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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/07/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 31.7.2025, alle ore 11:50 compaiono i procuratori delle parti, l'Avv.to MUSETTI Serena in sostituzione dell'Avv.ti CALVANI Lorenzo e STRAMACCIA Andrea per la ricorrente e l'Avv.to DOMENICI Simone in sostituzione dell'Avv. BERTUCCELLI Tommaso per parte resistente. È altresì presente il funzionario UPP, Dr.ssa Alessandra ALBERTI che assiste il Magistrato e provvede alla verbalizzazione
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il funzionario UPP termina la propria attività alle ore 11.53.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 767/2023 promossa da
1 con il patrocinio degli Avv. CALVANI Lorenzo e STRAMACCIA Parte_1
Andrea
c o n t r o con il patrocinio dell' Avv.to BERTUCCELLI Tommaso Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 la ricorrente si rivolgeva al Parte_1 giudice del lavoro affinchè le fossero erogati emolumenti non corrisposti e dovuti in ragione del rapporto di lavoro e in particolare la retribuzione luglio 2023, ratei finali e
TFR.
Narrava infatti di aver prestato attività lavorativa quale segretaria presso la società
[...] dal 14.2.2022 fino al 28.7.2023, data nella quale aveva rassegnato le CP_1 proprie dimissioni: dapprima in forza di un contratto a tempo determinato, poi prorogato e successivamente in forza di un contratto a tempo indeterminato per effetto della trasformazione del contratto a termine il 29.11.2022.
Così concludeva: affinché condanni al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 entrambi così come in epigrafe, per i titoli di cui in narrativa, della somma complessiva di
Euro 8.756,87, o la diversa, anche superiore, che risulterà di giustizia.
Oltre interessi di valutazioni.
Con vittoria di spese e onorari.
Dal punto di vista istruttorio chiedeva ammettersi prova per testi e produceva documentazione.
Parte resistente si costituiva in data 15.1.2024, eccependo in primis che la richiesta era infondata. Formulando poi domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti della lavoratrice la quale avrebbe trasmesso al consulente del lavoro la determinazione di trasformazione del proprio contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, affatto decisa dall'azienda e
2 successivamente si sarebbe rifiutata di riconsegnare al datore di lavoro le password di accesso ai conti correnti bancari, al cassetto fiscale, al portale per le spedizioni per l'estero e ai programmi di contabilità, delle quali aveva la disponibilità, con condotta perdurata fino a fine settembre 2023.
Rassegnando alfine le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica ed in persona del Giudice del Lavoro designato, disattesa ogni contraria istanza:
In via principale rigettare le domande avversarie perché totalmente infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui alla narrativa;
In via riconvezionale previo spostamento della prima udienza di discussione ex art. 418 c.p.c., per cui si fa qui espressa istanza, condannare la sig.ra al risarcimento di ogni e qualsiasi danno provocato alla Parte_1 Controparte_1 con le sue plurime condotte di cui alla narrativa, se del caso da quantificarsi anche in via equitativa ex artt.2056-
1226 c.c., e se del caso da compensarsi con eventuali poste che dovessero essere riconosciute a credito della ricorrente;
In ogni caso con vittoria di spese e di compenso di lite”.
Dal punto di vista istruttorio chiedeva ammettersi prova per testi e produceva documentazione.
In data 16.2.2024 parte ricorrente depositava memoria in ragione della esperita domanda riconvenzionale contestando totalmente le pretese avanzate da parte convenuta.
L'udienza, fissata al 25.1.2024, veniva differita, in ragione della domanda riconvenzionale formulata, al 29.2.2024 in cui veniva svolto l'interrogatorio libero delle parti e ammessa la prova per testimoni delegata al Gop.
In data 24.4.2024 veniva sentito il teste comune alle parti Testimone_1
In data 12.6.2024 veniva sentito il testimone di parte resistente . Testimone_2
In data 1.10.2024 veniva sentito il testimone di parte resistente Tes_3
Da ultimo la causa veniva fissata in discussione al 31.7.2025 con assegnazione di termine alle parti per eventuali note conclusive.
Il ricorso merita accoglimento.
3 Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1)circa l'esistenza di un credito a favore della lavoratrice relativo allo svolgimento di attività lavorativa nel mese di luglio 2023 comprensiva degli emolumenti di fine rapporto
Occorre premettere che nella memoria di costituzione e risposta parte convenuta non ha in sé contestato l'esistenza del credito della lavoratrice derivante dallo svolgimento di lavoro dipendente quanto ha illustrato la condotta ritenuta non corretta contestata alla medesima dal punto di vista disciplinare e ha argomentato con riguardo alla sussistenza di un danno, da esso conseguente, di cui ha chiesto ristoro.
Ciò detto, il credito da lavoro è derivante dal rapporto di lavoro subordinato dimostrato intanto dal contratto a tempo determinato sottoscritto da entrambe le parti dal 14.2.2022 al 14.5.2022 e dalla relativa proroga fino al 30.11.2022, prodotti entrambi anche da parte resistente e non oggetto di contestazione sia quanto alla loro esistenza sia quanto al loro regolare svolgimento.
Assume parte ricorrente che, prima della scadenza della proroga del contratto a tempo determinato, il rapporto medesimo, è stato trasformato, per volontà del resistente datore di lavoro, in contratto a tempo indeterminato.
All'udienza del 29.2.2024 ha dichiarato, rispondendo alle domande rivolte Parte_1 alla stessa da questo Giudice: “ho iniziato con un contratto a tempo determinato per tre mesi, successivamente prorogato per altri tre, e, prima della scadenza, il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato. Non ho copia della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, non so perché non la ho però ricordo che è stata firmata da entrambe le parti;
preciso che io sono sicura di averlo firmato, non ho visto il resistente firmalo ma sono sicura che l'abbia firmato perché ho rimesso a posto il contratto e ho visto la sua firma”.
“Sul merito della contestazione, preciso che ho effettivamente trasmesso la mail contentamente la trasformazione del mio contratto a tempo indeterminato al consulente del lavoro, unitamente al contratto di un altro dipendente di cui non ricorso il nome, dovrebbe essere ma non ho fatto questo in Per_1 autonomia e senza autorizzazione”.
4 Ha infine dichiarato di aver trasmesso -con modello unilav- le proprie dimissioni, a far data dal 31.7.2023, in data 28 luglio e di averlo comunicato all'azienda intorno alle ore 13 che, invece, soltanto intorno alle ore 17.00, le avrebbe elevato contestazione disciplinare.
Parte resistente, legale rappresentante della società resistente in CP_2 quella stessa udienza, sentito da questo Giudice ha sostenuto di non aver mai sottoscritto alcun contratto a tempo indeterminato tra la società medesima e la ricorrente e di essere venuto a conoscenza di tale circostanza soltanto a luglio 2023, per caso e di averne pertanto fatto oggetto di specifica contestazione disciplinare alla ricorrente in data
28.7.2023.
La ricostruzione appare affatto credibile: infatti, avendo parte resistente riconosciuto la sottoscrizione sia del contratto a tempo determinato sia della proroga del medesimo che anzi ha prodotto (cfr. doc. n. 2 allegato alla memoria), non è dubitale che il rapporto di lavoro con la ricorrente, in mancanza di trasformazioni o proroghe, sarebbe terminato il
30.11.2022 (e infatti nel contratto si legge “Alla data del 30/11/22 il rapporto di lavoro si considera concluso in assenza di ulteriori comunicazioni”).
Ora, dunque, dovrebbe dedursi che la ricorrente sia rimasta a svolgere la propria attività di segretaria in modalità del tutto arbitraria, presentandosi sul luogo di lavoro ogni giorno dal 1.12.2022 al 28.7.2023, senza che il legale rappresentante della società nulla ne sapesse né da nessuno venisse informato della presenza di costei all'interno dei locali della società.
Non solo: la stessa avrebbe continuato a prestare attività lavorativa in azienda, quale dipendente, per ulteriori otto mesi senza che nessuno contestasse alcunché (!!!!), e anzi si provvedesse a compilare a suo favore le relative buste paga e a pagarle i relativi emolumenti. Buste paga che, è bene ricordarlo, in quanto documento proveniente dal datore di lavoro, ha efficacia pienamente confessoria sia della sussistenza del rapporto di lavoro sia della intervenuta maturazione dei crediti per attività lavorativa prestata a cui la busta paga si riferisce.
A ciò deve aggiungersi che parte datoriale, sul punto, non ha dedotto alcunché, non dando dunque alcuna spiegazione della corresponsione delle retribuzioni di cui peraltro - in quanto sine titulo- avrebbe dovuto (anche qui) qui chiedere la restituzione.
Né parte datoriale, a fronte della contestazione di mancato pagamento della mensilità di luglio, ha dedotto controprova, non dimostrando in alcun modo di aver corrisposto alla
5 lavoratrice i denari alla stessa spettanti per la mensilità lavorata del luglio 2023 né ha prodotto ricevuta o copia di assegno bancario, di bonifico bancario o ricevuta qualsiasi.
Dunque, sussistendo il rapporto di lavoro, avendo esso avuto regolare svolgimento fino al
31 luglio 2023, data nella quale intervengono le dimissioni di parte ricorrente (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), avendo parte ricorrente dedotto non esserle stata consegnata la busta paga della mensilità, né le competenze di fine rapporto né il TFR, non avendo parte resistente in alcun modo documentato il pagamento di nessuna di queste voci e neppure allegato di averle corrisposte (cfr. ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024 con cui la
Suprema Corte ha ribadito che è onere del datore di lavoro provare il regolare pagamento della retribuzione), deve dirsi accertato che la lavoratrice è tuttora creditrice nei confronti della società della retribuzione spettante per il mese di luglio 2023 comprensiva degli emolumenti e delle competenze di fine rapporto.
Ogni diversa ricostruzione, oltre ad essere del tutto incredibile per i motivi di cui sopra, peraltro risulta anche smentita, per tabulas:
a)dal doc. 6 depositato da parte ricorrente, costituito dalla comunicazione rivolta da parte resistente alla lavoratrice, redatta in data 1.2.2023 (a contratto a tempo determinato già scaduto) con la quale l'azienda comunica alla ricorrente, a partire da quella data, un aumento stipendiale;
b)dal CUD 2023 che conteggia i redditi da lavoro dipendente conseguiti nell'annualità 2022, in cui è distinto il reddito derivante da contratti a tempo determinato da quello derivante da contratti a tempo indeterminato;
c)dalle stesse buste paga prodotte da parte ricorrente relative all'intera durata del rapporto le quali fino alla busta paga di novembre 2022 contengono l'indicazione del 30.11.2022 quale data di cessazione del rapporto: e che, successivamente, non contengono più alcuna data di cessazione.
In ordine alla quantificazione delle spettanze, parte ricorrente ha prodotto le buste paga relative all'intero rapporto di lavoro (cfr. doc. 15 allegato al ricorso) nonché il CUD 2023 relativo ai redditi 2022 percepiti da lavoro dipendente e il TFR accumulato e presente in azienda alla data del 31.12.2022.
Occorre a questo punto precisare che parte resistente non ha provveduto neppure a contestare i conteggi offerti da parte ricorrente (cfr. doc. 18 allegato al ricorso).
6 Come noto, (cfr. Cass. Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34845) “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (cfr. Cass. n. 10116/2015; conf. Cass.
29236/2017)”.
Dunque la società convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente la somma di
€. 8.756,87, comprensiva della retribuzione relativa all'attività lavorativa prestata nel mese di luglio 2023 (da corrispondersi a periodo mensile ex art. 11. del CCNL applicabile) con gli emolumenti ad essa relativa e del TFR maturato e non corrisposto.
Ad colorandum vale la pena ancora di osservare che parte resistente, richiesta da questo
Giudice di documentare il deposito di denuncia-querela (di cui allegata alla memoria di costituzione aveva prodotto una parte) nei confronti della lavoratrice per aver falsamente formato un contratto di lavoro a tempo indeterminato a proprio favore munito della prova del suo deposito presso gli uffici proposti, ha depositato una copia della querela priva dell'attestazione di deposito nè ha in altro modo documentato il deposito della stessa presso un qualsivoglia ufficio di polizia. Deve pertanto dedursi che la stessa, paventata, non sia viceversa mai stata presentata come peraltro dimostrerebbe anche il certificato -negativo- di iscrizione nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Massa datato 27.10.2023 prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 17).
Il che conferma, ulteriormente, che la missiva con cui si è proceduto alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fu formata, voluta e sottoscritta dalla società resistente che non ha mai presentato querela contro la ricorrente per alcuna falsità.
2)circa la domanda riconvenzionale
7 Parte resistente ha chiesto condannarsi parte ricorrente a risarcire alla stessa il danno derivato all'azienda dal comportamento tenuto dalla stessa che, richiesta ripetutamente di provvedere a consegnare le password di accesso ai conti correnti bancari, al cassetto fiscale, al portale per le spedizioni per l'estero e ai programmi di contabilità, delle quali aveva la disponibilità, si sarebbe rifiutata.
Parte resistente ha inteso provare intanto la condotta ascritta alla lavoratrice mediante l'escussione dei propri testimoni.
Il testimone (attuale lavoratrice dipendente) ha confermato che la Testimone_1 società tra la fine di luglio e la fine di settembre le password sono rimaste nella disponibilità della ricorrente: “sì, abbiamo avuto molte difficoltà io l'ho contattata, qualcosa ci ha dato. Ci ha risposto una o due volte e poi non mi ha più risposto.”
Il testimone (direttore generale di Cava Focolaccia) ha dichiarato: Tes_3
“non riuscivamo ad entrare nelle pagine di accesso della banche, cassetto fiscale e portale spedizioni perché non erava(mo) in possesso delle password non era stato fatto il passaggio delle password alla segretaria dell'epoca, lei stessa mi disse che non aveva niente in mano …… le password di accesso veniva gestite in modo esclusivo dalla ricorrente”.
Quanto alla prova invece che da detta condotta sarebbe derivato all'azienda un danno, anche considerato il ristretto arco temporale per il quale la condotta illecita si sarebbe protratta -secondo la norma generale fissata dall'art. 2697 del codice civile l'onere della prova è a carico del datore di lavoro-, parte resistente non ha fornito prova idonea.
I testimoni sentiti infatti hanno riferito solo sulla circostanza che la ricorrente fosse in possesso delle pw e sul fatto che gli furono richieste e ci furono difficoltà. Parte resistente ha prodotto la mail (cfr. doc. 6) con la quale in data 11.8.2023 la società richiedeva alla ricorrente, dimessasi il 28.7.2023, la consegna di quanto sopra indicato.
Nulla invece circa la determinazione di un vero e proprio danno in funzione di ciò, danno che dunque rimane del tutto indimostrato.
La relativa domanda quindi deve essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo valore, nei parametri medi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 corrispondere a parte ricorrente la somma di € 8.756,87, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita e interessi di legge, sul capitale rivalutato anno per anno, dal 31.7.2023 fino al saldo effettivo;
2) respinge la domanda riconvenzionale spiegata dal resistente;
3) condanna il resistente medesimo a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 5.388,00 per competenze, oltre €. 118,50 per esborsi, spese generali
15% nonché IVA e CAP come per legge;
4) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 31 luglio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
9
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il funzionario UPP termina la propria attività alle ore 11.53.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 767/2023 promossa da
1 con il patrocinio degli Avv. CALVANI Lorenzo e STRAMACCIA Parte_1
Andrea
c o n t r o con il patrocinio dell' Avv.to BERTUCCELLI Tommaso Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 la ricorrente si rivolgeva al Parte_1 giudice del lavoro affinchè le fossero erogati emolumenti non corrisposti e dovuti in ragione del rapporto di lavoro e in particolare la retribuzione luglio 2023, ratei finali e
TFR.
Narrava infatti di aver prestato attività lavorativa quale segretaria presso la società
[...] dal 14.2.2022 fino al 28.7.2023, data nella quale aveva rassegnato le CP_1 proprie dimissioni: dapprima in forza di un contratto a tempo determinato, poi prorogato e successivamente in forza di un contratto a tempo indeterminato per effetto della trasformazione del contratto a termine il 29.11.2022.
Così concludeva: affinché condanni al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 entrambi così come in epigrafe, per i titoli di cui in narrativa, della somma complessiva di
Euro 8.756,87, o la diversa, anche superiore, che risulterà di giustizia.
Oltre interessi di valutazioni.
Con vittoria di spese e onorari.
Dal punto di vista istruttorio chiedeva ammettersi prova per testi e produceva documentazione.
Parte resistente si costituiva in data 15.1.2024, eccependo in primis che la richiesta era infondata. Formulando poi domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti della lavoratrice la quale avrebbe trasmesso al consulente del lavoro la determinazione di trasformazione del proprio contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, affatto decisa dall'azienda e
2 successivamente si sarebbe rifiutata di riconsegnare al datore di lavoro le password di accesso ai conti correnti bancari, al cassetto fiscale, al portale per le spedizioni per l'estero e ai programmi di contabilità, delle quali aveva la disponibilità, con condotta perdurata fino a fine settembre 2023.
Rassegnando alfine le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica ed in persona del Giudice del Lavoro designato, disattesa ogni contraria istanza:
In via principale rigettare le domande avversarie perché totalmente infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui alla narrativa;
In via riconvezionale previo spostamento della prima udienza di discussione ex art. 418 c.p.c., per cui si fa qui espressa istanza, condannare la sig.ra al risarcimento di ogni e qualsiasi danno provocato alla Parte_1 Controparte_1 con le sue plurime condotte di cui alla narrativa, se del caso da quantificarsi anche in via equitativa ex artt.2056-
1226 c.c., e se del caso da compensarsi con eventuali poste che dovessero essere riconosciute a credito della ricorrente;
In ogni caso con vittoria di spese e di compenso di lite”.
Dal punto di vista istruttorio chiedeva ammettersi prova per testi e produceva documentazione.
In data 16.2.2024 parte ricorrente depositava memoria in ragione della esperita domanda riconvenzionale contestando totalmente le pretese avanzate da parte convenuta.
L'udienza, fissata al 25.1.2024, veniva differita, in ragione della domanda riconvenzionale formulata, al 29.2.2024 in cui veniva svolto l'interrogatorio libero delle parti e ammessa la prova per testimoni delegata al Gop.
In data 24.4.2024 veniva sentito il teste comune alle parti Testimone_1
In data 12.6.2024 veniva sentito il testimone di parte resistente . Testimone_2
In data 1.10.2024 veniva sentito il testimone di parte resistente Tes_3
Da ultimo la causa veniva fissata in discussione al 31.7.2025 con assegnazione di termine alle parti per eventuali note conclusive.
Il ricorso merita accoglimento.
3 Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1)circa l'esistenza di un credito a favore della lavoratrice relativo allo svolgimento di attività lavorativa nel mese di luglio 2023 comprensiva degli emolumenti di fine rapporto
Occorre premettere che nella memoria di costituzione e risposta parte convenuta non ha in sé contestato l'esistenza del credito della lavoratrice derivante dallo svolgimento di lavoro dipendente quanto ha illustrato la condotta ritenuta non corretta contestata alla medesima dal punto di vista disciplinare e ha argomentato con riguardo alla sussistenza di un danno, da esso conseguente, di cui ha chiesto ristoro.
Ciò detto, il credito da lavoro è derivante dal rapporto di lavoro subordinato dimostrato intanto dal contratto a tempo determinato sottoscritto da entrambe le parti dal 14.2.2022 al 14.5.2022 e dalla relativa proroga fino al 30.11.2022, prodotti entrambi anche da parte resistente e non oggetto di contestazione sia quanto alla loro esistenza sia quanto al loro regolare svolgimento.
Assume parte ricorrente che, prima della scadenza della proroga del contratto a tempo determinato, il rapporto medesimo, è stato trasformato, per volontà del resistente datore di lavoro, in contratto a tempo indeterminato.
All'udienza del 29.2.2024 ha dichiarato, rispondendo alle domande rivolte Parte_1 alla stessa da questo Giudice: “ho iniziato con un contratto a tempo determinato per tre mesi, successivamente prorogato per altri tre, e, prima della scadenza, il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato. Non ho copia della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, non so perché non la ho però ricordo che è stata firmata da entrambe le parti;
preciso che io sono sicura di averlo firmato, non ho visto il resistente firmalo ma sono sicura che l'abbia firmato perché ho rimesso a posto il contratto e ho visto la sua firma”.
“Sul merito della contestazione, preciso che ho effettivamente trasmesso la mail contentamente la trasformazione del mio contratto a tempo indeterminato al consulente del lavoro, unitamente al contratto di un altro dipendente di cui non ricorso il nome, dovrebbe essere ma non ho fatto questo in Per_1 autonomia e senza autorizzazione”.
4 Ha infine dichiarato di aver trasmesso -con modello unilav- le proprie dimissioni, a far data dal 31.7.2023, in data 28 luglio e di averlo comunicato all'azienda intorno alle ore 13 che, invece, soltanto intorno alle ore 17.00, le avrebbe elevato contestazione disciplinare.
Parte resistente, legale rappresentante della società resistente in CP_2 quella stessa udienza, sentito da questo Giudice ha sostenuto di non aver mai sottoscritto alcun contratto a tempo indeterminato tra la società medesima e la ricorrente e di essere venuto a conoscenza di tale circostanza soltanto a luglio 2023, per caso e di averne pertanto fatto oggetto di specifica contestazione disciplinare alla ricorrente in data
28.7.2023.
La ricostruzione appare affatto credibile: infatti, avendo parte resistente riconosciuto la sottoscrizione sia del contratto a tempo determinato sia della proroga del medesimo che anzi ha prodotto (cfr. doc. n. 2 allegato alla memoria), non è dubitale che il rapporto di lavoro con la ricorrente, in mancanza di trasformazioni o proroghe, sarebbe terminato il
30.11.2022 (e infatti nel contratto si legge “Alla data del 30/11/22 il rapporto di lavoro si considera concluso in assenza di ulteriori comunicazioni”).
Ora, dunque, dovrebbe dedursi che la ricorrente sia rimasta a svolgere la propria attività di segretaria in modalità del tutto arbitraria, presentandosi sul luogo di lavoro ogni giorno dal 1.12.2022 al 28.7.2023, senza che il legale rappresentante della società nulla ne sapesse né da nessuno venisse informato della presenza di costei all'interno dei locali della società.
Non solo: la stessa avrebbe continuato a prestare attività lavorativa in azienda, quale dipendente, per ulteriori otto mesi senza che nessuno contestasse alcunché (!!!!), e anzi si provvedesse a compilare a suo favore le relative buste paga e a pagarle i relativi emolumenti. Buste paga che, è bene ricordarlo, in quanto documento proveniente dal datore di lavoro, ha efficacia pienamente confessoria sia della sussistenza del rapporto di lavoro sia della intervenuta maturazione dei crediti per attività lavorativa prestata a cui la busta paga si riferisce.
A ciò deve aggiungersi che parte datoriale, sul punto, non ha dedotto alcunché, non dando dunque alcuna spiegazione della corresponsione delle retribuzioni di cui peraltro - in quanto sine titulo- avrebbe dovuto (anche qui) qui chiedere la restituzione.
Né parte datoriale, a fronte della contestazione di mancato pagamento della mensilità di luglio, ha dedotto controprova, non dimostrando in alcun modo di aver corrisposto alla
5 lavoratrice i denari alla stessa spettanti per la mensilità lavorata del luglio 2023 né ha prodotto ricevuta o copia di assegno bancario, di bonifico bancario o ricevuta qualsiasi.
Dunque, sussistendo il rapporto di lavoro, avendo esso avuto regolare svolgimento fino al
31 luglio 2023, data nella quale intervengono le dimissioni di parte ricorrente (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), avendo parte ricorrente dedotto non esserle stata consegnata la busta paga della mensilità, né le competenze di fine rapporto né il TFR, non avendo parte resistente in alcun modo documentato il pagamento di nessuna di queste voci e neppure allegato di averle corrisposte (cfr. ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024 con cui la
Suprema Corte ha ribadito che è onere del datore di lavoro provare il regolare pagamento della retribuzione), deve dirsi accertato che la lavoratrice è tuttora creditrice nei confronti della società della retribuzione spettante per il mese di luglio 2023 comprensiva degli emolumenti e delle competenze di fine rapporto.
Ogni diversa ricostruzione, oltre ad essere del tutto incredibile per i motivi di cui sopra, peraltro risulta anche smentita, per tabulas:
a)dal doc. 6 depositato da parte ricorrente, costituito dalla comunicazione rivolta da parte resistente alla lavoratrice, redatta in data 1.2.2023 (a contratto a tempo determinato già scaduto) con la quale l'azienda comunica alla ricorrente, a partire da quella data, un aumento stipendiale;
b)dal CUD 2023 che conteggia i redditi da lavoro dipendente conseguiti nell'annualità 2022, in cui è distinto il reddito derivante da contratti a tempo determinato da quello derivante da contratti a tempo indeterminato;
c)dalle stesse buste paga prodotte da parte ricorrente relative all'intera durata del rapporto le quali fino alla busta paga di novembre 2022 contengono l'indicazione del 30.11.2022 quale data di cessazione del rapporto: e che, successivamente, non contengono più alcuna data di cessazione.
In ordine alla quantificazione delle spettanze, parte ricorrente ha prodotto le buste paga relative all'intero rapporto di lavoro (cfr. doc. 15 allegato al ricorso) nonché il CUD 2023 relativo ai redditi 2022 percepiti da lavoro dipendente e il TFR accumulato e presente in azienda alla data del 31.12.2022.
Occorre a questo punto precisare che parte resistente non ha provveduto neppure a contestare i conteggi offerti da parte ricorrente (cfr. doc. 18 allegato al ricorso).
6 Come noto, (cfr. Cass. Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34845) “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (cfr. Cass. n. 10116/2015; conf. Cass.
29236/2017)”.
Dunque la società convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente la somma di
€. 8.756,87, comprensiva della retribuzione relativa all'attività lavorativa prestata nel mese di luglio 2023 (da corrispondersi a periodo mensile ex art. 11. del CCNL applicabile) con gli emolumenti ad essa relativa e del TFR maturato e non corrisposto.
Ad colorandum vale la pena ancora di osservare che parte resistente, richiesta da questo
Giudice di documentare il deposito di denuncia-querela (di cui allegata alla memoria di costituzione aveva prodotto una parte) nei confronti della lavoratrice per aver falsamente formato un contratto di lavoro a tempo indeterminato a proprio favore munito della prova del suo deposito presso gli uffici proposti, ha depositato una copia della querela priva dell'attestazione di deposito nè ha in altro modo documentato il deposito della stessa presso un qualsivoglia ufficio di polizia. Deve pertanto dedursi che la stessa, paventata, non sia viceversa mai stata presentata come peraltro dimostrerebbe anche il certificato -negativo- di iscrizione nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Massa datato 27.10.2023 prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 17).
Il che conferma, ulteriormente, che la missiva con cui si è proceduto alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fu formata, voluta e sottoscritta dalla società resistente che non ha mai presentato querela contro la ricorrente per alcuna falsità.
2)circa la domanda riconvenzionale
7 Parte resistente ha chiesto condannarsi parte ricorrente a risarcire alla stessa il danno derivato all'azienda dal comportamento tenuto dalla stessa che, richiesta ripetutamente di provvedere a consegnare le password di accesso ai conti correnti bancari, al cassetto fiscale, al portale per le spedizioni per l'estero e ai programmi di contabilità, delle quali aveva la disponibilità, si sarebbe rifiutata.
Parte resistente ha inteso provare intanto la condotta ascritta alla lavoratrice mediante l'escussione dei propri testimoni.
Il testimone (attuale lavoratrice dipendente) ha confermato che la Testimone_1 società tra la fine di luglio e la fine di settembre le password sono rimaste nella disponibilità della ricorrente: “sì, abbiamo avuto molte difficoltà io l'ho contattata, qualcosa ci ha dato. Ci ha risposto una o due volte e poi non mi ha più risposto.”
Il testimone (direttore generale di Cava Focolaccia) ha dichiarato: Tes_3
“non riuscivamo ad entrare nelle pagine di accesso della banche, cassetto fiscale e portale spedizioni perché non erava(mo) in possesso delle password non era stato fatto il passaggio delle password alla segretaria dell'epoca, lei stessa mi disse che non aveva niente in mano …… le password di accesso veniva gestite in modo esclusivo dalla ricorrente”.
Quanto alla prova invece che da detta condotta sarebbe derivato all'azienda un danno, anche considerato il ristretto arco temporale per il quale la condotta illecita si sarebbe protratta -secondo la norma generale fissata dall'art. 2697 del codice civile l'onere della prova è a carico del datore di lavoro-, parte resistente non ha fornito prova idonea.
I testimoni sentiti infatti hanno riferito solo sulla circostanza che la ricorrente fosse in possesso delle pw e sul fatto che gli furono richieste e ci furono difficoltà. Parte resistente ha prodotto la mail (cfr. doc. 6) con la quale in data 11.8.2023 la società richiedeva alla ricorrente, dimessasi il 28.7.2023, la consegna di quanto sopra indicato.
Nulla invece circa la determinazione di un vero e proprio danno in funzione di ciò, danno che dunque rimane del tutto indimostrato.
La relativa domanda quindi deve essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo valore, nei parametri medi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 corrispondere a parte ricorrente la somma di € 8.756,87, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita e interessi di legge, sul capitale rivalutato anno per anno, dal 31.7.2023 fino al saldo effettivo;
2) respinge la domanda riconvenzionale spiegata dal resistente;
3) condanna il resistente medesimo a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 5.388,00 per competenze, oltre €. 118,50 per esborsi, spese generali
15% nonché IVA e CAP come per legge;
4) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 31 luglio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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