Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di consiglio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Aless andra Pi li ego - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l 'anno 202 4 s otto il numero d 'ordine 1041, avent e per oggett o appell o avverso l a s ent enza n. 1751/2024, pubblicat a in dat a 26/06/2024 , del
Tri bunal e di Foggi a i n composi zione monocratica ,
T R A
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
elett ivament e domi cili ati in Lesina al la via Luigi Zuppett a Parte_8
n. 9/A presso lo studio del l'avv. P rimi ano C aputo , da cui sono rappresent ati e difesi in vi rt ù di m andat o appost o su fogli o separato da i nt endersi in cal ce all 'atto di citazi one i n appell o,
– appellanti – E
e non costitui te , CP_1 Controparte_2
– appellate – All'udi enza coll egi ale del gi orno 07/01/ 2025 l a C ort e, preso atto del la m ancat a com pari zione degli appellanti , si riservava. I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. LA S E N T E N Z A I M P U G N A T A.
Con sent enza n. 1751/2024 , pubbl icat a in dat a 26/06/2024, il Tribunale di Foggi a in composizi one monocratica , defi nitivam ent e pronunci ando nel procedim ent o n.
8846/ 2017 R.G. s ull e dom ande propost e da e CP_1 CP_2
nei confronti di
[...] Parte_1 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
e così provvedeva: 1) Parte_7 Parte_8 accogli eva l a domanda pri nci pale e per l 'effetto accert a va i confini com e da c.t.u. che si ri chiam av a integralm ent e, con conseguent e condanna dei convenuti all 'imm edi ato ril as ci o della porzione di terreno da loro il legitti mam ent e det enuta ed al la rimozione dell a reci nzione met alli ca e del cancel l o ill egi ttim ament e reali zzati;
2) rigett a va l a domanda risarcitori a;
3) condanna va i convenut i , in solido, al pagam ent o in favore del le att rici , in soli do, del le spese di lit e , che liquidava i n €. 600,00 per esborsi ed €. 10.860,00 per compenso, ol tre rimbors o spese generali (15% sul compenso) , C.P .A. ed I.V.A. com e per legge;
4) poneva, nei rapporti i nterni t ra l e parti , gli oneri perit ali , ferm a rest ando l a soli dari et à passiva t ra t utt e l e parti, a cari co escl usivo dei convenuti, con il conseguent e diritt o dell e at tri ci di ripet ere quanto già pagat o e quanto sar ebbe stato event ual mente versat o al c.t.u. i n base al decret o di liquidazione . I.B. IL P R O C E S S O D I A P P E L L O.
Proc. n. 1041/2024 R.G.A.C.C. M.P.
- p a g i n a 2 d i 4 -
I.B.1. Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e con atto di cit azi one noti fi cato in dat a Parte_7 Parte_8
26/07/2024 ai s ensi dell ' art . 3 bis dell a L. n. 53/ 1994, proponevano appel lo, nei confront i di e avverso la predett a CP_1 Controparte_2 sent enza, chi edendo a quest a cort e di vol er , in riform a dell a stessa, ridet erminare le spese di lit e li qui dat e dal Giudi ce di prim o grado , con vit tori a di spese del giudi zio di appello. I.B.
2. e non si costitui vano nel CP_1 Controparte_2 giudi zio di appello.
I.B.
3. C on provvedi ment o in dat a 17/12/2024 l a Cort e, preso at to che nessuna dell e parti aveva deposit ato not e scritt e in sostit uzi one dell 'udi enza coll egi al e
(prim a udienza) i n pari dat a, ex art . 127 t er c.p.c., si riservava . I.B.
4. Con ordi nanza pronunci at a in dat a 17 -23/ 12/2024 , a scioglim ent o dell a riserva , l a Cort e, l ett o ed appli cato l 'art . 348 comm a 2° c.p.c., ri nvi ava l a causa all 'udi enza del giorno 07/01/2025, ore 10:30, in presenza, osservando: che, a ment e dell 'art. 348 comm a 2° c.p.c., «Se l'appellant e non compare alla prima udi enza, benché si s ia ant eri ormente costituit o, il gi udi ce, con ordi nanza non impugnabil e, ri nvi a l a causa ad una prossima udienza, della qual e il cancelliere dà comuni cazi one al l 'appellante. Se anche all a nuova udi enza l 'appellante non compare, l 'appell o è di chiarat o improcedi bil e anche d 'uffi ci o.»; che gli appell anti non avevano deposit at o not e scri tte ex art. 127 t er c.p.c. (sosti tuti ve , ai sensi dell a norma ci tat a, dell a prim a udi enza del giorno 17/12/2024, gi ust a decret o presi denzi al e deposi tat o i n data 07/11/2024), si cché andava disposto il rinvio del la causa ad alt ra udi enza ai sensi dell 'art. 348 comm a 2° c.p.c.
I.B.
5. All 'udi enza collegiale del giorno 07/01/2025 l a Cort e, preso att o dell a mancata compari zione degli appell anti , si riservava.
II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE
II.A. L'art. 348 c.p.c. recit a: «L 'appel lo è dichiarato i mprocedibil e, anche d'uf ficio, se l 'appel l ant e non s i costi tuisce in termi ni.
Se l'appell ant e non compare all a pri ma udi enza, benché si si a anteriorment e cost ituit o, il giudice, con or dinanza non impugnabil e, ri nvia la causa ad una prossima udienza, della qual e i l cancelli ere dà comuni cazi one all 'appellant e. Se anche alla nuova udienza l 'appellante non compare, l 'appell o è dichiar ato improcedibil e anche d 'uf ficio.
L'improcedibilità dell 'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l 'ist ruttore, se nominato, provvede con ordinanza recl amabil e nel le forme
e nei termi ni pr evist i dal terzo, quarto e quinto comma dell 'arti colo 178, e il coll egi o procede ai s ensi dell 'art icolo 308, secondo comma .». II.B. C iò prem ess o in punt o di di ritt o, la Cort e osserva, i n punto di fat to:
che gli appell anti , dopo avere noti fi cato l 'atto di citazi one in appello ai sensi dell'art. 3 bis L. n. 53/ 1994 (26/07/2024), si sono t em pest ivament e cost ituiti in giudizio (29/ 07/ 2024);
che nel procedim ent o di appello , in cui l 'ist rutt ore non è st at o nominato , l e appell at e non si sono costitui te;
che gli appell ant i non sono comparsi alla prim a udi enza del giorno
17/12/2024, si cché il C ollegio, con ordi nanza in dat a 17 -23/12/2024
(pronunci ata a s ciogl iment o dell a riserva formul at a il 17/ 12/ 2024 ), ai sensi dell 'art . 348 com ma 2° c.p.c. ha rinvi at o l a causa all 'udi enza del giorno 07/01/2025, in pres enza , m andando alla Cancell eri a gli adem pimenti e l e
Proc. n. 1041/2024 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 3 d i 4 -
com uni cazi oni di rit o;
che l 'ordi nanza pronunci ata in dat a 17 -23/ 12/ 2024 è stat a rit ualment e com uni cata agli appellant i in dat a 23/ 12/2024 (come da ri cevut a di avvenut a consegna pres ent e nel fas ci colo t elemat ico );
che all 'udienza del giorno 07/01/2025 gli appell anti non sono com parsi .
II.C. A quant o sopra espos to consegue , in appli cazione della su ri chi am at a disciplina normat iva, l 'improcedi bilit à dell 'appell o, che va di chiarat a dal
Collegio, anche d 'ufficio, con sentenza . II.D. Non v 'è da provvedere sulle spese del present e grado di giudi zi o , st ante l a mancata costit uzione delle appell at e.
II.E. In considerazione d ell 'improcedibil ità dell 'appello e dell'int roduzione del present e giudi zio di i mpugnazione dal 30° gi orno successivo (v. art. 1 comm a 18° dell a L. n. 228/2012) all a dat a di ent rat a i n vigore dell a L. n. 228/2012 ( avvenuta in dat a 01/01/2013, ex art. 1 comm a 561° dell a L. n. 228/2012)1, ai sensi del l 'art. 13 comm a 1° quater del D.P.R . n. 115/2002 (introdot to dall 'art . 1 comma 17° dell a
L. n. 228/2012) deve darsi att o dell a sussistenza dei presupposti perché gli appell anti siano t enuti, i n soli do tra loro, a versare un ulteri ore im porto a ti tolo di cont ri buto unifi cato pari a quell o dovuto per l 'im pugnazione2, precisando che 1 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R.
30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n.
3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 2 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della
Proc. n. 1041/2024 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 4 d i 4 -
l'obbligo di pagam ento sorge al mom ent o del deposito della present e sentenza.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando , nel procedim ent o n. 1041/ 2024 R.G.A.C .C., sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
e con atto di cit azione Parte_7 Parte_8 noti ficat o i n data 26/07/ 2024 ai sensi dell ' art. 3 bis dell a L. n. 53/1994, nei confront i di e avverso la sent enza n. CP_1 Controparte_2
1751/ 2024, pubbli cat a in dat a 26/06/2024 , del Tribunale di Foggi a i n com posi zione monocrat ica , così provvede:
1) dichiara im procedibi le l 'appell o;
2) null a per l e s pese;
3) dà at to dell a s ussi stenza dei presupposti perché gli appel lanti si ano t enuti , in sol ido tra l oro, a vers are un ult eri ore import o a tit olo di cont ributo unificato pari a quell o dovuto per l 'impugnazione, precisando che l 'obbligo di pagam ento sorge al mom ento del deposi to dell a present e sent enza, ex art. 13 comm a 1° quat er del D.P.R . n. 115/ 2002, i ntrodotto dall 'art . 1 comm a
17° della L. n. 228/2012. Così deciso in B ari, nell a cam era di consiglio del la sezi one 1ª civile dell a Cort e d'appell o, i l gi orno 04/02 /2025.
I L CO N S I G L I E R E E S T E N S O R E D O T T. MI C H E L E PRENC IP E
I L PR E S I D E N T E
D O T T. MA R I A MITOLA
sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
Proc. n. 1041/2024 R.G.A.C.C. M.P.