Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2025, proposto da
EL LE EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 472/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 111/2024) pubblicata in data 18/07/2024 notificata il 24/07/2024 passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del contratto collettivo del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. Marco ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 2), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese legali liquidate direttamente in favore dei suoi procuratori antistatari, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali la parte non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19/11/2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
3. Con – prima - istanza di passaggio in decisione datata 25.11.2025 e riferita a più controversie parte ricorrente ha per un verso insistito per l’accoglimento del ricorso, per altro verso affermato che la somma in questione risultava pagata.
4. All’esito della camera di consiglio del 27.11.2025 questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 1738/2025, ha chiesto alle parti di fornire chiarimenti in relazione ai profili di cui sopra, accompagnati da idonea documentazione giustificativa.
5. Parte ricorrente con – seconda - istanza di passaggio in decisione depositata il 22.12.2025 ha quindi dichiarato che “la docente ha ricevuto l’accredito della somma dovuta in sentenza con lo screenshot (all. 1).La somma versata è solo quella capitale non essendo stati versati gli interessi legali” , lamentando che “l’adempimento è successivo alla notifica del ricorso e della iscrizione a ruolo del presente giudizio (15 settembre 2025)” e concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese di lite a carico dell’Amministrazione intimata.
6. La deducente ha, poi, depositato in data 11.2.2026 una ulteriore – terza - istanza di passaggio in decisione, nuovamente riferita a una pluralità di controversie e contenente la seguente richiesta: “in merito ai procedimenti indicati in tabella rilevato che il MIM ha provveduto a eseguire la sentenza (dopo il deposito del ricorso) ovvero ad eseguirla parzialmente si chiede di dichiarare la cessata materia del contendere per le cause totalmente pagate e di condannare per la parte residua i procedimenti parzialmente evasi” ; per il ricorso di cui è causa, in corrispondenza della colonna “pagato o non pagato” , compare la dicitura “pagata” .
7. Alla camera di consiglio del 12.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. A fronte della sopra divisata, non perspicua formulazione delle conclusioni in merito all’integrale pagamento – o meno – delle somme dovute in forza del titolo ottemperando e risultando altresì inevaso l’ordine giudiziale di produrre documentati chiarimenti in merito (la schermata prodotta il 25.11.2025 riporta gli importi “netti” versati alla ricorrente e transitati sul portale Noipa con riferimento a diversi periodi e causali), il Collegio ritiene di dare prevalenza all’ultima istanza di passaggio in decisione depositata il 11.2.2026, ove si dà atto del saldo degli importi di cui è causa senza alcuna ulteriore precisazione o riserva. In accoglimento della richiesta di parte ricorrente, come sopra interpretata, va, quindi, dichiarata la cessata materia del contendere, stante l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata nel presente giudizio.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Collegio di porle a carico del Ministero intimato sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Risulta, infatti, non contestato che la sentenza civile sia rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del presente ricorso. Sarebbero pertanto sussistiti, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza del ricorrente, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile (come da relativo certificato: doc. 2), la sua notifica al domicilio reale del Ministero (intervenuta in data 24.07.2024: doc. 3) ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la predetta notifica e quella del presente ricorso (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza: cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479).
La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (preceduta da decine di ricorsi per ottemperanza di analogo tenore trattati in ogni camera di consiglio degli ultimi mesi dagli stessi difensori), sia dell’esito della controversia (cessata materia del contendere).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BE, Presidente
Marco ST, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco ST | IA BE |
IL SEGRETARIO