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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/12/2021, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2021
N. 01472/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2004, proposto da
Marina Fiorita S.p.A. Ora Cantiere Celli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Cavallino - Treporti - (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zuccolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;
Regione Veneto - (Ve), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 30762 del 27.11.03 con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia privata Urbanistica del Comune di Cavallino Treporti, ha respinto la domanda di concessione edilizia relativa al mutamento di destinazione d'uso e modifiche interne ed esterne di un immobile sito nel Terminale di Treporti;
del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia espresso con voto n. 17/5414141 nella seduta n. 17 del 23.9.2003;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino - Treporti - (Ve);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 novembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Comune di Cavallino Treporti ha respinto la domanda di concessione edilizia presentata dalla società ricorrente per ottenere il mutamento di destinazione d’uso e alcune modifiche interne di un immobile sito nel terminal di Treporti.
Il diniego ha, in particolare, riguardato i seguenti interventi: cambio d’uso con opere del parcheggio cicli e motocicli, finalizzato all’insediamento di una agenzia di viaggi; ampliamento della superficie del locale adibito a chiosco souvenir, con riduzione del locale destinato alla biglietteria e modifica dello scoperto dei fabbricati.
Il provvedimento negativo è stato motivato dal Comune in ragione del contrasto degli interventi (già realizzati) con il Piano particolareggiato e con la correlata Convenzione attuativa.
La ricorrente ha impugnato il suddetto diniego, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare sostenendo che la convenzione urbanistica che disciplinava il Terminal si sarebbe risolta e avrebbe perso efficacia in ragione del decorso del tempo o dell’inadempimento del Comune alle relative obbligazioni.
Si è costituito in giudizio il Comune contrastando le avverse pretese.
Il ricorso - pur ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato non ha carattere meramente confermativo del precedente diniego del 27.2.2001 poiché emesso all’esito di una nuova istruttoria (sopralluogo dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale del 13.12.2001) – è infondato per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
La domanda di concessione edilizia presentata dalla ricorrente è stata correttamente intesa dal Comune alla stregua di una domanda di concessione edilizia in sanatoria, avendo l’Ente Civico accertato, a seguito di apposito sopralluogo dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale svolto in data 13.12.2001 successivamente al primo diniego, che la società aveva di fatto già eseguito gli interventi di cui trattasi in assenza di titolo abilitativo.
Ciò posto, com’è noto, il rilascio della concessione (ora permesso di costruire) in sanatoria presuppone la c.d. doppia conformità dell’opera ovvero la non contrarietà dell’intervento abusivo alla disciplina urbanistico-edilizia in vigore sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001); la prova della doppia conformità è a carico del privato che richiede la sanatoria.
La società ricorrente non ha allegato né provato, in sede procedimentale e finanche nel presente giudizio, l’esatta epoca di realizzazione degli interventi abusivi per cui è causa (non è dato sapere se egli stessi, benchè verosimilmente eseguiti dopo il collaudo, siano stati realizzati anteriormente o posteriormente alla dedotta risoluzione stragiudiziale della convenzione urbanistica attuativa), venendo così meno all’onere di provare la doppia conformità dell’opera su di essa gravante.
Tale carenza di allegazione e prova determina per ciò solo il rigetto del ricorso, considerato, altresì, che gli interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo - che hanno determinato una riduzione degli spazi asserviti a deposito di cicli e motocicli e di quelli destinati a biglietteria, per aumentare corrispondentemente le superfici riservate alle attività propriamente commerciali, vendita di souvenirs e agenzia di viaggio - non risultano conformi a quanto previsto dalle NTA del Piano particolareggiato relativo al Terminal di Cavallino Treporti in quanto non rispettano la specifica destinazione d’uso prevista per l’area (che non era genericamente commerciale) e, comunque, il dimensionamento e l’allocazione degli spazi e delle attività previsti all’interno del Terminal (Tav. 6 P.P. del Terminal di Treporti-destinazioni d’uso Tav 7-distribuzione degli spazi e degli edifici).
Alla luce delle suesposte considerazioni (mancata allegazione e prova del momento di realizzazione degli abusi; contrasto degli interventi abusivi con il Piano particolareggiato del 1986) il ricorso deve essere respinto nel merito, senza necessità di scrutinare la questione relativa all’avvenuta o meno risoluzione stragiudiziale, a seguito di diffida ad adempiere, della convenzione urbanistica attuativa: questione superata o assorbita, in primo luogo, dal mancato assolvimento dell’onere di provare il momento di realizzazione dell’abuso (e dunque la doppia conformità dell’opera) e, in secondo luogo, dal rilevato contrasto delle opere abusive con il P.P. del 1986.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO