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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 29.04.2025 la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...] (cf. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio dell'Avv. Antonio Panico che lo rappresenta e lo difende.
Ricorrente
E
, in persona del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede Controparte_1 legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/A presso ex Ospedale Frullone
Oggetto: azione di accertamento del diritto del ricorrente alla maggiorazione prevista dall'art.9 del
CCNL 20/09/2001 per la prestazione lavorativa resa nelle giornate festive infrasettimanali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2024 il ricorrente , dipendente dell , con Parte_2 profilo e inquadramento come da cedolini allegati al ricorso, con orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali, articolato su turni esponeva che per lo svolgimento di tale particolare tipologia di turno era spesso tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che l'art. 29 del CCNL 2016-2018 dispone che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che nel periodo da dicembre 2018 a dicembre 2022 l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo;
che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività infrasettimanali;
che aveva presentato richiesta di pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate senza alcun esito.
Ciò premesso, cosi concludeva “ Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l , Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 4.519,61 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per gli anni dal 2018 al 2022 ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia”. L'azienda convenuta, regolarmente costituitasi, eccepiva la nullità del ricorso, nonché la decadenza e la prescrizione quinquennale dei crediti nonché l'infondatezza, nel merito, della domanda azionata della quale chiedeva, pertanto, il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con decreto n. 356/2024 del 15 ottobre la causa era assegnata alla scrivente previo scardinamento dal ruolo Per_1
Sulla base della documentazione in atti, all'udienza di discussione del 29 aprile 2025, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente va rigettata la eccezione di nullità del ricorso.
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione.
Secondo l'orientamento, ormai unanime, della giurisprudenza, infatti, “il ricorso introduttivo è nullo quando sia omesso ovvero sia del tutto incerto il petitum, non individuabile attraverso l'esame complessivo dell'atto. Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva”. (tra le altre Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, n.14379).
Nel caso di specie, dalla prospettazione dei fatti delineata nell'atto introduttivo, quest'ultimo non può considerarsi nullo in quanto appare completo di tutti gli elementi necessari atti a consentire sia al Giudice che al contraddittore la comprensione dei relativi causa petendi e petitum, tant'è che la parte convenuta è stata in grado di apprestare un'esauriente difesa.
Nel merito va rilevato che il tema d'indagine si incentra sulla richiesta del ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 01.09.1995 (attualmente art. 86 comma 13 CCNL 2016 -2018) è volta, unicamente, a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art 9 CCNL 2001 ( attualmente art. 29 co.6 CCNL 2016 -2018) di “ godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, o in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
L'art. 44 del CCNL del 1.9.1995, nel disciplinare particolari condizioni di lavoro, prevedeva, dal comma 3 al comma 12, il riconoscimento di un'indennità ad hoc per i lavoratori del comparto sanità che svolgevano la prestazione su tre turni (cd. lavoratori turnisti).
L'art. 9, comma 1, dell'Accordo integrativo del 7.4.1999 (siglato il 20.9.2001) che è stato invocato dall'odierna resistente, prevedeva: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione Cont del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall Ed, invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. A ciò aggiungasi che nessuna prescrizione del credito preteso risulta essere intervenuta dal momento che viene in questa sede richiesto il pagamento di differenze retributive dal dicembre 2018 al dicembre 2022 ed è stata fornita in atti la prova di aver interrotto la prescrizione. Pertanto l'eccezione di prescrizione ex adverso formulata risulta destituita di fondamento e va rigettata.
Nel merito si osserva che sulla questione della cumulabilità delle norme, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass. 25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre 1995” (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL 2016-2018) “per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl 20 settembre 2001” (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), “di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Inoltre la Suprema Corte di Cassazione ( cfr. in ultimo Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 20743 del
18.07.2023) ha esplicitamente stabilito che: “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. Si aggiunga che, secondo l'interpretazione sistematica delle norme della contrattazione collettiva in esame fornita dalla Cassazione: “la tesi sostenuta dall' , CP_2 secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17)”.
Con
Dunque, la tesi prospettata dalla resistente non trova riscontri nell'iter argomentativo della Con Suprema Corte. La , infatti vorrebbe ancorare l'applicabilità della norma di cui all'art. 9 al superamento da parte del lavoratore turnista dell'orario ordinario di lavoro. La Suprema Corte, con Con la citata ordinanza esclude quanto sostenuto dalla chiarendo che:” …l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”.
È chiara l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, la quale, nel suindicato passaggio, ha escluso qualsiasi differenziazione tra il personale turnista e non turnista, ai fini dell'applicabilità della maggiorazione per lavoro straordinario, a differenza di quanto sostiene invece l'appellante.
Si aggiunga poi che, sempre secondo l'esegesi della Cassazione: “la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo”. Cont Alla stregua di tutto quanto sovra esposto e considerato che l resistente, lungi dal muovere una specifica contestazione relativamente alle circostanze fattuali poste dal ricorrente a fondamento della pretesa così come azionata nel presente giudizio, da ritenersi, pertanto, pacifiche tra le parti in causa, si è limitata, a ben vedere, ad insistere, in punto di mero diritto, sull'inapplicabilità della norma contrattuale invocata dall'istante alla fattispecie che ci occupa, la domanda giudiziale può trovare accoglimento in considerazione del principio di diritto sovra esposto.
Cont Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale indicato dettagliatamente nel ricorso introduttivo dal dicembre 2018 al dicembre
2022 per un totale di 192 ore di lavoro festivo infrasettimanale, della somma di € 3.542, 40 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro festivo per i periodi su indicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali, oltre accessori di legge.
A tal proposito questo giudice ritiene di dover aderire al conteggio così come redatto da procuratore di parte ricorrente in quanto correttamente formulato e non oggetto di specifica contestazione nel corpo della memoria di costituzione.
Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante al ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.:
Cass. 19 gennaio 2006 n 945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285).
Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati in atti. Inoltre, la resistente nel costituirsi nulla eccepiva in ordine all'effettiva presenza dei lavoratori in detti turni, sollevando eccezioni solo in ordine alla spettanza della maggiorazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento della domanda condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento della somma di euro 4.519,61 in favore di oltre interessi al saggio Parte_1 legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 legge 412/1991 dalla data di maturazione al soddisfo;
condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese che Controparte_1 si liquidano in € 1.100,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv.
Panico.
Si comunichi.
Napoli 29.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce