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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/07/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 738/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
VARLIERO LUCIA,
RICORRENTE
contro
nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. RONCADA LAURA CP_1
e dell'Avv. ENRICO MONTI,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale dal resistente deducendo che da tempo sarebbero venute meno l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dal fallimento del tentativo di conciliazione.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo per il prosieguo sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in Parte_1
MOLDOVA il 27/01/1986 e nato in [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio a Rimini il giorno 15/09/2014, con atto trascritto nel Comune di RIMINI nel
Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2014, n. 155, parte 1.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 10.07.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 738/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
VARLIERO LUCIA,
RICORRENTE
contro
nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. RONCADA LAURA CP_1
e dell'Avv. ENRICO MONTI,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale dal resistente deducendo che da tempo sarebbero venute meno l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dal fallimento del tentativo di conciliazione.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo per il prosieguo sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in Parte_1
MOLDOVA il 27/01/1986 e nato in [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio a Rimini il giorno 15/09/2014, con atto trascritto nel Comune di RIMINI nel
Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2014, n. 155, parte 1.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 10.07.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi