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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3979 del R.G. 2021, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.11.2024 ed avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili”,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Serio Giuseppe Parte_1
-
RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Oliveto Mariangela CP_1
-
RESISTENTE-
NONCHE' il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENUTO-
Con ricorso depositato in data 04.06.2021 conveniva in giudizio la Parte_1 signora deducendo quanto segue: CP_1
che aveva contratto matrimonio concordatario in data 10.06.1998 e dalla loro unione erano nati i figli in data 16.01.2000 e in data 27.10.2004; Per_1 Per_2
che il Tribunale di Taranto pronunziava separazione personale tra i predetti coniugi con decreto di omologa del 08.11.2011 (R.G. 8/2011); che secondo il suddetto accordo i figli venivano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, venendo posto a carico del sig. il Pt_1 versamento di euro 400,00,nella misura di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio ed euro 200,00 per la moglie alla quale veniva assegnato in godimento l'abitazione coniugale;
che egli ricorrente aveva instaurato una stabile relazione sentimentale con la signora
, con la quale conviveva da tempo, unitamente alle di lei figlie Controparte_2
e pagando un canone mensile di locazione di un immobile pari ad euro CP_3 CP_4
350,00 e supportando spese varie come l'acquisto di mobili;
che egli ricorrente, all'epoca della separazione nel 2011, aveva una piccola attività imprenditoriale nel settore edile che gli consentiva di poter adempiere agli obblighi economici discendenti dalla separazione, ma a seguito della crisi economica che aveva afflitto l'edilizia intorno all'anno 2015 era stato costretto a cancellare la ditta individuale;
che attualmente egli ricorrente percepiva redditi risibili, senza presentazione di dichiarazioni dei redditi nei tre anni precedenti, non possedendo beni mobili e/o immobili eccezion fatta per una vecchia Seat del 2005, riuscendo a pagare il mantenimento dei due figli e le loro spese straordinarie solo grazie all'aiuto della madre e della sorella;
che la moglie aveva sempre svolto attività di badante/collaboratrice domestica, pur non essendo mai regolarizzata, e a prova di ciò le attività investigative confermavano l'espletamento dell'attività lavorative quotidiana presso una abitazione sita in
Crispiano alla SP 48 s.n.c. per sei ( 6) giorni alla settimana dalle ore 8.30/8.45 alle ore 12.45/12.55, con la sola esclusione della domenica, in periodo di zona rossa in
Puglia per l'emergenza Covid-19; che la signora risultava percettrice di sussidi, incompatibili con l'attività CP_1 lavorativa;
che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati allorquando la signora cominciò CP_1 ad intrattenere una frequentazione con il sig. , che tuttora frequenta Pt_2 assiduamente anche presso quella che era la loro casa coniugale, pernottandovi anche, lamentandosi gli stessi condomini dello stabile dei posti auto condominiali illegittimamente occupati dal;
Pt_2
che nel corso degli anni,egli ricorrente aveva avanzato proposte transattive volte a definire per sempre i rapporti, soprattutto patrimoniali, tra i coniugi, ma la signora aveva sempre rifiutato ogni tentativo di dialogo reagendo con immotivato CP_1 rancore mediante infondate denunce querele (ex art. 570 c.p.), che puntualmente si concludevano con decreti di archiviazione o sentenze di assoluzione per insussistenza del fatto.
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Crispiano al n. 20 p. 2 s. A anno 1998; disporre l'affidamento condiviso del minore
, con collocazione presso la madre, con diritto di frequentazione del figlio Per_2 con il padre secondo le disposizioni contenute negli accordi di separazione;
porre a carico del sig. la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio a titolo di Pt_1 contributo al loro mantenimento;
accertare la non debenza di qualsiasi somma a titolo di mantenimento in favore della signora spese e competenze di causa come CP_1 per legge.
Con memoria difensiva depositata in data 13.12.2021, si costituiva in giudizio la quale non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, replicava, deduceva quanto segue: che la nuova compagna del ricorrente lavorava come bidella presso un asilo nido e scuola di infanzia di Martina Franca ed era collocataria di uno solo dei suoi tre figli;
che il ricorrente non si occupava dei propri figli e non aveva alcun rapporto con in favore della quale non versava da oltre due anni alcun contributo al Per_1 mantenimento;
che entrambi i ragazzi erano domiciliati presso la madre, in quanto non economicamente autosufficienti;
che il sig. era titolare di una ditta (DM Impianti) e svolgeva in maniera Pt_1 continuativa l'attività di idraulico, percependo redditi di gran lunga superiori a quelli dichiarati e beneficiando del reddito di cittadinanza e/o emergenza e di altre forme di sostegno/sussidio statale, in quanto solo formalmente disoccupato;
che ella resistente non aveva redditi adeguati e non poteva procurarseli per ragioni oggettive, essendo affetta da cefalea emicranica in trattamento farmacologico, cisti della ghiandola pineale in follow up strumentale, morbo di Chron associato a gastrite anale, artropatie delle mani in poliartrite da morbo di Chron, fibromatosi uterina con miomi multipli con conseguenti fenomeni di meno-metrorragia con anemia carenziale e sideropenia;
che i comprovati problemi di salute di ella resistente, l'età adulta della predetta, la mancanza di titolo di studio e di esperienza lavorativa, rendevano evidentemente difficile la ricerca di un'occupazione lavorativa che le potesse garantire una effettiva indipendenza economica;
che ella resistente, oltre alla casa coniugale di cui era comproprietaria, non possedeva alcunche',negando di avere intrapreso una stabile convivenza con altro uomo essendo il solo un amico di famiglia il quale frequentava la casa in cui viveva Pt_2 con i figli.
Alla luce di tali considerazioni la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo l'affido condiviso del minore con Per_2 collocazione presso di lei medesima e diritto di visita del padre come statuito in sede di separazione;
confermando l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, collocataria del minore;
fissando a carico del sig. un assegno mensile di almeno Pt_1 euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli economicamente non sufficienti, collocati e domiciliati presso la madre, in ragione di euro 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT , oltre il 50% delle spese straordinarie;
fissando un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di euro 200,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese.
In sede di udienza presidenziale in data 13.04.2021 questo Tribunale confermava i provvedimenti della separazione.
Con sentenza non definitiva del 14.05.2023 n. 1121/2023 il Tribunale di Taranto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crispiano
(TA) in data 10.06.1998 da con e trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Crispiano (TA), atto n. 20, p.2, s.A, anno 1998.
All'udienza del 07.11.2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, restano da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare, le statuizioni di carattere economico.
ASSEGNO DIVORZILE
Orbene, per quanto concerne gli aspetti accessori della causa ed in particolare le statuizioni economiche riguardanti i coniugi, è opportuno premettere che “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo- perequativa cui tale assegno assolve. Ne consegue dunque la necessità di valutare
l'eventuale inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, ovvero
l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale (Cass. civ. Sez. I Sent., 09/08/2019, n. 21234). La recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri” (Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022. N. 1201). Sicché ,quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno divorzile dare prova degli elementi costitutivi di esso.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno vada riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis,Cass civile sezioni unite n. 18287 dell'11 07 2018; Cass.civile. n.
18287/2019; Cass. Civile n. 5603/2020, Cass.civile n. 18697/2022).
Tale valutazione è sorretta dal principio dell'onere della prova che pone, a carico del richiedente l'assegno, l'onere di dimostrare i sacrifici compiuti in favore della famiglia e la mancata realizzazione personale che da questi ne è derivata.
Nel caso di specie, il ricorrente si oppone alla domanda della resistente di assegno divorzile deducendo che la predetta conviva more uxorio con un altro uomo.
Invero, le risultanze delle prove testimoniali espletate non hanno dimostrato al di la di ogni ragionevole dubbio che la resistente abbia intrattenuto con tale una Pt_2 convivenza stabile e duratura, caratterizzata da una comunione materiale e spirituale di vita .
In particolare, la teste , convivente del sig. , della cui Controparte_2 Pt_1 attendibilita' si ha percio' motivo di dubitare, riferiva genericamente, senza precisi riferimenti temporali : “con riferimento alla circostanza n.1 della memoria ex art.
183 Vi co. n.2 c.p.c. di parte ricorrente (..Vero che la sig.ra ha una relazione CP_1 stabile con tale sig. ..) posso riferire che in una occasione, mentre io e Parte_3
ci trovavamo sotto casa della sig.ra in attesa che scendesse Parte_1 CP_1
, ho visto scendere prima di la signora con il sig. Per_2 Per_2 CP_1 [...]
mano nella mano e si scambiavano un bacio. (…)In un altro episodio io e Pt_3 eravamo sulla 172 e li avevamo visti davanti, ricordo che viaggiavano a Pt_1 bordo di una Citroen C4, che a quanto mi consta era la macchina del;
lei Pt_2 aveva la testa poggiata sulla spalla del , vidi che si baciarono (…)In Pt_2 un'occasione li ho visti sul balcone ed erano in pigiama…era mattina presto…erano in un atteggiamento intimo, erano abbracciati e parlavano vicini”. La teste riferiva altresi' che in altra occasione, risalente all'estate 2022, nell'aprire un garage vicino al suo palazzo, la predetta ed il sig. videro che all'interno vi era una moto da Pt_1 strada, allora “ chiese a perché ci fosse anche quella moto che Pt_1 Per_2 sapeva essere di e confermò che avevano preso un garage in Pt_3 Per_2 affitto loro con .” Parte_3
Il teste , figlio delle parti,quindi addentro alle dinamiche familiari e Testimone_1 della cui attendibilta' non si ha motivo di dubitare, riferiva: “Nego la circostanza 1 della memoria ex art.183 co.6 n.2 di parte ricorrente e preciso che il rapporto fra
e mia madre è un rapporto di amicizia. (…) Con riferimento alla Parte_3 circostanza n.2 (Vero che l'attuale compagno ha sempre parcheggiato abitualmente la propria auto -prima una Citroen C4 grigia e successivamente una Saab nera nel posto destinato all'abitazione ) ribadisco che non il compagno ma è Persona_3 Pt_2 un amico della mamma e nostro e preciso che la macchina viene parcheggiata sporadicamente quando viene a trovarmi. Ricordo che durante il Covid mia madre si
è operata due volte e il sig. è venuto più frequentemente. Preciso inoltre che il Pt_2 posto veniva occupato da tutti quelli che venivano a trovarci”
In tal senso anche le dichiarazioni rese dal teste , residente nello Testimone_2 stesso palazzo della signora della cui attendibilita' non si ha motivo di CP_1 dubitare che riferiva testualmente : "…Con riferimento alla circostanza n.1 della memoria ex art.183 co. 6 n.2 della memoria del ricorrente non posso affermare che i due abbiano una relazione ma posso confermare che il viene spesso a trovare Pt_2 la sig.ra e spesso lo incontro nel palazzo. ..Con riferimento alla circostanza CP_1
n.2 preciso e ribadisco di non poter dire se il è il suo compagno, ma posso Pt_2 confermare, essendo io il capo condomino, di aver ricevuto sin dal 2020 delle lamentele da parte di altri condomini in quanto queste due vetture del sig. Pt_2
(non contemporaneamente) erano parcheggiate in un'area condominiale dove non era consentito. A volte l'ho vista al posto della sig.ra e la sig.ra CP_1 CP_1 parcheggiava fuori dall'area condominiale. Le lamentele, relative al parcheggio fuori dallo spazio della erano dovute al fatto che le auto ostacolavano le CP_1 manovre degli altri condomini. Non posso confermare la circostanza n.3. (Vero che il sig. soggiorna, pranza, cena e dorme abitualmente presso la ex casa coniugale Pt_2 sita in Crispiano alla via Palazzo Archimede.) Mi capita di vederlo sul balcone della
o incrociarlo nelle scale". CP_1
Per completezza ,occorre evidenziare che anche quando il beneficiario dell'assegno divorzile abbia instaurato una convivenza con altro uomo cio' non comporta automaticamente la perdita del diritto a tale assegno avendo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. 32198/2021), chiarito che, quando l'ex coniuge è privo di mezzi adeguati, mantiene il diritto all'assegno in funzione esclusivamente compensativa, la quale è diretta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge. La nuova convivenza non fa perdere il diritto all'assegno, il quale potrà essere quantificato con riguardo alla sola componente compensativa, in sede di giudizio di riconoscimento e potrà essere rimodulato, in sede di revisione,sempre ove sussistente il pre-requisito della mancanza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli.
Infatti,l'ex coniuge assegnatario perderà il diritto all'assegno di mantenimento/divorzile solo ove la parte istante dia adeguata prova che la costituzione da parte del coniuge separato o divorziato di una nuova famiglia di fatto, sia basata su una convivenza stabile e duratura, caratterizzata appunto da una comunione materiale e spirituale di vita e comportante tutti i diritti e doveri reciproci di solidarietà ed assistenza (analogamente a quanto avviene con un matrimonio). Nel caso di specie, detta prova non puo' dirsi effettivamente e pienamente raggiunta per le motivazioni suesposte.
Per quanto, invece, attiene alle situazioni reddituali delle parti, dalla documentazione in atti relativa al , non molto recente, emerge un valore ISEE ordinario pari ad Pt_1 euro 317,00 presentato in data 28.05.2020 e un valore ISEE pari a euro 300,20 presentato in data 21.01.2021.
Tuttavia, all'udienza presidenziale celebratasi in data 25 marzo 2022 il Pt_1 dichiarava che aveva appena aperto la partita iva, essendo un lavoratore autonomo- idraulico, di percepire circa euro 2000,00 mensili, di aver formato un nuovo nucleo familiare con una compagna che aveva due figli, che lavorava percependo circa euro
400,00 mensili e di pagare circa 350,00 euro mensili a titolo di canone di locazione per l'immobile in cui viveva.
E' evidente che il sia certamente dotato di una professionalita' Pt_1 specifica(idraulico),potenzialmente idonea a garantirgli il conseguimento di guadagni adeguati tanto piu' in un tipo di attivita' lavorativa, quale quella di artigiano idraulico sempre richiesta e non suscettibile di crisi.
Per quanto attiene invece la situazione reddituale della signora la stessa CP_1 deduce e documenta di non avere redditi adeguati: vedi certificazioni dell'Agenzia dell'Entrate relative alle annualita' 2010-2019 e certificazione rilasciata in data 12 12 2024 emerge che la resistente ha percepito redditi pari ad euro 00,00 per gli anni d'imposta 2020 e 2021( dall'attestazione ISEE rilasciata il 23 01 2021 risulta avere un indicatore isee pari ad euro 298,00 e la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare pari ad euro 384,00),ha percepito redditi esenti per gli anni d'imposta 2022- 2023,con un reddito pari ad euro 6.459,00 nel 2022 ed un reddito pari ad euro 6.971,93 per l'anno 2023,risulta anche ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con provvedimento del COA del 31 12 2021.
La resistente ora quarantasettenne precisa al riguardo di non avere una stabile occupazione lavorativa per mancanza di specifiche competenze tecniche, di titoli di studio specifici nonche' per problemi di salute comprovati da certificazione medica da cui emergono varie patologie tra cui il morbo di Crohn, nota malattia infiammatoria cronica intestinale, alquanto invalidante e comunque poco compatibile con lavori pesanti e non suscettibile di definitiva remissione(dette ultime circostanze non risultano specificatamente contestate da controparte ne' tantomeno resistite da dati istruttori di segno contrario ).
Il depositava altresi'relazioni investigative,il cui contenuto veniva confermato Pt_1 dal teste la prima riferita al periodo intercorrente tra 12/03/2021 e giorno Tes_3 12/04/2021, da cui emergeva “ nata a [...] il [...], ex CP_1 coniuge del mandante, espleta SI un'attività lavorativa. Tale determinazione è relativa all'osservazione degli stessi, per il periodo investigativo in questione.
RELAZIONE - Le attività investigative eseguite, ed il relativo materiale video acquisito, confermano appieno i sospetti avanzati dal mandante circa l'attività lavorativa espletata dalla sua ex coniuge. ex coniuge del CP_1 mandante, si reca ogni mattina (dal lunedì al sabato compreso) alle ore 08:40 circa presso l'abitazione sita a Crispiano alla Via SP48 senza numero civico (coordinate
40.5996297, 17.2258629) per uscirne alle successive ore 12:45 circa.
La ciclicità di questi eventi, il rispetto preciso degli orari di ingresso e di uscita, non lasciano dubbi sulle motivazioni per cui la stessa effettua giornalmente tale e tassativa incombenza, se non quella di espletare un'attività lavorativa presso un privato. In sintesi, la stessa, come meglio evidenziato nella sottostante cronologia degli eventi, effettua quattro ore di lavoro al giorno per sei giorni lavorativi per un totale di 24 ore settimanali. Dal 12 marzo 2021 al 12 aprile 2021 (rilevazione mensile), la stessa ha lavorato in maniera continuativa dal lunedì al sabato, domeniche escluse.”
La seconda relazione relativa all'arco temporale con inizio 08/04/2022 e fine 16/04/2022, da cui emerge nata a [...] il [...], ex Persona_4 coniuge del mandante, continua verosimilmente ad espletare SI un'attività lavorativa presso l'abitazione suindicata.Tale determinazione è relativa all'osservazione della stessa, nel periodo investigativo in questione.
RELAZIONE Le attività investigative eseguite, ed il relativo materiale video acquisito, confermano appieno i sospetti avanzati dal mandante circa la verosimile attività lavorativa espletata dalla sua ex coniuge. I sopralluoghi effettuati confermano la continuazione delle circostanze già rilevate a tempo debito e con la stessa ciclicità.”
Le relazioni summenzionate che appaiono contenere inammissibili giudizi e valutazioni ipotetiche , non appaiono decisive e concludenti non essendo emerso il tipo di attivita' lavorativa che avrebbe svolto la resistente, la sua durata, le specifiche mansioni svolte, il datore di lavoro e la retribuzione.
Del resto, lo stesso teste del ricorrente consulente legale Testimone_4 investigativo, ha precisato significativamente di non avere assistito a passaggi di denaro in favore della sig.ra nel periodo oggetto di investigazione nè il altro Pt_4 periodo.
Anche il figlio sentito su tale circostanza ha dichiarato Testimone_1 testualmente ..” Nego la circostanza n.12 e preciso che mamma non lavorava presso queste persone ma faceva volontariato e assisteva i cani quando ci fu una cucciolata.
Non so dire con quale frequenza si recasse in quanto andavo a scuola. Da quello che so non ci sono più cani perchè i cani furono adottati e mamma non fa più volontariato".
Alla luce delle risultanze istruttorie summenzionate e' evidente il permanere della disparita' reddituale tra le parti e del profilo assistenziale per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile da porre a carico del ricorrente in favore della resistente nella misura convenuta tra le parti in sede di separazione consensuale, somma che appare equo confermare dacche'essa, per il suo modico importo, ha senza dubbio natura di assegno alimentare.
MANTENIMENTO PROLE
In ordine all'assegno mantenimento da corrispondere da parte del in favore dei Pt_1 due figli è pacifico che tale obbligo incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, i quali sono legittimati iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica.
Tale diritto discende, oltre che dagli artt. 147 e 148 c.c. anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge 8.2.2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha evidenziato gia' da tempo che
“…l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva
d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., vedi Cass. Civ. 7 luglio 2004, n.
12477).
Si evidenzia, inoltre, che il concetto di “autonomia del figlio” deve tener conto del mutamento dei tempi e richiama sempre piu'il principio dell'autoresponsabilità: è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Nel caso di specie, il nel suo ricorso introduttivo chiede la conferma Pt_1 dell'assegno di mantenimento gia' disposto in sede di separazione consensuale nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio, ribadendo dette conclusioni anche nella sua memoria integrativa depositata il 30 06 2022.
Solo tardivamente, nella comparsa conclusionale depositata in data 07 01 2025, il deduce genericamente, senza documentare alcunche' al riguardo , che la figlia Pt_1 maggiorenne ,di anni venticinque, nata il [...], lavora presso il MC Per_1
Donald di Massafra ed il figlio , di anni venti, nato il [...] lavora Per_2 presso l'Eurospin di Massafra.
Invero , dette circostanze genericamente dedotte dal ricorrente risultano smentite dal figlio che, sentito in merito, aveva confermato di non avere una Testimone_1 occupazione lavorativa come anche la sorella Per_1
In mancanza di dati istruttori di segno contrario, e' certamente ragionevole ritenere, vista la nota crisi occupazionale nel nostro territorio e la giovane eta' dei figli delle parti , uno ventenne e l'altra poco piu' che ventenne, che i predetti non abbiano ancora raggiunto una effettiva e stabile indipendenza economica.
Il certificato di residenza della figlia presso la casa del nonno materno, Per_1 datato 07 01 2025, prodotto dal ricorrente solo con la comparsa conclusionale ha un valore meramente indiziario e non appare comprovante l'indipendenza economica e la residenza effettiva della figlia in mancanza di dati istruttori precisi, Per_1 univoci e concordanti.
Alla luce delle suddette considerazioni appare equo confermare l'obbligo posto a carico del signor di corrispondere alla signora a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli e , la somma di euro 200,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio, come disposto in sede di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale e confermata dal GD in via provvisoria in sede di udienza presidenziale del 25.03.2022,assegno che per il suo modesto importo ben puo' considerarsi anch'esso di natura meramente alimentare, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, con scadenza il giorno 1 di ogni mese.
Nulla si dispone in ordine al regime di affido nonché alle modalità e tempi del diritto di vista del genitore non collocatario con il figlio , avendo costui oramai Per_2 raggiunto la maggiore età.
CASA CONIUGALE
Si conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Crispiano (Ta) alla via Palazzo Generale Archimede n.28 alla signora ivi convivente con la prole. CP_1
Atteso l'oggetto della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. CONFERMA a carico di , come gia'disposto in sede di separazione Parte_1 consensuale omologata da questo Tribunale ed in via provvisoria dal GD, all'udienza del 25 03 2022, l'obbligo di corrispondere in favore di
[...] la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, oltre CP_1 svalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed euro 200,00 per ciascun figlio e quale contributo per il di loro mantenimento, Persona_5 Testimone_1 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale, da corrispondere il primo di ogni mese;
2. ASSEGNA la casa coniugale alla signora CP_1
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 24.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Giudice estensore Il Presidente est.
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3979 del R.G. 2021, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.11.2024 ed avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili”,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Serio Giuseppe Parte_1
-
RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Oliveto Mariangela CP_1
-
RESISTENTE-
NONCHE' il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENUTO-
Con ricorso depositato in data 04.06.2021 conveniva in giudizio la Parte_1 signora deducendo quanto segue: CP_1
che aveva contratto matrimonio concordatario in data 10.06.1998 e dalla loro unione erano nati i figli in data 16.01.2000 e in data 27.10.2004; Per_1 Per_2
che il Tribunale di Taranto pronunziava separazione personale tra i predetti coniugi con decreto di omologa del 08.11.2011 (R.G. 8/2011); che secondo il suddetto accordo i figli venivano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, venendo posto a carico del sig. il Pt_1 versamento di euro 400,00,nella misura di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio ed euro 200,00 per la moglie alla quale veniva assegnato in godimento l'abitazione coniugale;
che egli ricorrente aveva instaurato una stabile relazione sentimentale con la signora
, con la quale conviveva da tempo, unitamente alle di lei figlie Controparte_2
e pagando un canone mensile di locazione di un immobile pari ad euro CP_3 CP_4
350,00 e supportando spese varie come l'acquisto di mobili;
che egli ricorrente, all'epoca della separazione nel 2011, aveva una piccola attività imprenditoriale nel settore edile che gli consentiva di poter adempiere agli obblighi economici discendenti dalla separazione, ma a seguito della crisi economica che aveva afflitto l'edilizia intorno all'anno 2015 era stato costretto a cancellare la ditta individuale;
che attualmente egli ricorrente percepiva redditi risibili, senza presentazione di dichiarazioni dei redditi nei tre anni precedenti, non possedendo beni mobili e/o immobili eccezion fatta per una vecchia Seat del 2005, riuscendo a pagare il mantenimento dei due figli e le loro spese straordinarie solo grazie all'aiuto della madre e della sorella;
che la moglie aveva sempre svolto attività di badante/collaboratrice domestica, pur non essendo mai regolarizzata, e a prova di ciò le attività investigative confermavano l'espletamento dell'attività lavorative quotidiana presso una abitazione sita in
Crispiano alla SP 48 s.n.c. per sei ( 6) giorni alla settimana dalle ore 8.30/8.45 alle ore 12.45/12.55, con la sola esclusione della domenica, in periodo di zona rossa in
Puglia per l'emergenza Covid-19; che la signora risultava percettrice di sussidi, incompatibili con l'attività CP_1 lavorativa;
che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati allorquando la signora cominciò CP_1 ad intrattenere una frequentazione con il sig. , che tuttora frequenta Pt_2 assiduamente anche presso quella che era la loro casa coniugale, pernottandovi anche, lamentandosi gli stessi condomini dello stabile dei posti auto condominiali illegittimamente occupati dal;
Pt_2
che nel corso degli anni,egli ricorrente aveva avanzato proposte transattive volte a definire per sempre i rapporti, soprattutto patrimoniali, tra i coniugi, ma la signora aveva sempre rifiutato ogni tentativo di dialogo reagendo con immotivato CP_1 rancore mediante infondate denunce querele (ex art. 570 c.p.), che puntualmente si concludevano con decreti di archiviazione o sentenze di assoluzione per insussistenza del fatto.
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Crispiano al n. 20 p. 2 s. A anno 1998; disporre l'affidamento condiviso del minore
, con collocazione presso la madre, con diritto di frequentazione del figlio Per_2 con il padre secondo le disposizioni contenute negli accordi di separazione;
porre a carico del sig. la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio a titolo di Pt_1 contributo al loro mantenimento;
accertare la non debenza di qualsiasi somma a titolo di mantenimento in favore della signora spese e competenze di causa come CP_1 per legge.
Con memoria difensiva depositata in data 13.12.2021, si costituiva in giudizio la quale non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, replicava, deduceva quanto segue: che la nuova compagna del ricorrente lavorava come bidella presso un asilo nido e scuola di infanzia di Martina Franca ed era collocataria di uno solo dei suoi tre figli;
che il ricorrente non si occupava dei propri figli e non aveva alcun rapporto con in favore della quale non versava da oltre due anni alcun contributo al Per_1 mantenimento;
che entrambi i ragazzi erano domiciliati presso la madre, in quanto non economicamente autosufficienti;
che il sig. era titolare di una ditta (DM Impianti) e svolgeva in maniera Pt_1 continuativa l'attività di idraulico, percependo redditi di gran lunga superiori a quelli dichiarati e beneficiando del reddito di cittadinanza e/o emergenza e di altre forme di sostegno/sussidio statale, in quanto solo formalmente disoccupato;
che ella resistente non aveva redditi adeguati e non poteva procurarseli per ragioni oggettive, essendo affetta da cefalea emicranica in trattamento farmacologico, cisti della ghiandola pineale in follow up strumentale, morbo di Chron associato a gastrite anale, artropatie delle mani in poliartrite da morbo di Chron, fibromatosi uterina con miomi multipli con conseguenti fenomeni di meno-metrorragia con anemia carenziale e sideropenia;
che i comprovati problemi di salute di ella resistente, l'età adulta della predetta, la mancanza di titolo di studio e di esperienza lavorativa, rendevano evidentemente difficile la ricerca di un'occupazione lavorativa che le potesse garantire una effettiva indipendenza economica;
che ella resistente, oltre alla casa coniugale di cui era comproprietaria, non possedeva alcunche',negando di avere intrapreso una stabile convivenza con altro uomo essendo il solo un amico di famiglia il quale frequentava la casa in cui viveva Pt_2 con i figli.
Alla luce di tali considerazioni la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo l'affido condiviso del minore con Per_2 collocazione presso di lei medesima e diritto di visita del padre come statuito in sede di separazione;
confermando l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, collocataria del minore;
fissando a carico del sig. un assegno mensile di almeno Pt_1 euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli economicamente non sufficienti, collocati e domiciliati presso la madre, in ragione di euro 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT , oltre il 50% delle spese straordinarie;
fissando un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di euro 200,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese.
In sede di udienza presidenziale in data 13.04.2021 questo Tribunale confermava i provvedimenti della separazione.
Con sentenza non definitiva del 14.05.2023 n. 1121/2023 il Tribunale di Taranto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crispiano
(TA) in data 10.06.1998 da con e trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Crispiano (TA), atto n. 20, p.2, s.A, anno 1998.
All'udienza del 07.11.2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, restano da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare, le statuizioni di carattere economico.
ASSEGNO DIVORZILE
Orbene, per quanto concerne gli aspetti accessori della causa ed in particolare le statuizioni economiche riguardanti i coniugi, è opportuno premettere che “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo- perequativa cui tale assegno assolve. Ne consegue dunque la necessità di valutare
l'eventuale inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, ovvero
l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale (Cass. civ. Sez. I Sent., 09/08/2019, n. 21234). La recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri” (Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022. N. 1201). Sicché ,quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno divorzile dare prova degli elementi costitutivi di esso.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno vada riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis,Cass civile sezioni unite n. 18287 dell'11 07 2018; Cass.civile. n.
18287/2019; Cass. Civile n. 5603/2020, Cass.civile n. 18697/2022).
Tale valutazione è sorretta dal principio dell'onere della prova che pone, a carico del richiedente l'assegno, l'onere di dimostrare i sacrifici compiuti in favore della famiglia e la mancata realizzazione personale che da questi ne è derivata.
Nel caso di specie, il ricorrente si oppone alla domanda della resistente di assegno divorzile deducendo che la predetta conviva more uxorio con un altro uomo.
Invero, le risultanze delle prove testimoniali espletate non hanno dimostrato al di la di ogni ragionevole dubbio che la resistente abbia intrattenuto con tale una Pt_2 convivenza stabile e duratura, caratterizzata da una comunione materiale e spirituale di vita .
In particolare, la teste , convivente del sig. , della cui Controparte_2 Pt_1 attendibilita' si ha percio' motivo di dubitare, riferiva genericamente, senza precisi riferimenti temporali : “con riferimento alla circostanza n.1 della memoria ex art.
183 Vi co. n.2 c.p.c. di parte ricorrente (..Vero che la sig.ra ha una relazione CP_1 stabile con tale sig. ..) posso riferire che in una occasione, mentre io e Parte_3
ci trovavamo sotto casa della sig.ra in attesa che scendesse Parte_1 CP_1
, ho visto scendere prima di la signora con il sig. Per_2 Per_2 CP_1 [...]
mano nella mano e si scambiavano un bacio. (…)In un altro episodio io e Pt_3 eravamo sulla 172 e li avevamo visti davanti, ricordo che viaggiavano a Pt_1 bordo di una Citroen C4, che a quanto mi consta era la macchina del;
lei Pt_2 aveva la testa poggiata sulla spalla del , vidi che si baciarono (…)In Pt_2 un'occasione li ho visti sul balcone ed erano in pigiama…era mattina presto…erano in un atteggiamento intimo, erano abbracciati e parlavano vicini”. La teste riferiva altresi' che in altra occasione, risalente all'estate 2022, nell'aprire un garage vicino al suo palazzo, la predetta ed il sig. videro che all'interno vi era una moto da Pt_1 strada, allora “ chiese a perché ci fosse anche quella moto che Pt_1 Per_2 sapeva essere di e confermò che avevano preso un garage in Pt_3 Per_2 affitto loro con .” Parte_3
Il teste , figlio delle parti,quindi addentro alle dinamiche familiari e Testimone_1 della cui attendibilta' non si ha motivo di dubitare, riferiva: “Nego la circostanza 1 della memoria ex art.183 co.6 n.2 di parte ricorrente e preciso che il rapporto fra
e mia madre è un rapporto di amicizia. (…) Con riferimento alla Parte_3 circostanza n.2 (Vero che l'attuale compagno ha sempre parcheggiato abitualmente la propria auto -prima una Citroen C4 grigia e successivamente una Saab nera nel posto destinato all'abitazione ) ribadisco che non il compagno ma è Persona_3 Pt_2 un amico della mamma e nostro e preciso che la macchina viene parcheggiata sporadicamente quando viene a trovarmi. Ricordo che durante il Covid mia madre si
è operata due volte e il sig. è venuto più frequentemente. Preciso inoltre che il Pt_2 posto veniva occupato da tutti quelli che venivano a trovarci”
In tal senso anche le dichiarazioni rese dal teste , residente nello Testimone_2 stesso palazzo della signora della cui attendibilita' non si ha motivo di CP_1 dubitare che riferiva testualmente : "…Con riferimento alla circostanza n.1 della memoria ex art.183 co. 6 n.2 della memoria del ricorrente non posso affermare che i due abbiano una relazione ma posso confermare che il viene spesso a trovare Pt_2 la sig.ra e spesso lo incontro nel palazzo. ..Con riferimento alla circostanza CP_1
n.2 preciso e ribadisco di non poter dire se il è il suo compagno, ma posso Pt_2 confermare, essendo io il capo condomino, di aver ricevuto sin dal 2020 delle lamentele da parte di altri condomini in quanto queste due vetture del sig. Pt_2
(non contemporaneamente) erano parcheggiate in un'area condominiale dove non era consentito. A volte l'ho vista al posto della sig.ra e la sig.ra CP_1 CP_1 parcheggiava fuori dall'area condominiale. Le lamentele, relative al parcheggio fuori dallo spazio della erano dovute al fatto che le auto ostacolavano le CP_1 manovre degli altri condomini. Non posso confermare la circostanza n.3. (Vero che il sig. soggiorna, pranza, cena e dorme abitualmente presso la ex casa coniugale Pt_2 sita in Crispiano alla via Palazzo Archimede.) Mi capita di vederlo sul balcone della
o incrociarlo nelle scale". CP_1
Per completezza ,occorre evidenziare che anche quando il beneficiario dell'assegno divorzile abbia instaurato una convivenza con altro uomo cio' non comporta automaticamente la perdita del diritto a tale assegno avendo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. 32198/2021), chiarito che, quando l'ex coniuge è privo di mezzi adeguati, mantiene il diritto all'assegno in funzione esclusivamente compensativa, la quale è diretta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge. La nuova convivenza non fa perdere il diritto all'assegno, il quale potrà essere quantificato con riguardo alla sola componente compensativa, in sede di giudizio di riconoscimento e potrà essere rimodulato, in sede di revisione,sempre ove sussistente il pre-requisito della mancanza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli.
Infatti,l'ex coniuge assegnatario perderà il diritto all'assegno di mantenimento/divorzile solo ove la parte istante dia adeguata prova che la costituzione da parte del coniuge separato o divorziato di una nuova famiglia di fatto, sia basata su una convivenza stabile e duratura, caratterizzata appunto da una comunione materiale e spirituale di vita e comportante tutti i diritti e doveri reciproci di solidarietà ed assistenza (analogamente a quanto avviene con un matrimonio). Nel caso di specie, detta prova non puo' dirsi effettivamente e pienamente raggiunta per le motivazioni suesposte.
Per quanto, invece, attiene alle situazioni reddituali delle parti, dalla documentazione in atti relativa al , non molto recente, emerge un valore ISEE ordinario pari ad Pt_1 euro 317,00 presentato in data 28.05.2020 e un valore ISEE pari a euro 300,20 presentato in data 21.01.2021.
Tuttavia, all'udienza presidenziale celebratasi in data 25 marzo 2022 il Pt_1 dichiarava che aveva appena aperto la partita iva, essendo un lavoratore autonomo- idraulico, di percepire circa euro 2000,00 mensili, di aver formato un nuovo nucleo familiare con una compagna che aveva due figli, che lavorava percependo circa euro
400,00 mensili e di pagare circa 350,00 euro mensili a titolo di canone di locazione per l'immobile in cui viveva.
E' evidente che il sia certamente dotato di una professionalita' Pt_1 specifica(idraulico),potenzialmente idonea a garantirgli il conseguimento di guadagni adeguati tanto piu' in un tipo di attivita' lavorativa, quale quella di artigiano idraulico sempre richiesta e non suscettibile di crisi.
Per quanto attiene invece la situazione reddituale della signora la stessa CP_1 deduce e documenta di non avere redditi adeguati: vedi certificazioni dell'Agenzia dell'Entrate relative alle annualita' 2010-2019 e certificazione rilasciata in data 12 12 2024 emerge che la resistente ha percepito redditi pari ad euro 00,00 per gli anni d'imposta 2020 e 2021( dall'attestazione ISEE rilasciata il 23 01 2021 risulta avere un indicatore isee pari ad euro 298,00 e la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare pari ad euro 384,00),ha percepito redditi esenti per gli anni d'imposta 2022- 2023,con un reddito pari ad euro 6.459,00 nel 2022 ed un reddito pari ad euro 6.971,93 per l'anno 2023,risulta anche ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con provvedimento del COA del 31 12 2021.
La resistente ora quarantasettenne precisa al riguardo di non avere una stabile occupazione lavorativa per mancanza di specifiche competenze tecniche, di titoli di studio specifici nonche' per problemi di salute comprovati da certificazione medica da cui emergono varie patologie tra cui il morbo di Crohn, nota malattia infiammatoria cronica intestinale, alquanto invalidante e comunque poco compatibile con lavori pesanti e non suscettibile di definitiva remissione(dette ultime circostanze non risultano specificatamente contestate da controparte ne' tantomeno resistite da dati istruttori di segno contrario ).
Il depositava altresi'relazioni investigative,il cui contenuto veniva confermato Pt_1 dal teste la prima riferita al periodo intercorrente tra 12/03/2021 e giorno Tes_3 12/04/2021, da cui emergeva “ nata a [...] il [...], ex CP_1 coniuge del mandante, espleta SI un'attività lavorativa. Tale determinazione è relativa all'osservazione degli stessi, per il periodo investigativo in questione.
RELAZIONE - Le attività investigative eseguite, ed il relativo materiale video acquisito, confermano appieno i sospetti avanzati dal mandante circa l'attività lavorativa espletata dalla sua ex coniuge. ex coniuge del CP_1 mandante, si reca ogni mattina (dal lunedì al sabato compreso) alle ore 08:40 circa presso l'abitazione sita a Crispiano alla Via SP48 senza numero civico (coordinate
40.5996297, 17.2258629) per uscirne alle successive ore 12:45 circa.
La ciclicità di questi eventi, il rispetto preciso degli orari di ingresso e di uscita, non lasciano dubbi sulle motivazioni per cui la stessa effettua giornalmente tale e tassativa incombenza, se non quella di espletare un'attività lavorativa presso un privato. In sintesi, la stessa, come meglio evidenziato nella sottostante cronologia degli eventi, effettua quattro ore di lavoro al giorno per sei giorni lavorativi per un totale di 24 ore settimanali. Dal 12 marzo 2021 al 12 aprile 2021 (rilevazione mensile), la stessa ha lavorato in maniera continuativa dal lunedì al sabato, domeniche escluse.”
La seconda relazione relativa all'arco temporale con inizio 08/04/2022 e fine 16/04/2022, da cui emerge nata a [...] il [...], ex Persona_4 coniuge del mandante, continua verosimilmente ad espletare SI un'attività lavorativa presso l'abitazione suindicata.Tale determinazione è relativa all'osservazione della stessa, nel periodo investigativo in questione.
RELAZIONE Le attività investigative eseguite, ed il relativo materiale video acquisito, confermano appieno i sospetti avanzati dal mandante circa la verosimile attività lavorativa espletata dalla sua ex coniuge. I sopralluoghi effettuati confermano la continuazione delle circostanze già rilevate a tempo debito e con la stessa ciclicità.”
Le relazioni summenzionate che appaiono contenere inammissibili giudizi e valutazioni ipotetiche , non appaiono decisive e concludenti non essendo emerso il tipo di attivita' lavorativa che avrebbe svolto la resistente, la sua durata, le specifiche mansioni svolte, il datore di lavoro e la retribuzione.
Del resto, lo stesso teste del ricorrente consulente legale Testimone_4 investigativo, ha precisato significativamente di non avere assistito a passaggi di denaro in favore della sig.ra nel periodo oggetto di investigazione nè il altro Pt_4 periodo.
Anche il figlio sentito su tale circostanza ha dichiarato Testimone_1 testualmente ..” Nego la circostanza n.12 e preciso che mamma non lavorava presso queste persone ma faceva volontariato e assisteva i cani quando ci fu una cucciolata.
Non so dire con quale frequenza si recasse in quanto andavo a scuola. Da quello che so non ci sono più cani perchè i cani furono adottati e mamma non fa più volontariato".
Alla luce delle risultanze istruttorie summenzionate e' evidente il permanere della disparita' reddituale tra le parti e del profilo assistenziale per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile da porre a carico del ricorrente in favore della resistente nella misura convenuta tra le parti in sede di separazione consensuale, somma che appare equo confermare dacche'essa, per il suo modico importo, ha senza dubbio natura di assegno alimentare.
MANTENIMENTO PROLE
In ordine all'assegno mantenimento da corrispondere da parte del in favore dei Pt_1 due figli è pacifico che tale obbligo incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, i quali sono legittimati iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica.
Tale diritto discende, oltre che dagli artt. 147 e 148 c.c. anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge 8.2.2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha evidenziato gia' da tempo che
“…l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva
d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., vedi Cass. Civ. 7 luglio 2004, n.
12477).
Si evidenzia, inoltre, che il concetto di “autonomia del figlio” deve tener conto del mutamento dei tempi e richiama sempre piu'il principio dell'autoresponsabilità: è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Nel caso di specie, il nel suo ricorso introduttivo chiede la conferma Pt_1 dell'assegno di mantenimento gia' disposto in sede di separazione consensuale nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio, ribadendo dette conclusioni anche nella sua memoria integrativa depositata il 30 06 2022.
Solo tardivamente, nella comparsa conclusionale depositata in data 07 01 2025, il deduce genericamente, senza documentare alcunche' al riguardo , che la figlia Pt_1 maggiorenne ,di anni venticinque, nata il [...], lavora presso il MC Per_1
Donald di Massafra ed il figlio , di anni venti, nato il [...] lavora Per_2 presso l'Eurospin di Massafra.
Invero , dette circostanze genericamente dedotte dal ricorrente risultano smentite dal figlio che, sentito in merito, aveva confermato di non avere una Testimone_1 occupazione lavorativa come anche la sorella Per_1
In mancanza di dati istruttori di segno contrario, e' certamente ragionevole ritenere, vista la nota crisi occupazionale nel nostro territorio e la giovane eta' dei figli delle parti , uno ventenne e l'altra poco piu' che ventenne, che i predetti non abbiano ancora raggiunto una effettiva e stabile indipendenza economica.
Il certificato di residenza della figlia presso la casa del nonno materno, Per_1 datato 07 01 2025, prodotto dal ricorrente solo con la comparsa conclusionale ha un valore meramente indiziario e non appare comprovante l'indipendenza economica e la residenza effettiva della figlia in mancanza di dati istruttori precisi, Per_1 univoci e concordanti.
Alla luce delle suddette considerazioni appare equo confermare l'obbligo posto a carico del signor di corrispondere alla signora a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli e , la somma di euro 200,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio, come disposto in sede di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale e confermata dal GD in via provvisoria in sede di udienza presidenziale del 25.03.2022,assegno che per il suo modesto importo ben puo' considerarsi anch'esso di natura meramente alimentare, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, con scadenza il giorno 1 di ogni mese.
Nulla si dispone in ordine al regime di affido nonché alle modalità e tempi del diritto di vista del genitore non collocatario con il figlio , avendo costui oramai Per_2 raggiunto la maggiore età.
CASA CONIUGALE
Si conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Crispiano (Ta) alla via Palazzo Generale Archimede n.28 alla signora ivi convivente con la prole. CP_1
Atteso l'oggetto della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. CONFERMA a carico di , come gia'disposto in sede di separazione Parte_1 consensuale omologata da questo Tribunale ed in via provvisoria dal GD, all'udienza del 25 03 2022, l'obbligo di corrispondere in favore di
[...] la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, oltre CP_1 svalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed euro 200,00 per ciascun figlio e quale contributo per il di loro mantenimento, Persona_5 Testimone_1 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale, da corrispondere il primo di ogni mese;
2. ASSEGNA la casa coniugale alla signora CP_1
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 24.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Giudice estensore Il Presidente est.
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..