Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 24/11/2025, n. 20948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20948 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12399 del 2025, proposto da Matusco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
-della nota prot. CI/235087/2025 del 13/10/2025 di conclusione con esito negativo del procedimento relativo all'istanza di rilascio di nuova concessione di occupazione di suolo pubblico;
-del parere prot. QG/48897 del 30/09/2025, menzionato ma non comunicato;
-del parere prot. VL/53694 del 05/09/2025, menzionato ma non comunicato;
-della comunicazione di motivi ostativi prot. CI/125445/2025;
-del parere prot. VL/27619 del 02/05/2025, menzionato ma non comunicato;
-della comunicazione di motivi ostativi prot. n. CI/2025/185672;
-del parere prot. QG/38008 del 17/07/2025, menzionato ma non comunicato;
-del parere prot. VL/47918 del 01/08/2025, menzionato ma non comunicato;
-ove occorrer possa, di ogni altro atto, parere, nota ostativo alla ricorrente e non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa SC MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- la ricorrente – esercente attività di ristorazione – ha impugnato la nota del 13.10.2025 in epigrafe, con cui il competente Ufficio di Roma Capitale, in esito ad apposito procedimento, ha respinto e archiviato la sua istanza del 18.02.2025, finalizzata ad ottenere la concessione di un’occupazione di suolo pubblico per l’allestimento di un dehors a servizio dell’attività;
- l’istanza è stata respinta sulla base delle posizioni espresse dal Dipartimento Mobilità e Trasporti e dalla Polizia Locale di Roma Capitale, perché – in sostanza – nella planimetria allegata non sarebbe stato graficizzato il marciapiede esistente in loco (che l’Amministrazione ritiene essere parzialmente di proprietà privata) e non sarebbe stata aggiornata la relativa relazione;
- avverso la determinazione di rigetto la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per “ Violazione dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 ” e “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, di comma 1, lettera a) della Dac 118/2025, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà ”, in quanto, in estrema sintesi, il marciapiede (che sarebbe peraltro pubblico e non privato, come da relazione allegata all’istanza) sarebbe stato graficizzato e in ogni caso soltanto nel provvedimento finale sarebbe stata evidenziata la necessità dell’aggiornamento della relazione, restando comunque irrilevante la natura pubblica o privata del marciapiede;
CONSIDERATO CHE il ricorso – essendo palesemente fondato – può essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti all’odierna camera di consiglio;
RILEVATO, invero, che risulta in atti che il marciapiede è stato graficizzato nell’istanza presentata, allegando peraltro relazione sulla ritenuta natura pubblica dello stesso;
RITENUTO, inoltre, che – per il rispetto dei fondamentali principi di buona amministrazione, efficienza ed economicità dell’azione, nella specie palesemente disattesi, nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso anche per l’esame di una precedente richiesta, risultante in atti – l’Amministrazione, come correttamente denunciato, ha agito in maniera arbitraria, respingendo l’istanza per la mera mancata graficizzazione di un elemento, la cui esistenza era -in realtà- anche contestata dal privato, con la conseguenza che quest’ultimo, non potendo inserire nella tavola un elemento a suo dire insussistente, non sarebbe in ogni modo stato in grado di coltivare la propria istanza, neppure reiterandola;
RICORDATO, infatti, a riguardo, che in vicende analoghe il Tribunale ha già chiarito che “la circostanza per cui nell’attuale sistema regolamentare capitolino le occupazioni di suolo pubblico siano concesse sulla base delle proposte progettuali presentate dai privati (con esclusione di qualsiasi modifica e/o integrazione, in sede provvedimentale, da parte degli uffici ovvero di sopralluoghi congiunti) non può tradursi in un impedimento al raggiungimento dello scopo della disciplina in materia (che è quello di consentire le occupazioni di suolo pubblico, rilasciando le concessioni, purché nel rispetto degli interessi pubblici coinvolti), a causa di una defatigante incomunicabilità tra gli Uffici e il singolo interessato. Pertanto, se nella maggior parte dei casi il sistema delle istanze di concessione corredate da grafici redatti dai privati consente il sollecito svolgimento dell’azione amministrativa, certamente sussistono anche dei casi – che la P.A. è tenuta a riconoscere ed apprezzare, onde improntare la propria azione secondo criteri di economicità ed efficienza – in cui è invece necessario che l’Ufficio procedente intervenga in maniera più precisa e fattiva, fornendo indicazioni e chiarimenti, ovvero anche svolgendo riunioni e sopralluoghi congiunti, così da realizzare una istruttoria completa e pertinente, che gli compete secondo la legge sul procedimento amministrativo, al fine ultimo di assicurare la contemporanea tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti nella specifica fattispecie e dare attuazione concreta ai principi di collaborazione e buona fede enunciati dalla medesima legge. ” (cfr. ad esempio Tar Lazio, sentenze nn. 17063/2024 e 20134/2024);
RITENUTO, peraltro, che un simile impegno collaborativo da parte della P.A. sia tanto più necessario nelle fattispecie – come la presente – che non solo sono contraddistinte da peculiarità fattuali (che le parti dovrebbero esaminare in concreto e congiuntamente), ma nelle quali, altresì, l’esito procedimentale appare condurre l’Ufficio procedente verso il sacrificio totale dell’interesse privato;
RITENUTO, pertanto, per quanto detto, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato (ferma la salvezza degli ulteriori provvedimenti che la P.A. riterrà di adottare nel rispetto degli effetti conformativi della presente pronuncia), e che le spese di lite, liquidate come nel dispositivo e da distrarsi, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 13.10.2025 impugnato.
Condanna Roma Capitale al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento,00) oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Andrea Ippoliti, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
SC MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC MA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO