CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1279/2023 R.G., promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.06.1991, residente all'estero, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale che aveva sede in Chieti alla Via San Camillo de Lellis n. 1 con p.i.:
rappresentato e difeso dall'Avv. Aliprandi Alessandro (c.f.: P.IVA_1
; numero di fax 0857992228; , C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato nel suo studio in Pescara al Viale Marconi n. 261;
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_1 CP_2
con sede in Piazzale Guglielmo Marconi snc, 66100 Chieti (Ch), rappresentata
[...]
e difesa dall'Avv. Giorgio Stefano Carriero (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico Email_2 APPELLATA per la riforma della sentenza n. 1400/2023 resa dal Tribunale di Pescara e pubblicata in data 30 ottobre 2023.
All'udienza tenutasi in data 25 febbraio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del
25 febbraio 2025 ha riservato la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 1400/2023 pubblicata in data 30 ottobre 2023, il Tribunale di
Pescara decideva in ordine all'opposizione promossa da con la Parte_1
quale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 327/2021, emesso in data 21 febbraio
2021 dal medesimo Tribunale in favore della con il quale veniva Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma di euro 5.906,37, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002 e le spese di procedimento, sulla base di fatture non pagate, n. 1 del 5 gennaio
2021 e n. 3 del 1° febbraio 2021, relative a pagamento royalty per contratto di affiliazione.
1.1) A sostegno della predetta domanda, l'attore deduceva che tali somme non erano dovute perché l'opposto non era soggetto titolato a richiederle, in quanto, in relazione al contratto di affiliazione commerciale stipulato con l'affiliante Parte_2
ed avente ad oggetto l'utilizzo dei segni distintivi di “HANZO Sushi & Co.”,
[...]
non vi era stata rituale notifica e successiva accettazione della sostituzione soggettiva dell'originario affiliante con la Controparte_1
Inoltre, proponeva domanda riconvenzionale nei riguardi di parte opposta per pagamenti erroneamente corrisposti rispetto alle fatture nn. 82/20, 91/20 e 99/2020, chiedendo quindi la restituzione di quanto versato.
1.2) Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. che, nel contestare le avverse deduzioni, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
pag. 2/18 1.3) A seguito dell'istruzione della causa a mezzo documentale ed escussione testi, la causa veniva trattenuta in decisione.
2) La sentenza di primo grado: il Tribunale di Pescara, per i motivi che seguono, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, come liquidate nel dispositivo.
2.1) In primo luogo, il primo giudice ricostruiva i termini del rapporto contrattuale posto a fondamento della controversia in esame.
In particolare, il giudice di primo grado accertava che, all'art. 11 lettera b) del predetto contratto, era espressamente previsto che l'affiliato versasse Parte_1 mensilmente in favore dell'originaria affiliante “una royalty pari al 4% del Parte_2 fatturato realizzato” a fronte dell'utilizzo marchio, insegne e caratteri distintivi ZO SU CO .
Nel settembre 2020, a seguito della cessione della rete commerciale da parte della
[...]
alla sulla base dell'art. 24 del contratto di Parte_2 Controparte_1
affiliazione commerciale di specie e del richiamato art. 1407 c.c., quest'ultima subentrava nel rapporto di franchising in questione e già per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 provvedeva a emettere nei confronti dell'affiliato fatture Parte_1
relative alle royalties di tali mesi.
Tuttavia, se, per tali fatture, aveva provveduto al saldo con distinti Parte_1
bonifici, lo stesso si rifiutava di pagare la royalties a partire dal mese di dicembre e per tali somme impagate l'affiliante aveva emesso regolare fattura e Controparte_1
chiesto emissione di decreto ingiuntivo.
2.2) Ciò ricostruito, il primo giudice accertava che era stata omessa la notifica all'affiliato della cessione e conseguente sostituzione soggettiva, ma, Parte_1
tuttavia, riteneva che si fosse verificata, per comportamento concludente, l'accettazione da parte del in forza dell'art. 1407 c.c., avendo questo pagato le fatture Parte_1
emesse dal nuovo affiliante per i mesi di settembre, ottobre e novembre, come allegato e provato in giudizio.
2.3) In relazione a tale aspetto, il Tribunale di Pescara non riteneva credibile l'assunto promosso dall'opponente per il quale i pagamenti di dette fatture era avvenuto in modo pag. 3/18 erroneo, a causa della mancata conoscenza del loro oggetto, in quanto l'errore invocato era stato invero reiterato per tre mensilità e non episodico, nonché si riferiva a importi non di lieve entità, quindi non giustificanti una lettura distratta da parte del destinatario delle fatture.
Non assumeva alcun rilievo giuridico, inoltre, la circostanza della mancata consegna cartacea delle fatture, dato che queste risultavano dal cassetto fiscale della ditta ed erano facilmente consultabili.
2.4) Riteneva, in ultimo, che la prova documentale non era inficiata dalle risultanze testimoniali e, in particolare, che le dichiarazioni della teste in merito Testimone_1 all'erroneo pagamento delle fatture emesse per le royalties dei mesi di settembre, ottobre e novembre, dalla stessa gestito, non avevano un sicuro fondamento di attendibilità, data la sussistenza dei dichiarati rapporti di lavoro subordinato e di relazione affettiva con l'opponente. Ad ogni modo, chiariva il primo giudice, tali dichiarazioni difettavano di credibilità in ragione sia dei reiterati pagamenti, eseguiti a cadenza mensile, che dei pagamenti successivi per la fornitura di alimenti, nonostante fosse ritenuto sussistente un rimborso della somma erroneamente versata, di importo complessivo pari a euro 5.029,70.
Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice riteneva che il credito azionato fosse dovuto, con rigetto della proposta domanda riconvenzionale, trovando giustificazione le somme pagate nel predetto contratto di affiliazione commerciale, vigente tra le parti per tacita approvazione del ceduto.
3) Appello: avverso la predetta sentenza ha proposto appello , per i Parte_1
motivi di seguito indicati:
3.1) Omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti decisivi della controversia.
Violazione e/o falsa applicazione artt. 2697 c.c. e 633 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che tra le parti in causa sussistesse un rapporto sinallagmatico, omettendo di valutare se il credito ingiunto fosse basato o meno sull'esecuzione di prestazioni da parte dell'opposta.
pag. 4/18 In particolare, sia la fattura n. 1 del 5 gennaio 2021, sia quella n. 3 del 1° febbraio 2021 indicherebbero un corrispettivo rispetto alla voce “marketing” per la quale, invero, non risulta essere stata svolta alcuna attività a favore dell'appellante.
Rispetto alla voce relativa alle royalties, la avrebbe dovuto depositare Controparte_1
il flusso mensile della ditta per poter dimostrare di aver calcolato il Parte_1
4% del fatturato, secondo quanto previsto dall'art. 11, primo comma, lett. b) del contratto di franchising.
3.2) Omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti decisivi della controversia.
Violazione e/o falsa applicazione artt. 2555 – 2556 – 2704 c.c.
Sotto tale aspetto, l'appellante ha rappresentato che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere avvenuta la cessione del contratto, fittiziamente operata tramite una scrittura privata datata 28 settembre 2020.
Si tratterebbe di una cessione d'azienda (o ramo d'azienda), avente ad oggetto il trasferimento di un complesso aziendale a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura ex art. 2555 e ss. c.c., che, tuttavia, nel caso di specie, non sarebbero stata posta in essere nel rispetto delle formalità di cui all'art. 2556 c.c., per cui la cessione non sarebbe opponibile a terzi, non essendovi data certa e mancando della relativa documentazione. Operazione di cessione che, tra l'altro, non si sarebbe ancora realizzata, vista la visura storica estratta dalla competente CCIAA allegata.
3.3) Omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti decisivi della controversia.
Violazione e/o falsa applicazione artt. 1406 e 1407 c.c.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la notifica dell'operazione di cessione si sarebbe verificata per fatti concludenti, difettando invero la notifica ex art. 1407 c.c.
Inoltre, ha rappresentato che, se è pur vero che il consenso alla cessione del contratto può avvenire anche preventivamente alla cessione stessa, comunque il negozio di cessione non può che rivestire la stessa forma del contratto ceduto, per cui, nel caso di specie, il consenso del contraente ceduto doveva risultare da atto scritto correttamente notificato ovvero poteva essere sufficiente la notifica della cessione per poi dare luogo all'eventuale recesso.
pag. 5/18 Per quanto riguarda l'accertamento compiuto nel merito dal giudice, l'appellante ha lamentato che le dichiarazioni testimoniali rese dalla teste erano invero Testimone_1
attendibili perché non sussisteva un rapporto di lavoro subordinato con la ditta
LI IA, che aveva invero cessato l'attività tra marzo e aprile del 2021.
Inoltre, come affermato dalla stessa teste, dopo la PEC di richiesta di restituzione delle somme, la richiedeva espressamente il pagamento in anticipo delle Controparte_1
forniture alimentari: se l'appellante non avesse pagato, l'appellata non avrebbe effettuato lo scarico della merce.
Dalle contabili allegate, in aggiunta, si evincerebbe che i pagamenti erano effettuati dal per il tramite della senza imputazioni. Parte_1 Tes_1
3.4) Omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti decisivi della controversia.
Violazione e/o falsa applicazione artt. 1406 e 1407 2558 c.c.
Sotto tale aspetto, l'appellante ha contestato che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato il contenuto del contratto di franchising asseritamente obbligatorio tra le parti, che vietava la cessione contrattuale o, quanto meno, presentava dei contrasti.
Da una parte, infatti, vi sarebbe l'art. 6.3., dove indistintamente si stabilirebbe che il contratto non potrebbe essere oggetto di cessione e, dall'altra, il dichiarato carattere personale ex art. 19 del contratto, secondo il quale non vi potrebbe mai essere accettazione tacita in caso di cessione contrattuale, dovendo il contratto in esame essere annoverato tra quelli a carattere personale.
, infatti, aveva diritto a conoscere le sorti contrattuali e, se del caso, Parte_1
poter liberamente recedere.
3.5) Omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti decisivi della controversia.
Violazione e/o falsa applicazione della normativa di legge.
Con tale ultimo motivo di appello l'appellante ha dedotto che risulterebbe pacifico in atti e nella sentenza impugnata che avrebbe pagato alla società Parte_1
le fatture n. 82, 91 e 99 del 2020, contenti voci relative a corrispettivo Controparte_1
royalty, licenza e altro.
Quanto versato in relazione alle suddette fatture sarebbe invero non dovuto e, pertanto, necessiterebbe di restituzione al tasso moratorio.
pag. 6/18 3.6) Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato, Parte_1
con vittoria di compensi e spese di giudizio.
4) Motivi della decisione. Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1) Preliminarmente è necessario pronunciarsi sulle plurime eccezioni di inammissibilità dell'appello prospettate dalla società appellata, che ritiene che l'appellante abbia formulato nuove eccezioni in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 345 c.p.c. dispongono che “non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione delle posizioni processuali, per cui attore in senso sostanziale è colui che propone ricorso per decreto ingiuntivo, mentre convenuto in senso sostanziale è colui che propone opposizione a decreto ingiuntivo. Su tale base, pertanto, è l'opposto che, in virtù dell'art. 2697 c.c., deve allegare in giudizio i fatti costitutivi a sostegno della domanda, mentre l'opponente i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dall'attore ricorrente.
Per verificare la violazione del limite di allegazione e produzione in giudizio, pertanto, è necessario guardare a quelle che sono state le contestazioni in primo grado e confrontarle con quelle presentate in secondo grado, rinvenendosi tale violazione soltanto laddove siano allegati nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e non mere difese.
Bisogna, in sostanza, valutare che, in appello, il convenuto in senso sostanziale non abbia addotto nuovi fatti sui quali il giudice non si sia in precedenza espresso, così inammissibilmente allargando l'ambito di indagine del giudizio.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dai successivi scritti difensivi, il primo giudice ha così ritenuto di sintetizzare le contestazioni mosse dall'opponente rispetto al credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto: “Come motivo principale di opposizione era sostenuto come non dovute le
pag. 7/18 somme di cui al D.I. in quanto soggetto non titolato a richiederle per l'effetto era avanzata altresì domanda riconvenzionale nei riguardi del parte opposta per pagamenti erroneamente corrisposti alle fatture nn. 82/20, 91/20 e 99/20 nei confronti della
e in tal senso ne chiedeva la ripetizione di quanto erroneamente pagato. CP_1
(…) La difesa opponente era ad eccepire è l'assenza sia di una rituale notifica a lei curatele che di una successiva accettazione alla sostituzione della stessa espressa”.
In sostanza, pertanto, oggetto di contestazione, cioè fatto impeditivo del credito azionato dedotto dall'opponente, era il mancato perfezionamento della notifica nei suoi confronti della cessione del contratto di affiliazione commerciale e, pertanto, l'assenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, riguardante essenzialmente la corresponsione di royalties al 4% del fatturato, come previsto dal contratto.
Deve, infatti, sottolinearsi come l'intera istruzione probatoria del giudizio di primo grado si sia basata proprio sull'accertamento o meno della opponibilità della sostituzione soggettiva nel contratto di franchising all'affiliato-opponente, ritenuto che quello fosse l'oggetto di indagine del giudizio.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, l'opponente rappresentava che “Tale contratto, se pur nullo e/o annullabile, ma non è questa la sede opportuna, prevedeva all'art.
4.3 lettera h) che il si obbligasse ad Parte_1
acquistare le materie prime ed i prodotti da somministrare al pubblico esclusivamente dallo stesso e/o da fornitori indicati dallo stesso. In effetti il gli Pt_2 Pt_2
indicava, ad un certo punto, la quale fornitore di prodotti alimentari Controparte_1
ed effettivamente il iniziava a rifornirsi dalla e pagare Parte_1 Controparte_1
le forniture di prodotti alimentari. A ben guardare però, il contenuto delle fatture a sostegno del Decreto ingiuntivo, queste non riguardano la fornitura di prodotti alimentari, ma ineriscono esclusivamente ad altri servizi che non sono mai richiesti.
(…) Tutte voci, quelle appena indicate, non corrispondenti al vero, per servizi mai richiesti e/o inesistenti, che la ha già provato indebitamente ad Controparte_1
esigere. Infatti, nel mese di dicembre 2020, il sig. , in seguito ad una Parte_1 revisione interna, poteva riscontrare l'erroneo pagamento delle fatture n. 82, 91 e 99
(tutte relative al 2020) emesse dalla per una somma di € 5.029,70. Controparte_1
pag. 8/18 Tutte quelle fatture, infatti, con enorme sorpresa, non riguardavano la fornitura di prodotti alimentari, ma asserite royalty e/o prestazioni per marketing”.
Emerge, quindi, che, per l'opponente, il pagamento delle somme richieste con fatture nn. 82, 91 e 99 del 2020 era stato frutto di un errore dovuto alla supposizione che le stesse si riferissero alla fornitura di merci da parte di e non al Controparte_1
pagamento di royalties per le quali l'opposta società non aveva titolo per richiederle.
Occorre inoltre sottolineare che l'appellante, con atto di citazione di appello, non ha neppure contestato la ricostruzione effettuata dal primo giudice rispetto ai termini e all'effettivo contenuto delle doglianze sollevate, eventualmente lamentandosi dell'omessa pronuncia su specifiche circostanze allegate in primo grado e non esaminate.
Questa Corte, pertanto, ritiene che oggetto di accertamento del giudizio di primo grado sia stata la sussistenza o meno di notifica o, quantomeno, accettazione tacita, nei confronti di in relazione al contratto di franchising ripassato tra la Parte_1
e la e, di conseguenza, devono essere Parte_2 Controparte_1 dichiarate inammissibili tutte quelle doglianze che tendono a introdurre all'interno del giudizio nuovi fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto in violazione dell'art. 345 c.p.c.
4.2) Sulla base di quanto appena precisato deve quindi essere dichiarato inammissibile il primo motivo di appello in quanto formulato in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Con tale motivo l'appellante si duole dell'omesso esame, da parte del primo giudice, del raggiungimento dell'onere della prova da parte della società opposta in merito alla sussistenza di prestazioni che giustifichino quanto richiesto in fattura e il corretto calcolo delle royalties sulla base 4% del fatturato.
Come emerge dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado, infatti, l'opponente non ha contestato la sussistenza o meno del credito, ma, a monte, la titolarità del rapporto, non censurando mai prima d'ora l'effettivo svolgimento della prestazione di marketing, come riportata nella voce delle fatture nn. 1 e 3 del 2021, e la mancata produzione in giudizio dei flussi del fatturato mensile.
Il primo giudice, infatti, su tali eccezioni sostanziali non si è mai pronunciato, non essendo oggetto di accertamento la sussistenza del credito ma la titolarità dello stesso.
pag. 9/18 4.3) Inammissibile risulta essere anche il secondo motivo di appello, inerente alla asserita fittizia cessione del contratto di franchising operata con contratto di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
Tale doglianza costituisce, invero, una nuova eccezione, dato che, nel giudizio di primo grado, non era stato contestato, da parte dell'opponente, l'invalidità del contratto di cessione di azienda con il quale è stato ceduto il contratto di franchising in esame, ma soltanto che lo stesso non avesse prodotto effetti nei suoi confronti per difetto di notifica a mezzo di raccomandata, come previsto dall'art. 24 del predetto contratto di affiliazione commerciale.
Si tratta, quindi, di una eccezione di natura sostanziale estranea all'ambito di indagine così come delineato nel primo grado di giudizio.
4.4) Infondato, invece, risulta essere il quarto motivo di appello, da trattarsi preliminarmente rispetto al terzo motivo di appello, poiché riguardante questione a questo presupposta, inerente il divieto di cessione del contratto di franchising.
Per comprendere se vi sia o meno il contestato divieto di cessione, occorre analizzare il complessivo regolamento contrattuale, dato che, nel contratto di affiliazione commerciale (si v. doc. all. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellata) si prevede che: “Il presente contratto non può essere oggetto di cessione” (cfr. art. 6, primo paragrafo); “le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è fondato sull'intuitus personae e sulla stretta collaborazione fiduciaria tra l' e Parte_3
l' , nella persona del sig. quale titolare dell'omonima ditta Parte_4 Parte_1 individuale ed Affiliato. (…) In virtù di quanto precede, l' potrà risolvere il Parte_3
presente contratto, con effetti immediati, qualora: a) il presente contratto sia ceduto, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, senza il preventivo consenso scritto dell' ed il consenso dell' sarà condizionato dalle esigenze di tutela Parte_3 Parte_3 dell'identità e della reputazione della rete HANZO Sushi & Co., dell'immagine del
Marchio HANZO Sushi & Co. e della verifica delle capacità imprenditoriali dell'eventuale cessionario del Contratto;
b) l'azienda o il ramo di azienda relativa al presente contratto venga ceduta senza il preventivo assenso scritto dell'Affiliante e fatto salvo il diritto di prelazione di quest'ultimo ai sensi del successivo art. 23; (…)” (cfr. art. 19, primo e terzo paragrafo); “L' potrà cedere il presente contratto solo Parte_3
pag. 10/18 unitamente alla rete di affiliazione commerciale a qualsiasi persona fisica o giuridica ai sensi dell'art. 1406 e seguenti cod. civ. e per tale evento l' , con la Parte_4
sottoscrizione del presente Contratto, consente preventivamente alla cessione che, al suo eventuale verificarsi, gli verrà notificata a mezzo lettera raccomandata ai sensi dell'art. 1407 cod. civ.” (cfr. art. 24).
Dalla lettura di tali disposizioni contrattuali, si evince, pertanto, che il divieto assoluto di cessione, che sembrerebbe emergere dal primo paragrafo dell'art. 6, sia in realtà un divieto di cessione sussistente solo se svolto a condizioni diverse da quelle contrattualizzate tra le parti, cosicchè la cessione è prevista e possibile se svolta all'interno dei confini negozialmente tracciati.
Infatti deve notarsi che:
• l'art.19 prevede che l'Affiliato poteva cedere il contratto di affiliazione commerciale stipulato a condizione che, tuttavia, vi fosse il consenso scritto dell' , consenso subordinato alle esigenze di tutela di taluni interessi Parte_3
legati al marchio;
• allo stesso modo, il predetto contratto poteva essere ceduto dall'Affiliato all'interno di una cessione d'azienda o di ramo d'azienda sempre a condizione che ricorresse il consenso scritto dell'Affiliante e fatto salvo il diritto di quest'ultimo di prelazione;
• quanto all'Affiliante, similmente, si prevede all'art. 24 del contratto in esame che tale contratto non poteva essere ceduto singolarmente, ma soltanto all'interno di una strutturata operazione di cessione della rete di affiliazione commerciale, posto comunque il consenso dell'Affiliato, che, tuttavia, veniva preventivamente prestato con la stipulazione del contratto stesso. Così perfezionata la cessione, si prevedeva che la stessa fosse notificata all'Affiliato tramite lettera raccomandata.
Ricostruiti, pertanto, i termini del contratto in esame in punto di cessione, questa Corte ritiene che la cessione del contratto di franchising sia avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal sopra richiamato art. 24, dato che, posto il preventivo consenso prestato dall'Affiliato, l'Affiliante ha contratto con un terzo, la la cessione Controparte_1 dell'intera rete commerciale di cui era titolare.
pag. 11/18 Come risulta dalla scrittura privata di cessione, infatti, (si v. doc. all. n. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata), , in qualità di titolare della ditta Parte_2
individuale , e in qualità di legale Parte_2 Parte_5
rappresentante p.t. della con la scrittura privata prevedevano che Controparte_1
“premesso che (…) la esercita attività commerciale Parte_2 Parte_2 nell'ambito della ristorazione ed ha sviluppato n. 3 punti vendita diretti (…) e n. 1 negozio concesso in franchising sito in Francavilla al Mare (CH) al viale Nettuno 108;
- la ha manifestato interesse ad acquisire la predetta rete commerciale, Controparte_1
comprensiva sia dei punti vendita diretti che del subentro nel rapporto di franchising in essere;
- le parti hanno concordato che, in cambio dell'acquisto della rete commerciale
e del subentro nel rapporto di franchising in essere, la assumerà il Controparte_1
signor alle proprie dipendenze. Tanto premesso, le parti convengono Parte_2
ed accettano quanto segue. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) il signor , in qualità di legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore della offre al signor che accetta, Controparte_1 Parte_2
l'assunzione a tempo indeterminato presso la propria società in cambio: - della cessione della rete commerciale dei ristoranti ZO” (…); - del subentro nel contratto di franchising avente ad oggetto il ristorante ZO” sito in Francavilla al
Mare (CH) al Viale Nettuno 108, stipulato in data 16 gennaio 2019 con il signor
[...]
3) Le parti pattuiscono che il contratto avrà efficacia retroattiva rispetto Parte_1
alla data di stipula, con decorrenza 1° settembre 2020; conseguentemente, a far data
1°settembre 2020 la subentrerà in tutti i rapporti attivi della Controparte_1 Pt_2
compreso il contratto di franchising corrente con il signor .
[...] Parte_1
Dalla piana lettura di tale scrittura privata ne deriva che l'originaria affiliante Pt_2
ha ceduto l'intera rete commerciale in suo possesso, costituita
[...] Parte_2
da n. 3 negozi diretti e n. 1 negozio in franchising, in conformità con quanto previsto dal predetto art. 24.
Sulla base di quanto argomentato, pertanto, posta la verificazione delle due condizioni della cessione dell'intera rete commerciale da parte dell'originaria affiliante e del consenso dell'affiliato, preventivamente prestato, questa Corte ritiene che si sia pag. 12/18 perfezionata la cessione del contratto di franchising in parola, non sussistendo alcun divieto contrattuale di cessione.
Il motivo, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
4.5) Infondato risulta essere il terzo motivo di appello riguardante il difetto di notifica dell'operazione di cessione ex art. 1407 c.c.
La questione che parte appellante solleva inizialmente con il motivo di appello in esame, cioè quella relativa al difetto di forma scritta del negozio di cessione, è infondata.
Dal punto di vista giuridico, affinché si dia luogo a cessione del contratto è necessario che siano rispettate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto.
Tale requisito, tuttavia, attiene al problema della validità del contratto di cessione e non, come è invece nel caso di specie, a quello della sua opponibilità al ceduto.
A dover rivestire la stessa forma del contratto oggetto di cessione è, infatti, il contratto di cessione, richiedendosi, così, che, nella sostanza, tutte e tre i consensi delle parti interessate (cedente, cessionario e ceduto) siano prestati nel rispetto di tale requisito di forma.
Orbene, nel caso di specie, il contratto di affiliazione commerciale (contratto oggetto di cessione) è stato concluso in forma scritta.
Del pari, anche il contratto con il quale è stata operata, tra l'altro, la cessione del suddetto contratto di franchising è avvenuta in forma scritta, essendo stata stipulata, tra cedente e cessionario, una scrittura privata.
Nessun dubbio sussiste, inoltre, anche rispetto al consenso della parte ceduta. Nel caso di specie, infatti, il consenso di quest'ultima è stato preventivamente prestato, seppur a determinate condizioni, già in sede di conclusione dell'originario contratto, all'interno, quindi, dello stesso contratto oggetto di cessione, per cui, sul punto, non possono sussistere incertezze in ordine al rispetto del requisito della forma scritta.
Pertanto, come già accertato, con la prestazione del consenso delle parti coinvolte nella cessione in forma scritta, può ritenersi che il contratto di cessione si sia validamente perfezionato, non sussistendo alcun vizio di forma.
pag. 13/18 Tanto chiarito, il primo comma dell'art. 1407 c.c. attiene invero alla diversa questione della opponibilità della cessione all'affiliato ceduto, cioè della efficacia della stessa nei suoi confronti.
Il primo comma dell'art. 1407 c.c., infatti, prevede che, laddove il consenso del ceduto sia stato preventivamente prestato, “la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata”.
È chiaro, infatti, come, in caso di prestazione preventiva del consenso da parte del ceduto, è necessario che sia portata a sua conoscenza l'avvenuta cessione, conoscenza che, invece, si ha già quando il ceduto presti il suo consenso successivamente alla conclusione del contratto di cessione.
Con l'avvenuta conoscenza della cessione, a seguito di notifica o di accettazione, pertanto, la stessa è opponibile al ceduto, che abbia preventivamente prestato il consenso alla cessione del contratto.
Ciò posto, nel merito, è opportuno evidenziare che, con il sopracitato art. 24 del contratto di franchising, ai fini della opponibilità di tale cessione all'affiliato, le parti originarie prevedevano che la cessione operata dall'affiliante fosse notificata a mezzo di lettera raccomandata.
Ebbene, tale disposizione contrattuale non può non essere letta in combinato con la disciplina civilistica regolante la materia e prevista agli artt. 1406 e s.s., disciplina, tra l'altro, richiamata proprio dallo stesso art. 24 (cfr. “l'affiliante potrà cedere il presente contratto (…) ai sensi degli artt. 1406 e seguenti cod. civ.”) e non espressamente derogata.
Come detto, infatti, l'art. 1407 c.c., in alternativa alla notificazione, che nel contratto di specie le parti avevano espressamente precisato che fosse effettuata a mezzo di lettera raccomandata (si v. art. 24 del contratto di franchising), precisa che i medesimi effetti di opponibilità si possono produrre anche a seguito di accettazione.
In particolare, l'accettazione può essere espressa o tacita, attraverso comportamento concludente (si v. Cass. civ., Sez. II, 25 agosto 1986, n. 5159 secondo cui “la cessione del contratto, anche quando sia stata autorizzata preventivamente da una parte, non si perfeziona nei suoi confronti fino a quando la cessione stessa non le sia stata notificata oppure non l'abbia accettata (in modo espresso od anche con comportamento tacito
pag. 14/18 concludente), atteso che la cessione suddetta costituisce un negozio trilatero che richiede il consenso di tutte le parti interessate, e quindi anche del contraente ceduto per il quale, in particolare, è essenziale conoscere il momento di efficacia della sostituzione ai fini della liberazione del contraente cedente (ex art. 1408 c.c.)”).
D'altra parte l'aver previsto le parti contrattualmente una forma specifica per la notifica, quale la lettera raccomandata, e nulla per l'accettazione, sta proprio a significare come sia possibile ogni forma di accettazione, sia espressa che tacita, sia scritta che orale.
Nel caso di specie, come correttamente accertato dal primo giudice, la cessione del contratto di affiliazione è stata tacitamente accettata dall'affiliato , Parte_1
che ha posto in essere dei comportamenti che sottintendono non solo la conoscenza dell'avvenuta cessione, ma anche l'accettazione della stessa.
In primo luogo, si noti che la fattura n. 82 del 7 ottobre 2020, riguardante esclusivamente le royalties e le prestazioni di marketing del mese di settembre (senza alcuna indicazione sull'eventuale fornitura di merci), è stata regolarmente pagata con bonifico del 9 ottobre 2020 di pari importo rispetto alla fattura, come allegato in atti (si v. doc. all. n. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Medesime risultanze emergono anche rispetto alla fattura n. 99 del 3 dicembre 2020, relativa, anche quindi in modo esclusivo, alle royalties e alle prestazioni di marketing per il mese di novembre, fattura che è stata saldata con bonifico - di pari importo - del 4 dicembre 2020 (si v. doc. all. n. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Non v'è dubbio che il pagamento delle royalties, previste nel contratto di franchising, nei confronti del nuovo affiliante costituisca accettazione, per comportamento concludente, della realizzata cessione del contratto.
Tale accertamento non risulta smentito neppure dalla eccepita erroneità nel pagamento delle suddette fatture, dato che dalle risultanze testimoniale di primo grado risulta provato come l'affiliato fosse a conoscenza dell'avvenuta cessione anche Parte_1
prima di tali pagamenti, già nel mese di agosto 2020.
Infatti, all'udienza del 17 febbraio 2022, il teste , affiliante cedente, al Parte_2 capitolo “vero che nel mese di agosto 2020 il signor ha personalmente Parte_2
informato per vie verbali il signor di aver ceduto la rete dei Parte_1 ristoranti a marchio ZO” alla società specificando che Controparte_1
pag. 15/18 quest'ultima sarebbe subentrata, in conseguenza della cessione, nell'intera rete dei rapporti commerciali (rete ZO”) precedentemente della ditta ”?”, Parte_2 rispondeva “è vero, ho detto questo più volte al e lui non mi sollevò alcun Parte_1 problema dicendo che avrebbe continuato tranquillamente l'attività e il rapporto con
, volendo mantenere il marchio Hanzo”. CP_1
Inoltre, occorre osservare che, se in data 29 dicembre 2020 (si v. doc. all. n. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellante) l'affiliato scriveva alla Parte_1 [...]
di aver erroneamente pagato le fatture nn. 82, 91 e 99 del 2020 (“Spett.le CP_1
da una revisione interna abbiamo potuto riscontrare che oltre alle Controparte_1
fatture per forniture prodotti di consumo, come da contratto con Parte_2
erroneamente ci avete inviato le fatture N.82, 91 e 99, per corrispettivo royalty e licenza e altro, che in realtà non sono dovute alla vostra società, del che è contestazione formale. Posto quanto sopra, vorrete emettere le relative note di credito e nel contempo, anziché ripetere il denaro, poiché abbiamo forniture in corso, vorrete compensare quelle non ancora saldate con l'importo di € 5.029,70, in maniera da chiudere e riconciliare le contabilità”) e in data 31 dicembre 2020 (si v. doc. all. n. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante) lo stesso per il tramite Parte_1 dell'Avv. Aliprandi, diffidava formalmente la alla ripetizione di Controparte_1
quanto versato.
La testimonianza della all'epoca dei fatti dipendente e legata Testimone_1 sentimentalmente all'appellante, quindi di dubbia attendibilità, appare inverosimile e contraddittoria nella parte in cui da una parte afferma di aver pagato erroneamente le fatture di settembre, ottobre e novembre relative alle Royalities della e CP_1 dall'altra continua a pagare la merce dalla stessa società fornita, malgrado il credito vantato e richiesto (a tal fine non risulta dimostrazione alcuna della necessità di tali pagamenti al fine di scongiurare asserite mancate future forniture alimentari, specie alla luce delle missive sopra richiamate che riferivano proprio dell'intenzione opposta del
. Parte_1
Da tutto quanto argomentato, pertanto, questa Corte ritiene di condividere l'accertamento compiuto dal primo giudice in merito all'avvenuta accettazione per pag. 16/18 comportamento concludente ex art. 1407 c.c. della cessione del contratto di franchising in parola.
Il motivo in esame è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
4.6) Assorbito ed infondato risulta del pari essere il quinto e ultimo motivo di appello, riguardante la restituzione delle somme asseritamente indebitamente versate rispetto alle fatture nn. 82, 91 e 99 del 2020 emesse dalla Controparte_1
Come appena chiarito, la cessione del contratto di affiliazione commerciale, ai sensi dell'art. 1407 c.c., ha assunto efficacia anche nei confronti dell'affiliato ceduto che aveva preventivamente prestato il suo consenso, così non potendo questo richiedere la ripetizione di quanto richiesto dal nuovo affiliante sulla base del ceduto contratto di franchising e allo stesso correttamente versato.
4.7) Conclusivamente, l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 1400/2023 emessa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data 30 ottobre 2023, nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle competenze del presente grado di
[...]
pag. 17/18 giudizio che si liquidano in € 3.966,00 spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Dichiara l'appellante tenuto al versamento di ulteriore importo Parte_1
pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 4 aprile 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Del Bono
pag. 18/18