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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 447/2025
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa RI IT - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da Parte_1 nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 447/2025, avverso
[...] Controparte_1
l'ordinanza cron. n. 4938/2025 del 28.02.2025, emessa dal Giudice delegato in funzione di Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento divorzile ivi iscritto con il n. di R.G. 6869/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 04.09.2025 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 25.09.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, in via temporanea ed urgente revocava, con decorrenza dal dì della domanda (giugno 2024), l'assegno di mantenimento precedentemente disposto in favore del figlio , frattanto divenuto autosufficiente;
Per_1 revocava altresì l'assegno di mantenimento muliebre e, infine, nulla disponeva in merito all'assegnazione dell'abitazione familiare, in mancanza di figli minori.
Tale ordinanza veniva reclamata dalla IG.ra la quale si doleva dell'intervenuta revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento per sé, ritenuta ingiusta perché fondata sulla ritenuta sua capacità lavorativa per il sol fatto che stesse svolgendo un tirocinio formativo gratuito, non seguito da un fattivo impegno per affrancarsi dalla dipendenza dal marito. pagina 1 di 6 La decisione in parte qua era oltretutto scaturita dall'asserita condizione di disoccupazione del CP_1 di guisa che il Giudice delegato aveva distonicamente valutato la speculare condizione nella quale si trovava la reclamante;
e ciò sebbene egli si fosse volontariamente licenziato poco prima di comparire in
Tribunale; e comunque, l'uomo era percettore di una pensione pari ad €.
1.000 mensili e si era contraddetto nel dedurre di essere invalido al 100% quanto, in realtà, lo era solo al 50%, di guisa che doveva ancora essere ritenuto abile al lavoro.
Per tali ragioni, concludeva affinché il reclamato venisse onerato del versamento di €.400 a titolo di assegno divorzile (ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia), confermando l'ordine di versamento diretto di detto importo a carico dell' ; vinte le spese. CP_2
Il IG. si costituiva innanzi la Corte e deduceva: 1) aveva contratto matrimonio con la Controparte_1
nel 1995 e da tale unione erano nati tre figli;
2) nel 2023 veniva emessa sentenza di Parte_1 separazione e l'abitazione familiare, condotta in locazione, veniva assegnata alla moglie e da costei poi rilasciata in favore del proprietario;
3) egli dava poi corso al giudizio divorzile nell'ambito del quale veniva emessa la gravata ordinanza, da ritenersi meritevole di conferma per le ragioni di seguito esplicitate.
In primo luogo, era stato dichiarato invalido al 100% dall'apposita commissione per cui, stante CP_2
l'acclarata sua incapacità lavorativa, era stato costretto a licenziarsi, precisando comunque di aver percepito nel passato una retribuzione mensile di circa €.1.200.
E dunque, percependo ora un rateo pensionistico di €.1.000, aveva difficoltà a far fronte alle sue esigenze, dovendo versare un canone di locazione del suo attuale alloggio pari ad €.370 mensili.
Nel 2021 era poi nato il figlio generato con la sua attuale compagna, con la conseguenza che, Per_2 dovendo provvedere anche al sostentamento del minore, il Presidente della Prima Sezione del Tribunale di
Bari aveva dovuto rivalutare i precedenti assetti economici sulla scorta degli oneri gemmati da tale lieto evento;
evidenziava, peraltro, come nel caso di specie difettasse il requisito dell'oggettiva impossibilità per la di impegnarsi nel mondo del lavoro, tenuto conto che non vi è alcun oggettivo Parte_1 impedimento a tal fine, come dimostrato dal fatto di frequentare un corso di formazione.
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile –secondo quanto prospettato dal reclamato- seppure disattesa in via provvisoria, era dunque frutto di un'attenta ponderazione di tutto il compendio probatorio formatosi nella fase sommaria del giudizio pendente innanzi al Tribunale sicché il gravame doveva essere respinto, con vittoria delle relative spese da distrarsi in favore del difensore del , CP_1 dichiaratosi antistatario.
L'udienza del 25.09.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché le parti depositavano le loro pagina 2 di 6 rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. con le quali si riportavano alle conclusioni già rassegnate in atti.
E, per quanto di rilievo, la specificava di aver completato il tirocinio formativo nel gennaio Parte_1
2025 e, sebbene si fosse impegnata, non era riuscita a trovare lavoro.
Contestava poi che il marito fosse stato dichiarato invalido al 100% e che la nascita dell'ultimogenito del avesse comportato l'indefettibile conseguenza di vedere revocato l'assegno di mantenimento CP_1 muliebre (fissato in sede separativa in €.200 mensili) potendo –al più- incidere sulla sua mera riduzione.
Evidenziava, infine, come il consorte avesse ammesso di essersi dimesso dal lavoro e concludeva affinché la Corte le riconoscesse un assegno divorzile di €.400 mensili, ovvero dell'importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese da rimborsarsi in favore dello Stato, stante la sua intervenuta ammissione al gratuito patrocinio.
All'esito di detta udienza il procedimento veniva riservato per la decisione e, infine, con nota del
4.09.2025, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava di non formulare alcun parere in merito alle ragioni di doglianza, in mancanza di figli minori e/o di ulteriori questioni controverse aventi valenza pubblicistica.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale o dal
Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
Chiarito ciò, posto che le doglianze formulate dalla attengono esclusivamente all'elisione Parte_1 dell'assegno di mantenimento muliebre e, conseguentemente, al mancato riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile, benché provvisorio, appare necessario un rimando preliminare ai principi in subiecta materia.
L'assegno divorzile è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria di tale assegno, tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-
pagina 3 di 6 coniugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno, però, aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro in applicazione del principio di auto-responsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS.UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funzione compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, ogni Tribunale chiamato ad adottare una decisione sul punto, è oggi tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che abbiano comportato la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr. Corte di Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
Ebbene, i dati più rilevanti della vicenda coniugale e post-coniugale sono i seguenti: 1) l'unione fra le parti è durata circa 28 anni ed è stata allietata dalla nascita di tre figli, ormai adulti;
2) nel corso di tale lunga unione il solo ha contribuito al ménage familiare con i proventi del proprio lavoro, mentre CP_1 la ha svolto le mansioni domestiche ed accuditive nei confronti dei tre figli;
3) i coniugi non Parte_1 hanno dato vita ad alcun patrimonio immobiliare, comune o personale (ad eccezione di un piccolo fondo rustico acquistato dal nel 1995 per un prezzo di circa €.1.500) tant'è che sia l'ex abitazione CP_1
pagina 4 di 6 familiare, sia quella nella quale essi attualmente vivono sono condotte in locazione;
4) il ha dato
CP_1 vita ad un nuovo nucleo familiare, allietato dalla nascita di un bambino al cui mantenimento deve provvedere anche la di lui genitrice in ossequio ai principi di cui all'art. 30 della Costituzione ed all'art.147 c.c.; 5) in virtù della sentenza separativa e per quanto di rilievo in questa sede, il era
CP_1 stato onerato del versamento di €.200 a titolo di assegno di mantenimento muliebre, già disposto all'esito dell'adozione dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa dal Presidente del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 16328/2016; 6) tale assegno, versato dal alla moglie
CP_1 per circa 8 anni, è stato poi eliso dal Giudice delegato in funzione di Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari all'esito della fase sommaria del giudizio divorzile, stante la condizione di disoccupazione del e la capacità lavorativa della , sebbene non messa a frutto nel
CP_1 Parte_1 passato e ravvisata per il sol fatto che la donna avesse ammesso di aver frequentato un tirocinio formativo gratuito.
Fissati tali dati, appare necessario lumeggiare sul seguente dato: il è stato dichiarato invalido al CP_1
100% ex art. 2 e 12 della L.118/1971 con totale e permanente inabilità lavorativa, come emerge dal verbale dell'accertamento redatto dall'apposita commissione istituita presso l' , trattandosi di persona CP_2 con malattia oncologica, trattata chirurgicamente, con diagnosi di “Esiti di linfoma non Hodgkin follicolare a cell. B stadio IV B (2013) già sottoposto a CHT (2014) con risposta parziale in attuale terapia di mantenimento ed in stretto follow-up”.
Egli è perciò titolare di pensione di invalidità dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal giugno 2014 e di pensione INCIV dal febbraio 2014; trattasi dunque di accertata invalidità utile per il collocamento mirato, per il quale il ha formalizzato apposita dichiarazione di disponibilità al lavoro presso CP_1
l' sebbene abbia medio tempore sempre lavorato, con contratti a tempo determinato e fino CP_3 al 22.11.2024, alle dipendenze di ditte individuali e di compagini sociali, così come emerge dal di lui estratto conto contributivo.
Di contro la , di anni 52, dopo essersi occupata dei figli, ormai adulti, e aver goduto per circa Parte_1
8 anni dell'assegno di €.200 versatole dal marito, non solo non ha dimostrato di essersi impegnata medio tempore nel reperire una sistemazione lavorativa per sé in applicazione del principio di auto- responsabilità, ma ha recentemente frequentato e concluso un corso di formazione professionalizzante per conseguire il titolo di Operatore Socio Sanitario che ben può mettere a frutto, non sussistendo alcun elemento in atti che possa oltretutto far ritenere che sia assolutamente impossibilitata ad affrancarsi dalla dipendenza dal marito per ragioni oggettive.
Ed allora, ponderando in senso circolare tutti gli elementi innanzi detti, la decisione adottata sul punto in pagina 5 di 6 prime cure, allo stato e fatte comunque salve le ulteriori emergenze processuali che potranno essere acquisite nella fase istruttoria del procedimento divorzile, deve essere confermata.
Il reclamo proposto dalla deve pertanto essere rigettato, con condanna di costei al Parte_1 pagamento delle relative spese legali, da rifondersi in favore del e, per esso, del suo Controparte_1 procuratore e difensore, Avv. Nicola Mitaritonna, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano nella misura di €.1.923,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile,
1) rigetta il reclamo proposto dalla IG.ra e per l'effetto, conferma in ogni sua Parte_1 statuizione l'ordinanza cron. n. 4938/2025 del 28.02.2025, emessa dal Giudice delegato in funzione di
Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento divorzile ivi iscritto con il n. di R.G. 6869/2024, pendente inter partes;
2) condanna la reclamante al pagamento delle relative spese legali, da rifondersi in favore del CP_1
e, per esso, del suo procuratore e difensore, Avv. Nicola Mitaritonna, dichiaratosi anticipatario,
[...] nella misura di €.1.923,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA
e del CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di reclamo principale, a carico di Parte_1
in osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co.
[...]
17° della L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 25.09.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa RI IT
pagina 6 di 6
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa RI IT - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da Parte_1 nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 447/2025, avverso
[...] Controparte_1
l'ordinanza cron. n. 4938/2025 del 28.02.2025, emessa dal Giudice delegato in funzione di Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento divorzile ivi iscritto con il n. di R.G. 6869/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 04.09.2025 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 25.09.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, in via temporanea ed urgente revocava, con decorrenza dal dì della domanda (giugno 2024), l'assegno di mantenimento precedentemente disposto in favore del figlio , frattanto divenuto autosufficiente;
Per_1 revocava altresì l'assegno di mantenimento muliebre e, infine, nulla disponeva in merito all'assegnazione dell'abitazione familiare, in mancanza di figli minori.
Tale ordinanza veniva reclamata dalla IG.ra la quale si doleva dell'intervenuta revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento per sé, ritenuta ingiusta perché fondata sulla ritenuta sua capacità lavorativa per il sol fatto che stesse svolgendo un tirocinio formativo gratuito, non seguito da un fattivo impegno per affrancarsi dalla dipendenza dal marito. pagina 1 di 6 La decisione in parte qua era oltretutto scaturita dall'asserita condizione di disoccupazione del CP_1 di guisa che il Giudice delegato aveva distonicamente valutato la speculare condizione nella quale si trovava la reclamante;
e ciò sebbene egli si fosse volontariamente licenziato poco prima di comparire in
Tribunale; e comunque, l'uomo era percettore di una pensione pari ad €.
1.000 mensili e si era contraddetto nel dedurre di essere invalido al 100% quanto, in realtà, lo era solo al 50%, di guisa che doveva ancora essere ritenuto abile al lavoro.
Per tali ragioni, concludeva affinché il reclamato venisse onerato del versamento di €.400 a titolo di assegno divorzile (ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia), confermando l'ordine di versamento diretto di detto importo a carico dell' ; vinte le spese. CP_2
Il IG. si costituiva innanzi la Corte e deduceva: 1) aveva contratto matrimonio con la Controparte_1
nel 1995 e da tale unione erano nati tre figli;
2) nel 2023 veniva emessa sentenza di Parte_1 separazione e l'abitazione familiare, condotta in locazione, veniva assegnata alla moglie e da costei poi rilasciata in favore del proprietario;
3) egli dava poi corso al giudizio divorzile nell'ambito del quale veniva emessa la gravata ordinanza, da ritenersi meritevole di conferma per le ragioni di seguito esplicitate.
In primo luogo, era stato dichiarato invalido al 100% dall'apposita commissione per cui, stante CP_2
l'acclarata sua incapacità lavorativa, era stato costretto a licenziarsi, precisando comunque di aver percepito nel passato una retribuzione mensile di circa €.1.200.
E dunque, percependo ora un rateo pensionistico di €.1.000, aveva difficoltà a far fronte alle sue esigenze, dovendo versare un canone di locazione del suo attuale alloggio pari ad €.370 mensili.
Nel 2021 era poi nato il figlio generato con la sua attuale compagna, con la conseguenza che, Per_2 dovendo provvedere anche al sostentamento del minore, il Presidente della Prima Sezione del Tribunale di
Bari aveva dovuto rivalutare i precedenti assetti economici sulla scorta degli oneri gemmati da tale lieto evento;
evidenziava, peraltro, come nel caso di specie difettasse il requisito dell'oggettiva impossibilità per la di impegnarsi nel mondo del lavoro, tenuto conto che non vi è alcun oggettivo Parte_1 impedimento a tal fine, come dimostrato dal fatto di frequentare un corso di formazione.
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile –secondo quanto prospettato dal reclamato- seppure disattesa in via provvisoria, era dunque frutto di un'attenta ponderazione di tutto il compendio probatorio formatosi nella fase sommaria del giudizio pendente innanzi al Tribunale sicché il gravame doveva essere respinto, con vittoria delle relative spese da distrarsi in favore del difensore del , CP_1 dichiaratosi antistatario.
L'udienza del 25.09.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché le parti depositavano le loro pagina 2 di 6 rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. con le quali si riportavano alle conclusioni già rassegnate in atti.
E, per quanto di rilievo, la specificava di aver completato il tirocinio formativo nel gennaio Parte_1
2025 e, sebbene si fosse impegnata, non era riuscita a trovare lavoro.
Contestava poi che il marito fosse stato dichiarato invalido al 100% e che la nascita dell'ultimogenito del avesse comportato l'indefettibile conseguenza di vedere revocato l'assegno di mantenimento CP_1 muliebre (fissato in sede separativa in €.200 mensili) potendo –al più- incidere sulla sua mera riduzione.
Evidenziava, infine, come il consorte avesse ammesso di essersi dimesso dal lavoro e concludeva affinché la Corte le riconoscesse un assegno divorzile di €.400 mensili, ovvero dell'importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese da rimborsarsi in favore dello Stato, stante la sua intervenuta ammissione al gratuito patrocinio.
All'esito di detta udienza il procedimento veniva riservato per la decisione e, infine, con nota del
4.09.2025, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava di non formulare alcun parere in merito alle ragioni di doglianza, in mancanza di figli minori e/o di ulteriori questioni controverse aventi valenza pubblicistica.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale o dal
Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
Chiarito ciò, posto che le doglianze formulate dalla attengono esclusivamente all'elisione Parte_1 dell'assegno di mantenimento muliebre e, conseguentemente, al mancato riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile, benché provvisorio, appare necessario un rimando preliminare ai principi in subiecta materia.
L'assegno divorzile è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria di tale assegno, tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-
pagina 3 di 6 coniugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno, però, aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro in applicazione del principio di auto-responsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS.UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funzione compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, ogni Tribunale chiamato ad adottare una decisione sul punto, è oggi tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che abbiano comportato la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr. Corte di Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
Ebbene, i dati più rilevanti della vicenda coniugale e post-coniugale sono i seguenti: 1) l'unione fra le parti è durata circa 28 anni ed è stata allietata dalla nascita di tre figli, ormai adulti;
2) nel corso di tale lunga unione il solo ha contribuito al ménage familiare con i proventi del proprio lavoro, mentre CP_1 la ha svolto le mansioni domestiche ed accuditive nei confronti dei tre figli;
3) i coniugi non Parte_1 hanno dato vita ad alcun patrimonio immobiliare, comune o personale (ad eccezione di un piccolo fondo rustico acquistato dal nel 1995 per un prezzo di circa €.1.500) tant'è che sia l'ex abitazione CP_1
pagina 4 di 6 familiare, sia quella nella quale essi attualmente vivono sono condotte in locazione;
4) il ha dato
CP_1 vita ad un nuovo nucleo familiare, allietato dalla nascita di un bambino al cui mantenimento deve provvedere anche la di lui genitrice in ossequio ai principi di cui all'art. 30 della Costituzione ed all'art.147 c.c.; 5) in virtù della sentenza separativa e per quanto di rilievo in questa sede, il era
CP_1 stato onerato del versamento di €.200 a titolo di assegno di mantenimento muliebre, già disposto all'esito dell'adozione dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa dal Presidente del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 16328/2016; 6) tale assegno, versato dal alla moglie
CP_1 per circa 8 anni, è stato poi eliso dal Giudice delegato in funzione di Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari all'esito della fase sommaria del giudizio divorzile, stante la condizione di disoccupazione del e la capacità lavorativa della , sebbene non messa a frutto nel
CP_1 Parte_1 passato e ravvisata per il sol fatto che la donna avesse ammesso di aver frequentato un tirocinio formativo gratuito.
Fissati tali dati, appare necessario lumeggiare sul seguente dato: il è stato dichiarato invalido al CP_1
100% ex art. 2 e 12 della L.118/1971 con totale e permanente inabilità lavorativa, come emerge dal verbale dell'accertamento redatto dall'apposita commissione istituita presso l' , trattandosi di persona CP_2 con malattia oncologica, trattata chirurgicamente, con diagnosi di “Esiti di linfoma non Hodgkin follicolare a cell. B stadio IV B (2013) già sottoposto a CHT (2014) con risposta parziale in attuale terapia di mantenimento ed in stretto follow-up”.
Egli è perciò titolare di pensione di invalidità dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal giugno 2014 e di pensione INCIV dal febbraio 2014; trattasi dunque di accertata invalidità utile per il collocamento mirato, per il quale il ha formalizzato apposita dichiarazione di disponibilità al lavoro presso CP_1
l' sebbene abbia medio tempore sempre lavorato, con contratti a tempo determinato e fino CP_3 al 22.11.2024, alle dipendenze di ditte individuali e di compagini sociali, così come emerge dal di lui estratto conto contributivo.
Di contro la , di anni 52, dopo essersi occupata dei figli, ormai adulti, e aver goduto per circa Parte_1
8 anni dell'assegno di €.200 versatole dal marito, non solo non ha dimostrato di essersi impegnata medio tempore nel reperire una sistemazione lavorativa per sé in applicazione del principio di auto- responsabilità, ma ha recentemente frequentato e concluso un corso di formazione professionalizzante per conseguire il titolo di Operatore Socio Sanitario che ben può mettere a frutto, non sussistendo alcun elemento in atti che possa oltretutto far ritenere che sia assolutamente impossibilitata ad affrancarsi dalla dipendenza dal marito per ragioni oggettive.
Ed allora, ponderando in senso circolare tutti gli elementi innanzi detti, la decisione adottata sul punto in pagina 5 di 6 prime cure, allo stato e fatte comunque salve le ulteriori emergenze processuali che potranno essere acquisite nella fase istruttoria del procedimento divorzile, deve essere confermata.
Il reclamo proposto dalla deve pertanto essere rigettato, con condanna di costei al Parte_1 pagamento delle relative spese legali, da rifondersi in favore del e, per esso, del suo Controparte_1 procuratore e difensore, Avv. Nicola Mitaritonna, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano nella misura di €.1.923,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile,
1) rigetta il reclamo proposto dalla IG.ra e per l'effetto, conferma in ogni sua Parte_1 statuizione l'ordinanza cron. n. 4938/2025 del 28.02.2025, emessa dal Giudice delegato in funzione di
Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento divorzile ivi iscritto con il n. di R.G. 6869/2024, pendente inter partes;
2) condanna la reclamante al pagamento delle relative spese legali, da rifondersi in favore del CP_1
e, per esso, del suo procuratore e difensore, Avv. Nicola Mitaritonna, dichiaratosi anticipatario,
[...] nella misura di €.1.923,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA
e del CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di reclamo principale, a carico di Parte_1
in osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co.
[...]
17° della L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 25.09.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa RI IT
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