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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 386/2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 9:35 innanzi alla dott.ssa AR AN, sono comparsi: per l'avv. AC CA RD Parte_1 per con il dott. VALENTINO Controparte_1
CUDEMO nessuno compare
L'avv. Calò Carducci si riporta al ricorso e, quanto all'eccezione del , richiama CP_1 giurisprudenza 218/2025 Tribunale di Milano in punto di supplenze brevi.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
AR AN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AC CA RD ed elettivamente domiciliata a Prato, via Pomeria 75/A, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. rappresentato e difeso dal dott. VALENTINO CUDEMO ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 7, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, attualmente docente a tempo indeterminato, ha adito il Tribunale di Parte_1
Prato per accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co.
121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Si è costituito il , eccependo, nel merito, la correttezza del proprio operato, conforme CP_1 alla disciplina vigente in materia.
Rileva, che la docente nell'a.s. 2020/2021 ha svolto supplenze brevi e saltuarie e chiede il rigetto della domanda per tale annualità.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 2
dicembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda deve essere accolta tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato di questo
Ufficio e della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n.
29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03).
Deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_2
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Pag. 3 di 6 Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per
quello impiegato a tempo determinato presso il ”- contrasta con la clausola 4 punto 1 CP_1
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a
quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche
equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc. 1-5) consentono di concludere
Pag. 4 di 6 che la docente ha prestato un'attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profilli di oggettiva differenziazione con l'attività di docenza prestata dal personale di ruolo.
Difatti, rispetto all'eccezione del secondo il quale la docente ha svolto servizi brevi e CP_1
saltuari che non giustificherebbero la concessione del beneficio, essendosi la prestazione protratta per un totale di centouno giorni, deve osservarsi che, in realtà, già la Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata, ha ritenuto che l'indagine in ordine alla comparabilità o meno tra la prestazione resa tra il docente precario e quello di ruolo, non può essere condotta sulla base di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, quali, il part- time dei docenti di ruolo, l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato, né sulla base del dato normativo dei 180 giorni considerato da disposizioni riguardanti specifici fenomeni (quale, la ricostruzione della carriera, la retribuzione nei mesi estivi, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova) “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire
un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica””.
Pur non avendo la pronuncia affrontando la tematica qui in rilievo, ha chiaramente evidenziato la funzione formativa della carta docente che non può essere esclusa sulla sola base della durata dei contratti, dovendosi piuttosto verificarsi se le supplenze in concreto svolte abbiano sostanzialmente modificato le funzioni di tali docenti, la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo.
In tal senso si è del resto recentemente espressa la CGUE (sentenza 3 luglio 2025) secondo la quale “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a
perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
[sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, elettronica), C-450/21, Controparte_3
EU:C:2022:411, punto 46]”.
Pag. 5 di 6 Nel caso di specie, nessuna allegazione in punto di mansioni svolte dalla ricorrente e dalla obiettiva differenza con quelle svolte dai docenti di ruolo è stata articolata dal . CP_1
Ne consegue l'accoglimento della domanda con riferimento a tutte le annualità richieste.
Di conseguenza, il deve essere condannato a mettere a disposizione della ricorrente CP_1
la carta docente per l'anno di cui al ricorso (quattro in tutto) dell'importo nominale di euro
500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
Deve escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma,
che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr.
Cass., n. 29961/2023 cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura documentale (che giustifica la quantificazione degli importi della fase istruttoria nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) CP_1
per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
2.343 euro, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P. e contributo unificato se dovuto.
Prato, 2 dicembre 2025 Il Giudice
AR AN
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 9:35 innanzi alla dott.ssa AR AN, sono comparsi: per l'avv. AC CA RD Parte_1 per con il dott. VALENTINO Controparte_1
CUDEMO nessuno compare
L'avv. Calò Carducci si riporta al ricorso e, quanto all'eccezione del , richiama CP_1 giurisprudenza 218/2025 Tribunale di Milano in punto di supplenze brevi.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
AR AN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AC CA RD ed elettivamente domiciliata a Prato, via Pomeria 75/A, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. rappresentato e difeso dal dott. VALENTINO CUDEMO ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 7, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, attualmente docente a tempo indeterminato, ha adito il Tribunale di Parte_1
Prato per accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co.
121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Si è costituito il , eccependo, nel merito, la correttezza del proprio operato, conforme CP_1 alla disciplina vigente in materia.
Rileva, che la docente nell'a.s. 2020/2021 ha svolto supplenze brevi e saltuarie e chiede il rigetto della domanda per tale annualità.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 2
dicembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda deve essere accolta tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato di questo
Ufficio e della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n.
29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03).
Deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_2
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Pag. 3 di 6 Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per
quello impiegato a tempo determinato presso il ”- contrasta con la clausola 4 punto 1 CP_1
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a
quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche
equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc. 1-5) consentono di concludere
Pag. 4 di 6 che la docente ha prestato un'attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profilli di oggettiva differenziazione con l'attività di docenza prestata dal personale di ruolo.
Difatti, rispetto all'eccezione del secondo il quale la docente ha svolto servizi brevi e CP_1
saltuari che non giustificherebbero la concessione del beneficio, essendosi la prestazione protratta per un totale di centouno giorni, deve osservarsi che, in realtà, già la Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata, ha ritenuto che l'indagine in ordine alla comparabilità o meno tra la prestazione resa tra il docente precario e quello di ruolo, non può essere condotta sulla base di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, quali, il part- time dei docenti di ruolo, l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato, né sulla base del dato normativo dei 180 giorni considerato da disposizioni riguardanti specifici fenomeni (quale, la ricostruzione della carriera, la retribuzione nei mesi estivi, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova) “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire
un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica””.
Pur non avendo la pronuncia affrontando la tematica qui in rilievo, ha chiaramente evidenziato la funzione formativa della carta docente che non può essere esclusa sulla sola base della durata dei contratti, dovendosi piuttosto verificarsi se le supplenze in concreto svolte abbiano sostanzialmente modificato le funzioni di tali docenti, la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo.
In tal senso si è del resto recentemente espressa la CGUE (sentenza 3 luglio 2025) secondo la quale “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a
perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
[sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, elettronica), C-450/21, Controparte_3
EU:C:2022:411, punto 46]”.
Pag. 5 di 6 Nel caso di specie, nessuna allegazione in punto di mansioni svolte dalla ricorrente e dalla obiettiva differenza con quelle svolte dai docenti di ruolo è stata articolata dal . CP_1
Ne consegue l'accoglimento della domanda con riferimento a tutte le annualità richieste.
Di conseguenza, il deve essere condannato a mettere a disposizione della ricorrente CP_1
la carta docente per l'anno di cui al ricorso (quattro in tutto) dell'importo nominale di euro
500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
Deve escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma,
che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr.
Cass., n. 29961/2023 cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura documentale (che giustifica la quantificazione degli importi della fase istruttoria nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) CP_1
per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
2.343 euro, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P. e contributo unificato se dovuto.
Prato, 2 dicembre 2025 Il Giudice
AR AN
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