CA
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.908/2024 del Tribunale di
Milano ( est. Saioni) , e promossa da
(c.f. ,in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella
Banfi e Roberto Restelli Liquidatore, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 52,
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, ed
CP_ elettivamente domiciliato presso la sede di Milano via Savaré n. 1;
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso P.IVA_3
dall'avv. Maria Buffoni, elettivamente domiciliato presso la sede di Milano via CP_2
Mazzini n. 7);
, in persona del legale CP_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore
1
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 908/2024 del 19 marzo 2024 e quindi accogliere le domande formulate da dichiarare nullo e comunque Parte_1 annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 368 202200000734 10 000 formato il 24 gennaio 2022 dall' , nonché la Cartella di Pagamento n. 068 2022 00289593 20 000 CP_1
formata su incarico dichiarando non dovute le somme da esse portate per le parti CP_2
oggetto del presente appello.
Con condanna dei due appellati nelle spese di entrambi i gradi di giudizio e rifusione di quanto percepito per effetto della pronuncia di cui si domanda la riforma.
PER L' APPELLATO CP_1 rigettare l'appello proposto da e tutte le avverse domande in quanto Parte_1
inammissibili e/o improponibili e/o comunque del tutto infondate in fatto e in diritto, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Per l'effetto confermare in ogni sua statuizione la Sentenza del Tribunale di Milano G.U del Lavoro d.ssa Francesca
Saioni n. 908/204.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
PER l'APPELLATO CP_2
Rigettare l'avverso appello e tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della impugnata sentenza Tribunale di Milano - sezione Lavoro n. 908/2024.Con vittoria di spese e di onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 908/2024, il Tribunale di Milan, ha rigettato il ricorso proposto dalla società appellante con cui si opponeva all' avviso di addebito n 3682022 0000073410
000 relativo a verbale di accertamento ispettivo n 2019014988/T01 del 30.9.2020 per l'importo di € 128.199,83 per contributi previdenziale e sanzioni civili relativi al periodo
Aprile 2018 – Dicembre 2019 e alla cartella esattoriale n. 068 2022 0028659320 relativa a mancato pagamento dei premi . CP_2
Le violazioni contestate dagli Ispettori a seguito di un accertamento ispettivo riguardano CP_1
l'illegittimità del cambio di inquadramento dell'attività da Industria a Terziario nonché dell'applicazione del CCNL Trasporti e Logistica al personale, l'imponibile previdenziale
2 relativo ai ratei 13ma. 14ma, festività, giornate non retribuite e straordinario, carenza malattia, rimborso spese, diarie e trasferte, prestazioni a conguaglio.
Il Tribunale, dopo ampia istruttoria ed escussione testi , statuiva:” Dalle deposizioni che precedono può ritenersi provato in causa quanto segue.
Con riferimento all'attività espletata dai dipendenti e al CCNL applicabile, risulta confermato che la società svolgeva attività di movimentazione in favore di
consistente nel carico e scarico della merce dai mezzi (di proprietà di Parte_2
altri soggetti), nella verifica delle bolle di trasporto, nella preparazione degli ordini per le spedizioni. Attività che la difesa di qualifica alla stregua di complementare a Pt_1
quelle di trasporto espletata dalla committente Parte_2
I dipendenti si occupavano anche, all'occorrenza, marginalmente, delle pulizie del sito di Liscate.
Deve ritenersi corretto l'assunto di secondo cui il diritto all'inquadramento nel CP_1 settore Industria – chiesto e ottenuto da nell'aprile 2018, con assegnazione del Pt_1
codice 1.15.05 – ha come presupposto che l'attività di movimentazione e facchinaggio sia complementare ad altra attività, sempre svolta dalla stessa società che si occupa poi anche del conseguente trasporto.
D'altra parte, non si comprende in che modo possa essere definito “industriale” - nel senso proprio del termine - il servizio complementare offerto da a Pt_1 Parte_2
Al contrario, deve ritenersi pacifico che lavori nel settore Trasporti – Logistica, Pt_1
come anche si evince dalla sua denominazione.
Né può individuarsi nella decisione degli Ispettori alcuna lesione dell'autonomia contrattuale societaria essendosi gli operanti limitati a prendere atto di una circostanza del tutto oggettiva, vale a dire che svolge esclusivamente servizi destinati alla Pt_1
gestione di ordini ricevuti da Parte_2
Il ricorso sul punto va dunque respinto.
Con riferimento al CCNL Multiservizi, applicato a 15 dipendenti, a differenza degli altri
39, si osserva in primo luogo che la società non ha fornito alcuna spiegazione circa il motivo che ha determinato tale discrasia che rimane, quindi, anche all'esito del presente giudizio, totalmente immotivata.
Risulta peraltro provato in modo certo che tutti i lavoratori espletassero la stessa attività lavorativa, con l'unica eccezione di il quale era anche Parte_3 coordinatore del sito, peraltro inquadrato come tutti al 6° livello malgrado l'evidente e riconosciuto ruolo di maggiore responsabilità.
3 Al riguardo, si appella alla libera autonomia delle parti che non sarebbe Pt_1 sindacabile da CP_6
Passando all'aspetto delle ore di lavoro straordinario, si osserva che il modus operandi seguito dagli Ispettori è chiaro oltre che sorretto da elementi documentali. Invero, è stato acquisito il LUL in uno con i files delle presenze, travasati su chiavetta USB – predisposta dallo stesso sig. – e si è proceduto al raffronto dei dati……..In Pt_3 punto di rimborso spese, diarie e trasferte Italia, a fronte dell'inconsistente documentazione prodotta da (doc. 11, composto da 24 documenti a fronte di 54 Pt_1
dipendenti complessivi), si osserva che solo taluni dei testi escussi hanno riferito di essere stati inviati – in modo del tutto sporadico, saltuario – presso il sito di Siziano, per uno o due giorni, quando si verificavano carenze di personale in loco.
In ordine ai ratei di 13ma e 14ma mensilità – per l'anno 2019 è stata rilevata una percentualizzazione inferiore a quella corretta applicata, invece, nel 2018 – la società si
è limitata ad affermare che la distribuzione su 12 mesi sarebbe un trattamento di miglior favore nei confronti dei lavoratori”.
Parte appellante censura la sentenza per avere ritenuto corretto l'inquadramento CP_ dell'attività svolta da preteso dall' nel settore Terziario, anzichè Parte_1
ignorando la circostanza documentale e pacifica che la movimentazione merce CP_7
era eseguita a favore di impresa appartenente al settore industriale . Parte_2
Il Tribunale avrebbe altresì erroneamente statuito che "il contratto di categoria di riferimento" sarebbe il Ccnl Trasporti e non quello Multiservizi che aveva invece Pt_1 applicato ad alcuni dei propri dipendenti, e nonostante l'art. 39 Cost. garantisca la libertà e l'autonomia privata.
Con riferimento alla parte della sentenza appellata relativa alle ore di lavoro straordinario non pagate, la società appellante lamenta la mancanza di supporto probatorio della pretesa avanzata da . CP_1
Parte appellante lamenta inoltre che il Tribunale abbia ritenuto che non avesse e Pt_1
provato i presupposti per i rimborsi spese, diarie e trasferte Italia erogati a 12 lavoratori, ritenendo corretta la pretesa dell' di assoggettare a contribuzione/premi il loro CP_1
intero ammontare.
Ancora, la società appellante censura la sentenza per avere ritenuto corretto gli errori nella documentazione di supporto circa piccole somme anticipate dall'azienda per conto CP_ a titolo di assegni familiari, malattia e permessi ex legge 104/92 e, che. in assenza
4 di uno dei giustificativi previsti dalla legge andrebbero comunque assoggettati a contribuzione.
Quanto alla voce sub D del verbale di accertamento (giornate non retribuite in costanza di rapporto di lavoro), ribadisce che a fronte di necessità di assentarsi per motivi personali i lavoratori, in mancanza di ore di permesso da fruire (già retribuite), chiedevano di fruire di permessi non retribuiti.
Si trattava di assenze brevi e tutte regolarmente riportate in busta paga e quindi nel caso in ispecie non si è verificato alcun inadempimento datoriale .
Infine l'appellante denuncia l'omessa motivazione della sentenza con riferimento al alcuni punti minori del verbale di accertamento circa gli errori indicati sub 3.C
(festività) e sub 3.E (importi vari), come anche non risultavano gli errori indicati sub 4.A
(festività 7 dicembre) e sub 4.B (maggiorazione lavoro straordinario).
Sul punto il primo giudice, nel confermare complessivamente il verbale ispettivo, ha omesso di fornire una motivazione.
Hanno resistito ed chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 CP_2
All'udienza del 18 febbraio 2025, verificata la regolarità delle notifiche dell'appello e dichiarata la contumacia di e la causa veniva discussa e decisa come da CP_8 CP_3
dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Com'è noto con riguardo al valore probatorio dei verbali ispettivi, è principio di legittimità ormai consolidato che il verbale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese dalle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (v., ex aliis, Cass. sent. 23800/2014).
L'accertamento, oggetto di causa, è relativo all'appalto svolto dalla società ricorrente in favore della committente presso il sito di Liscate. Controparte_9
Gli ispettori hanno accertato che tutti i lavoratori impiegati nell'appalto si sono occupati di movimentazione merci e pulizia del magazzino di Liscate.
5 La non ha mai svolto attività di Trasporto merci e non possiede mezzi o CP_4
autorizzazione al trasporto delle merci .
Gli Ispettori hanno quindi reinquadrato l'azienda dall'origine nel settore terziario commercio.
Infatti il diritto all'inquadramento nel settore industria ha come presupposto che l'attività di facchinaggio e movimentazione merci sia complementare ad altra attività svolta dalla stessa società cioè quella di trasporto terrestre, marittimo o aereo.
Nessuna attività in tal senso viene svolta dalla he non possiede Parte_1
mezzi o autorizzazioni per lo svolgimento.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'applicazione del CCNL
Trasporti e Logistica non costituisce affatto una violazione dell'autonomia contrattuale della società, ma costituisce la corretta e legittima operazione giuridica, anche in sostegno dei lavoratori.
Gli ispettori hanno infatti rilevato che la società svolge esclusivamente l'esecuzione dei servizi destinati alla gestione degli ordini avuti da un'altra società di logistica, la
, e in particolare l'attività di facchinaggio. Controparte_9
Quanto alle ore di straordinario, all'atto dell'accesso ispettivo sono state ritirate registrazioni in formato elettronico su chiavetta, le presenze di tutti i lavoratori che hanno operato nel sito di Liscate dal mese di Aprile 2018 al Mese di Dicembre 2019.
Dal confronto con il LUL e le effettive ore di lavoro prestate da ogni singolo lavoratore, giorno per giorno e mese per mese è emersa una consistente differenza di ore lavorative prestate da ogni singolo lavoratore e quelle registrate nel LUL: tale dato è risultato provato incontrovertibilmente dalla escussione testimoniale degli Ispettori verbalizzanti
CP_ Con di e .
Sui permessi non retribuiti, era onere della società appellante allegare e dimostrare concretamente, nel caso di specie, sia l'assenza del lavoratore e il relativo titolo giustificativo come fatto impeditivo di tale obbligazione (art 2967 cc), sia la sua riconducibilità ad una delle ipotesi tassativamente previste dalla conferente disciplina legale e contrattuale.
L'assenza in giornate altrimenti lavorative dovrebbe rimanere nel campo dell'eccezionale e non essere una pratica sistematica, come accadeva nel caso di specie.
Venendo all'esame della irregolare tenuta del Lul in relazione ai rimborsi forfettari per spese viaggio dei dipendenti occorre evidenziare che per costante giurisprudenza “ai sensi del D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 51 (ex art. 48), "in caso di rimborso analitico delle
6 spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero" i "rimborsi chilometrici" versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati;
in proposito, questa Corte ha già affermato che, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto "documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa vigente (Cass. nr. 2419 del 2012)” (così Cass., 22/06/2018, n. 16579).
A detti principi non si è attenuta l' appellante, giacchè non ha dimostrato in modo analitico e puntuale che i viaggi ed i relativi chilometraggi (e in definitiva, le spese per tali voci) erano stati sostenuti dai dipendenti in esecuzione della prestazione lavorativa.
Ne consegue, che in assenza dei documenti giustificativi, vista anche le dichiarazioni dei testi che hanno dato contezza dello svolgimento dell'attività lavorativa solo presso il sito di Liscate, la doglianza sul punto sollevata dalla società non può che esser disattesa.
Quanto alle prestazioni a titolo di Assegni Nucleo Familiare, Indennità di Malattia, permessi ex L. 104/92 e Congedo parentale, il Tribunale ha correttamente statuito che
“in sede ispettiva sono state accertate erogazioni erronee a titolo di ANF nei confronti CP_ dell'ex dipendente mentre i lavoratori Controparte_11 Parte_4
e che avevano avanzato rituale domanda, nulla hanno
[...] Persona_1
ottenuto.
Differenze retributive a credito sono state accertate anche nei confronti dei dipendenti
, e a titolo di Parte_5 Persona_2 Persona_3
indennità di malattia mentre, sempre nei confronti di , vi è stata Parte_5
erronea erogazione di contributo ex L.104/92.
Come noto, l'art. 1 dl 663 del 1979 (conv. con I. n. 33/1980), prevede, al comma 3°, che le indennità di malattia che siano state «indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'istituto nazionale della previdenza
7 sociale», e al comma 4° che «qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all' che provvederà direttamente CP_1
al relativo recupero».
Ciò vale quanto dire che il presupposto affinché l'ente previdenziale debba rivolgersi al lavoratore per recuperare le somme indebitamente anticipategli dal datore di lavoro a titolo di indennità per malattia o maternità successivamente risultate non dovute e già oggetto di conguaglio è che il datore di lavoro stesso abbia comunicato all'Ente di non poter provvedere al recupero;
e, di riflesso, che - salvo appunto il caso in cui siffatta comunicazione abbia tempestivamente avuto luogo - legittimato passivo dell'azione di recupero è proprio il datore di lavoro, il quale, come dispone l'art. 1, comma 3°, d.l.
663/1979, cit., ben potrà rivalersi nei confronti del lavoratore «sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro» (cfr. Cass. 19316 del 2021).
Ne consegue che, in assenza della previa comunicazione del datore di lavoro di non poter provvedere al recupero, la pretesa potrà esser posta a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro, in caso di erogazione di assegni per il nucleo familiare in realtà non spettanti ai dipendenti, ha l'obbligo di provvedere al pronto recupero delle somme trattenendole su quelle dovute ai lavoratori a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro.
L'assegno al nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito destinata a famiglie con redditi inferiori a determinati limiti annualmente stabiliti. L'ammontare dell'assegno è calcolato in misura differenziata in relazione alla composizione e al reddito complessivo del nucleo.
La disciplina prevede il sistema di anticipazione mensile a cura del datore di lavoro con seguente conguaglio delle somme corrisposte ai lavoratori con i contributi che il datore
CP_ deve versare all' Il conguaglio opera automaticamente e non è soggetto ad alcuna CP_ autorizzazione dell'
Secondo la Corte di Cassazione, questo meccanismo di sostituzione dovrebbe operare anche nel senso contrario, ossia determina l'onere del datore di lavoro in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro.( Corte di Cassazione, sentenza 8873 del
2015)
8 Il D.P.R. 797/1955 stabilisce che in caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori le somme da restituire sono trattenute in ogni caso sull'importo di qualsiasi credito derivante dal rapporto di lavoro.
CP_ Il recupero di eventuali assegni non dovuti e il conseguente versamento all' di dette somme si configura come obbligo immediato in capo al datore di lavoro che non deve attendere l'avvenuto recupero delle somme in capo al lavoratore, perché il datore di lavoro, in tal caso, ha indebitamente detratto delle somme dall'ammontare del suo debito contributivo.
Lo stesso dicasi per permessi ex L. 104/92 e il congedo parentale.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si
CP_ liquidano come da dispositivo in proporzione alla misura del credito vantato da e da
. CP_2
La contumacia delle parti esclude la pronuncia sulle spese. CP_3 CP_8
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 908/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.5.000,00 a favore di ed €.1.000,00 a favore di , oltre spese generali ed accessori di legge. CP_1 CP_2
Nulla per le spese nei confronti di e Controparte_5 CP_3
Dà atto della sussistenza a carico dell'odierna appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano,18.02.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
9