Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/04/2026, n. 78
CCONTI
Sentenza 27 marzo 2024
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CCONTI
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando per illegittima disapplicazione di norme

    La Corte ritiene che la qualifica di responsabile d'imposta, introdotta da normative successive, abbia modificato la natura del rapporto, escludendo la giurisdizione contabile per i fatti successivi all'entrata in vigore di tali norme. Il principio di perpetuatio iurisdictionis non è applicabile in questo caso poiché il giudizio è stato instaurato dopo le modifiche normative.

  • Rigettato
    Error in iudicando per erronea interpretazione dell'art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e dell'art. 5 quinquies del d.l. n. 146/2021

    La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che qualifica l'albergatore come 'responsabile d'imposta' secondo lo schema dell'art. 64, comma 3, TUIR, escludendo la figura dell'agente contabile per i fatti successivi alle modifiche normative. La Corte ritiene che la qualifica di responsabile d'imposta non sia più compatibile con quella di agente contabile.

  • Rigettato
    Violazione di legge, omessa pronuncia e violazione del principio della perpetuatio iurisdictionis

    La Corte rileva che il principio della perpetuatio iurisdictionis non è applicabile poiché il giudizio è stato instaurato nel 2023, dopo l'entrata in vigore delle norme che hanno modificato la qualifica del gestore.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 quinquies del d.l. n. 146/2021

    La Corte ritiene la questione non fondata, affermando che le norme di interpretazione autentica sono legittime anche in assenza di contrasti giurisprudenziali, purché rientrino tra i possibili significati del testo interpretato e siano compatibili con la sua formulazione. Inoltre, il difetto di giurisdizione non si fonda sulla natura della norma, ma sulla qualificazione dell'albergatore come 'responsabile d'imposta', un mutamento di paradigma rimesso alla discrezionalità legislativa.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e autosufficienza

    La Corte respinge l'eccezione, ritenendo che l'atto di appello, pur non rivestendo forme sacramentali, abbia adeguatamente argomentato i motivi di impugnazione e delimitato il quantum appellatum.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione contabile in favore del Giudice tributario

    La Corte accoglie la tesi delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la qualifica di 'responsabile d'imposta' attribuita al gestore della struttura ricettiva dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, ha fatto venir meno il 'silenzio normativo' che giustificava l'inquadramento come agente contabile, spostando la controversia alla giurisdizione tributaria.

  • Accolto
    Insussistenza della qualifica di agente contabile

    La Corte, richiamando le Sezioni Unite della Cassazione, afferma che la qualifica di 'responsabile d'imposta' è incompatibile con quella di agente contabile, poiché il primo risponde per l'intera imposta dovuta dal cliente, a prescindere dall'effettivo versamento, mentre il secondo è legato al maneggio di denaro pubblico.

  • Rigettato
    Inammissibilità della responsabilità solidale tra società e legale rappresentante

    La Corte non si pronuncia esplicitamente su questo punto, ma la decisione di rigettare l'appello della Procura implica il rigetto di tale pretesa di responsabilità solidale.

  • Rigettato
    Carenze istruttorie e difetto di prova sul danno erariale

    La Corte, rigettando l'appello della Procura e confermando la sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, non entra nel merito della quantificazione del danno erariale.

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Commentari4

  • 1Cerca nei titoli
    https://www.eius.it/articoli/

    Giurisdizione: sull'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori di strutture ricettive decide il giudice tributario Corte di cassazione, sezioni unite civili, 23 gennaio 2026, n. 1527 Giurisdizione: la condotta del gestore della struttura ricettiva che omette di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno non integra più un illecito erariale e, pertanto, è sottratta alla cognizione della Corte dei conti Corte dei conti, s.g. Lazio, 27 marzo 2024, n. 137 Giurisdizione: la condotta del gestore della struttura ricettiva che omette di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno non integra più un illecito erariale e, …

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  • 2Enti Locali News
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    Con la sentenza n 9646 del 10/04/2024 la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui deve considerarsi illegittima la disposizione regolamentare che stabilisca l'applicazione di un'unica tariffa per l'utenza non domestica, anche se le superfici presentano diverse [...] Con la sentenza n 1009 del 13/02/2024 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha affermato che l'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità è idoneamente motivato sulla base delle risultanze di “google maps”, circa [...] Si chiede se è possibile consentire ai contribuenti di avvalersi del cumulo giuridico delle sanzioni anche in caso di violazioni pluriennali …

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  • 3Imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive sono soggetti alla giurisdizione tributaria
    Giuseppe Debenedetto · https://www.publika.it/ · 24 aprile 2024

    Con la sentenza n. 137 del 27/03/2024 la Corte dei Conti del Lazio ha affermato che, a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell'art. 180, comma 3, D.L. n. 34 del 2020 introdotta dall'art. 5-quinquies D.L. n. 146 del 2021, è venuta meno la giurisdizione del giudice contabile, declinandola in favore del giudice tributario. I giudici contabili laziali confermano quindi l'orientamento già espresso in precedenza, con considerazioni che possono essere così sintetizzate: a) la qualifica ex lege di responsabile d'imposta del gestore di strutture recettive lo . . .

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  • 4Imposta di soggiorno: le strutture ricettive sono soggette alla giurisdizione tributaria
    Giuseppe Debenedetto · https://www.publika.it/ · 18 aprile 2024

    Con la sentenza n. 137 del 27/03/2024 la Corte dei Conti del Lazio, Sezione giurisdizionale, ha affermato che, a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell'articolo 180, comma 3, D.L. n. 34 del 2020 introdotta dall'articolo 5-quinquies D.L. n. 146 del 2021, è venuta meno la giurisdizione del giudice contabile, declinandola in favore del giudice tributario. I giudici contabili laziali confermano l'orientamento già espresso in precedenza, con considerazioni che possono essere così sintetizzate: a) la qualifica ex lege di responsabile d'imposta del gestore di strutture recettive . . .

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/04/2026, n. 78
Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
Numero : 78
Data del deposito : 13 aprile 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo