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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore nella causa iscritta al n. 3420/2020 R.G vertente TRA
, codice fiscale , nata a [...]_1 CodiceFiscale_1
(Svizzera) il 20.07.1971, residente in [...], elettivamente domiciliata in Molinara alla Via Regina Margherita n. 43, I Piano, presso lo studio dell'Avv. Stefania Simone, codice fiscale , C.F._2 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello, fax: 0824.994679; pec : - Appellante- Email_1
CONTRO
P. IVA Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., Direttore Generale, Avv. Anna P.IVA_1
Iervolino, con sede in Napoli, alla via S. Pansini 5, rapp.ta e difesa dall'avv. Leone
Pio Capobianco, codice fiscale , presso lo studio del quale, in C.F._3
80136 Napoli, alla via M. R. Imbriani 27, elett.te domicilia, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, Fax. , p.e.c.: P.IVA_2
- Appellata- Email_2
NONCHE' già con sede in Mogliano Veneto, Controparte_2 Controparte_3 via Marocchesa 14, in persona del dott. e del dott. Controparte_4 CP_5
nella loro qualità di rappresentanti legali Società, il primo nella qualità di
[...]
Amministratore Delegato e Direttore Generale, il secondo nella qualità di
Dirigente della Società, in forza di procura in data 18.12.2014, n. 186905 di repertorio e n. 30367 di raccolta per atto del Notaio in Persona_1
ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Generale Orsini n. 5,
[...] presso lo studio dell'avv. Maurizio Messuri, codice fiscale;
C.F._4
p.iva , che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti P.IVA_3 allegata alla costituzione in appello, p.e.c.:
Email_3
- Appellata-
1 OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 5332/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 27.07.2020.
CONCLUSIONI:
- Per l'appellante “in parziale riforma della sentenza impugnata ed in Parte_1 accoglimento del gravame così statuire:
1. previo accertamento della sussistenza del danno biologico organico a carattere permanente conseguente alla errata diagnosi ed all'errato trattamento terapeutico subito dalla condannare l' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., per i titoli e le motivazioni di cui innanzi, al risarcimento del danno biologico a carattere permanente, così come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nella percentuale 20% (venti per cento), ovvero di quell'altra percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2. condannare l' in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., per i titoli e le motivazioni di cui innanzi, al risarcimento in favore dell'appellante del danno biologico da inabilità temporanea (totale e parziale), così come quantificato al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., per i titoli e le motivazioni di cui innanzi, al risarcimento in favore dell'appellante della somma pari ad € 1.083,24, a titolo di danno emergente per le spese mediche sostenute, oltre alle ulteriori voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, così come riportate, provate e richieste, anche a mezzo valutazione equitativa da parte dell'adita Corte;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4. Con vittoria di spese e compensi di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge. In via istruttoria, chiede disporsi il rinnovo della CTU di primo grado”.
- Per l'appellata Controparte_1
“ in via preliminare: A) Pronunciare declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
con provvedimento ex art.348 bis cpc;
[...] in via principale. B) Rigettare integralmente l'appello proposto da perchè inammissibile, Parte_1 improponibile ed infondato in fatto e diritto;
C) Per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, n°5332/20 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27/07/2020. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
- Per l'appellata Controparte_2
“:
1. Dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande;
2 2. rigettare in toto le censure mosse dall'appellante e dall'appellata Controparte_6 confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli n. 5332/2020 ritenendo il diritto di manleva coperto da giudicato;
3. condannare chi di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente gravame”.
Primo grado: Con atto notificato a mezzo servizio postale il 16.03.2015 la sig.ra Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli l' Controparte_1 affinché fosse accertato l'errore diagnostico in cui erano incorsi i
[...] sanitari del nosocomio napoletano laddove avevano dichiarato che la stessa era affetta da sclerosi multipla con la conseguenza che l'attrice è stata curata e mensilmente ricoverata presso la struttura convenuta, dall'ottobre 2002 al marzo 2010, benché non fosse stata mai stata affetta dall'indicata patologia. La a titolo di responsabilità contrattuale dell' Pt_1 [...]
chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti e Controparte_1 precisamente del Danno biologico: € 102. 669,57 (€73.863+ € 28.806,57); del Danno da IT: € 30.125,00; del Danno morale: € 51.994,00; del Danno esistenziale € 30.000,00; per la Perdita di chance: € 30.000,00; nonché per Spese sostenute: € 1.083.24 per un totale pari ad € 245.874,81 oppure delle maggiori o minori somme che verranno ritenute di giustizia, da determinarsi in via equitativa, oltre interessi legali dalla data della domanda e rivalutazione monetaria all' effettivo pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Alla prima udienza, si costituiva l Controparte_1 chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della con Controparte_2 la quale risultava assicurata per la responsabilità civile nascente dall'attività sanitaria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, perché inammissibile, improponibile, infondata in fatto e diritto e non provata, ovvero perché assolutamente infondata e non provato il nesso di causalità tra il presunto evento dannoso e quanto lamentato dall'istante; accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi responsabilità, precontrattuale, contrattuale od extracontrattuale a carico dell' in relazione alla domanda attorea. Controparte_6
Si costituiva la eccependo l'inoperatività della polizza Controparte_2
n.55\60\547263 (rinumerata 277\60\11\117989) stipulata all'epoca tra
[...]
e l' la carenza di CP_3 Controparte_1 legittimazione passiva della , già nonché la Controparte_2 Controparte_3 prescrizione del diritto dell' ex art.2952 c.c. e la decadenza del Controparte_6 diritto dell'assicurato alla manleva contrattuale ex artt.1913 e 1915 c.c.
3 Ammessa ed espletata la CTU nonché la prova testi la causa veniva introitata a sentenza all'udienza del 17\02\2020 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
All'esito, il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 5332/2020 pubbl. il 27/07/2020 così provvedeva: “accoglie nei limiti di quanto precisato nella parte motiva la domanda introdotta da nei confronti della convenuta in persona del Parte_1 Controparte_6
l.r.p.t.; e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 12.000,00, oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti in parte motiva;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Controparte_6 favore di in euro 1.700,00 per spese (ivi compreso il compenso per spese di Parte_1
CTP inerenti la fase stragiudiziale e giudiziale) ed euro 3.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_6 chiamata in causa in persona del l.r.p.t., liquidate in euro 1.800,00 Controparte_2 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese relative alla ctu, Controparte_6 già liquidate in atti, con condanna a rivalere le controparti delle somme a tale titolo provvisoriamente ed eventualmente corrisposte al nominato ctu, previa esibizione di documentazione fiscale. Così motivando: a. (..) l'attrice ha fornito la prova della conclusione del contratto di spedalità con la convenuta struttura sanitaria;
con riguardo all'allegazione di un inadempimento qualificato (..) ha fornito indicazione dei profili di inadempimento (..) (errata diagnosi e conseguente errato trattamento terapeutico). La convenuta struttura sanitaria, per contro, non ha fornito alcuna prova liberatoria alla stessa richiesta (ovvero dimostrazione della diligente esecuzione della prestazione medica ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi di cui si è detto ad un evento imprevisto ed imprevedibile). Da qui l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della convenuta struttura sanitaria, che risponde a titolo contrattuale per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal personale sanitario da essa dipendente. b. Quantificazione del danno. b.
1. danno biologico per postumi permanenti, secondo il CTU “(..) vanno esaminate la conseguenza di ordine psicologico ed esistenziale e successivamente le conseguenze di ordine più strettamente clinico. Dal punto di vista psicologico ed esistenziale (..) la per molti anni ha dovuto Pt_1 vivere nella consapevolezza di avere una malattia a prognosi estremamente severa sia quoad vitam, sia quoad valetudinem e con necessità di costanti trattamenti, spesso fortemente disagevoli (interferone).
4 Essere affetta da una coroido-retinopatia sia pure bilaterale (ma prevalentemente unilaterale) ed a decorso cronico recidivante nonché a genesi auto disimmune significa sapersi gravata da una malattia a prognosi riservata quoad functionem , (sia pure di una funzione così importante come quella visiva) e con necessità terapeutiche decisamente meno impegnative. In questo senso è molto significativo quanto deciso dalla Commissione Invalidi Civili della ASL che nel 2003, sulla base della diagnosi di sclerosi multipla, dichiarava la perizianda invalida con incapacità lavorativa del 75% per poi, nel 2010, ridurre la percentuale invalidante al 35%, dopo l'intervenuta revisione diagnostica. Le due malattie in valutazione comparativa, quella neurologica e quella oculistica hanno assai diverse prospettive prognostiche. (..) è anche rilevante esaminare le diversità quanto alla gestione terapeutica. La sclerosi multipla (…) ha un trattamento terapeutico essenzialmente finalizzato a diradare le crisi di riacutizzazioni (nelle forme cronico-recidivanti) o rallentare il decorso (nelle forme cronico evolutive):(..) in considerazione della etiopatogenesi auto disimmune i prodotti di usuale impiego, per lo più in abbinamento, sono i cortisonici ed i beta- interferonici. Gli intensi e/o protratti trattamenti cortisonici hanno quali principali effetti collaterali l'incremento del peso corporeo con acquisizione di un particolare profilo fisiognomico, gastroduodenite (anche ulcerose), ipertensione arteriosa, diabete mellito;
possibili anche complicanze oculari quali il glaucoma e la cataratta. Per prevenire alcuni effetti collaterali è abituale l'impiego di gastroprotettori. Più impegnativi e pressoché costanti gli effetti collaterali che accompagnano l'assunzione dei prodotti interferonici che vanno da una sindrome influenzale (febbre, polialgie, astenia), a sofferenze varie a carico di diversi organi ed apparati;
non raramente gli effetti iatrogeni da terapia interferonica sono tali costringere a diradarne la somministrazione e a variare il prodotto (come avvenuta per la perizianda) o addirittura a rinunciare alla terapia. Le uveiti infiammatorie, e quindi anche le coroidoretinopatie hanno anche esse un cardine terapeutico fondamentale nella somministrazione di prodotti corticosteroidei, ora per vie locali ed ora per vie generali, con modulazione della via di somministrazione e dei dosaggi in funzione del decorso della malattia. Nelle forme più resistenti è possibile il ricorso ad immunomodulatori di diverso livello. La patologia oculare sviluppata dalla ha avuto un decorso a carattere cronico Pt_1 recidivante e pertanto la crisi di riacutizzazione, erroneamente interpretate come episodi acuti di demielinizzazione, hanno finito con il ricevere quell'approccio terapeutico di ordine corticosteroideo (ai limiti del bolo cortisonico) che la circostanza richiedeva. Si può in linea di massima riconoscere che l'errore diagnostico non ha comportato per la perizianda incuria terapeutica in ordine alla malattia oculare (..) ed aggiungere che in via assolutamente astratta anche i prodotti interferonici, in quanto immunomodulatori, potrebbero trovare indicazione nel trattamento delle patologie infiammatorie dell'uvea, attesa la natura auto disimmune di questa ultima;
ed è soltanto l'enorme discrepanza tra 5 possibili benefici e concreti inconvenienti a rendere la soluzione semplicemente improponibile. (..) non è da ignorarsi che anche a diagnosi oftalmopatica ormai definita, stante la particolare insistenza e resistenza della patologia oculare, ai cortisonici sono stati anche affiancati importanti immunomodulatori quali la ciclospirina ed il metotrexate e che il primo è stato poi abbandonato per comparsa di fenomeni avversi. Complessivamente pur se con inevitabili diversità di dosaggi, di via e modalità di somministrazione non può affermarsi che l'errore diagnostico abbia comportato per la perizianda grossolane carenze ed inappropriatezza di gestione terapeutica e pertanto non vi è stata alcuna effettiva modifica peggiorativa nella evoluzione della malattia. Al massimo, ed in pari termini di invalidità temporanea, è possibile riprendere in considerazione l'inutilità (o meglio assoluta ultroneità) del trattamento interferonico con in conseguenti effetti collaterali avversi caratterizzanti le varie somministrazioni del prodotto. (..) va escluso un danno biologico organico a carattere permanente (..) b.
2. quanto al danno biologico di natura psichica il CTU ha osservato che: (…) la storia clinica della , nelle sue diverse tappe evolutive, ha avuto effetti certamente Pt_1 psicodestabilizzanti. In realtà ricevere una diagnosi di malattia a prognosi severa se non infausta rappresenta senz'altro evento psicostressante con apprezzabile coefficiente di psicolesività. Tuttavia, è piuttosto evidente la differenza tra il ricevere la diagnosi di una malattia oculare che potrà significativamente compromettere l'efficienza visiva ed il ricevere la diagnosi di una grave malattia neurologica ad elevata prospettiva invalidante e finanche con limitata sopravvivenza. La divergenza tra le due ipotesi sta a delineare quel maggior danno che si ravvisa in ambito di responsabilità professionale medica. In concreto la malattia oculare era idonea ad indurre fenomeni psichici disreattivi e disadattativi;
significativamente maggiore quelli causati dall'erronea diagnosi;
ma solo la differenza in plus resta imputabile all'errore diagnostico. Secondo la più recente ed accreditata trattatistica psichiatrica e medico-legale sono attualmente riconosciute due entità clinico-nosologiche psicopatologicamente riconducibili ad eventi esistenziali avversi quali il disturbo post-traumatico da stress ed il disturbo dell'adattamento. Nel caso della mancano tutti i presupposti etiologici per ammettere la diagnosi Pt_1 di disturbi da stress mentre è decisamente più agevole inquadrare i disturbi psichici che hanno fatto seguito agli avversi accertamenti clinici nell'ambito di un disturbo dell'adattamento.(…) c. In punto di quantificazione del danno la recente Guida SIMLA prevede, per le forme non complicate, percentuali di invalidità contenute entro il 10%, mentre per le forme complicate (sintomi fobico-ossessivi o addirittura dissociativi) può giungersi al 15%. Nel caso in esame è ragionevole riconoscere un danno biologico parziale permanente di 6 natura psichica dell'ordine dell'8%, ma almeno un 3% si sarebbe comunque avuto per la malattia oculare. All'errore diagnostico resta soltanto imputabile il residuo 5%”.
“Il ctu ha avuto altresì cura di replicare (cfr. pagg. da 31 a 33 della ctu) alle osservazioni critiche, in termini di quantificazione del danno, inoltrate dal dott. ctp di parte Per_2 attrice. Tali repliche appaiono puntuali e congruamente motivate, avuto particolare riguardo ai criteri di accertamento medico legale del danno.(…) Alla stregua dei criteri elaborati dalle dette tabelle, va dunque riconosciuto all'attrice a titolo di Parte_1 risarcimento danni, la complessiva somma di euro 9.189,85 per i riconosciuti postumi permanenti (calcolo differenziale: 8% euro 11.696,17- 3% euro 2.506,32). Tale somma, anche in ragione di quanto emerso in sede di prova testimoniale in ordine agli effetti collaterali derivante dal trattamento con interferone ed all'incidenza degli stessi sulle dinamiche relazionali e sulla qualità della vita, può essere equitativamente incrementata sino ad euro 12.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art.138 3° comma CdA. d. Non appaiono documentate, infine, spese mediche, né appare configurabile, alla luce della natura estremamente modesta del danno iatrogeno e di natura essenzialmente estetica, un danno patrimoniale da lucro cessante correlato alla capacità lavorativa. e. Per quanto concerne, invece, l'ulteriore voce di danno non patrimoniale richiesta dall'attrice (danno morale), questo Giudice (..) in assenza di puntuali allegazioni ed elementi probatori (i ctu hanno escluso la sussistenza della compatibilità tra i lamentati fastidi ed il residuo ghiandolare), ritiene che tale ulteriore danno non possa essere riconosciuto”.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato a mezzo pec, il 02.10.2020, interponeva gravame Parte_1 avverso la prefata sentenza chiedendone la riforma in ragione di quattro ordini di motivi e, precisamente, per:
1) omessa, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (omesso rinnovo della ctu, e/o dei chiarimenti ctu);
2) erronea e omessa valutazione degli elementi probatori con riguardo, alla sussistenza del danno biologico organico per postumi permanenti;
3) difetto di motivazione - omessa valutazione degli elementi probatori mancata valutazione del danno biologico da inabilità temporanea;
difetto di motivazione (mancata confutazione delle osservazioni critiche alla ctu);
4) risarcimento delle ulteriori voci di danno richiesto (spese mediche) – omessa motivazione -errata valutazione degli elementi probatori in atti.
La causa veniva iscritta a ruolo al r.g.c. n. 3420/2020.
Si costituiva in giudizio l' che Controparte_1 impugnava integralmente tutti i motivi di appello formulati da parte appellante perché inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto.
7 In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi artt.342, 348bis, 348 ter c.p.c.
Si costituiva la già la quale impugnava Controparte_2 Controparte_3
l'appello perché inammissibile in rito, infondato nel merito e, comunque, da rigettare;
- invocava il giudicato implicito intervenuto sul rigetto della domanda di manleva ed inoperatività della polizza.
La Corte, disposta la rinnovazione della CTU e, all'esito, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.05.2024, previa designazione quale Consigliere relatore del GACA dott.ssa Maria Pia Matarrese, si riservava la decisione con i termini del 190 c.p.c. A seguito della mancata riconferma del giudice ausiliario, previa assegnazione della causa all'originario relatore dott.ssa Pupo, la stessa veniva riservata in decisione senza termine per note conclusionali.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 02.10.2020 a fronte della sentenza n. 5332/2020 pubblicata il 27.07.2020 e notificata il 03/09/2020. Risulta rispettato il termine previsto dall'art 325 cpc.
Preliminarmente, in rito, occorre disattendere le eccezioni d'inammissibilità ed improcedibilità sollevate dalle parti appellate ai sensi dell'art 342 cpc e 348 bis e 348 ter cpc, nella formulazione anteriore alla riforma Cartabia, atteso che, quanto al primo i motivi di censura sono puntuali e precisi tanto che le controparti hanno potuto agevolmente formulare le loro difese;
quanto al secondo e terzo, considerato che la declaratoria d'improcedibilità può essere pronunciata soltanto fino al rinvio della causa per la trattazione, l'eccezione merita di essere rigettata.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO Con il primo l'appellante censura l'omessa, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (omesso rinnovo della ctu, e/o dei chiarimenti ctu) - erronea e omessa valutazione degli elementi probatori in atti;
al contrario il Giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere al rinnovo della
CTU od a chiedere chiarimenti al consulente, al fine di potere compiutamente riscontrare i danni di origine iatrogena dedotti da parte attrice e individuare e quantificare gli esiti di carattere permanente incidenti sulla integrità psico-fisica della stessa;
8 La censura è superata dal fatto che in appello è stato disposto il rinnovo della CTU.
Meritano di essere trattati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo laddove: Col secondo l'appellante si duole dell'omesso riconoscimento del danno biologico organico per postumi permanenti – difetto di motivazione - omessa valutazione degli elementi probatori in atti, con riguardo alle diverse prospettive prognostiche ed alla differente gestione terapeutica della malattia effettivamente patita da Parte_1
(patologia infiammatoria dell'uvea) e quella erroneamente diagnosticata. Deduce l'errore in cui è incorso il CTU laddove ha affermato che : una volta escluso un danno biologico organico a carattere permanente occorreva individuare e quantificare il danno biologico di natura psichica” e che in via assolutamente astratta anche i prodotti interferonici, in quanto immunomodulatori, possono trovare indicazione nel trattamento delle patologie infiammatorie dell'uvea, attesa la natura autodisimmune di questa ultima con la conseguenza che la patologia della ha finito per ricevere, Pt_1
l'approccio terapeutico che la circostanza richiedeva, tale che “ pur se con inevitabili diversità di dosaggi, di via e modalità di somministrazione non può affermarsi che l'errore diagnostico abbia comportato per la perizianda grossolane carenze ed inappropriatezza di gestione terapeutica e pertanto non vi è stata alcuna effettiva modifica peggiorativa nella evoluzione della malattia”. Evidenzia l'erronea quantificazione del danno psichico postumo permanente, quantificato nella percentuale del 5% (considerando un danno biologico parziale permanente di natura psichica dell'ordine dell'8%, attribuendo il 3% alla malattia oculare, con la residua percentuale imputabile all'errore diagnostico pari al 5%) atteso che per il CT di parte appellante la patologia della psiche invalidante sofferta dalla andava stimata nella misura del 13 %.” Pt_1
Col terzo l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della mancata valutazione del danno biologico da inabilità temporanea;
difetto di motivazione (mancata confutazione delle osservazioni critiche alla ctu); erronea valutazione della inappropriatezza dell'uso dell'interferone e della assoluta inutilità della terapia farmacologica somministrata alla paziente. Assume che, nel caso di specie, il farmaco è stato utilizzato per otto anni. La sig.ra durante la terapia interferonica, ha presentato effetti collaterali, confermati dai Pt_1 testi escussi che hanno riferito, in particolare, dei continui episodi di febbre alta, depressione, disturbi del sonno, dolori muscolari, difficoltà di movimento, rush cutanei etc., patiti dall'attrice, con ricoveri pressoché mensili presso la struttura ospedaliera napoletana, con grave disagio proprio e della propria famiglia. In definitiva, è possibile confermare che la a seguito di un riconosciuto ed Pt_1 inescusabile errore diagnostico, è stata sottoposta ad accertamenti e terapie immotivate
9 presso strutture pubbliche, mediante ricoveri ospedalieri dall'anno 2003 al 2009, anche presso il proprio domicilio, con diritto a vedersi riconosciuto, in ragione dell'inutilità di tali degenze e trattamenti, il danno biologico da inabilità temporanea (totale e parziale), così come quantificato al momento della proposizione della domanda: ITT gg. 100; ITP al 50% gg 200; ITT al 25% gg 200, come analiticamente dedotto da parte attrice e provato nel corso del giudizio di primo grado, sia a mezzo prova documentale che testimoniale con riguardo ai tempi di degenza e di effettuazione sottratti alle ordinarie occupazioni quotidiane.
I motivi sono infondati.
Occorre premettere che, in tema di responsabilità degli enti ospedalieri per fatto dannoso del dipendente, risulta ormai acquisito il dato che ha natura contrattuale la responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, allorché consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica, (cfr. legge n. 24 del 2017 nota come Legge Gelli-Bianco), mentre la responsabilità del medico, salvo specifici accordi, è di tipo extracontrattuale. Ne segue che nel primo caso (responsabilità contrattuale), il danneggiato dovrà provare l'esistenza del c.d. contratto di spedalità (o contatto sociale), l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del medico idoneo a provocare il danno lamentato. Spetta invece alla controparte la prova dell'esatto adempimento della prestazione o la mancanza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso (anche in applicazione della legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (c.d. ), ovvero CP_7
l'impossibilità sopravvenuta dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. sentenza n. 27151 del 22 settembre 2023) per causa ad essa non imputabile né prevedibile. Egualmente il danno deve essere provato in modo rigoroso, potendo il giudice procedere alla sua liquidazione sulla base di una valutazione probabilistica ma non in termini di mera possibilità
Ciò posto, il Collegio, in accoglimento della richiesta di rinnovo della CTU riproposta in appello, con ordinanza del 12 marzo 2021, ha conferito al dott.
, medico-chirurgo, specialista in Psichiatria l'incarico di Persona_3 rispondere al seguente quesito: visitata la perizianda, esaminati i documenti prodotti dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, nonché la CTU svolta in primo grado, ed i rilievi critici, rispetto all'elaborato peritale d'ufficio, formulati dall'appellante nell'atto di appello e nella perizia di parte in esso richiamata, accertino e riferiscano:
“sulla base della somministrazione diretta (cioè non delegata) dei test psicodiagnostici ritenuti necessari, determini se dalle lesioni subite da in occasione Parte_1 dell'errore diagnostico e delle terapie somministrate per cui è causa sia derivata una malattia psichiatrica apprezzabile secondo il DSM V precisandone il grado di invalidità e se sussistono o meno pregressi segni latenti di tale malattia e nel caso di positivo 10 accertamento in che modo e che in che misura l'errore diagnostico e le cure somministrate abbiano aggravato la condizione psico-patologica comunque già pregiudicata dalla malattia correttamente diagnosticata e in atto;
così stabilendo il complessivo danno biologico derivante dall'errore diagnostico”. L'ausiliario a pag. 12 della sua relazione ha affermato che: è assodato che la signora sia stata oggetto di una errata diagnosi medica di sclerosi Pt_1 multipla formulata nell'ottobre 2002, con definitiva correzione avvenuta nel febbraio 2010, in corioretinopatia bilaterale, cronico-recidivante. La notizia di essere affetta da una patologia così grave, quale la sclerosi multipla, a prognosi così severa, sia quoad vitam che quoad valetudinem, ha certamente gettato nello sconforto la signora che ha dovuto convivere con questa preoccupazione per diversi Pt_1 anni, sottoponendosi a pesanti e spesso disagevoli trattamenti, per poi recuperare fiducia e speranza all'atto dei nuovi accertamenti e della nuova diagnosi che, sebbene comportasse comunque gravi problemi alla vista, certamente aveva una prognosi più favorevole. Tuttavia, l'ausiliario ha evidenziato come, quanto all'accertamento del danno biologico permanente (stato ansioso-depressivo) che l'appellante assume esserle derivato dall'errore diagnostico in parola, alla luce della documentazione medica in atti non risultano documenti sanitari attestanti alcuna evidenza dello sviluppo di una patologia psichica ad eccezione di:
➢ esame psicodiagnostico di Rorscarch del 31.10.2012, siglato dalla dott.ssa
, finalizzato alla valutazione medico-legale della condizione psicologica Per_4 della signora Pt_1
➢ Certificato psichiatrico a firma della dott.ssa , psichiatra dell'ASL Persona_5 di Benevento, con diagnosi di “Grave stato depressivo reattivo in paziente con patologia autoimmune”, emesso in data 19.12.2012.
Invero, soltanto nell'ottobre 2012, ben dieci anni dopo la notizia della sclerosi multipla e due anni dopo la nuova diagnosi, si ha un unico riscontro della presenza di uno
“Stato” depressivo reattivo (in genere tale termine viene usato per patologie emergenti e non ancora sistematizzate, né tantomeno cronicizzate, nel qual caso si parlerebbe di “Sindrome depressiva”), anche tenuto conto che la sig.ra ha Pt_1 ammesso di non aver mai interpellato specialisti psichiatri, né aver preso psicofarmaci, ad eccezione dell'uso saltuario di valeriana. La stessa riferiva di effettuare da qualche tempo colloqui con una psicologa privata. La valutazione dei risultati dei test psicodiagnostici somministrati e l'esame clinico effettuato, indicano la presenza, al momento, di una “Sindrome ansioso depressiva, di grado lieve” (cod F41.2 della classificazione ICD-10 International Classification of Disease) o Disturbo depressivo persistente con ansia, di grado lieve” (secondo il DSM V, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, APA, 2013) che, presumibilmente, risente delle conseguenze del disturbo visivo che nel tempo è peggiorato. 11 Orbene, secondo il CTU dott. , nel caso di specie, non è stato soddisfatto Per_3 il criterio temporale (nesso cronologico tra una condotta antecedente ed un evento conseguente) ai fini della verifica del nesso di causalità tra l'errore diagnostico, da un lato, e lo stato ansioso depressivo dall'altro atteso che soltanto nell'ottobre del 2012, è possibile riconoscere la presenza di una patologia psichica. Non c'è prova che la signora abbia sviluppato una “malattia Parte_1 psichiatrica apprezzabile secondo il DSM V” in occasione dell'errore diagnostico e delle terapie somministrate”. La presenza, a tutt'oggi, di una sintomatologia ansioso-depressiva di lieve entità, non può in nessun modo essere collegata con i motivi per cui è causa, essendo passati oltre dieci anni dagli eventi discussi per il riscontro del primo documento sanitario che l'attesti, tra l'altro a carattere certificativo. Per questo motivo non può essere riscontrato danno biologico di natura psichica, né stabilito alcun risarcimento. Secondo l'ausiliario non possiamo ragionare in termini ipotetici o di elevata probabilità nel considerare l'insorgenza di un danno biologico di natura psichica, atteso che non esiste una correlazione fissa e necessaria tra un evento e l'instaurazione di una patologia psichica sicché una menomazione, un trauma, una perdita avranno ripercussioni diverse in ragione della risposta individuale ci ciascuno.(cfr. pag 12 CTU).
Hanno trovato conferma le considerazioni medico-legali formulate già in primo grado dal CTU nominato dott. , il quale dopo aver Persona_6 premesso che la malattia neurologica e quella oculistica hanno assai diverse prospettive prognostiche ed una diversità di gestione terapeutica, ha affermato che “La patologia oculare sviluppata dalla ha avuto un decorso a carattere Pt_1 cronico recidivante e pertanto la crisi di riacutizzazione, erroneamente interpretate come episodi acuti di demielinizzazione, hanno finito con il ricevere quell'approccio terapeutico di ordine corticosteroideo (ai limiti del bolo cortisonico) che la circostanza richiedeva. Si può in linea di massima riconoscere che l'errore diagnostico non ha comportato per la perizianda incuria terapeutica in ordine alla malattia oculare. Si può aggiungere che in via assolutamente astratta anche i prodotti interferonici, in quanto immunomodulatori, potrebbero trovare indicazione nel trattamento delle patologie infiammatorie dell'uvea, attesa la natura autodisimmune di questa ultima;
ed è soltanto l'enorme discrepanza tra possibili benefici e concreti inconvenienti a rendere la soluzione semplicemente improponibile. (…) Complessivamente, pur se con inevitabili diversità di dosaggi, di via e modalità di somministrazione non può affermarsi che l'errore diagnostico abbia comportato per la perizianda grossolane carenze ed inappropriatezza di gestione terapeutica e pertanto non vi è stata alcuna effettiva modifica peggiorativa nella evoluzione della malattia(cfr. pag 27)(…), con ciò escludendo il danno anche solo sotto il profilo del peggioramento della uveite.
12 A tal proposito si rammenta che, secondo la Suprema Corte in materia di responsabilità medica, spetta al paziente dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'aggravamento della propria condizione di salute o l'insorgenza di una nuova patologia (cfr. Cass. sentenza n. 26700 del 23 ottobre 2018 e n. 18392 del 2017). Solo dopo che il paziente abbia fornito tale prova, spetta ai sanitari dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile. Pertanto, anche sotto il profilo del mero peggioramento della malattia in concreto patita dall'appellante la domanda merita il rigetto. Egualmente è a dirsi con riguardo all'invalidità temporanea oggetto del terzo motivo di appello laddove è stata censurata la sentenza in parola per difetto di motivazione (mancata confutazione delle osservazioni critiche alla ctu); erronea valutazione della inappropriatezza dell'uso dell'interferone e della assoluta inutilità della terapia farmacologica somministrata alla paziente. Orbene, secondo la prospettazione dell'appellante, nel caso in esame il farmaco è stato utilizzato per otto anni. La sig.ra durante la terapia interferonica, ha Pt_1 presentato effetti collaterali, confermati dai testi escussi che hanno riferito, in particolare, dei continui episodi di febbre alta, depressione, disturbi del sonno, dolori muscolari, difficoltà di movimento, rush cutanei etc., patiti dall'attrice, con ricoveri pressoché mensili presso la struttura ospedaliera napoletana, con grave disagio proprio e della propria famiglia. Tuttavia, il CTU, pur riconoscendo che dalla condotta colposa dei Sanitari dell' sono derivati i disagi sopra evidenziati ha rimesso al Controparte_6
Giudicante la loro quantificazione omettendo di precisare la percentuale d'invalidità temporanea e la sua durata quale criteri di calcolo. Ciò posto, secondo i principi generali, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini della liquidazione del danno, il giudice deve considerare tutti gli accertamenti effettuati dal Consulente Tecnico d'Ufficio e non può procedere ad una liquidazione rimessa alla mera discrezionalità senza criteri determinati. Pertanto il giudicante nel ricorrere al potere di valutazione equitativa e, quando fa uso dello strumento tabellare, deve indicare gli elementi di calcolo impiegati, al fine di rendere palese il percorso fatto per rendere la liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio” Sez. 3 - , Ordinanza n. 761 del 12/01/2025. Nel caso in esame, riconosciuta l'indubbia sofferenza soggettiva patita da Pt_1
in mancanza di criteri di calcoli certi indicati dal CTU (percentuale e durata
[...] dell'invalidità temporanea) non è possibile liquidare il danno sia pure sotto l'aspetto temporaneo richiesto senza scadere nel mero arbitrio. Quanto poi al riconoscimento di un Danno morale, osserva l'ausiliario nominato
13 in appello che per la sig.ra “la notizia di essere affetta da una grave patologia Pt_1 autoimmune, con possibile prognosi infausta, ha indubbiamente avuto ripercussioni sul piano emotivo nell'ambito della vita di relazione ed interiore della signora La Pt_1 necessità di effettuare numerosi controlli, terapie gravose, la paura di perderla vista o la vita, con il pensiero di non poter seguire le figlie nel loro cammino di vita, ha ridotto anche la semplice capacità di progettazione e di speranza di vita per diverso tempo. Ne segue che, la diagnosi di una grave patologia, con possibile prognosi infausta, ha indubbiamente avuto ripercussioni, sul piano emotivo, nell'ambito della vita di relazione ed interiore della signora per diverso tempo. Trattandosi tuttavia di un pregiudizio di natura non Pt_1 patrimoniale, esso non può essere calcolato analiticamente ed è quindi rimesso eventualmente alla valutazione del giudice”. In virtù di tali considerazioni, con riguardo al profilo della prova del danno e della sua quantificazione la sentenza merita la conferma. Invero, come ribadito dalla Suprema Corte anche per l'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. secondo lo schema dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., trova applicazione il criterio causale, fondato sulla relazione ‹‹condotta materiale – evento lesivo - conseguenza dannosa›› (artt. 1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso.
Pertanto, anche il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471). Il principio trova applicazione anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, laddove la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. III, 09 maggio 2024, n. 12760).
14 Col quarto motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata per omessa motivazione - errata valutazione degli elementi probatori in atti sul risarcimento delle ulteriori voci di danno richiesto (emergente e patrimoniale indiretto) omettendo di considerare i diversi profili delle gravissime conseguenze scaturite dalla acclarata incuria medica e della errata gestione terapeutica, limitandosi a rinviare alle conclusioni del consulente d'ufficio. Deduceva di avere richiesto a titolo di danno emergente, la liquidazione della somma pari ad € 1.083,24, quali spese mediche sostenute come conseguenza del danno subito, puntualmente documentate ed allegate al fascicolo di parte attrice (cfr. all. n. 22 produzione parte attrice I grado), riportate nella stessa consulenza medico legale d'ufficio di primo grado(cfr. Ctu, pag. 9).
Il motivo merita di essere disatteso. Invero le ricevute allegate riguardano per le spese mediche sostenute per le visite oculistiche effettuate dalla sig.ra A ben vedere, in applicazione dei Pt_1 principi generali sopra richiamati non si ravvisa il nesso di causalità tra le prestazioni mediche di cui l'appellante ha usufruito (imputabili alla malattia di cui effettivamente era affetta) e l'illecita condotta censurata : errore diagnostico per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'
[...] nonché della in persona Controparte_1 Controparte_2 dei rispettivi rappresentanti legali, considerato il valore indeterminabile della controversia di bassa complessità, in applicazione dei valori minimi, in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
le spese di CTU espletata per il grado di appello sono poste definitivamente a carico di come liquidate con decreto dalla Corte. Parte_1
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 5332/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 27.07.2020, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore delle Parte_1 appellate e per la Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi l.r.p.t., per ciascuna di esse che, in applicazione
[...] dei valori minimi, liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi
15 professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3) le spese di CTU espletata per il grado di appello sono poste definitivamente a carico di come liquidate con decreto dalla Corte. Parte_1
4) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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