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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
01.12.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127-ter co. 3 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1504/2024 con motivazione contestuale
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
NT MA
ricorrente
E
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
- , in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 entrambi difesi come in atti dall'avv. Federico Hernandez
- in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Gianfranco Ceci resistenti
OGGETTO: inquadramento superiore – quote sociali
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 e ritualmente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di CP_2 e per ottenere la Controparte_1 Controparte_3 condanna solidale delle convenute al pagamento in proprio favore delle differenze retributive da superiore inquadramento e restituzione di somme indebitamente trattenute come “quote sociali”.
Il ricorrente, in particolare, affermava di aver lavorato alle dipendenze di dal 28.11.2019 al 02.04.2024, Controparte_1 quale operaio V livello CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative facchinaggio, quale operaio addetto a mansioni multiple di magazzino (carico e scarico, prelievo, abbassamento e approntamento merci con l'ausilio di macchine e mezzi di sollevamento (carrello retrattile, giraffa e – solo saltuariamente – papera e paperino), presso lo stabilimento di Basiano nell'ambito dell'appalto insisteva per la condanna delle Controparte_3 resistenti al pagamento delle differenze retributive per il corretto inquadramento al IV livello CCNL di categoria o, in subordine, al
V secondo la corretta quantificazione tenuto conto delle asserite illegittime trattenute operate come “quota sociale”.
Si costituivano in giudizio, con distinte memorie le convenute, contestando quanto ex adverso sostenuto ed argomentato ed insistendo per il rigetto delle avverse pretese.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi richiesti e poi rinviata per discussione all'udienza del 23.04.2024 con le modalità della trattazione scritta, previa predisposizione di conteggi aggiornati sulla base delle eccezioni delle convenute.
Il ricorso può essere validamente accolto per le ragioni di seguito indicate.
***
Quanto alla domanda di superiore inquadramento, si è proceduto all'escussione dei testi richiesti al fine di appurare la correttezza o meno dell'inquadramento riconosciuto dalla datrice di lavoro al ricorrente (V CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative facchinaggio) alla luce delle reali mansioni espletate dallo stesso;
in proposito, si rammenta che appartengono al IV livello (oggetto di rivendicazione in via principale) i “lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche” ed in particolare “gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi” e “gli operai con mansioni multiple di magazzino” (v.
CCNL in atti). Più precisamente, rientrano in tale categoria “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico- operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso
l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Profili esemplificativi Operai Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” nonché il “facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (CCNL in atti).
Per completezza va aggiunto che appartengono al V livello
(formale inquadramento del ricorrente) i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”
(v. CCNL in atti).
In tema di mutamento di mansioni, l'art. 7, co. 3, CCNL stabilisce che “trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello” (v. CCNL in atti).
Infine, in caso di cumulo di mansioni, l'art. 8 CCNL prevede che
“al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti” (v. CCNL in atti).
L'istruttoria esperita ha sicuramente provato l'adibizione del ricorrente ad attività prevalente di carrellista con l'utilizzo di mezzi di sollevamento complessi.
Il teste , che ha iniziato a lavorare con Testimone_1 CP_1 nel 2018 e cessato per dimissioni ad aprile 2022 presso il
[...] magazzino di Basiano ha affermato: “il ricorrente era carrellista e adoperava il mezzo retrattile come da foto di cui al doc. 5B fasc. ricorrente;
il ricorrente non usava la Giraffa di cui al doc. 5 A fasc. ricorrente (che usavo io); solo qualche volta saltuariamente usava il transpallett uomo a bordo di cui al doc. 4 fasc. . La CP_2 regola era che utilizzasse per lavorare il retrattile che arrivava ad un 'altezza di circa 7 metri fino all'ultimo scaffale. Il ricorrente non ha mai svolto attività di saldatura e montaggio di scaffali. Il carrellista fa stoccaggio e spedizioni, fa anche abbassamenti se serve merce che è collocata in alto nel magazzino, ad esempio può capitare che i pickeristi chiamino il ricorrente per prelevare la merce posizionata sugli scaffali in alto”; il teste Testimone_2
a Basiano dal 2012 ha affermato che “Il ricorrente ha fatto picking
e riparazioni e poi è passato a carrellista. Ha fatto picking per circa un anno forse più, poi ha fatto il carrellista, mi pare fosse il
2014 più o meno. Solo il primo anno ha utilizzato il mezzo di cui al doc. 4 , poi ha sempre usato in prevalenza il mezzo di cui al CP_2 doc. 5 B fasc. ricorrente e solo di rado il mezzo di cui al doc. 5 A fasc. ricorrente. Nel 2017 ricordo che il ricorrente mi ha aiutato per delle riparazioni degli scaffali in alto, lui mi sollevava con il carrello in quota e io operavo la riparazione dalla piattaforma. Il ricorrente ha fatto riparazioni ma solo nel primo anno come prima dicevo. Il carrellista come il ricorrente fa stoccaggio e abbassamenti della merce dagli scaffali con il retrattile di cui al doc. 5 B ricorrente;
il ricorrente ha sempre fatto questo dal 2014 in poi. Preciso che ogni ufficio manda il turno la sera e la mattina successiva un messaggio con quello da fare, ognuno ha il suo carrello e la sua lista con la merce da prelevare in quota. Il ricorrente seguiva talvolta i nuovi assunti quando richiesto dal capo, ma non capitava sempre. ADR. Usava mezzi di sollevamento tutto il giorno, il retrattile arriva ad un'altezza superiore agli 8 metri. ADR il ricorrente non è stato ascoltato come testimone nella mia causa”; anche il teste Testimone_3 che ha “lavorato per il consorzio dal 2015; dal 2019 al 2024 CP_2 sono stato in ha dichiarato: “Conosco il Controparte_1 ricorrente e abbiamo lavorato insieme a Basiano;
lui sta facendo il carrellista dal 2018 fino a quando io sono andato via. Il ricorrente ha sempre adoperato per il suo lavoro i mezzi di cui ai docc. 5 c e
5 b fasc. ricorrente;
il ricorrente non ha mai usato la giraffa di cui al doc. 5 a fasc. ricorrente né il mezzo di cui al doc. 4 fasc. ; CP_2 prima del 2018 il ricorrente faceva picking e utilizzava il al doc. 4 fasc. , poi dal 2018 ha lavorato solo sul carrello e lo CP_2 utilizzava per gran parte della giornata anche 8/10 ore. Il retrattile arriva fino a 10 -12 metri secondo me e si sollevano mediamente
25 bancali l 'ora come da direttiva, se non lo facevi ti mandano a casa. Anche il ricorrente è passato in Servizi come me CP_1 nel 2019. Abbiamo sempre lavorato negli stessi turni, dalle 05.00 del mattino alle 19.00. Per noi che lavoravamo da tanto tempo non
c 'era turno, si lavorava circa 10 ore al giorno e anche di più.
L'appalto su cui lavoravamo era il Gigante e anche ” CP_3 anche l'unico teste di parte convenuta escusso,
[...] ha confermato la tesi di parte ricorrente: Testimone_4
“Conosco il ricorrente e anche lui lavorava a Basiano e faceva il carrellista. Il ricorrente ha sempre adoperato per il suo lavoro i mezzi di cui ai docc. 5 b e (solo una volta) il mezzo di cui al doc. 5
a ricorrente;
il ricorrente non ha mai usato il mezzo di cui al doc.
4 fasc. ; non mi pare che il ricorrente avesse mai fatto altre CP_2 attività diverse dal carrellista nemmeno prima. L'appalto dove lavoravamo era quello . Il ricorrente usa il retrattile di cui CP_3 al doc. 5 b per tutta la giornata di lavoro da quando inizia fino alla fine della giornata. (…) Vedevo il ricorrente lavorare quotidianamente, eravamo nello stesso magazzino”.
In pratica, tutti i testi escussi hanno confermato che in un primo limitato periodo (antecedente a quello per cui è causa) il ricorrente ha svolto mansioni di pickerista (mansione che può rientrare nelle previsioni di cui al livello V CCNL di settore), ma, a partire dal
2018, ha stabilmente svolto mansioni ascrivibili al livello IV (v. declaratoria sopra riportata) adoperando mezzi di sollevamento complessi quale giraffa e retrattile (v. immagini di cui ai docc. 5b e c fasc. ricorrente mostrate a tutti i testi).
Sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti allo svolgimento di mansioni ascrivibili al IV livello CCNL, con conseguente diritto a vedersi corrispondere l'importo di € 21.500,86 come da conteggio aggiornato depositato con le note autorizzate del 16.06.2025. Da tale importo deve essere detratta la somma di € 1.077,07 relativa a trattenute operate dal luglio 2021 a giugno 2022 in base a delibera assunta in sede di assemblea del 2021 unica alla quale il ricorrente
è stato regolarmente convocato.
Ne deriva che il signor ha diritto al pagamento a titolo di Pt_1 differenze retributive della somma di € 20.423,79 oltre incidenza sul TFR per € 1.512,87.
Si dispone anche la condanna solidale di tutte le resistenti a versare gli importi ora indicati al ricorrente, sussistendo la responsabilità solidale del e della società ex art. 29 d.lgs. CP_2 CP_3
276/2003 oltre che quella principale della datrice di lavoro;
ai sensi degli arti. 13 e 16 del contratto di appalto (doc. 4 memoria
), il (e la consorziata) sarà tenuto a manlevare e CP_3 CP_2 tenere indenne dalle conseguenze economiche Controparte_3 scaturenti dalla presente decisione.
Il ricorso può essere, in definitiva, accolto, per le ragioni appena indicate ed entro i limiti illustrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello IV CCNL di settore nel periodo per cui è causa e condanna, in solido, le resistenti al pagamento in favore del ricorrente di € 20.423,79 oltre incidenza sul TFR per € 1.512,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna il e la consorziata CP_2 Controparte_1
a manlevare e tenere indenne dalle
[...] Controparte_3 conseguenze economiche scaturenti dalla presente decisione.
Così deciso in Bergamo, il 14.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
01.12.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127-ter co. 3 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1504/2024 con motivazione contestuale
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
NT MA
ricorrente
E
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
- , in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 entrambi difesi come in atti dall'avv. Federico Hernandez
- in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Gianfranco Ceci resistenti
OGGETTO: inquadramento superiore – quote sociali
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 e ritualmente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di CP_2 e per ottenere la Controparte_1 Controparte_3 condanna solidale delle convenute al pagamento in proprio favore delle differenze retributive da superiore inquadramento e restituzione di somme indebitamente trattenute come “quote sociali”.
Il ricorrente, in particolare, affermava di aver lavorato alle dipendenze di dal 28.11.2019 al 02.04.2024, Controparte_1 quale operaio V livello CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative facchinaggio, quale operaio addetto a mansioni multiple di magazzino (carico e scarico, prelievo, abbassamento e approntamento merci con l'ausilio di macchine e mezzi di sollevamento (carrello retrattile, giraffa e – solo saltuariamente – papera e paperino), presso lo stabilimento di Basiano nell'ambito dell'appalto insisteva per la condanna delle Controparte_3 resistenti al pagamento delle differenze retributive per il corretto inquadramento al IV livello CCNL di categoria o, in subordine, al
V secondo la corretta quantificazione tenuto conto delle asserite illegittime trattenute operate come “quota sociale”.
Si costituivano in giudizio, con distinte memorie le convenute, contestando quanto ex adverso sostenuto ed argomentato ed insistendo per il rigetto delle avverse pretese.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi richiesti e poi rinviata per discussione all'udienza del 23.04.2024 con le modalità della trattazione scritta, previa predisposizione di conteggi aggiornati sulla base delle eccezioni delle convenute.
Il ricorso può essere validamente accolto per le ragioni di seguito indicate.
***
Quanto alla domanda di superiore inquadramento, si è proceduto all'escussione dei testi richiesti al fine di appurare la correttezza o meno dell'inquadramento riconosciuto dalla datrice di lavoro al ricorrente (V CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative facchinaggio) alla luce delle reali mansioni espletate dallo stesso;
in proposito, si rammenta che appartengono al IV livello (oggetto di rivendicazione in via principale) i “lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche” ed in particolare “gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi” e “gli operai con mansioni multiple di magazzino” (v.
CCNL in atti). Più precisamente, rientrano in tale categoria “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico- operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso
l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Profili esemplificativi Operai Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” nonché il “facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (CCNL in atti).
Per completezza va aggiunto che appartengono al V livello
(formale inquadramento del ricorrente) i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”
(v. CCNL in atti).
In tema di mutamento di mansioni, l'art. 7, co. 3, CCNL stabilisce che “trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello” (v. CCNL in atti).
Infine, in caso di cumulo di mansioni, l'art. 8 CCNL prevede che
“al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti” (v. CCNL in atti).
L'istruttoria esperita ha sicuramente provato l'adibizione del ricorrente ad attività prevalente di carrellista con l'utilizzo di mezzi di sollevamento complessi.
Il teste , che ha iniziato a lavorare con Testimone_1 CP_1 nel 2018 e cessato per dimissioni ad aprile 2022 presso il
[...] magazzino di Basiano ha affermato: “il ricorrente era carrellista e adoperava il mezzo retrattile come da foto di cui al doc. 5B fasc. ricorrente;
il ricorrente non usava la Giraffa di cui al doc. 5 A fasc. ricorrente (che usavo io); solo qualche volta saltuariamente usava il transpallett uomo a bordo di cui al doc. 4 fasc. . La CP_2 regola era che utilizzasse per lavorare il retrattile che arrivava ad un 'altezza di circa 7 metri fino all'ultimo scaffale. Il ricorrente non ha mai svolto attività di saldatura e montaggio di scaffali. Il carrellista fa stoccaggio e spedizioni, fa anche abbassamenti se serve merce che è collocata in alto nel magazzino, ad esempio può capitare che i pickeristi chiamino il ricorrente per prelevare la merce posizionata sugli scaffali in alto”; il teste Testimone_2
a Basiano dal 2012 ha affermato che “Il ricorrente ha fatto picking
e riparazioni e poi è passato a carrellista. Ha fatto picking per circa un anno forse più, poi ha fatto il carrellista, mi pare fosse il
2014 più o meno. Solo il primo anno ha utilizzato il mezzo di cui al doc. 4 , poi ha sempre usato in prevalenza il mezzo di cui al CP_2 doc. 5 B fasc. ricorrente e solo di rado il mezzo di cui al doc. 5 A fasc. ricorrente. Nel 2017 ricordo che il ricorrente mi ha aiutato per delle riparazioni degli scaffali in alto, lui mi sollevava con il carrello in quota e io operavo la riparazione dalla piattaforma. Il ricorrente ha fatto riparazioni ma solo nel primo anno come prima dicevo. Il carrellista come il ricorrente fa stoccaggio e abbassamenti della merce dagli scaffali con il retrattile di cui al doc. 5 B ricorrente;
il ricorrente ha sempre fatto questo dal 2014 in poi. Preciso che ogni ufficio manda il turno la sera e la mattina successiva un messaggio con quello da fare, ognuno ha il suo carrello e la sua lista con la merce da prelevare in quota. Il ricorrente seguiva talvolta i nuovi assunti quando richiesto dal capo, ma non capitava sempre. ADR. Usava mezzi di sollevamento tutto il giorno, il retrattile arriva ad un'altezza superiore agli 8 metri. ADR il ricorrente non è stato ascoltato come testimone nella mia causa”; anche il teste Testimone_3 che ha “lavorato per il consorzio dal 2015; dal 2019 al 2024 CP_2 sono stato in ha dichiarato: “Conosco il Controparte_1 ricorrente e abbiamo lavorato insieme a Basiano;
lui sta facendo il carrellista dal 2018 fino a quando io sono andato via. Il ricorrente ha sempre adoperato per il suo lavoro i mezzi di cui ai docc. 5 c e
5 b fasc. ricorrente;
il ricorrente non ha mai usato la giraffa di cui al doc. 5 a fasc. ricorrente né il mezzo di cui al doc. 4 fasc. ; CP_2 prima del 2018 il ricorrente faceva picking e utilizzava il al doc. 4 fasc. , poi dal 2018 ha lavorato solo sul carrello e lo CP_2 utilizzava per gran parte della giornata anche 8/10 ore. Il retrattile arriva fino a 10 -12 metri secondo me e si sollevano mediamente
25 bancali l 'ora come da direttiva, se non lo facevi ti mandano a casa. Anche il ricorrente è passato in Servizi come me CP_1 nel 2019. Abbiamo sempre lavorato negli stessi turni, dalle 05.00 del mattino alle 19.00. Per noi che lavoravamo da tanto tempo non
c 'era turno, si lavorava circa 10 ore al giorno e anche di più.
L'appalto su cui lavoravamo era il Gigante e anche ” CP_3 anche l'unico teste di parte convenuta escusso,
[...] ha confermato la tesi di parte ricorrente: Testimone_4
“Conosco il ricorrente e anche lui lavorava a Basiano e faceva il carrellista. Il ricorrente ha sempre adoperato per il suo lavoro i mezzi di cui ai docc. 5 b e (solo una volta) il mezzo di cui al doc. 5
a ricorrente;
il ricorrente non ha mai usato il mezzo di cui al doc.
4 fasc. ; non mi pare che il ricorrente avesse mai fatto altre CP_2 attività diverse dal carrellista nemmeno prima. L'appalto dove lavoravamo era quello . Il ricorrente usa il retrattile di cui CP_3 al doc. 5 b per tutta la giornata di lavoro da quando inizia fino alla fine della giornata. (…) Vedevo il ricorrente lavorare quotidianamente, eravamo nello stesso magazzino”.
In pratica, tutti i testi escussi hanno confermato che in un primo limitato periodo (antecedente a quello per cui è causa) il ricorrente ha svolto mansioni di pickerista (mansione che può rientrare nelle previsioni di cui al livello V CCNL di settore), ma, a partire dal
2018, ha stabilmente svolto mansioni ascrivibili al livello IV (v. declaratoria sopra riportata) adoperando mezzi di sollevamento complessi quale giraffa e retrattile (v. immagini di cui ai docc. 5b e c fasc. ricorrente mostrate a tutti i testi).
Sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti allo svolgimento di mansioni ascrivibili al IV livello CCNL, con conseguente diritto a vedersi corrispondere l'importo di € 21.500,86 come da conteggio aggiornato depositato con le note autorizzate del 16.06.2025. Da tale importo deve essere detratta la somma di € 1.077,07 relativa a trattenute operate dal luglio 2021 a giugno 2022 in base a delibera assunta in sede di assemblea del 2021 unica alla quale il ricorrente
è stato regolarmente convocato.
Ne deriva che il signor ha diritto al pagamento a titolo di Pt_1 differenze retributive della somma di € 20.423,79 oltre incidenza sul TFR per € 1.512,87.
Si dispone anche la condanna solidale di tutte le resistenti a versare gli importi ora indicati al ricorrente, sussistendo la responsabilità solidale del e della società ex art. 29 d.lgs. CP_2 CP_3
276/2003 oltre che quella principale della datrice di lavoro;
ai sensi degli arti. 13 e 16 del contratto di appalto (doc. 4 memoria
), il (e la consorziata) sarà tenuto a manlevare e CP_3 CP_2 tenere indenne dalle conseguenze economiche Controparte_3 scaturenti dalla presente decisione.
Il ricorso può essere, in definitiva, accolto, per le ragioni appena indicate ed entro i limiti illustrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello IV CCNL di settore nel periodo per cui è causa e condanna, in solido, le resistenti al pagamento in favore del ricorrente di € 20.423,79 oltre incidenza sul TFR per € 1.512,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna il e la consorziata CP_2 Controparte_1
a manlevare e tenere indenne dalle
[...] Controparte_3 conseguenze economiche scaturenti dalla presente decisione.
Così deciso in Bergamo, il 14.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta