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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2662/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2025 promossa da:
(C.F. P. IVA , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Chiofalo in virtù di procura posta a corredo del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che l'Avv. è creditore del sig. Parte_1 della somma complessiva di € 400,00 oltre IVA e CPA 4% in forza delle Controparte_1 prestazioni professionali rese in favore del medesimo meglio descritte in premessa del ricorso introduttivo e per l'effetto condannare il Sig. a pagare, a tale titolo, all'Avv. Controparte_1
, così come rappresentato e difeso, la somma complessiva di € 507,52, Parte_1 omnicomprensiva, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla messa in mora al saldo, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa, con vittoria di spese
e compensi”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 D.Lgs 150/2011 l'avv. ha domandato il pagamento Pt_1 del compenso professionale per l'attività prestata in favore del resistente, destinatario di decreto penale di condanna n. 86/2024 emesso dal Tribunale di Ancona per il reato di cui agli artt. 6 bis L. n. 401/1989
e 110 c.p..
Il ricorrente ha, in particolare, dedotto di aver svolto la propria attività professionale quale difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p. nel procedimento penale n. 4487/2022 R.G.N.R., presentando, su specifica richiesta del resistente, istanza presso l'Ufficio del GIP del Tribunale di Ancona, al fine di richiedere la sostituzione della pena comminata in decreto penale con il lavoro di pubblica utilità.
All'esito della relativa attività specificata in ricorso il GIP del Tribunale di Ancona emetteva decreto di conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità.
Parte ricorrente ha quindi lamentato il mancato pagamento dei relativi compensi professionali evidenziando come gli stessi risultino calcolati in conformità ai parametri di cui al vigente D.M.
147/2022 risultando peraltro inferiori ai valori medi- e, così, determinati in € 507,52, comprensivi di accessori di legge.
Il resistente, seppur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del 26.11.2025.
Con il medesimo provvedimento, come da richiesta della parte ricorrente -che, con le proprie note di trattazione scritta ha precisato le sopra trascritte conclusioni e ha dichiarato di discutere la causa riportandosi al ricorso introduttivo- il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
Nel merito la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, avendo il ricorrente provato i fatti costitutivi del proprio diritto di credito.
Giova premettere come, ai sensi dell'art. 31, disp. att. c.p., l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita, non potendosi ritenere conforme ai principi che ispirano l'ordinamento soluzioni che si risolvano nel richiedere al professionista lo svolgimento di un'attività sostanzialmente gratuita.
Alla luce di tale principio la Corte Costituzionale ha chiarito che “il sostituto del difensore di fiducia nominato d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta ai sensi degli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 115 del 2002” (cfr. Corte Cost., pagina 2 di 4 Ordinanza n. 201 del 15/10/2015), riconoscendo quindi al difensore di ufficio il diritto ad essere retribuito dallo Stato in caso di mancato pagamento da parte dell'assistito.
Tanto premesso in ordine alle basilari coordinate ermeneutiche, nell'esame del caso di specie si osserva che il ricorrente ha fornito prova di aver espletato l'attività professionale meglio specificata in ricoso
(v. docc. da 3 a 12).
Venendo al calcolo dell'onorario spettante all'avv. per l'attività giudiziaria svolta in Parte_1 favore del resistente, deve ulteriormente precisarsi quanto segue.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del compenso spettante all'avvocato, il giudice ha un ampio potere discrezionale, che può esplicarsi anche nell'aumento o nella riduzione dei compensi rispetto a quanto richiesto dalle parti, purché non al di sotto dei minimi tariffari, e ciò a prescindere dall'istanza del professionista (cfr. Cass. civ., 11/07/2024,
n. 19025/2024; Cass. civ, 10/01/2027, n. 269; Cass. civ., 21/07/2011, n. 16040; Cass. civ., sez. II,
30/10/1996, N. 9514).
A tal riguardo la Suprema Corte ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese processuali successive al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. in motivazione Cass. civ., sez. III,
07/01/2021, n.89).
Alla luce dei suddetti principi di diritto e tenuto conto della concreta attività prestata dall'avv. Pt_1 per come emergente dalla documentazione in atti, appare congrua e opportuna la quantificazione dei compensi operata dal ricorrente.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma complessiva di €
507,52 cui vanno aggiunti gli interessi ex art. 1284 comma primo a far data dalla messa in mora e fino alla proposizione della domanda giudiziale ed ex art. 1284 comma quarto c.c. a far data dalla domanda giudiziale fino al saldo nonché le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i vigenti parametri (minimi) previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale -con ulteriore riduzione di quest'ultima stante l'assenza di distinte e specifiche questioni di fatto e diritto e pagina 3 di 4 stanti la semplicità della controversia e la mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA il resistente a pagare all'avv. la somma di € 507,52 Controparte_1 Parte_1 comprensiva degli accessori di legge e oltre interessi ex lege come specificato in parte motiva.
CONDANNA altresì il resistente a rimborsare all'avv. le spese processuali che si Parte_1 liquidano in € 200,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 26.11.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2025 promossa da:
(C.F. P. IVA , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Chiofalo in virtù di procura posta a corredo del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che l'Avv. è creditore del sig. Parte_1 della somma complessiva di € 400,00 oltre IVA e CPA 4% in forza delle Controparte_1 prestazioni professionali rese in favore del medesimo meglio descritte in premessa del ricorso introduttivo e per l'effetto condannare il Sig. a pagare, a tale titolo, all'Avv. Controparte_1
, così come rappresentato e difeso, la somma complessiva di € 507,52, Parte_1 omnicomprensiva, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla messa in mora al saldo, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa, con vittoria di spese
e compensi”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 D.Lgs 150/2011 l'avv. ha domandato il pagamento Pt_1 del compenso professionale per l'attività prestata in favore del resistente, destinatario di decreto penale di condanna n. 86/2024 emesso dal Tribunale di Ancona per il reato di cui agli artt. 6 bis L. n. 401/1989
e 110 c.p..
Il ricorrente ha, in particolare, dedotto di aver svolto la propria attività professionale quale difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p. nel procedimento penale n. 4487/2022 R.G.N.R., presentando, su specifica richiesta del resistente, istanza presso l'Ufficio del GIP del Tribunale di Ancona, al fine di richiedere la sostituzione della pena comminata in decreto penale con il lavoro di pubblica utilità.
All'esito della relativa attività specificata in ricorso il GIP del Tribunale di Ancona emetteva decreto di conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità.
Parte ricorrente ha quindi lamentato il mancato pagamento dei relativi compensi professionali evidenziando come gli stessi risultino calcolati in conformità ai parametri di cui al vigente D.M.
147/2022 risultando peraltro inferiori ai valori medi- e, così, determinati in € 507,52, comprensivi di accessori di legge.
Il resistente, seppur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del 26.11.2025.
Con il medesimo provvedimento, come da richiesta della parte ricorrente -che, con le proprie note di trattazione scritta ha precisato le sopra trascritte conclusioni e ha dichiarato di discutere la causa riportandosi al ricorso introduttivo- il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
Nel merito la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, avendo il ricorrente provato i fatti costitutivi del proprio diritto di credito.
Giova premettere come, ai sensi dell'art. 31, disp. att. c.p., l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita, non potendosi ritenere conforme ai principi che ispirano l'ordinamento soluzioni che si risolvano nel richiedere al professionista lo svolgimento di un'attività sostanzialmente gratuita.
Alla luce di tale principio la Corte Costituzionale ha chiarito che “il sostituto del difensore di fiducia nominato d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta ai sensi degli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 115 del 2002” (cfr. Corte Cost., pagina 2 di 4 Ordinanza n. 201 del 15/10/2015), riconoscendo quindi al difensore di ufficio il diritto ad essere retribuito dallo Stato in caso di mancato pagamento da parte dell'assistito.
Tanto premesso in ordine alle basilari coordinate ermeneutiche, nell'esame del caso di specie si osserva che il ricorrente ha fornito prova di aver espletato l'attività professionale meglio specificata in ricoso
(v. docc. da 3 a 12).
Venendo al calcolo dell'onorario spettante all'avv. per l'attività giudiziaria svolta in Parte_1 favore del resistente, deve ulteriormente precisarsi quanto segue.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del compenso spettante all'avvocato, il giudice ha un ampio potere discrezionale, che può esplicarsi anche nell'aumento o nella riduzione dei compensi rispetto a quanto richiesto dalle parti, purché non al di sotto dei minimi tariffari, e ciò a prescindere dall'istanza del professionista (cfr. Cass. civ., 11/07/2024,
n. 19025/2024; Cass. civ, 10/01/2027, n. 269; Cass. civ., 21/07/2011, n. 16040; Cass. civ., sez. II,
30/10/1996, N. 9514).
A tal riguardo la Suprema Corte ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese processuali successive al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. in motivazione Cass. civ., sez. III,
07/01/2021, n.89).
Alla luce dei suddetti principi di diritto e tenuto conto della concreta attività prestata dall'avv. Pt_1 per come emergente dalla documentazione in atti, appare congrua e opportuna la quantificazione dei compensi operata dal ricorrente.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma complessiva di €
507,52 cui vanno aggiunti gli interessi ex art. 1284 comma primo a far data dalla messa in mora e fino alla proposizione della domanda giudiziale ed ex art. 1284 comma quarto c.c. a far data dalla domanda giudiziale fino al saldo nonché le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i vigenti parametri (minimi) previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale -con ulteriore riduzione di quest'ultima stante l'assenza di distinte e specifiche questioni di fatto e diritto e pagina 3 di 4 stanti la semplicità della controversia e la mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA il resistente a pagare all'avv. la somma di € 507,52 Controparte_1 Parte_1 comprensiva degli accessori di legge e oltre interessi ex lege come specificato in parte motiva.
CONDANNA altresì il resistente a rimborsare all'avv. le spese processuali che si Parte_1 liquidano in € 200,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 26.11.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 4 di 4