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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR AT, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL. Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n.R.G.V.G. 1769/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Gianluca De Lorenzo, presso il quale elettivamente domicilia in San SE NO (NA) alla Via Pianillo Traversa Cupa n. 12, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
TI OR (SA) alla via Roma n. 9, (C.F. ), rappresentata C.F._2
e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Veronica Ascolese presso la quale elettivamente domicilia in Poggiomarino alla via Sorrentino n. 59, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 27.02.2024 del C.O.A. di RR AT RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RR AT
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto. Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. PM: In data 21.02.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 09.09.2024 e CP_1 [...]
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto in data 12.10.1989 in RR AT (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio concordatario in data 12.10.1989 in RR AT (NA);
2. che dalla loro unione erano nati 5 figli: , sposato, Controparte_2 CP_3
(nato a [...] il [...]), ,
[...] Controparte_4
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] Controparte_5
AT il 03.09.1996), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non Controparte_6 ancora economicamente autosufficiente;
4. che erano separati sin dal 31.05.2022, allorquando il Tribunale di RR AT aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 3467/2022, a seguito della comparizione degli stessi in data 19 maggio 2022 dinanzi al Presidente del Tribunale;
5. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
6. che il figlio viveva con il padre presso la di lui abitazione in RR CP_6
AT, alla via Isonzo n.22;
7. che avevano raggiunto un accordo ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 03.12.2024, le parti ribadivano la volontà di non volersi conciliare e chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
il giudice delegato, rilevato il mancato deposito in atti del verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e rilevato che non era pervenuto il parere del Pubblico Ministero, rinviava all'udienza cartolare del 28.01.2025.
All'esito della predetta udienza, il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale concludeva per l'accoglimento del ricorso, come da parere reso in data 21.02.2025.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (19.05.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di RR AT nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
I ricorrenti non hanno spiegato alcuna domanda di assegno divorzile.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in ricorso, è emerso che il sig.
[...]
esercita l'attività di pizzaiolo, mentre la Sig.ra non Parte_1 CP_1 svolge alcuna attività lavorativa, e che nessuno dei due è proprietario di beni immobili.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 09.09.2024, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in RR AT in data 12 ottobre 1989 da , nato a [...] Parte_1
AT (NA) il 25.07.1969 e , nata a [...] CP_1
(NA) il 26.06.1973 (atto n. 228, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di RR AT, anno 1989); B. pone a carico di l'obbligo di versare a una CP_1 Parte_1 somma mensile pari ad euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
CP_6
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
D. nulla sulle spese;
Così deciso in RR AT, camera di consiglio del 26.03.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Il Tribunale di RR AT, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL. Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n.R.G.V.G. 1769/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Gianluca De Lorenzo, presso il quale elettivamente domicilia in San SE NO (NA) alla Via Pianillo Traversa Cupa n. 12, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
TI OR (SA) alla via Roma n. 9, (C.F. ), rappresentata C.F._2
e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Veronica Ascolese presso la quale elettivamente domicilia in Poggiomarino alla via Sorrentino n. 59, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 27.02.2024 del C.O.A. di RR AT RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RR AT
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto. Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. PM: In data 21.02.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 09.09.2024 e CP_1 [...]
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto in data 12.10.1989 in RR AT (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio concordatario in data 12.10.1989 in RR AT (NA);
2. che dalla loro unione erano nati 5 figli: , sposato, Controparte_2 CP_3
(nato a [...] il [...]), ,
[...] Controparte_4
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] Controparte_5
AT il 03.09.1996), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non Controparte_6 ancora economicamente autosufficiente;
4. che erano separati sin dal 31.05.2022, allorquando il Tribunale di RR AT aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 3467/2022, a seguito della comparizione degli stessi in data 19 maggio 2022 dinanzi al Presidente del Tribunale;
5. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
6. che il figlio viveva con il padre presso la di lui abitazione in RR CP_6
AT, alla via Isonzo n.22;
7. che avevano raggiunto un accordo ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 03.12.2024, le parti ribadivano la volontà di non volersi conciliare e chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
il giudice delegato, rilevato il mancato deposito in atti del verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e rilevato che non era pervenuto il parere del Pubblico Ministero, rinviava all'udienza cartolare del 28.01.2025.
All'esito della predetta udienza, il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale concludeva per l'accoglimento del ricorso, come da parere reso in data 21.02.2025.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (19.05.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di RR AT nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
I ricorrenti non hanno spiegato alcuna domanda di assegno divorzile.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in ricorso, è emerso che il sig.
[...]
esercita l'attività di pizzaiolo, mentre la Sig.ra non Parte_1 CP_1 svolge alcuna attività lavorativa, e che nessuno dei due è proprietario di beni immobili.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 09.09.2024, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in RR AT in data 12 ottobre 1989 da , nato a [...] Parte_1
AT (NA) il 25.07.1969 e , nata a [...] CP_1
(NA) il 26.06.1973 (atto n. 228, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di RR AT, anno 1989); B. pone a carico di l'obbligo di versare a una CP_1 Parte_1 somma mensile pari ad euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
CP_6
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
D. nulla sulle spese;
Così deciso in RR AT, camera di consiglio del 26.03.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato