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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/11/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 23 ottobre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1863/2024 R.G. e vertente
TRA
, n.q. di amministratore di sostegno , nato il [...] a Parte_1 CP_1
Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dai propri funzionari
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei pensione di inabilità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente giudizio è la domanda di condanna dell' resistente al pagamento dei CP_2 ratei della pensione di inabilità su domanda amministrativa del 01.04.2021.
1 CP_ Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto e provato l'avvenuto pagamento della prestazione, concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza da motivazione contestuale.
***
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione CP_ della materia del contendere. Successivamente al deposito del ricorso, l' ha provveduto al pagamento della prestazione richiesta in sede giudiziale, circostanza questa dedotta e provata dalla stessa parte ricorrente, la quale oggi ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, il riconoscimento, avvenuto in corso di giudizio, della prestazione in sede amministrativa, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza economica sia pure successivamente al deposito del ricorso, unitamente alla circostanza che il mancato accredito delle somme era stato determinato dalla necessità della nomina dell'amministratore di sostegno e della conseguente apertura di conto corrente bancario, induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 24 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 23 ottobre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1863/2024 R.G. e vertente
TRA
, n.q. di amministratore di sostegno , nato il [...] a Parte_1 CP_1
Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dai propri funzionari
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei pensione di inabilità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente giudizio è la domanda di condanna dell' resistente al pagamento dei CP_2 ratei della pensione di inabilità su domanda amministrativa del 01.04.2021.
1 CP_ Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto e provato l'avvenuto pagamento della prestazione, concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza da motivazione contestuale.
***
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione CP_ della materia del contendere. Successivamente al deposito del ricorso, l' ha provveduto al pagamento della prestazione richiesta in sede giudiziale, circostanza questa dedotta e provata dalla stessa parte ricorrente, la quale oggi ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, il riconoscimento, avvenuto in corso di giudizio, della prestazione in sede amministrativa, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza economica sia pure successivamente al deposito del ricorso, unitamente alla circostanza che il mancato accredito delle somme era stato determinato dalla necessità della nomina dell'amministratore di sostegno e della conseguente apertura di conto corrente bancario, induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 24 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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