Art. 1. 1. Il contributo annuo dello Stato alla stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli, stabilito in lire 1.500 milioni dalla legge 5 agosto 1978, n. 501 , e' elevato a lire 4.700 milioni, a decorrere dal 1 gennaio 1986.
2. Per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e' altresi' attribuito alla stazione zoologica di cui al comma 1 un contributo straordinario di lire 3.500 milioni per opere di ristrutturazione edilizia e tecnico-scientifica.
2. Per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e' altresi' attribuito alla stazione zoologica di cui al comma 1 un contributo straordinario di lire 3.500 milioni per opere di ristrutturazione edilizia e tecnico-scientifica.