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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9170/2024 R.G.
TRA
rapp. e dif. come in atti dall'avv. Raffaele Ferrara Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del lrpt Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente per il periodo dal 6.4.2022 al 1.4.2023 e di non aver ricevuto il pagamento della Parte_2
e del TFR.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di euro 3.593,78, oltre svalutazione ed interessi come per legge;
spese vinte con attribuzione.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697
c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione
o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o
2 che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
In riferimento al regime di accantonamento presso la del trattamento economico Parte_2
spettante agli operai per le specifiche voci retributive indicate dal C.C.N.L., esso costituisce un sistema di calcolo forfettario di tredicesima, ferie e permessi e rappresenta un regime di maggior favore per il lavoratore, previsto, però, solo dalla contrattazione collettiva e può ritenersi applicabile al caso in esame in ragione dell'applicazione diretta del C.C.N.L. come risulta dalla lettera di assunzione.
Per tali ragioni, negli importi accantonati per la cassa edile deve ritenersi ricompresa anche l'indennità per ferie e festività non godute.
La percentuale di maggiorazione del 23,45% viene così determinata: Parte_2
accantonamento presso la 18,50% (di cui 8,50% per ferie e 10% per la gratifica Parte_2
natalizia); maggiorazione riposi annui 4,95% (che aggiunto al 18,50% dà luogo al 23,45%); accantonamento netto (14,20%). Tali importi, tutti e tre necessari per la Parte_2 determinazione dell'imponibile , vengono determinati dall'Impresa calcolandone Parte_2
la percentuale complessiva sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività. Gli importi vengono inizialmente inseriti nelle buste paga dei lavoratori (come posta contabile
3 positiva la maggiorazione e negativa l'accantonamento) e sottoposti a contributi. In seguito, il 4,3% rimane parte integrante della busta paga, mentre il 14,20% viene accantonato (al netto delle ritenute di legge) da parte dell'impresa presso la . Successivamente, Parte_2
la che eroga, direttamente al lavoratore, il trattamento economico derivante Parte_2
dalle somme accantonate.
La Suprema Corte, inoltre, con una recente pronuncia (Cass. 26324/2006) ha chiarito che
“gli accantonamenti sono costituiti da importi corrispondenti a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia e festività), accantonati presso le Casse dai datori di lavoro, importi che detti enti poi provvedono ad erogare ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva;
che il sistema degli accantonamenti è stato introdotto per il fatto che il settore edile è caratterizzato da intensa mobilità della manodopera a causa della frequenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, per cui dovrebbero essere corrisposti ai lavoratori, per alcune voci retributive, quali quelle summenzionate, importi molto modesti;
che i vari e successivi accantonamenti da parte dei datori di lavoro presso la
consentono ai lavoratori di percepire alle scadenze stabilite dalla contrattazione Pt_2
collettiva, per alcune voci retributive - che se corrisposte in occasione dei diversi rapporti di lavoro sarebbero risultate, come detto, alquanto modeste - somme più cospicue da destinare ai loro bisogni;
che nell'erogare dette somme la assume il ruolo di soggetto Pt_2
intermediario nella erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa;
che gli accantonamenti, quindi, hanno natura prettamente retributiva, dal che consegue
l'applicabilità ad essi del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n. 1”.
La , infatti, gestisce l'accantonamento degli importi versati dall'impresa per i Parte_2
propri dipendenti operai a titolo di gratifica natalizia e ferie e provvede a erogare i relativi importi a favore di ciascun lavoratore avente diritto, secondo le seguenti modalità:
-le somme accantonate relative al periodo 1° ottobre / 31 marzo di ciascun anno vengono erogate ai lavoratori entro luglio in occasione del Ferragosto;
-le somme accantonate relative al periodo 1° aprile / 30 settembre di ciascun anno vengono erogate ai lavoratori entro dicembre in occasione del Natale.
4 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 17961/2018) “l'obbligo della di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività Parte_2
infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto delegatorio. Ne consegue che, nel caso di non adempimento degli obblighi del datore verso la , i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio direttamente il Pt_2
datore "in bonis" o di insinuarsi direttamente nel passivo di quest'ultimo per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la , neppure nel Pt_2
caso in cui questa sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse”.
In altri termini, poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione di pagamento, la non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del Parte_2
rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse
(Cass. 14658/2003; Cass. 16014/2006) per cui deve riconoscersi la legittimazione ad agire dei lavoratori per il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti trattenuti in busta paga e non versati alla Infatti “le somme che il datore ha l'obbligo di versare Pt_2
alla quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, Parte_2
gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo” (cfr. Cass. 10140/2014). Da tale rilievo discende il diritto del lavoratore alla percezione degli accantonamenti, se il datore di lavoro, pur avendo contabilizzato la relativa trattenuta a titolo di “accantonamenti” in favore della (quale posta Parte_2
contabile negativa), non fornisce la prova del suo versamento alla . Parte_2
Nel caso in cui non vi sia stata la trattenuta o manchi la prova che la trattenuta a titolo di accantonamento sia stata effettuata, deve ritenersi (cfr. Cass. 1604/2015) che Parte_2
“ben può agire il lavoratore nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie” così come trattandosi di inadempimento del datore nei confronti della la mantiene l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è Pt_2 Pt_2
tenuto a versare (cfr. Cass. 10140/2014). L'azione del lavoratore volta a reclamare gli accantonamenti per i mesi in cui gli importi non risultano trattenuti in busta Parte_2
paga, deve essere ragionevolmente qualificabile come una deduzione di inadempimento
5 opponibile al debitore con la conseguente reviviscenza dei crediti retributivi. Essi qualora vengano adempiuti in sede giudiziale per effetto delle richieste retributive del lavoratore, determinano la revoca della delegazione di pagamento ricollegabile all'avvenuto pagamento al lavoratore delle relative spettanze (cfr. Cass. sez. lav. 12/01/2018 n. 670 e Cass. sez. lav.
n. 5741 del 19-4-2001; id. n. 6297, del 4-5-2001; id. n. 6309 del 4-5-2001).
Tanto premesso, è documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dal 6.4.2020 al 1.4.2023.
Ne consegue che la parte resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente innanzitutto del TFR per il periodo di lavoro risultante dagli atti, in relazione al quale il datore, non costituitosi, non ha fornito la prova del pagamento su di esso gravante.
Parimenti parte resistente, restando contumace, non ha fornito la prova del versamento alla per l'intero rapporto di lavoro. Parte_2
Pertanto, è dovuta la pretesa attorea a titolo di “accantonamenti ”, per il periodo Parte_2
innanzi indicato, di inadempimento datoriale dell'obbligo contrattuale di versare le trattenute a titolo di accantonamenti.
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi depositati dal ricorrente, immuni da vizi logici e ontologici, coerenti con il dato normativo nonché non specificatamente contestati dalla resistente rimasta contumace, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 3.593,78.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della pretermissione della fase istruttoria.
.
6
P.Q.M.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto condanna parte resistente al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma complessiva di euro 3.593,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.347,50, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9170/2024 R.G.
TRA
rapp. e dif. come in atti dall'avv. Raffaele Ferrara Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del lrpt Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente per il periodo dal 6.4.2022 al 1.4.2023 e di non aver ricevuto il pagamento della Parte_2
e del TFR.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di euro 3.593,78, oltre svalutazione ed interessi come per legge;
spese vinte con attribuzione.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697
c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione
o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o
2 che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
In riferimento al regime di accantonamento presso la del trattamento economico Parte_2
spettante agli operai per le specifiche voci retributive indicate dal C.C.N.L., esso costituisce un sistema di calcolo forfettario di tredicesima, ferie e permessi e rappresenta un regime di maggior favore per il lavoratore, previsto, però, solo dalla contrattazione collettiva e può ritenersi applicabile al caso in esame in ragione dell'applicazione diretta del C.C.N.L. come risulta dalla lettera di assunzione.
Per tali ragioni, negli importi accantonati per la cassa edile deve ritenersi ricompresa anche l'indennità per ferie e festività non godute.
La percentuale di maggiorazione del 23,45% viene così determinata: Parte_2
accantonamento presso la 18,50% (di cui 8,50% per ferie e 10% per la gratifica Parte_2
natalizia); maggiorazione riposi annui 4,95% (che aggiunto al 18,50% dà luogo al 23,45%); accantonamento netto (14,20%). Tali importi, tutti e tre necessari per la Parte_2 determinazione dell'imponibile , vengono determinati dall'Impresa calcolandone Parte_2
la percentuale complessiva sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività. Gli importi vengono inizialmente inseriti nelle buste paga dei lavoratori (come posta contabile
3 positiva la maggiorazione e negativa l'accantonamento) e sottoposti a contributi. In seguito, il 4,3% rimane parte integrante della busta paga, mentre il 14,20% viene accantonato (al netto delle ritenute di legge) da parte dell'impresa presso la . Successivamente, Parte_2
la che eroga, direttamente al lavoratore, il trattamento economico derivante Parte_2
dalle somme accantonate.
La Suprema Corte, inoltre, con una recente pronuncia (Cass. 26324/2006) ha chiarito che
“gli accantonamenti sono costituiti da importi corrispondenti a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia e festività), accantonati presso le Casse dai datori di lavoro, importi che detti enti poi provvedono ad erogare ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva;
che il sistema degli accantonamenti è stato introdotto per il fatto che il settore edile è caratterizzato da intensa mobilità della manodopera a causa della frequenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, per cui dovrebbero essere corrisposti ai lavoratori, per alcune voci retributive, quali quelle summenzionate, importi molto modesti;
che i vari e successivi accantonamenti da parte dei datori di lavoro presso la
consentono ai lavoratori di percepire alle scadenze stabilite dalla contrattazione Pt_2
collettiva, per alcune voci retributive - che se corrisposte in occasione dei diversi rapporti di lavoro sarebbero risultate, come detto, alquanto modeste - somme più cospicue da destinare ai loro bisogni;
che nell'erogare dette somme la assume il ruolo di soggetto Pt_2
intermediario nella erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa;
che gli accantonamenti, quindi, hanno natura prettamente retributiva, dal che consegue
l'applicabilità ad essi del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n. 1”.
La , infatti, gestisce l'accantonamento degli importi versati dall'impresa per i Parte_2
propri dipendenti operai a titolo di gratifica natalizia e ferie e provvede a erogare i relativi importi a favore di ciascun lavoratore avente diritto, secondo le seguenti modalità:
-le somme accantonate relative al periodo 1° ottobre / 31 marzo di ciascun anno vengono erogate ai lavoratori entro luglio in occasione del Ferragosto;
-le somme accantonate relative al periodo 1° aprile / 30 settembre di ciascun anno vengono erogate ai lavoratori entro dicembre in occasione del Natale.
4 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 17961/2018) “l'obbligo della di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività Parte_2
infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto delegatorio. Ne consegue che, nel caso di non adempimento degli obblighi del datore verso la , i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio direttamente il Pt_2
datore "in bonis" o di insinuarsi direttamente nel passivo di quest'ultimo per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la , neppure nel Pt_2
caso in cui questa sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse”.
In altri termini, poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione di pagamento, la non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del Parte_2
rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse
(Cass. 14658/2003; Cass. 16014/2006) per cui deve riconoscersi la legittimazione ad agire dei lavoratori per il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti trattenuti in busta paga e non versati alla Infatti “le somme che il datore ha l'obbligo di versare Pt_2
alla quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, Parte_2
gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo” (cfr. Cass. 10140/2014). Da tale rilievo discende il diritto del lavoratore alla percezione degli accantonamenti, se il datore di lavoro, pur avendo contabilizzato la relativa trattenuta a titolo di “accantonamenti” in favore della (quale posta Parte_2
contabile negativa), non fornisce la prova del suo versamento alla . Parte_2
Nel caso in cui non vi sia stata la trattenuta o manchi la prova che la trattenuta a titolo di accantonamento sia stata effettuata, deve ritenersi (cfr. Cass. 1604/2015) che Parte_2
“ben può agire il lavoratore nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie” così come trattandosi di inadempimento del datore nei confronti della la mantiene l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è Pt_2 Pt_2
tenuto a versare (cfr. Cass. 10140/2014). L'azione del lavoratore volta a reclamare gli accantonamenti per i mesi in cui gli importi non risultano trattenuti in busta Parte_2
paga, deve essere ragionevolmente qualificabile come una deduzione di inadempimento
5 opponibile al debitore con la conseguente reviviscenza dei crediti retributivi. Essi qualora vengano adempiuti in sede giudiziale per effetto delle richieste retributive del lavoratore, determinano la revoca della delegazione di pagamento ricollegabile all'avvenuto pagamento al lavoratore delle relative spettanze (cfr. Cass. sez. lav. 12/01/2018 n. 670 e Cass. sez. lav.
n. 5741 del 19-4-2001; id. n. 6297, del 4-5-2001; id. n. 6309 del 4-5-2001).
Tanto premesso, è documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dal 6.4.2020 al 1.4.2023.
Ne consegue che la parte resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente innanzitutto del TFR per il periodo di lavoro risultante dagli atti, in relazione al quale il datore, non costituitosi, non ha fornito la prova del pagamento su di esso gravante.
Parimenti parte resistente, restando contumace, non ha fornito la prova del versamento alla per l'intero rapporto di lavoro. Parte_2
Pertanto, è dovuta la pretesa attorea a titolo di “accantonamenti ”, per il periodo Parte_2
innanzi indicato, di inadempimento datoriale dell'obbligo contrattuale di versare le trattenute a titolo di accantonamenti.
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi depositati dal ricorrente, immuni da vizi logici e ontologici, coerenti con il dato normativo nonché non specificatamente contestati dalla resistente rimasta contumace, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 3.593,78.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della pretermissione della fase istruttoria.
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P.Q.M.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto condanna parte resistente al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma complessiva di euro 3.593,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.347,50, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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