annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Como il 7 ottobre 2022 e notificato il 3 marzo 2023, ordinando all'Amministrazione di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della ricorrente, ex artt. 10 e 23, D. Lgs. 30/2007; in via subordinata accertare, nonostante l'intervenuto decesso del IG , lo status di familiare di cittadino Pt_2 dell'U.E. in favore della IGa e per l'effetto Pt_1 annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Como il 7 ottobre 2022 e notificato il 3 marzo 2023, ordinando all'Amministrazione di rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro ex art. 30, c. 5, T.U. Immigrazione in favore della IGa Pt_1
Conclusioni per la resistente: dichiarare le domande infondate per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese e competenze. In fatto.
- con istanza presentata in data 23.12.2021 la ricorrente in epigrafe formulava richiesta di conversione e contestuale rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto titolare di una autorizzazione al soggiorno per richiedenti asilo scaduto il 20.10.2021 e ne chiedeva in particolare la conversione per motivi familiari a seguito di matrimonio contratto con cittadino italiano in data 29.11.2021, nei termini sopra specificati;
- la Questura di Como con il provvedimento impugnato sopra indicato prendeva atto degli accertamenti svolti circa la convivenza della coppia e rilevava che al domicilio coniugale in Cadorago (CO) il cittadino italiano non era più presente in quanto ricoverato in RSA e la ricorrente era domiciliata presso la di lei sorella in Lurate Caccivio (CO), senza avere comunicato nei termini il mutamento di domicilio;
il marito aveva per altro dichiarato che il matrimonio era fittizio;
- la Questura rilevava altresì che a poco più di un mese dal matrimonio i coniugi si erano reciprocamente querelati: in data 4.1.2022 il marito denunciava la moglie per Parte_3 minaccia;
in data 9.1.2022 la ricorrente denunciava il marito per lesioni ed entrambi nell'occasione dichiaravano di voler risolvere il vincolo coniugale;
- il provvedimento di rigetto dava atto della inapplicabilità degli artt. 7 e 14 D. lgs. n. 30/2007 e che l'Amministrazione deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari, affinché non siano utilizzati come mero scudo a garanzie della revoca o del diniego di permesso di soggiorno;
- implicitamente negando la natura effettiva del vincolo coniugale presupposto del permesso di soggiorno richiesto la Questura respingeva l'istanza.
Nel ricorso dep. 27.12.2023, la difesa ha riferito che:
- in data 29 novembre 2021, la coppia contraeva, in Cadorago (CO), matrimonio civile;
- considerato l'arrivo dalla Nigeria dei 2 figli della ricorrente, il nucleo familiare si trasferiva presso un'unità immobiliare maggiormente spaziosa sita in Cadorago (CO), via Magenta, 1;
- Sin da subito il IG si mostrava essere un uomo molto geloso nei confronti della ricorrente Pt_2 impedendole di coltivare delle relazioni amicali con altre persone e pretendendo di controllare ogni suo spostamento;
se all'inizio della convivenza, il comportamento ossessivo da parte del IG Pt_2 era fronte di sporadiche liti verbali, subito dopo al matrimonio si registrava un grave episodio di violenza fisica e verbale a danno della ricorrente che fuggiva dall'abitazione familiare riparando presso l'abitazione della sorella sita in Villa Guardia (CO);
- Giunta dalla sorella ed esposto l'accaduto, la stessa veniva convinta a farsi refertare le lesioni al più vicino nosocomio di Varese
- Dopo qualche giorno in cui rimaneva presso l'abitazione della sorella, convinta dalle promesse del marito, la IGa faceva rientro presso l'abitazione familiare;
Pt_1
- In data 23 dicembre 2021, in ragione del vincolo coniugale con cittadino italiano, la IGa Pt_1 domandava alla Questura di Como il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E., ex art. 10, D. Lgs. 30/2007 (oggi, permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 23, D. Lgs. 30/2007);
- In data 31 dicembre 2021 si verificava una nuova lite domestica provocata dall'ingiustificata gelosia del IG nei confronti della moglie;
anche in tale circostanza, alla violenza verbale si univa Pt_2 quella fisica e la IGa veniva colpita con un bastone al ginocchio sinistro;
Pt_1
Pagina nr.
2 - A seguito di tale episodio, la IGa ed i figli abbandonavano, definitivamente, Pt_1
l'abitazione familiare riparando dapprima presso l'abitazione della sorella e, successivamente, trasferendosi presso il Comune di Oltrona di San Mamette (CO);
-In data 3 gennaio 2022, in considerazione del perdurare del dolore al ginocchio sinistro, la IGa si recava presso il nosocomio sito in Valduce (CO); a seguito di visita specialistica, il Pt_1 personale medico diagnosticava quanto segue: “la paziente riferisce violenza da parte del marito. In triage lamenta dolore al ginocchio sx dopo aver ricevuto un colpo di bastone" e "riferisce episodi simili in passato. [I]l 30/11 accesso presso altro PS per aver ricevuto bastonata, sempre dal m[a]rito al braccio dx");
- In data 9 gennaio 2022, la ricorrente sporgeva querela per i fatti sopradescritti a carico del marito. Successivamente, in data 2.7.2023, il marito italiano della ricorrente decedeva.
In diritto Il ricorso della difesa:
- invocava l'applicabilità del d.lgs. n. 30/2007 in quanto più favorevole della disciplina prevista dal TUI, ed in particolare sottolineava che la IGa coniugata con cittadino italiano, Pt_1 acquisiva lo status di familiare di cittadino dell'U.E., ex art. 2, D. Lgs. 30/2007; prima di argomentare circa il permanere di tale status nonostante l'intervenuto decesso del marito, è necessario discorrere circa il momento di acquisto di tale condizione giuridica. Lo status di familiare di cittadino dell'U.E. è oggetto di una normativa ad hoc di maggior favore, vale a dire il D. Lgs. 30/2007, di recepimento della direttiva comunitaria 2004/38/CE relativa al “diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.
- richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione, con la nota sentenza n. 10925/2019, nella parte in cui afferma che: “Premessa la piena applicabilità alla fattispecie dedotta nel presente giudizio della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 30 del 2007, deve escludersi che tra i criteri di riconoscimento iniziale e conservazione dei titoli di soggiorno previsti da tale normativa possa farsi rientrare, nell'ipotesi del coniuge del cittadino italiano (o dell'UE) la convivenza effettiva, trattandosi di criterio rimasto estraneo sia all'art. 7, comma 1, lett. d), relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano, sia alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 12 e 13, che regolano il primo il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e pongono, per il secondo, il limite del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cass. 12745/2013).
-concludeva sul punto affermando che è assolutamente irrilevante, ai fini del rilascio del predetto titolo di soggiorno, la circostanza che i coniugi avessero interrotto la propria convivenza (peraltro cessazione che era stata provocata dal marito che aveva reiteratamente aggredito, sia verbalmente sia fisicamente, la ricorrente ponendo in serio pericolo la sua incolumità);
- negava in ogni caso la natura fittizia del matrimonio e dichiarava inattendibili le dichiarazioni orami “interessate” del in ordine alla strumentalità del matrimonio, che invece era sorto Pt_2 genuinamente ed era terminato proprio per gli atti violenti scaturita da gelosia e quindi da precisa – anche se malintesa – volontà di conservare il vincolo;
- affermava il mantenimento dello status di familiare di cittadino dell'U.E. anche nel caso di decesso del coniuge comunitario, ex art. 11, c. 2, D. Lgs. 30/2007. Precisava in proposito che la ricorrente, alla luce di quanto sopraesposto, ha acquisito con il matrimonio lo status di familiare di
Pagina nr. 3 cittadino dell'U.E.; ciò premesso, passiamo ad analizzare il mantenimento di tale status nonostante l'intervenuto decesso da parte del coniuge comunitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 2, D. Lgs. 30/2007, ove prevede che: "Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato". Il caso di specie rientra nella previsione della norma sopra citata essendo la ricorrente:
1. stata sposata con cittadino italiano fino al 2 luglio 2023, data dell'intervenuto decesso da parte del IG (doc. 14); Pt_2
2. soggiornante in Italia da oltre 1 anno, nello specifico quantomeno dal 2019 (anno di presentazione della domanda di protezione internazionale) e munita di un primo permesso di soggiorno per richiesta asilo dal 21 aprile 2021, la stessa gode ancora oggi dello status di richiedente protezione internazionale, come rappresentato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale all'esito di un'istanza di accesso agli atti (doc. 15)
3. attualmente occupata a tempo indeterminato (doc. 12) e iscritta al servizio sanitario nazionale, con tessera sanitaria in fase di rinnovo (doc. 16).
Con decreto del 5 giugno 2025 il giudice ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 16 settembre 2025, alla quale la ricorrente non compariva ed il difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso, richiamando anche la propria nota dep. il 13.9.2025 con allegati.
Nella comparsa di costituzione depositata il 2 settembre 2025 il ha chiesto Controparte_1 il rigetto del ricorso, condividendo la natura fittizia del matrimonio come accertata ed affermata dalla Questura di Como, ed in particolare così motivava:
“Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, il provvedimento ha correttamente negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, dopo aver accertato che il rapporto di coniugio che ne costituisce presupposto è stato in realtà fittizio. A tal proposito, si ricorda che, “in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza” (in termini v. Cassazione civile sez. I, 14/05/2024, n.13189). Nel caso in esame, dagli accertamenti effettuati dalla Questura, in particolare dalle dichiarazioni rese dallo stesso (ora deceduto), non confutate da nessuna prova precostituita, era Pt_2 emerso che il matrimonio tra i due era in realtà fittizio.”
Così riassunte le risultanze processuali, ritiene questo giudice di NON accogliere il ricorso.
Preliminarmente, deve essere affermata l'irrilevanza delle prove orali dedotte dalla difesa della ricorrente, poiché – anche ammettendo l'attendibilità dei figli e delle conoscenti nigeriane della ricorrente – il fatto centrale oggetto di prova – ossia lo scambio di effusioni affettuose tra i coniugi –
Pagina nr. 4 anche ove provato, non può incidere sui dati di fatto inconfutabili ed acquisiti al procedimento, di cui si tratterà a breve.
Deve escludersi, per prima cosa, che la ricorrente possa ottenere, attraverso il presente procedimento, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, da lei richiesto con istanza subordinata nel ricorso introduttivo. Come è noto, ai sensi dell'art. 30 VI comma D. Lg. 286/1998, l'opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria è prevista solo “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”. Il giudice ordinario, dunque, difetta di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del decreto del Questore di diniego di conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendo tale tipologia di controversia riservata alla cognizione del giudice amministrativo, atteso che il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno - per motivi diversi da quelli familiari - costituiscono provvedimenti discrezionali e non vincolati, rispetto ai quali in capo allo straniero sussiste una posizione di interesse legittimo. Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto ai ricorsi in tema di mancato rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, affermando che “al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo” (così Cass. civ. sez. II, ord. 10 settembre 2020, n. 18788, Rv. 659123). Soltanto l'opposizione avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato “a verificare in piena autonomia l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo, essendo la situazione giuridica del richiedente qualificabile come diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali tutelati dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, che non lascia alcuna discrezionalità valutativa né al questore, tenuto soltanto ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, né al P.M., il cui necessario parere è espressione di una mera discrezionalità tecnica, che esaurisce la sua rilevanza all'interno del procedimento amministrativo”: così Cass. civ. S.U., sent. 11 dicembre 2018, n. 32044, Rv. 652100. Siffatto permesso di soggiorno, introdotto nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 109 del 2012, emanato in attuazione della direttiva 2009/52/CE, contenente norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è infatti un particolare tipo di permesso di soggiorno per motivi umanitari, e proprio tale caratteristica, attinente più in generale alla tematica del diritto di asilo, porta a ricomprendere la sua tipologia nell'ambito di giurisdizione del giudice ordinario, diversamente dai procedimenti concernenti il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (nei quali non si tratti di uno sfruttamento lavorativo), che spettano al giudice amministrativo, come costantemente ritenuto dai TAR e dal Consiglio di Stato. Del resto, è proprio la particolare natura del permesso di soggiorno per “particolare sfruttamento lavorativo” a giustificare la diversa giurisdizione: come si legge nella sentenza delle Sezioni Unite appena citata, è questo “un tipo di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie che può essere
Pagina nr. 5 concesso al lavoratore straniero che, trovandosi in una situazione di particolare sfruttamento lavorativo, abbia presentato denuncia contro il proprio datore di lavoro e cooperi nel procedimento penale instaurato a suo carico. Lo sfruttamento sussiste in presenza di "condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana" (art. 2, lett. i, direttiva 52/2009/CE, cit.). Il comma 12-quater dell'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 (che ne contiene la disciplina) stabilisce che tale titolo di soggiorno è rilasciato dal Questore "su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica"; il successivo comma 12-quinquies prevede che ha la durata di sei mesi e che può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale”. Nel caso di cui qui si discute, in nessun modo il ricorso evidenzia tematiche proprie di una situazione di sfruttamento lavorativo, né vi è traccia di essa nei documenti allegati.
Ciò posto, come è noto, la materia dell'immigrazione da Paesi extra-UE è regolata da disposizioni di carattere primario, e specificamente dalle direttive europee sul diritto al ricongiungimento familiare di un cittadino di Paese terzo (Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2002 sul diritto al ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi) e sul soggiorno di lungo periodo di un cittadino di Paese terzo (Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2013 sullo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), dalle relative norme di attuazione e dai principi delle Carte dei diritti fondamentali (articoli 29-31 della Costituzione italiana, articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e articolo 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) che tutelano il diritto alla vita privata e familiare. Quanto ai cittadini comunitari, la materia è regolata dal D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, emesso in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Lo stesso Questore, come si è visto, nel decreto impugnato ha considerato di dover valutare l'istanza secondo il D. Lgs. 30/2007. Certa, allora, è la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che l'art. 8 D. Lgs. 30/2007 stabilisce che “avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7 è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria” e che “le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. Lo stesso , nella propria comparsa, non eccepisce il difetto di giurisdizione. CP_1
In secondo luogo, non è in discussione il diritto di soggiorno del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE anche se deceduto, ai sensi dell'art. 11 c. 2 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, invocato dalla difesa della ricorrente e non contestato dall'Amministrazione resistente. Nel caso in esame, inoltre, ricorrono le condizioni di fatto richieste dalla norma citata.
Tanto premesso, il quesito verte intorno alla natura fittizia “o di convenienza” del vincolo matrimoniale, indipendentemente dalla convivenza materiale della coppia. In proposito, coglie nel segno la giurisprudenza di legittimità citata dall'Amministrazione resistente, a mente della quale “in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
Pagina nr. 6 familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso”. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto il carattere fittizio del matrimonio allegato dalla ricorrente con un cittadino italiano, non avendo la prima dimostrato come i coniugi si fossero conosciuti, come fosse organizzato il ménage familiare, perché la ricorrente non si trovasse nel domicilio indicato, neppure corrispondente a quello invece dichiarato da alcuni testimoni, in definitiva non offrendo alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi o di progetti di vita comune (cfr. Cass civ. I, ord. 13189 del 14.5.2024, Rv. 671456; v. anche conforme Cass civ. I, ord. 6747 del 10.3.2021, Rv. 660889).
Alla luce della costante giurisprudenza citata, oggetto del giudizio non è quindi la convivenza o meno della coppia, bensì la genuinità della genesi del vincolo e la (assenza di) strumentalità, intesa come finalità esclusiva di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. Nel caso in esame, i sintomi di fittizietà (diversa dalla non convivenza che non rileva) e/o di convenienza o strumentalità, anche alla luce dei chiari criteri valutativi indicati dal SC, sono molteplici:
- il rapporto coniugale tra un uomo di 75 anni e una donna di 38 anni è in sé alquanto inusuale, ma non impossibile né illegittimo;
tuttavia, deve essere sostenuto da ragioni e circostanze di fatto e affettive ben delineate, che nel caso in esame difettano completamente;
- a tale proposito, e in ossequio ai criteri guida indicati dalla giurisprudenza, si osserva che lo stesso ricorso non indica il contesto sociale e personale in cui la coppia si è conosciuta, né come sia sorto il legame affettivo, ma fa sapere che la relazione sentimentale iniziava “tra maggio e giugno 2021” ed il matrimonio si celebrava già il 29 novembre 2021, a distanza di meno di sei mesi;
- non si sa nulla del progetto di vita e dell'organizzazione familiare, né quali fossero gli interessi comuni e le prospettive di una vita insieme affettivamente solida ed appagante;
- sul punto, la difesa deduce prove orali destinate solo a dimostrare la convivenza da maggio a dicembre (giudicata irrilevante e comunque non in discussione), effusioni nel domicilio coniugale (del pari poco rilevanti, alla luce dei criteri guida) e nello stesso tempo atti violenti (dimostrati dalle reciproche querele);
- al contrario, si apprende che pochissimo tempo dopo il matrimonio si verificano i primi episodi violenti con scambio di reciproche accuse e querele;
- nell'immediatezza, invece, giungono dalla Nigeria i due figli maschi della ricorrente e vengono indicati come testimoni.
Ne consegue che l'inusuale relazione non è accompagnata da alcun segnale di autenticità e di prova di affectio coniugalis, per cui non si sottrae al giudizio di fittizietà e/o strumentalità che impedisce il riconoscimento del diritto e l'accoglimento del ricorso.
Pagina nr. 7 In mancanza di tale base, anche l'inserimento sociale e lavorativo della ricorrente diventa irrilevante ai presenti fini, anche se potrà essere fatto valere nella diversa sede della protezione internazionale/speciale, in cui si ha notizia che pende ricorso.
L'esito del procedimento, che discende essenzialmente dalla valutazione della documentazione allegata dalla difesa al ricorso introduttivo, comporta la totale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
visti gli artt. 7, 8, 10, 11 e 23 D. Lg. 30/2007
respinge il ricorso indicato in premessa proposto da nata a [...] Parte_1 (Nigeria), il 2 ottobre 1983, CUI 063WC1Q.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Simone Luerti
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