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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14707 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 44559/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Claudio Albanese)
ATTORE – DEBITORE OPPONENTE
E
Controparte_1
(Avv. Enzo Mannino)
CONVENUTO – CREDITORE OPPOSTO
Nonché
Controparte_2
- CONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso pignoramento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.10.2022 la proponeva Parte_1 opposizione, iscritta al n. R.G. 80492/2022, avverso l'esecuzione forzata intrapresa dalla
[...]
con atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, a fronte Controparte_3 dell'emissione di una cartella esattoriale, lamentando l'illegittimità dell'esecuzione forzata.
Nel ricorso la società eccepiva: a) la mancata indicazione della natura del credito nel pignoramento;
b) la mancata notifica della cartella esattoriale;
c) la mancata notifica del pignoramento al terzo;
d) al contempo, l'illegittima notifica del pignoramento a più terzi;
e) la nullità della notifica avvenuta a mezzo pec.
In ragione di tali motivi, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Contr Costituitasi con comparsa, l' contestava l'opposizione, depositava documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 12.7.2023 il GE rigettava l'istanza cautelare, condannava alle spese il ricorrente e assegnava termini perentori per la riassunzione della causa.
Tempestivamente introdotto il giudizio di merito, la D&D reiterava le doglianze espresse in fase cautelare, ma eccepiva altresì le diverse e nuove eccezioni relative a: d) intervenuta definizione agevolata della cartella esattoriale con conseguente improseguibilità dell'esecuzione forzata a danno del contribuente;
e) erroneità delle contravvenzioni elevate e costituenti i crediti di cui alla cartella;
f) l'inefficacia del pignoramento decorsi i 60 giorni ex art. 72 bis DPR 602/73. Concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese. Contr Costituitasi con comparsa depositata il 12.1.2024, l' ha confermato il ricevimento della domanda di definizione agevolata della società successivamente alla notifica del pignoramento, motivo per cui la procedura risulterebbe sospesa in virtù della domanda di rottamazione ex adverso proposta e quindi in attesa del pagamento della prima rata. Per il resto, ha viceversa evidenziato l'infondatezza della proposta opposizione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di fase. Contr Con note di udienza depositate in data 25.11.2024 l' ha quindi dato “atto dell'estinzione della procedura n. 097 - 2022/118909, relativa al pignoramento dei crediti n.
09784202200005290001, ex 72-bis e 48- bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, a seguito dell'atto di estinzione della suindicata procedura emesso, in data 7.11.2023, dall' Controparte_5
in virtù del pagamento della rata (prima ed unica) della
[...] Controparte_6 definizione agevolata stipulata dalla società attrice ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge
n. 197/2022”. In ragione di ciò ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La convenuta , pur regolarmente citata, non si è Controparte_2 costituita in giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza del 22.10.2025 la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies, già concessi i termini ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esser dichiarata la contumacia della Controparte_2
che pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
[...]
2 Parimenti via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità dei motivi sub lett. e) ed f), relativi alla erroneità delle contravvenzioni elevate e costituenti i crediti di cui alla cartella e all'inefficacia del pignoramento decorsi i 60 giorni ex art. 72 bis DPR 602/73, in quanto avanzati dalla società per la prima volta solamente in sede di riassunzione della causa di merito e mai fatti oggetto dell'opposizione presentata nella fase cautelare.
In proposito, si deve infatti sottolineare come il thema decidendum della causa venga definitivamente cristallizzato in fase cautelare al momento del deposito del ricorso in opposizione, nel quale vengono declinate le differenti doglianze oppositive.
Qualsiasi motivo di opposizione differente, aggiuntivo ed avanzato in un secondo momento, ivi compresa la fase di merito conseguente alla riassunzione della causa, non può trovare pertanto ingresso nel giudizio, dovendo la relativa domanda essere dichiarata inammissibile.
Venendo quindi al merito delle questioni, e ritenendo di dover esaminare prioritariamente la questione relativa alla richiesta dichiarazione della cessazione della materia del contendere, si osserva quanto segue.
Dagli atti di causa e dalle stesse dichiarazioni delle parti emerge che è stata accolta, in relazione alla cartella sottesa al pignoramento, la domanda di definizione agevolata.
Negli atti depositati dalla società non viene fornita alcuna prova della data di presentazione della domanda, ma si ricava dal suo esame che è stata redatta su “mod. R-DA-2023 del 19.1.2023”, per cui indiscutibilmente successiva alla notifica del pignoramento, avvenuta in data 29.9.2022 e comunque mai documentata in fase cautelare, diversamente da quanto affermato dall'attore – pag.
1-2 memorie ex art. 190 c.p.c. e, pertanto, potenzialmente anche successiva alla riassunzione effettuata in questa sede.
La normativa applicabile ratione temporis, in ogni caso, prevede che in materia di definizione agevolata “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: […] e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate”.
A ciò consegue allora, dopo la presentazione e il documentato accoglimento dell'istanza in Contr relazione alle cartelle oggetto del pignoramento notificato, l'impossibilità per l' di coltivare per esse l'esecuzione avviata nei confronti della con la conseguenza che l'opposizione Pt_1 qui introdotta non può che esitare in una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
In questa sede pertanto, si dovrà procedere alla valutazione delle spese di lite in regime di soccombenza virtuale, facendo applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in thema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo con sopravvenuta caducazione del titolo: in tali casi, similari al presente ove il motivo ostativo alla prosecuzione
3 dell'esecuzione forzata è successivo al pignoramento e mai fatto oggetto dei motivi di opposizione avanzata, il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto andrà definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere “e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione “ (Cass. 9899/2022).
Nel valutare pertanto i motivi di opposizione, emerge che, quanto al motivo sub lett. a), deve richiamarsi l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte in tema di opposizione di vizi meramente formali eccepiti, dai quali tuttavia non è dato evincere il concreto pregiudizio asseritamente causato all'opponente (cfr. Cass. 3967/2019, nonché Cass. 29804/2019, che afferma il principio di diritto in base al quale “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”; ma si veda altresì Cass. 903/2024).
Non avendo l'opponente specificamente articolato quanto richiesto dalla Suprema Corte, il suddetto motivo si palesa infondato.
Parimenti quanto ai restanti due motivi sub lett. b) e c), che trovano smentita dalla Contr documentazione depositata in atti dall' già in fase cautelare.
Quanto al motivo sub lett. d), oltre che risultare contrastante con quanto eccepito sub lett.
c), risulta infondato in quanto la notifica del pignoramento non solo non trova alcuna preclusione nella legge, ma risulta altresì lo strumento per il creditore per veder soddisfatto il proprio credito in caso di dichiarazione di terzo solo parzialmente positiva.
Quanto infine al motivo sub lett. e) in tema di notificazione a mezzo PEC da parte dell'agente della riscossione, la Suprema Corte ha, anche di recente, affermato che “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684/2023).
Tale impostazione si palesa del resto coerente con il già sopra citato indirizzo espresso dalla
Suprema Corte in tema di opposizione di vizi meramente formali eccepiti, dai quali tuttavia non è dato evincere il concreto pregiudizio asseritamente causato all'opponente (cfr. Cass. 3967/2019, nonché Cass. 29804/2019).
4 Le spese di lite, pertanto, da liquidare in regime di soccombenza virtuale, stante la totale infondatezza di tutti i motivi avanzati in fase di opposizione, vengono interamente compensate fra Contr le parti in conformità con la richiesta della stessa .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_2
- dichiara l'inammissibilità dei motivi relativi alla erroneità delle contravvenzioni elevate e costituenti i crediti di cui alla cartella e all'inefficacia del pignoramento decorsi i 60 giorni ex art. 72 bis DPR 602/73;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla legittimità del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 09784202200005290001;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso, in Roma, il 23.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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