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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 405/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
FORTE PASQUALE e FORTE FELICE
appellante
e
(C.F. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall' AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa in data 21.11.2023 il Tribunale del lavoro di Foggia ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. 226/2022, emessa dall' in data Controparte_2
17.10.2022 e notificata in data 27.10.2022.
1.1. In particolare, l' aveva ingiunto a titolare dell'azienda agricola CP_2 Pt_1 ispezionata, il pagamento della complessiva somma di € 25.220,15 a titolo di sanzioni amministrative in relazione alle violazioni precedentemente accertate con verbale unico di accertamento e notificazione n. FG 000000/2021-483-01 del 16.3.2021 (art. 3, co. 3,
d.lgs. 12/2002, come sostituito dall'art. 22, co. 1, d.lgs. 151/2015), in relazione all'impiego dal 3.10.2020 dei lavoratori , , CP_3 Persona_1 Persona_2
, e senza preventiva Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_2 comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
2. In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che:
- è infondata l'eccezione di estinzione della sanzione comminata dall' per CP_2 violazione del termine di cui all'art. 14, l. 689/1981, posto che tra la data dell'accesso ispettivo e la data di notifica all'opponente degli illeciti amministrativi contestati risultano esperiti dalla P.A. ulteriori accertamenti a seguito dell'esibizione di nuova documentazione elencata nel verbale unico;
- parimenti infondata è la doglianza relativa alla violazione dell'art. 24, l. 689/1981, atteso che, in caso di assunzione del cittadino straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, la violazione amministrativa per l'omessa denuncia del rapporto di lavoro non è assorbita dal divieto penale di assunzione al lavoro del predetto cittadino e su di essa è chiamato a pronunciarsi il giudice del lavoro;
- l' ha documentato che, al momento dell'accesso degli ispettori, in data CP_2
3.10.2020, i sette lavoratori di cui si controverte erano intenti ad espletare la raccolta manuale del pomodoro;
- i predetti lavoratori venivano regolarizzati da in data 5.10.2020, ma non Pt_1
assunti per un periodo di almeno novanta giorni nei successivi venti giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione;
- non ha pregio l'inverosimile tesi difensiva secondo cui non avrebbe Pt_1
controllato la corrispondenza dei nominativi dei lavoratori presentatisi sul fondo per la raccolta rispetto a quelli da lui precedentemente assunti;
- poiché i verbali ispettivi sono assistiti da fede privilegiata in relazione a quanto il pubblico ufficiale attesta come avvenuto in sua presenza, in difetto di querela di falso, deve ritenersi acclarato che i lavoratori rinvenuti in loco dagli ispettori fossero intenti al lavoro, trattandosi di circostanza constatata direttamente, senza alcun margine di apprezzamento, dai verbalizzanti;
pag. 2/13 - del resto, è incontroverso che la comunicazione di assunzione per i predetti lavoratori non sia stata effettuata in via preventiva, come previsto per legge.
3. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 20.5.2024, ha Pt_1
interposto gravame. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito con apposita memoria l' di CP_2 CP_1
Con ordinanza in data 8.7.2024, è stata disattesa l'istanza di inibitoria dell'impugnata sentenza;
quindi, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 25.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appellante affida il gravame a tre motivi. Con il primo, censura la statuizione con cui il Tribunale ha disatteso il motivo di opposizione in punto di estinzione della sanzione comminata per violazione dell'art. 14, l. 689/1981, dolendosi dell'omesso esame in concreto degli accertamenti ulteriori eseguiti dopo il primo accesso ispettivo dall'amministrazione e della loro valenza ai fini della contestazione nonché dell'omessa motivazione in ordine alle ragioni impeditive della conclusione e notifica dell'accertamento nel rispetto del termine di legge decorrente dal 3.10.2020.
4.1. Con il secondo, ripropone la doglianza relativa alla violazione dell'art. 24, l.
689/1981, già disattesa dal primo giudice, evidenziando che la contestazione di aver impiegato per la raccolta del pomodoro n. 7 lavoratori senza preventiva assunzione coincide con il capo di imputazione del procedimento penale pendente presso il
Tribunale di Foggia, in cui egli è chiamato a rispondere dell'impiego di manodopera costituita da lavoratori di varie etnie allo scopo di destinarla alla coltivazione dei campi sottoponendoli a condizioni di sfruttamento.
4.2. Con il terzo, si duole della mancata ammissione da parte del Tribunale dei mezzi di prova richiesti nel ricorso in opposizione, cosa che gli avrebbe impedito di dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva.
Evidenzia di aver documentato che il terreno coltivato a pomodoro oggetto dell'accertamento ispettivo, di proprietà della era Controparte_4 stato concesso in affitto a , e che, quindi, era quest'ultima la datrice di Controparte_5
lavoro, la quale aveva incaricato suo coniuge, di provvedere materialmente Pt_1
alla raccolta del prodotto agricolo. Sostiene, inoltre, che in data 3.10.2020 si erano pag. 3/13 presentate sul fondo agricolo persone diverse da quelle regolarmente assunte e che, comunque, l'attività lavorativa non era affatto iniziata, atteso che, a causa delle piogge, non era possibile procedere alla raccolta dei pomodori.
Insiste, infine, per la sospensione del procedimento relativo alla violazione amministrativa nelle more della definizione del procedimento penale.
5. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata, tenuto conto che il gravame, così come articolato, soddisfa i profili volitivi, argomentativi, censori e di causalità richiesti dagli artt. 342 e
434 c.p.c., integrando i requisiti minimi, così come delineati dalla normativa, nel testo ratione temporis applicabile (v. Cass., S.U., 16.11.2017, n. 27199; nonché, più di recente, Cass., 28.10.2020, n. 23781).
L'atto di appello, consente, infatti, di evincere i capi della decisione impugnati, le modifiche chieste alla sentenza, nonché gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado;
inoltre, dalla trattazione dei motivi d'appello, oltre che dall'articolazione delle conclusioni, sono pianamente comprensibili le proposte di modifica della sentenza
(c.d. fase rescissoria).
In tale contesto, occorre chiarire che – come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, v. ex multis Cass., 12/02/2021, n. 3679 – ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini – come nella specie – una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
6. Tuttavia, l'appello è infondato nel merito e va respinto.
7. Per corrispondere al primo motivo, va rilevato che correttamente il Tribunale ha ritenuto rispettato, nel caso di specie, il termine prescritto dall'art. 14, l. 689/1981 per la notifica all'interessato dell'illecito amministrativo.
Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di novanta giorni previsto per la contestazione della violazione inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla pag. 4/13 complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione.
In questa prospettiva, il dies a quo coincide temporalmente non con la data di commissione della violazione, bensì con il tempo di accertamento dell'infrazione, da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata all'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, mediante il riscontro effettivo della sua consistenza e dei suoi effetti (cfr. Cass. 24209/2022; 15690/2016; 22837/2014).
In altri termini – come chiarito dalle pronunce di legittimità citate dalla stessa parte appellante – l' “accertamento” non si identifica temporalmente con il momento in cui l'organo di controllo assume una generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma richiede l'espletamento degli atti previsti dall'art. 13, l. 689/1981 e la conseguente valutazione delle risultanze ottenute, anche sotto il profilo della disposizione sanzionatoria applicabile (in tal senso, Cass. 16286/2018; 3115/2004;
9357/2003); e ciò in quanto il procedimento accertativo della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi della condotta realizzata, nonché della sua sussumibilità nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria.
Se, dunque, il termine per la contestazione all'interessato va inteso come comprensivo del tempo necessario per la valutazione dell'idoneità del fatto ad integrare gli estremi, oggettivi e soggettivi, di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, ne consegue che l'art. 14, l. 689/1981 non possa essere letto nel senso dell'automatica predeterminazione del limite temporale della fase procedimentale di accertamento dell'infrazione, spettando al giudice del merito apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, tenuto conto che l'accertamento presuppone il completamento delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione medesima (Cass.,
6531/2000).
7.1. Nel caso in esame, il Tribunale ha puntualmente evidenziato che, a fronte del primo accesso ispettivo in data 3.10.2020, l'amministrazione aveva esperito ulteriori accertamenti, documentati nel verbale unico di accertamento e notificazione in atti;
in pag. 5/13 particolare, come evincibile dalla produzione dell' nelle date del 22.12.2020 e CP_2
4.1.2021 aveva prodotto documentazione ulteriore relativa all'azienda agricola, Pt_1
tra cui il titolo di possesso del terreno, i LUL e i registri contabili aziendali (cfr. in particolare verbale interlocutorio del 4.1.2021 e verbale unico di accertamento e
Con notificazione, all. sub n. 5, fasc. parte I grado ); da ultimo, proprio all'esito del completamento delle verifiche e degli approfondimenti necessari, l'Ente aveva provveduto a notificare il verbale unico di accertamento in data 18.3.2021.
7.2. Trattasi di scansioni procedimentali e temporali, oltre che documentate, neppure contestate dall'odierno appellante, il quale, piuttosto, sembra lamentare l'irrilevanza ed ininfluenza di tali accertamenti integrativi sulla documentazione aziendale ai fini dell'accertamento della violazione poi in concreto ascrittagli.
Senonchè, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri
e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (v. Cass. 20977/2024).
Nella specie, l'intervallo temporale intercorso tra il primo accesso ispettivo, il completamento degli accertamenti attraverso l'esame della documentazione aziendale consegnata a più riprese dall'odierno appellante e la notifica del verbale di accertamento si appalesa indubbiamente congruo, perché funzionale all'espletamento di indagini potenzialmente fruttuose in ottica prognostica e non eccessivamente dilatato;
né la parte privata fa constare alcun ritardo ingiustificato o inerzia protratta durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, a nulla rilevando l'esito in concreto degli approfondimenti eseguiti, che resta insindacabile in questa sede dall' (cfr. ex plurimis Cass., CP_6
17673/2022; 27009/2024).
pag. 6/13 8. Anche il secondo motivo è infondato, avendo già il primo giudice correttamente ricordato, in linea con l'orientamento in materia della Corte di legittimità, che in caso di assunzione del cittadino straniero extracomunitario privo del permesso di soggiorno, la violazione amministrativa per l'omessa denuncia del rapporto di lavoro non è assorbita dal divieto penale di assunzione al lavoro del predetto cittadino, trattandosi di due fattispecie distinte - concernenti condotte tra loro differenti e considerate dal legislatore, nelle rispettive sedi, penale ed amministrativa, a tutela di distinte finalità - che neppure possono essere correlate in termini di causalità o antecedenza logica dell'una rispetto all'altra, così da determinare una oggettiva connessione tra l'illecito amministrativo ed il reato (così Cass., 15096/2018; 12936/2018).
8.1. Inoltre, alla stregua di quanto dedotto dallo stesso appellante, non sussistono i presupposti per affermare la competenza del giudice penale, né per sospendere il presente procedimento in attesa della definizione di quello penale.
8.2. La S.C. a tal proposito ha da tempo chiarito che la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24 determina lo spostamento della competenza ad applicare la sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale rileva esclusivamente qualora l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza del secondo mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno la competenza ordinaria (Cass. 30319/2017; 15096/2018). In tale contesto, non è sufficiente che nei due distinti processi possano in qualche modo rilevare i medesimi fatti materiali, occorrendo, piuttosto, che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia normativamente collegato alla commissione del reato oggetto dell'imputazione in sede penale (cfr. ex multis Cass., 18725/2023; 152482021; S.U. 13661/2019).
8.3. Nel caso che ci occupa, sostiene di essere chiamato a rispondere in sede Pt_1 penale “per l'impiego di manodopera costituita da lavoratori di varie etnie allo scopo di destinarla alla coltivazione dei campi sottoponendoli a condizioni di sfruttamento”
(cfr. pag. 6 atto di appello), laddove, in questa sede, la violazione contestata riguarda l'impiego di lavoratori in assenza di preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
pag. 7/13 In fattispecie del tutto analoga alla presente, la S.C. si è chiaramente espressa nel senso che l'illecito penale e quello amministrativo sanzionano due condotte diverse, lesive di beni giuridici differenti, in quanto in un caso il fatto penalmente perseguito è quello dell'avvenuto impiego di lavoratori extracomunitari clandestini e privi del permesso di soggiorno in violazione delle norme sull'immigrazione, mentre nel secondo l'illecito amministrativo è rappresentato dall'avvenuto impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per legge;
sicchè “l'elemento costitutivo del reato è incentrato sulla qualità di lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, propria del soggetto impiegato clandestinamente, mentre nell'ipotesi che qui rileva dell'illecito amministrativo si prescinde del tutto da tale qualità soggettiva, essendo determinante solo il fatto che dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria non emergeva il dato dell'avvenuto impiego dei lavoratori, elemento, questo, necessario ai fini della verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, con conseguente esclusione di un assorbimento dell'illecito amministrativo in quello penale” (v. Cass. 12936/2018).
Né sposta i termini dell'odierno convincimento la documentazione depositata in corso di causa dall'appellante, afferente il giudizio di opposizione al decreto penale di condanna n. 1705/2022 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, posto che, anche in quella sede, i fatti di rilievo penale ascritti a – relativi ad omessa fornitura dei Pt_1
dispositivi individuali di protezione, omessa sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche di sorveglianza ed omessa formazione in materia di salute e sicurezza – non sono sovrapponibili, né presentano alcuna significativa interferenza con l'illecito amministrativo qui in contesa.
9. Neanche l'ultimo motivo può trovare accoglimento, dovendosi rilevare il conclamato difetto dei presupposti per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con l'atto introduttivo di lite dall'appellante, cui giustamente il Tribunale non ha dato corso.
9.1. Condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto dimostrato il fatto ascritto all'opponente, integrativo dell'illecito amministrativo contestato, sulla base della copiosa documentazione riversata in atti dall' e, in particolare, del verbale CP_2
ispettivo.
pag. 8/13 Tale opzione ermeneutica appare in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che questa Corte condivide, secondo cui nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento. Ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr. Cass. 14495/2021).
9.2. In particolare, nella specie, ha rilievo dirimente la circostanza, cristallizzata nel verbale di primo accesso (cfr. doc. all. sub n. 2 fasc. parte I grado I.T.L.) ed attestata anche nel verbale unico di accertamento e notificazione (all. sub n. 5 ibidem), per cui i verbalizzanti, all'atto del sopralluogo in data 3.10.2020, hanno trovato intenti alla raccolta manuale del pomodoro n. 22 lavoratori, n. 7 dei quali (identificati in CP_3
, , , e
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
) in assenza di preventiva comunicazione di assunzione. Parte_2
Dunque, come già puntualmente rimarcato dal giudice a quo, gli ispettori hanno direttamente constatato, attraverso la loro diretta percezione, che i n. 7 lavoratori cui è riferita la contestazione di illecito amministrativo fossero nel descritto contesto spazio temporale impegnati in attività di lavoro, accertamento che, come tale, è coperto da fede privilegiata, fino a querela di falso, nella specie non proposta dall'opponente, il quale non può, quindi, fornire la prova contraria a mezzo della mera prova orale (articolata attraverso le contrastanti capitolazioni di cui al ricorso: “Vero che il 3.10.2020 il fondo era bagnato per la recente pioggia e che al momento del controllo nessuno dei soggetti
pag. 9/13 indicati nell'ordinanza impugnata stava effettuando attività lavorativa” – “vero che al momento dell'accertamento , , CP_3 Persona_1 Persona_2 Per_3
, e si erano avvicinati per chiedere
[...] Persona_4 Persona_5 Parte_2 di lavorare nei giorni successivi” – “vero che la raccolta del pomodoro era stata eseguita esclusivamente con macchine operatrici”).
9.3. Solo per completezza, si aggiunge che i predetti lavoratori, assistiti da un mediatore culturale linguistico, hanno anche reso in sede ispettiva, nell'immediatezza dei fatti, dichiarazioni – certamente utilizzabili in questa sede in concorso con altri elementi, tali da rendere superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 11934/2019;
8445/2020) e sostanzialmente attendibili, in ragione “dell'effetto sorpresa” che le fa presumere genuine ed immuni da possibili successivi condizionamenti (cfr. Cass.,
13910/2001; 9662/2001; 5231/2001) – nelle quali hanno concordemente riferito (cfr. in particolare verbali di sommarie informazioni di e in atti) Persona_1 Persona_3 di essere giunti sul fondo ed aver espletato l'attività di raccolta dei pomodori sin dalle ore 7.00, dunque da circa un'ora prima dell'accesso degli ispettori, avvenuto alle ore
8.30 (cfr. verbale di primo accesso del 3.10.2020, in atti).
A fronte del descritto quadro probatorio, sorretto da elementi obiettivi, solidi ed univoci nel senso della effettività e preesistenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro e dell'inizio delle prestazioni lavorative in regime di subordinazione in epoca antecedente all'accesso ispettivo, non colgono minimamente nel segno le generiche doglianze di parte appellante circa il mancato espletamento dell'istruttoria orale.
9.4. Innanzi tutto, il primo giudice ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto superfluo l'espletamento della prova testimoniale, valorizzando, da un lato, la fede privilegiata dell'attestazione secondo cui i lavoratori erano attivamente impegnati nella raccolta manuale del pomodoro (cfr. pag. 3: “in difetto di querela di falso, può ritenersi dimostrato quanto descritto nell'anzidetto verbale, vale a dire che i lavoratori rinvenuti al momento dell'accesso fossero intenti al lavoro, trattandosi di circostanza constatata direttamente, senza alcun margine di apprezzamento, dagli ispettori verbalizzanti”), dall'altro l'assoluta genericità dei fatti indicati nella capitolazione istruttoria (pag. 4).
pag. 10/13 Orbene, le argomentazioni rassegnate dal Tribunale non sono state affatto censurate dall'odierno appellante, il quale, invece, aveva l'onere di confutare specificamente la statuizione di inammissibilità della prova, per come articolata – e, quindi, perché ritenuta inidonea, anche per la sua genericità, a fornire elementi utili di supporto alla sua tesi difensiva –, formulando una critica adeguata e precisa della decisione, così da poterne consentire in questa sede il riesame, quale punto validamente ed efficacemente investito dall'impugnazione (cfr. Cass., 21566/2017; 18932/2016).
9.5. Ferma restando la considerazione che precede, v'è poi che, in effetti, i capitoli di prova articolati dall'opponente nel ricorso introduttivo si rivelano per lo più ininfluenti ai fini del decidere e, in ogni caso, inidonei (anche ove ammessi) a superare le circostanze già acclarate sulla base del restante compendio probatorio.
9.5.1. Si è già detto poc'anzi delle circostanze di prova sub c), d) ed e) (“Vero che il
3.10.2020 il fondo era bagnato per la recente pioggia e che al momento del controllo nessuno dei soggetti indicati nell'ordinanza impugnata stava effettuando attività lavorativa”; “Vero che al momento dell'accertamento , , CP_3 Persona_1
, , e si erano Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_2 avvicinati per chiedere di lavorare nei giorni successivi”; e) “Vero che la raccolta del pomodoro era stata eseguita esclusivamente con macchine operatrici”), radicalmente ed insuperabilmente smentite dall'accertamento ispettivo.
9.5.2. Inconferenti si appalesano, d'altro canto, le circostanze sub a) e b) (“Vero che il fondo coltivato a pomodoro in Lucera alla località Scoppaturo al momento dell'accertamento in data 3.10.2022 era condotto in affitto da ”; Controparte_5
“Vero che il pomodoro raccolto dal fondo è stato conferito da che ha Controparte_5 provveduto a tutte le operazione di coltivazione”), a nulla rilevando, ai fini che ci occupano, il titolo di detenzione e disponibilità del fondo o del prodotto – peraltro a dire dello stesso appellante “documentato” – quanto, piuttosto, la titolarità dell'azienda agricola e della gestione del personale, e, dunque, la qualità di datore di lavoro, attribuibile senza dubbio a e, per la verità, mai contestata dall'odierno Pt_1 appellante nel corso dell'intero procedimento amministrativo.
A tal proposito, basti osservare che è stato pacificamente proprio in data Pt_1
5.10.2020, a procedere all'assunzione dei n. 7 lavoratori indicati nell'ordinanza pag. 11/13 ingiunzione, di cui in precedenza, pacificamente, l'azienda agricola non aveva provveduto ad inoltrare alcuna denuncia di assunzione.
Ed è stato lo stesso nel corso dell'accesso ispettivo del 3.10.2020, a dichiarare Pt_1
agli ispettori di essersi occupato direttamente delle operazioni di ingaggio della manodopera necessaria per la raccolta del pomodoro, senza mai fare menzione della posizione della coniuge (“…ho raccolto le fotocopie dei documenti di CP_5
riconoscimento di circa 40 persone, anche se in realtà me ne servivano solo una ventina. Successivamente mi sono recato presso la UGL di dove ho consegnato CP_1 le copie dei documenti per procedere all'assunzione del personale. Questa mattina quando sono arrivato sul fondo non ho avuto modo di controllare i nomi delle persone presenti…”).
9.5.3. Altrettanto generica ed irrilevante si appalesa la capitolazione sub f) (“Vero che nessuno dei soggetti conosceva ”), perché del tutto vaga e dunque Parte_1
insufficiente ed inidonea ad avvalorare la tesi, rimasta apodittica e del tutto sfornita di riscontro, del c.d. “scambio di persona”, in un contesto in cui, peraltro, sarebbe stato preciso onere del datore di lavoro verificare l'identità dei soggetti cui demandare le prestazioni lavorative.
10. In definitiva, in forza delle superiori considerazioni, l'appello deve essere interamente disatteso, con integrale conferma della sentenza impugnata, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
11. Le spese seguono la ribadita soccombenza della parte privata odierna appellante e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
12. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228
(Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per pag. 12/13 l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 20.5.2024 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
FOGGIA, Sezione Lavoro, in data 21.11.2023, nei confronti dell'
[...]
, in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma interamente l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'amministrazione appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 25.2.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 405/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
FORTE PASQUALE e FORTE FELICE
appellante
e
(C.F. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall' AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa in data 21.11.2023 il Tribunale del lavoro di Foggia ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. 226/2022, emessa dall' in data Controparte_2
17.10.2022 e notificata in data 27.10.2022.
1.1. In particolare, l' aveva ingiunto a titolare dell'azienda agricola CP_2 Pt_1 ispezionata, il pagamento della complessiva somma di € 25.220,15 a titolo di sanzioni amministrative in relazione alle violazioni precedentemente accertate con verbale unico di accertamento e notificazione n. FG 000000/2021-483-01 del 16.3.2021 (art. 3, co. 3,
d.lgs. 12/2002, come sostituito dall'art. 22, co. 1, d.lgs. 151/2015), in relazione all'impiego dal 3.10.2020 dei lavoratori , , CP_3 Persona_1 Persona_2
, e senza preventiva Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_2 comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
2. In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che:
- è infondata l'eccezione di estinzione della sanzione comminata dall' per CP_2 violazione del termine di cui all'art. 14, l. 689/1981, posto che tra la data dell'accesso ispettivo e la data di notifica all'opponente degli illeciti amministrativi contestati risultano esperiti dalla P.A. ulteriori accertamenti a seguito dell'esibizione di nuova documentazione elencata nel verbale unico;
- parimenti infondata è la doglianza relativa alla violazione dell'art. 24, l. 689/1981, atteso che, in caso di assunzione del cittadino straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, la violazione amministrativa per l'omessa denuncia del rapporto di lavoro non è assorbita dal divieto penale di assunzione al lavoro del predetto cittadino e su di essa è chiamato a pronunciarsi il giudice del lavoro;
- l' ha documentato che, al momento dell'accesso degli ispettori, in data CP_2
3.10.2020, i sette lavoratori di cui si controverte erano intenti ad espletare la raccolta manuale del pomodoro;
- i predetti lavoratori venivano regolarizzati da in data 5.10.2020, ma non Pt_1
assunti per un periodo di almeno novanta giorni nei successivi venti giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione;
- non ha pregio l'inverosimile tesi difensiva secondo cui non avrebbe Pt_1
controllato la corrispondenza dei nominativi dei lavoratori presentatisi sul fondo per la raccolta rispetto a quelli da lui precedentemente assunti;
- poiché i verbali ispettivi sono assistiti da fede privilegiata in relazione a quanto il pubblico ufficiale attesta come avvenuto in sua presenza, in difetto di querela di falso, deve ritenersi acclarato che i lavoratori rinvenuti in loco dagli ispettori fossero intenti al lavoro, trattandosi di circostanza constatata direttamente, senza alcun margine di apprezzamento, dai verbalizzanti;
pag. 2/13 - del resto, è incontroverso che la comunicazione di assunzione per i predetti lavoratori non sia stata effettuata in via preventiva, come previsto per legge.
3. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 20.5.2024, ha Pt_1
interposto gravame. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito con apposita memoria l' di CP_2 CP_1
Con ordinanza in data 8.7.2024, è stata disattesa l'istanza di inibitoria dell'impugnata sentenza;
quindi, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 25.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appellante affida il gravame a tre motivi. Con il primo, censura la statuizione con cui il Tribunale ha disatteso il motivo di opposizione in punto di estinzione della sanzione comminata per violazione dell'art. 14, l. 689/1981, dolendosi dell'omesso esame in concreto degli accertamenti ulteriori eseguiti dopo il primo accesso ispettivo dall'amministrazione e della loro valenza ai fini della contestazione nonché dell'omessa motivazione in ordine alle ragioni impeditive della conclusione e notifica dell'accertamento nel rispetto del termine di legge decorrente dal 3.10.2020.
4.1. Con il secondo, ripropone la doglianza relativa alla violazione dell'art. 24, l.
689/1981, già disattesa dal primo giudice, evidenziando che la contestazione di aver impiegato per la raccolta del pomodoro n. 7 lavoratori senza preventiva assunzione coincide con il capo di imputazione del procedimento penale pendente presso il
Tribunale di Foggia, in cui egli è chiamato a rispondere dell'impiego di manodopera costituita da lavoratori di varie etnie allo scopo di destinarla alla coltivazione dei campi sottoponendoli a condizioni di sfruttamento.
4.2. Con il terzo, si duole della mancata ammissione da parte del Tribunale dei mezzi di prova richiesti nel ricorso in opposizione, cosa che gli avrebbe impedito di dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva.
Evidenzia di aver documentato che il terreno coltivato a pomodoro oggetto dell'accertamento ispettivo, di proprietà della era Controparte_4 stato concesso in affitto a , e che, quindi, era quest'ultima la datrice di Controparte_5
lavoro, la quale aveva incaricato suo coniuge, di provvedere materialmente Pt_1
alla raccolta del prodotto agricolo. Sostiene, inoltre, che in data 3.10.2020 si erano pag. 3/13 presentate sul fondo agricolo persone diverse da quelle regolarmente assunte e che, comunque, l'attività lavorativa non era affatto iniziata, atteso che, a causa delle piogge, non era possibile procedere alla raccolta dei pomodori.
Insiste, infine, per la sospensione del procedimento relativo alla violazione amministrativa nelle more della definizione del procedimento penale.
5. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata, tenuto conto che il gravame, così come articolato, soddisfa i profili volitivi, argomentativi, censori e di causalità richiesti dagli artt. 342 e
434 c.p.c., integrando i requisiti minimi, così come delineati dalla normativa, nel testo ratione temporis applicabile (v. Cass., S.U., 16.11.2017, n. 27199; nonché, più di recente, Cass., 28.10.2020, n. 23781).
L'atto di appello, consente, infatti, di evincere i capi della decisione impugnati, le modifiche chieste alla sentenza, nonché gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado;
inoltre, dalla trattazione dei motivi d'appello, oltre che dall'articolazione delle conclusioni, sono pianamente comprensibili le proposte di modifica della sentenza
(c.d. fase rescissoria).
In tale contesto, occorre chiarire che – come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, v. ex multis Cass., 12/02/2021, n. 3679 – ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini – come nella specie – una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
6. Tuttavia, l'appello è infondato nel merito e va respinto.
7. Per corrispondere al primo motivo, va rilevato che correttamente il Tribunale ha ritenuto rispettato, nel caso di specie, il termine prescritto dall'art. 14, l. 689/1981 per la notifica all'interessato dell'illecito amministrativo.
Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di novanta giorni previsto per la contestazione della violazione inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla pag. 4/13 complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione.
In questa prospettiva, il dies a quo coincide temporalmente non con la data di commissione della violazione, bensì con il tempo di accertamento dell'infrazione, da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata all'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, mediante il riscontro effettivo della sua consistenza e dei suoi effetti (cfr. Cass. 24209/2022; 15690/2016; 22837/2014).
In altri termini – come chiarito dalle pronunce di legittimità citate dalla stessa parte appellante – l' “accertamento” non si identifica temporalmente con il momento in cui l'organo di controllo assume una generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma richiede l'espletamento degli atti previsti dall'art. 13, l. 689/1981 e la conseguente valutazione delle risultanze ottenute, anche sotto il profilo della disposizione sanzionatoria applicabile (in tal senso, Cass. 16286/2018; 3115/2004;
9357/2003); e ciò in quanto il procedimento accertativo della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi della condotta realizzata, nonché della sua sussumibilità nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria.
Se, dunque, il termine per la contestazione all'interessato va inteso come comprensivo del tempo necessario per la valutazione dell'idoneità del fatto ad integrare gli estremi, oggettivi e soggettivi, di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, ne consegue che l'art. 14, l. 689/1981 non possa essere letto nel senso dell'automatica predeterminazione del limite temporale della fase procedimentale di accertamento dell'infrazione, spettando al giudice del merito apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, tenuto conto che l'accertamento presuppone il completamento delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione medesima (Cass.,
6531/2000).
7.1. Nel caso in esame, il Tribunale ha puntualmente evidenziato che, a fronte del primo accesso ispettivo in data 3.10.2020, l'amministrazione aveva esperito ulteriori accertamenti, documentati nel verbale unico di accertamento e notificazione in atti;
in pag. 5/13 particolare, come evincibile dalla produzione dell' nelle date del 22.12.2020 e CP_2
4.1.2021 aveva prodotto documentazione ulteriore relativa all'azienda agricola, Pt_1
tra cui il titolo di possesso del terreno, i LUL e i registri contabili aziendali (cfr. in particolare verbale interlocutorio del 4.1.2021 e verbale unico di accertamento e
Con notificazione, all. sub n. 5, fasc. parte I grado ); da ultimo, proprio all'esito del completamento delle verifiche e degli approfondimenti necessari, l'Ente aveva provveduto a notificare il verbale unico di accertamento in data 18.3.2021.
7.2. Trattasi di scansioni procedimentali e temporali, oltre che documentate, neppure contestate dall'odierno appellante, il quale, piuttosto, sembra lamentare l'irrilevanza ed ininfluenza di tali accertamenti integrativi sulla documentazione aziendale ai fini dell'accertamento della violazione poi in concreto ascrittagli.
Senonchè, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri
e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (v. Cass. 20977/2024).
Nella specie, l'intervallo temporale intercorso tra il primo accesso ispettivo, il completamento degli accertamenti attraverso l'esame della documentazione aziendale consegnata a più riprese dall'odierno appellante e la notifica del verbale di accertamento si appalesa indubbiamente congruo, perché funzionale all'espletamento di indagini potenzialmente fruttuose in ottica prognostica e non eccessivamente dilatato;
né la parte privata fa constare alcun ritardo ingiustificato o inerzia protratta durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, a nulla rilevando l'esito in concreto degli approfondimenti eseguiti, che resta insindacabile in questa sede dall' (cfr. ex plurimis Cass., CP_6
17673/2022; 27009/2024).
pag. 6/13 8. Anche il secondo motivo è infondato, avendo già il primo giudice correttamente ricordato, in linea con l'orientamento in materia della Corte di legittimità, che in caso di assunzione del cittadino straniero extracomunitario privo del permesso di soggiorno, la violazione amministrativa per l'omessa denuncia del rapporto di lavoro non è assorbita dal divieto penale di assunzione al lavoro del predetto cittadino, trattandosi di due fattispecie distinte - concernenti condotte tra loro differenti e considerate dal legislatore, nelle rispettive sedi, penale ed amministrativa, a tutela di distinte finalità - che neppure possono essere correlate in termini di causalità o antecedenza logica dell'una rispetto all'altra, così da determinare una oggettiva connessione tra l'illecito amministrativo ed il reato (così Cass., 15096/2018; 12936/2018).
8.1. Inoltre, alla stregua di quanto dedotto dallo stesso appellante, non sussistono i presupposti per affermare la competenza del giudice penale, né per sospendere il presente procedimento in attesa della definizione di quello penale.
8.2. La S.C. a tal proposito ha da tempo chiarito che la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24 determina lo spostamento della competenza ad applicare la sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale rileva esclusivamente qualora l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza del secondo mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno la competenza ordinaria (Cass. 30319/2017; 15096/2018). In tale contesto, non è sufficiente che nei due distinti processi possano in qualche modo rilevare i medesimi fatti materiali, occorrendo, piuttosto, che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia normativamente collegato alla commissione del reato oggetto dell'imputazione in sede penale (cfr. ex multis Cass., 18725/2023; 152482021; S.U. 13661/2019).
8.3. Nel caso che ci occupa, sostiene di essere chiamato a rispondere in sede Pt_1 penale “per l'impiego di manodopera costituita da lavoratori di varie etnie allo scopo di destinarla alla coltivazione dei campi sottoponendoli a condizioni di sfruttamento”
(cfr. pag. 6 atto di appello), laddove, in questa sede, la violazione contestata riguarda l'impiego di lavoratori in assenza di preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
pag. 7/13 In fattispecie del tutto analoga alla presente, la S.C. si è chiaramente espressa nel senso che l'illecito penale e quello amministrativo sanzionano due condotte diverse, lesive di beni giuridici differenti, in quanto in un caso il fatto penalmente perseguito è quello dell'avvenuto impiego di lavoratori extracomunitari clandestini e privi del permesso di soggiorno in violazione delle norme sull'immigrazione, mentre nel secondo l'illecito amministrativo è rappresentato dall'avvenuto impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per legge;
sicchè “l'elemento costitutivo del reato è incentrato sulla qualità di lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, propria del soggetto impiegato clandestinamente, mentre nell'ipotesi che qui rileva dell'illecito amministrativo si prescinde del tutto da tale qualità soggettiva, essendo determinante solo il fatto che dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria non emergeva il dato dell'avvenuto impiego dei lavoratori, elemento, questo, necessario ai fini della verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, con conseguente esclusione di un assorbimento dell'illecito amministrativo in quello penale” (v. Cass. 12936/2018).
Né sposta i termini dell'odierno convincimento la documentazione depositata in corso di causa dall'appellante, afferente il giudizio di opposizione al decreto penale di condanna n. 1705/2022 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, posto che, anche in quella sede, i fatti di rilievo penale ascritti a – relativi ad omessa fornitura dei Pt_1
dispositivi individuali di protezione, omessa sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche di sorveglianza ed omessa formazione in materia di salute e sicurezza – non sono sovrapponibili, né presentano alcuna significativa interferenza con l'illecito amministrativo qui in contesa.
9. Neanche l'ultimo motivo può trovare accoglimento, dovendosi rilevare il conclamato difetto dei presupposti per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con l'atto introduttivo di lite dall'appellante, cui giustamente il Tribunale non ha dato corso.
9.1. Condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto dimostrato il fatto ascritto all'opponente, integrativo dell'illecito amministrativo contestato, sulla base della copiosa documentazione riversata in atti dall' e, in particolare, del verbale CP_2
ispettivo.
pag. 8/13 Tale opzione ermeneutica appare in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che questa Corte condivide, secondo cui nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento. Ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr. Cass. 14495/2021).
9.2. In particolare, nella specie, ha rilievo dirimente la circostanza, cristallizzata nel verbale di primo accesso (cfr. doc. all. sub n. 2 fasc. parte I grado I.T.L.) ed attestata anche nel verbale unico di accertamento e notificazione (all. sub n. 5 ibidem), per cui i verbalizzanti, all'atto del sopralluogo in data 3.10.2020, hanno trovato intenti alla raccolta manuale del pomodoro n. 22 lavoratori, n. 7 dei quali (identificati in CP_3
, , , e
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
) in assenza di preventiva comunicazione di assunzione. Parte_2
Dunque, come già puntualmente rimarcato dal giudice a quo, gli ispettori hanno direttamente constatato, attraverso la loro diretta percezione, che i n. 7 lavoratori cui è riferita la contestazione di illecito amministrativo fossero nel descritto contesto spazio temporale impegnati in attività di lavoro, accertamento che, come tale, è coperto da fede privilegiata, fino a querela di falso, nella specie non proposta dall'opponente, il quale non può, quindi, fornire la prova contraria a mezzo della mera prova orale (articolata attraverso le contrastanti capitolazioni di cui al ricorso: “Vero che il 3.10.2020 il fondo era bagnato per la recente pioggia e che al momento del controllo nessuno dei soggetti
pag. 9/13 indicati nell'ordinanza impugnata stava effettuando attività lavorativa” – “vero che al momento dell'accertamento , , CP_3 Persona_1 Persona_2 Per_3
, e si erano avvicinati per chiedere
[...] Persona_4 Persona_5 Parte_2 di lavorare nei giorni successivi” – “vero che la raccolta del pomodoro era stata eseguita esclusivamente con macchine operatrici”).
9.3. Solo per completezza, si aggiunge che i predetti lavoratori, assistiti da un mediatore culturale linguistico, hanno anche reso in sede ispettiva, nell'immediatezza dei fatti, dichiarazioni – certamente utilizzabili in questa sede in concorso con altri elementi, tali da rendere superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 11934/2019;
8445/2020) e sostanzialmente attendibili, in ragione “dell'effetto sorpresa” che le fa presumere genuine ed immuni da possibili successivi condizionamenti (cfr. Cass.,
13910/2001; 9662/2001; 5231/2001) – nelle quali hanno concordemente riferito (cfr. in particolare verbali di sommarie informazioni di e in atti) Persona_1 Persona_3 di essere giunti sul fondo ed aver espletato l'attività di raccolta dei pomodori sin dalle ore 7.00, dunque da circa un'ora prima dell'accesso degli ispettori, avvenuto alle ore
8.30 (cfr. verbale di primo accesso del 3.10.2020, in atti).
A fronte del descritto quadro probatorio, sorretto da elementi obiettivi, solidi ed univoci nel senso della effettività e preesistenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro e dell'inizio delle prestazioni lavorative in regime di subordinazione in epoca antecedente all'accesso ispettivo, non colgono minimamente nel segno le generiche doglianze di parte appellante circa il mancato espletamento dell'istruttoria orale.
9.4. Innanzi tutto, il primo giudice ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto superfluo l'espletamento della prova testimoniale, valorizzando, da un lato, la fede privilegiata dell'attestazione secondo cui i lavoratori erano attivamente impegnati nella raccolta manuale del pomodoro (cfr. pag. 3: “in difetto di querela di falso, può ritenersi dimostrato quanto descritto nell'anzidetto verbale, vale a dire che i lavoratori rinvenuti al momento dell'accesso fossero intenti al lavoro, trattandosi di circostanza constatata direttamente, senza alcun margine di apprezzamento, dagli ispettori verbalizzanti”), dall'altro l'assoluta genericità dei fatti indicati nella capitolazione istruttoria (pag. 4).
pag. 10/13 Orbene, le argomentazioni rassegnate dal Tribunale non sono state affatto censurate dall'odierno appellante, il quale, invece, aveva l'onere di confutare specificamente la statuizione di inammissibilità della prova, per come articolata – e, quindi, perché ritenuta inidonea, anche per la sua genericità, a fornire elementi utili di supporto alla sua tesi difensiva –, formulando una critica adeguata e precisa della decisione, così da poterne consentire in questa sede il riesame, quale punto validamente ed efficacemente investito dall'impugnazione (cfr. Cass., 21566/2017; 18932/2016).
9.5. Ferma restando la considerazione che precede, v'è poi che, in effetti, i capitoli di prova articolati dall'opponente nel ricorso introduttivo si rivelano per lo più ininfluenti ai fini del decidere e, in ogni caso, inidonei (anche ove ammessi) a superare le circostanze già acclarate sulla base del restante compendio probatorio.
9.5.1. Si è già detto poc'anzi delle circostanze di prova sub c), d) ed e) (“Vero che il
3.10.2020 il fondo era bagnato per la recente pioggia e che al momento del controllo nessuno dei soggetti indicati nell'ordinanza impugnata stava effettuando attività lavorativa”; “Vero che al momento dell'accertamento , , CP_3 Persona_1
, , e si erano Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_2 avvicinati per chiedere di lavorare nei giorni successivi”; e) “Vero che la raccolta del pomodoro era stata eseguita esclusivamente con macchine operatrici”), radicalmente ed insuperabilmente smentite dall'accertamento ispettivo.
9.5.2. Inconferenti si appalesano, d'altro canto, le circostanze sub a) e b) (“Vero che il fondo coltivato a pomodoro in Lucera alla località Scoppaturo al momento dell'accertamento in data 3.10.2022 era condotto in affitto da ”; Controparte_5
“Vero che il pomodoro raccolto dal fondo è stato conferito da che ha Controparte_5 provveduto a tutte le operazione di coltivazione”), a nulla rilevando, ai fini che ci occupano, il titolo di detenzione e disponibilità del fondo o del prodotto – peraltro a dire dello stesso appellante “documentato” – quanto, piuttosto, la titolarità dell'azienda agricola e della gestione del personale, e, dunque, la qualità di datore di lavoro, attribuibile senza dubbio a e, per la verità, mai contestata dall'odierno Pt_1 appellante nel corso dell'intero procedimento amministrativo.
A tal proposito, basti osservare che è stato pacificamente proprio in data Pt_1
5.10.2020, a procedere all'assunzione dei n. 7 lavoratori indicati nell'ordinanza pag. 11/13 ingiunzione, di cui in precedenza, pacificamente, l'azienda agricola non aveva provveduto ad inoltrare alcuna denuncia di assunzione.
Ed è stato lo stesso nel corso dell'accesso ispettivo del 3.10.2020, a dichiarare Pt_1
agli ispettori di essersi occupato direttamente delle operazioni di ingaggio della manodopera necessaria per la raccolta del pomodoro, senza mai fare menzione della posizione della coniuge (“…ho raccolto le fotocopie dei documenti di CP_5
riconoscimento di circa 40 persone, anche se in realtà me ne servivano solo una ventina. Successivamente mi sono recato presso la UGL di dove ho consegnato CP_1 le copie dei documenti per procedere all'assunzione del personale. Questa mattina quando sono arrivato sul fondo non ho avuto modo di controllare i nomi delle persone presenti…”).
9.5.3. Altrettanto generica ed irrilevante si appalesa la capitolazione sub f) (“Vero che nessuno dei soggetti conosceva ”), perché del tutto vaga e dunque Parte_1
insufficiente ed inidonea ad avvalorare la tesi, rimasta apodittica e del tutto sfornita di riscontro, del c.d. “scambio di persona”, in un contesto in cui, peraltro, sarebbe stato preciso onere del datore di lavoro verificare l'identità dei soggetti cui demandare le prestazioni lavorative.
10. In definitiva, in forza delle superiori considerazioni, l'appello deve essere interamente disatteso, con integrale conferma della sentenza impugnata, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
11. Le spese seguono la ribadita soccombenza della parte privata odierna appellante e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
12. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228
(Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per pag. 12/13 l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 20.5.2024 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
FOGGIA, Sezione Lavoro, in data 21.11.2023, nei confronti dell'
[...]
, in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma interamente l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'amministrazione appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 25.2.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
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