Sentenza 2 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2018, n. 43594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43594 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore S ))1 LA
DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 16 ottobre 2017, ha parzialmente confermato, accertando l'intervenuta depenalizzazione del delitto d'ingiurie, la sentenza del Tribunale di Cosenza del 13 febbraio 2014 ed ha mantenuto ferma la condanna di RI IO per il solo delitto di minacce gravi in danno di LL kae,,;%-e 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando: a) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito al travisamento della prova con particolare riferimento alle riprese video prodotte e al contrasto con le dichiarazioni della persona offesa con il teste oculare RI NC;
b) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla ritenuta sussistenza della gravità delle minacce;
c) una motivazione omessa in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. In fatto, la incontroversa natura delle espressioni adoperate dall'imputato che rivolgendosi alla parte offesa ebbe a dire, tra l'altro, che le avrebbe sparato in bocca vale, in primo luogo, a ritenere integrata la ritenuta fattispecie della minaccia aggravata. Sul piano sostanziale, questa volta in diritto, la gravità della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (v. per tutte, Cass. Sez. V 26 settembre 2008 n. 43380). La Corte territoriale ispirandosi ai suddetti principi ha dato logicamente conto della gravità della minaccia sul presupposto del tenore delle espressioni adoperate.
3. Non è, poi, consentito a questa Corte di legittimità operare una rilettura degli accadimenti processuali allorquando degli stessi sia stata data logica motivazione ispirata ai principi di diritto espressi da questa Suprema Corte. Può, in ogni caso, aggiungersi come al Giudice di legittimità resti tuttora preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo Giudice del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta Giudice della motivazione. Inoltre, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, sia ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo Giudice (v. Cass. Sez. IV 3 febbraio 2009 n. 19710). Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione della responsabilità dell'imputato. Il giudicante ha, infine, correttamente applicato la costante giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall'articolo 192, comma terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461); a ciò si aggiunga come le immagini video non siano state riconosciute, temporalmente, utili a evidenziare un diverso accadimento dei fatti.
4. Ove, di converso, le doglianze del ricorrente colgono nel segno è in merito alla mancata motivazione circa la chiesta concessione delle attenuanti generiche. A fronte di una richiesta nient'affatto generica (v. atto di appello) la Corte territoriale non si è premurata di dare risposta alcuna, con ciò concretando il lamentato vizio di legittimità che il Giudice di rinvio avrà cura di eliminare. Il rinvio ai soli effetti della quantificazione della pena, mediante la concessione o meno delle chieste attenuanti generiche, impedisce, in ogni caso, l'eventuale dichiarazione di prescrizione dell'ascritto reato. Invero, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (v. Cass. Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016 - dep. 01/02/2016, Serafino, Rv. 26579201). P.T.M. La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della C.d./1.