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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8880/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona EL Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 8880 EL ruolo generale affari contenziosi ELl'anno 2020 e promossa
da
(C.F./P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
EL legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti e dom.ri Alberto Luppi e Francesco Luppi
entrambi EL foro di Brescia;
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. , in persona EL legale ONroparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom. Fabio Pattarini EL foro di Mantova;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto contratto di appalto, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Per l'attrice: “In via principale: - previo ogni accertamento e declaratoria EL caso, anche in ordine
all'inadempimento ELle obbligazioni assunte, condannare al pagamento, ONroparte_1 in favore di parte attrice, ELl'importo di € 60.858,95, ovvero EL diverso importo accertato in corso
di causa, maggiorato di interessi legali;
- Rigettare, perché infondate, in fatto e in diritto, le eccezioni
di parte convenuta e la relativa domanda riconvenzionale;
- Spese e compensi professionali
interamente rifusi”.
Per la convenuta: “in via principale di merito - voglia l'ecc.mo tribunale di Brescia, per i motivi di
cui in narrativa e/o per quelli che dovesse rilevare d'ufficio, poiché decadute, prescritte e/o
comunque sfornite di prova, rigettare le domande tutte di parte attrice e conseguentemente
condannare “ , alla rifusione dei compensi e ELle Parte_1
spese di causa, oltre al rimborso forfettario EL 15%, c.p.a. ed i.v.a. in favore di “cfc interventi
speciali s.r.l.”. in via riconvenzionale - voglia l'ecc.mo Tribunale di Brescia, per i motivi di cui in
narrativa e/o per quelli che dovesse rilevare d'ufficio, condannare “ Parte_1
al pagamento ELla fattura n. 44/2020 emessa da “ ,
[...] ONroparte_1
relativa ai lavori eseguiti su richiesta ELl'attrice nel corso EL mese di settembre 2019, per una
somma pari ad € 810,08, oltre agli interessi legali fino al soddisfo ed alla rifusione dei compensi e
ELle spese di causa, oltre al rimborso forfettario EL 15%, c.p.a. ed i.v.a., il tutto in favore di “
[...]
; in via di estremo subordine - voglia l'ecc.mo Tribunale di Brescia, ONroparte_1
esclusivamente nel denegato caso di accoglimento ELla domanda attorea e rigetto ELle eccezioni
tutte ELla convenuta, procedere al ricalcolo ed alla corretta quantificazione ELla somma richiesta
dalla società attrice, sulla base ELl'effettiva spesa sopportata e provata per la ricerca ELla causa
ed il rimedio dei vizi lamentati, compensandola con la somma richiesta in via riconvenzionale dalla
convenuta e con compensazione fra le parti dei compensi e ELle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.8.2020, la società Parte_1
chiedeva al Tribunale di Brescia l'accertamento ELl'inadempimento ELla convenuta
[...] [...]
al contratto di appalto inter partes, avente ad oggetto opere di ONroparte_1 impermeabilizzazione ELle strutture di cemento armato, con la condanna ELla stessa al pagamento
ELl'importo di € 60.858,95 a titolo di risarcimento EL danno.
A tal fine deduceva, in particolare, che:
- con contratto EL 1.2.2018 la società W&J Beteiligunsgesellschaft, committente principale,
appaltava all'attrice opere edili per la costruzione di due edifici residenziali, in AT EL
RD (BS);
- la società attrice subappaltava alla odierna convenuta, ditta specializzata ONroparte_1
le opere di impermeabilizzazione ELle strutture in cemento armato dei predetti
[...]
edifici, consistenti negli interventi di cui alle conferme d'ordine 21.5.18, 24.5.18 e 18.6.18,
aventi ad oggetto: la fornitura e posa di waterstop sigillante, connessioni a permanente tenuta idraulica, la realizzazione e impermeabilizzazione dei break joint sui muri, la fornitura e posa di guarnizioni e tappi, con manicotti idroespansivi, la pennellatura sullo scasso di impermeabilizzazione con cristallizzante a penetrazione capillare e il riempimento ELlo
scasso, corrispondenti alle voci da 26 a 30 EL capitolato d'appalto;
- nel periodo luglio 2018 – gennaio 2019, FC eseguiva le opere di impermeabilizzazione,
come risultava dai consuntivi e dalle fatture prodotte;
- in data 9.9.2019, a seguito di una precipitazione meteorica, si verificava un'importante infiltrazione di acqua nel piano interrato ELl'unità immobiliare n. 2, con allagamento dei relativi locali;
- l'attrice, ricevuta in pari data la contestazione ELla proprietà e la richiesta di CP_2
rimozione dei vizi, segnalava l'evento alla convenuta, la quale, all'esito di sopralluogo,
riconosceva i vizi ELle opere ed interveniva nelle date EL 17.9.2019 e EL 19.9.2019;
- in particolare, la convenuta dava atto di non aver eseguito la posa degli elementi sigillanti come da contratto e provvedeva alla sistemazione di tre bocche di lupo EL piano interrato al fine di ovviare alla infiltrazione di acqua proveniente dalle pareti perimetrali ELl'immobile; - più in particolare, l'intervento aveva ad oggetto la fornitura e posa da parte ELla convenuta di circa trenta tappi nei fori di casseratura e la realizzazione alla base ELla muratura di un cordolo bentonitico su di un letto di sigillante poliuretanico;
la convenuta chiedeva inoltre alla società attrice di eseguire uno scavo nel giardino per posizionare un giunto ulteriore;
- successivamente parte attrice completava i lavori oggetto di appalto;
- in data 4.11.2019, il medesimo immobile veniva interessato da una ulteriore infiltrazione di acqua, coinvolgente i locali EL piano interrato;
- il giorno stesso la proprietà convocava una riunione, denunciando all'attrice l'accaduto;
quest'ultima avvisava la convenuta e, aggravatosi il fenomeno, a mezzo pec EL 6.11.2019,
diffidava la stessa ad intervenire per il ripristino;
- seguivano scambi di missive tra le parti e sopralluoghi in loco, all'esito, tenuto conto EL
mancato intervento ELla convenuta, l'attrice dava incarico a terzi di eliminare i vizi riscontrati in contraddittorio;
- i costi di tali interventi venivano indicati nella perizia di parte prodotta in giudizio e quantificati in: € 32.455,56 per le opere di ricerca perdite ed in € 28.403,39 per le opere di ripristino ed eliminazione dei vizi, per complessivi € 60.858,95.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito l'accertamento ELl'inadempimento ELla
convenuta alle obbligazioni assunte con contratto di appalto inter partes ONroparte_1
e la condanna ELla stessa al risarcimento EL danno quantificato nell'importo di € 60.858,95, con il favore ELle spese di lite.
Con comparsa EL 30.3.2020 si costituiva in giudizio la società convenuta ONroparte_1
[...
la quale contestava le pretese attoree, chiedendo il rigetto ELla domanda;
eccependo in via preliminare la prescrizione e la decadenza dall'azione, affermando che tra le parti era intercorso un rapporto di fornitura e non di appalto. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna ELl'attrice al pagamento ELl'importo di € 810,08 di cui alla fattura n. 44/2020 per lavori non pagati dalla attrice e relativi a lavorazioni eseguite nel mese di settembre 2019.
In fatto, deduceva, in particolare, che:
- si erano verificate infiltrazioni di acqua nel piano interrato ELl'unità immobiliare 2 EL
complesso di AT EL RD (BS) nel corso EL mese di settembre e di novembre 2019 che,
tuttavia, la convenuta provvedeva a sistemare, nel settembre 2019, su richiesta di parte attrice;
- non era possibile imputare le infiltrazioni alla mancanza di “circa” 30 tappi di chiusura, come sostenuto dalla attrice, tenuto conto che la convenuta aveva fornito alla attrice n. 308 tappi sigillanti e relativi manicotti idroespansivi da posarsi insieme, come da ordine effettuato dalla attrice stessa;
- la convenuta si era limitata a fornire e posare giunti bentonitici (manufatti da fissare al calcestruzzo, anche denominati “Waterstop”), additivi, guarnizioni, tappi in plastica con manicotti idroespansivi per la chiusura dei buchi presenti nei muri.
In diritto, la convenuta rilevava che:
- la fattispecie concreta non era riconducibile alla disciplina ELl'appalto, mancando il compimento di un'opera da parte ELla stessa, ma si trattava di un rapporto di fornitura di beni essendo peraltro la società specializzata nella fornitura di prodotti impermeabilizzanti;
- il contratto di appalto prodotto dalla attrice non riguardava la convenuta, essendo stato stipulato tra l'attrice ed altra società, peraltro nello stesso vi erano alcune postille a mano che riportavano le seguenti diciture “solo fornitura FC”, “fornitura e posa FC”; né risultava espressa autorizzazione al subappalto da parte ELla committente;
inoltre, anche i documenti contabili prodotti si riferivano alla sola fornitura e posa;
- con riguardo all'entità dei lavori di appalto eseguiti dalla attrice in favore ELla propria committente e durati circa due anni, la convenuta si era limitata a trattenersi in cantiere soltanto qualche giorno nel periodo di alcune settimane, fornendo e posando il materiale senza alcuna ingerenza sull'operato ELl'attrice o di altre ditte;
- il rapporto intercorso tra le parti era pertanto riconducibile al contratto di compravendita con conseguente intervenuta decadenza e/o prescrizione da parte ELl'attrice, non potendosi ritenere che si fosse in presenza di vizi occulti, in quanto la mancanza dei tappi e/o dei giunti era immediatamente visibile, prima di procedere alla realizzazione di un nuovo getto di calcestruzzo da parte ELl'attrice, operazione di volta in volta autorizzata dalla direzione dei lavori;
- la convenuta contestava inoltre gli esiti ELla perizia prodotta da parte attrice, in quanto contraddittoria, tenuto conto che, da un lato, il perito rilevava l'impossibilità di individuare la singola perdita (non essendo i giunti visibili ma inglobati nella struttura di calcestruzzo);
mentre dall'altro, il tecnico imputava la causa ELle infiltrazioni ai difetti EL giunto stesso,
senza nemmeno valutare ipotesi alternative ELla causazione degli stessi;
- in ogni caso, parte convenuta contestava il quantum ELla richiesta risarcitoria svolta dall'attrice poiché esorbitante con riguardo ai costi esposti per la ricerca ELle cause ELle
infiltrazioni, rilevando inoltre la mancanza ELla prova degli eventuali pagamenti effettuati dalla attrice.
Tutto ciò premesso, la convenuta eccepiva in via preliminare la prescrizione e decadenza ELla attrice dall'azione di garanzia;
chiedeva il rigetto ELla domanda attorea, con condanna ELla stessa alla rifusione ELle spese di lite. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna ELl'attrice al pagamento
ELla somma di € 810,08, oltre interessi legali fino al saldo, sulla scorta ELla fattura n. 44/2020 emessa dalla convenuta per lavorazioni eseguite in favore ELl'attrice nel mese di settembre 2019. In
subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, ELla domanda, la rideterminazione EL quantum;
con il favore ELle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione EL 9.12.2020 il GI concedeva alle parti i termini per il deposito ELle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Successivamente la causa veniva istruita mediante l'interpello EL legale rappresentante di parte convenuta e l'escussione di testimoni.
All'udienza EL 13.1.2025 di trattazione cartolare, il GI tratteneva la causa in decisone, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Qualificazione EL contratto e ELla domanda
La società ha chiamato in giudizio la società Parte_1 Pt_1 Parte_2 [...]
affermando che, nel periodo giugno-luglio 2018, quest'ultima aveva eseguito ONroparte_1
opere di impermealizzazione ELle strutture in cemento armato, presso il complesso residenziale,
realizzato dalla attrice in AT Del RD (BS), le quali nei mesi di settembre e novembre 2019
avevano presentato gravi vizi, consistenti in infiltrazioni di acqua.
Ha chiesto, pertanto, la condanna ELla convenuta al risarcimento EL danno, quantificato in €
60.858,95.
Nella resistenza la convenuta ha eccepito la prescrizione e decadenza dall'azione di garanzia in base alle norme in contratto di vendita, ritenendo che tra le parti fosse intercorso un contratto di compravendita, tenuto conto che la convenuta si era limitata alla fornitura di vari e specifici prodotti per la impermeabilizzazione ELle strutture in calcestruzzo e alla posa degli stessi, operazione svoltasi in un breve lasso di tempo e strettamente collegata alla fornitura, ma non prevalente rispetto alla stessa.
Al contrario, secondo la prospettazione attorea, il contratto andrebbe ricondotto alla figura
ELl'appalto, in particolare alla disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., rispetto al quale non erano maturati i termini di prescrizione e decadenza.
Il giudice, stante il contrasto in merito alla qualificazione EL contratto ha quindi proceduto ad una prima fase istruttoria sul punto. Ai fini ELla decisione è pertanto necessario, quindi, preliminarmente, procedere alla qualificazione
EL contratto sulla base, proprio, ELla prima istruttoria esperita e verificare quale disciplina sia applicabile al caso, tenuto conto che la società attrice vorrebbe riferire la fattispecie in esame alla disciplina ELl'appalto, mentre la convenuta a quella ELla compravendita.
Anzitutto, vanno richiamati i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte in tema dei criteri differenziali tra vendita ed appalto: “Ai fini ELla differenziazione tra vendita ed appalto,
quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica ELla
vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno EL lavoro sulla materia, con riguardo alla
volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo EL negozio, al fine di accertare se la
somministrazione ELla materia sia un semplice mezzo per la produzione ELl'opera ed il lavoro lo
scopo EL contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione ELla materia ed
il conseguimento ELla cosa l'effettiva finalità EL contratto (vendita)” (Cass. n. 5935/2018).
Inoltre, s'è detto che: “Ai fini ELla differenziazione tra i contratti di appalto e vendita, quando alla
prestazione di fare caratterizzante l'appalto, si affianchi anche a quella di dare, caratterizzante la
vendita (come nella ipotesi in cui i materiali siano forniti dallo stesso appaltatore), si deve avere
riguardo alla prevalenza o meno EL lavoro sulla materia, da considerarsi, però, non in senso
oggettivo, ma in relazione alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi, se la
somministrazione ELla materia sia un semplice mezzo per la produzione ELl'opera ed il lavoro lo
scopo EL negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione ELla materia ed il
conseguimento ELla cosa si configuri invece come l'effettiva finalità EL negozio medesimo (vendita)”
(Cass. civ. n. 11602/2002).
Ed ancora: “La distinzione tra vendita e appalto, nei casi in cui la prestazione di una parte consista
sia in un dare, sia in un "facere", non si esaurisce nel dato meramente oggettivo EL raffronto fra il
valore ELla materia e il valore ELla prestazione d'opera, essendo, all'uopo, necessario avere
riguardo alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione ELla materia costituisce un mezzo per la produzione ELl'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale EL negozio, in
modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva EL
soggetto che si obblighi a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari
diretti ad adattarle alle specifiche esigenze EL destinatario ELla prestazione, ma sono tali da dare
luogo ad un "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato ELla prestazione” (Cass. n.
8445/2000).
Tanto premesso, si esaminano gli esiti ELl'istruttoria svolta.
In sede di interpello il legale rappresentante ELla società convenuta, in risposta ai Persona_1
capitoli dedotti da parte attrice nella memoria istruttoria, ha dichiarato, sul capitolo 18: “a) (...) Il
lavoro avveniva in questo modo: io mandavo il mio personale in cantiere;
lì veniva diretto dal
direttore lavori/capo cantiere che dava le indicazioni. La nostra tabella di posa prevede che ogni
otto/dieci metri di lunghezza EL giunto va fatto un break in verticale. Nell'ambito ELl'esecuzione la
scelta di come posare il break joint era nostra e avveniva in conformità alle regole ELl'arte”.
A precisazione ELla risposta il legale rappresentante ha dichiarato: “Il materiale relativo ai giunti
ONr era fornito e posato dalla . Una volta che l'impresa ci diceva dove avrebbe realizzato il muro
eravamo noi a decidere il punto esatto in cui posizionare il giunto. In particolare, lo posizionavamo
in centro al muro come previsto dalla regola ELl'arte”.
In risposta al punto b) ELlo stesso capitolo il legale appresentante ha dichiarato: “(...) Preciso Per_1
che nel lavoro di posa è ricompresa la posa di un cordolo in silicone sul quale allettare il giunto e
ONr poi a fissarlo con i chiodi di acciaio, tutto con materiale fornito da . Questo è l'oggetto
ELl'attività di posa”.
ONr In risposta al successivo punto c): “Invece confermo che eravamo noi ELla a posare i tappi
cilindrici in plastica corrugata con affiancato manicotto idro espansivo. Non provvedevamo invece
a fare il tensionamento per tutti i tappi ma solo per alcuni, ovvero solo per quelli che si mettono
dall'interno”. Sul capitolo 22 ha dichiarato: “(...) Quindi eravamo noi a decidere dove inserire gli elementi
ONr sigillanti. In particolare, sono loro a decidere la lunghezza EL muro mentre sono io e la a
decidere in base alla lunghezza EL muro se mettere il break o no”; precisando inoltre che: “Siamo
ONr noi ELla ad avere il compito di sigillare la testa EL muro”.
Sul capitolo 24: “Ho già risposto, posso solo precisare che la posa EL giunto deve avvenire su fondo
asciutto, pertanto, è compito nostro verificare che il fondo sia adeguato, altrimenti il giunto non
attacca. Nego che le condizioni di umidità generale siano di ostacolo alla posa EL giunto, l'unico
ostacolo è il fondo bagnato”.
Sentito sulla memoria n. 3 di parte attrice il legale rappresentante ELla società convenuta ha inoltre dichiarato, sul capitolo 74: “Preciso che quando l'impresa gettava il calcestruzzo noi non eravamo
in cantiere. Andavamo prima EL getto a posare il giunto orizzontale per terra dove c'erano già i
casseri posati da poi andavamo via, loro gettavano il calcestruzzo dentro i casseri, il Pt_1
calcestruzzo si solidificava, noi tornavamo e ripartivamo a posare l'altro giunto partendo da dove
loro si erano fermati”.
Sul capitolo 75: “Non so dire entro quanto tempo facevano i getti, a volte saltavano dei giorni, ad
esempio, perché c'era mal tempo, anche se come regola non dovevano passare più di tre o quattro
giorni dalla posa EL giunto perché altrimenti il giunto si degrada stando all'aperto, è capitato varie
volte che abbiamo dovuto posare varie volte lo stesso giunto perché l'impresa danneggiava il giunto
inavvertitamente passandoci sopra con la carriola o in altri modi”.
Sul capitolo 81: “Nego, non abbiamo posato piastre di ferro né io ho dato indicazioni. La piastra
l'ha posata la e io ho posati dentro la piastra i vari giunti (erano 4) su indicazione di Pt_1 Pt_1
e ELla direzione lavori. In realtà l'idea di mettere la piastra l'abbiamo concordata tutti e tre perché
era l'unica soluzione per evitare che l'acqua di risalita creasse infiltrazioni nella casa più bassa”.
Sul capitolo 85: “Confermo. Ribadisco che la posa e il tensionamento dei tappi era di nostra
competenza”. Il teste dipendente ELla società attrice, sentito sulla memoria n. 2 di parte attrice ha Testimone_1
dichiarato: “Ho lavorato per il cantiere oggetto di causa, ci andavo praticamente tutti i giorni. Ero
presente alle attività preliminari e anche contestuali alla posa dei giunti Water Stop. La posa dei
giunti avveniva in varie fasi. Per prima cosa si realizza la platea di fondazione, ciò veniva fatto
dall'impresa polloni;
poi interviene la FC a posare il giunto all'interno ELla ripresa di getto die
muri verticali. La ripresa di getto è la giunzione tra la platea e la muratura. La posizione ELla ripresa
veniva decisa concordemente con il FC in particolare la decidevamo con o con il suo Per_1
incaricato per la c'ero io o il sig. muratore capocantiere. Una volta fatta Tes_2 Pt_1 Tes_3
la ripresa veniva posato il giunto. Ciò avveniva per diversi giorni finché si è conclusa tutta la
muratura. Conclusa la muratura FC posava e tensionava i tappi all'interno dei distanziatori.
Questa è la sequenza ELle fasi”.
Sentito a precisazione ha dichiarato: “Tra la posa EL giunto orizzontale e la colata di cemento
trascorreva qualche ora. Non è mai successo che trascorressero due o tre giorni. Il ci aveva Per_1
raccomandato che la posa avvenisse al più presto per evitare che in caso di pioggia il giunto si
rovinasse”; “era la FC a realizzare la posa EL giunto e le sovrapposizioni, mentre si decideva
insieme dove creare la rottura programmata dove creare la rottura programmata. In realtà lo
ON decidevano loro ELla e noi preparavamo un ferro verticale su cui loro legavano o posavano il
water stop. Quanto ai distanziali, li posa la mente il tappo all'interno EL distanziale ed il Pt_1
ON suo tensionamento lo faceva . I distanziali li posava autonomamente e non dietro Pt_1
direttive di FC in quanto si tratta di attività tipicamente edile. La posa ELla guarnizione ELl'anello
betonitico la facevamo un po' noi e un po' loro”.
Sul capitolo 23: “Confermo e preciso che si concordava insieme il susseguirsi ELle lavorazioni.
Siccome ogni giorno si faceva una porzione di lavoro, si decideva insieme quale porzione di lavoro
ON sarebbe stata fatta in quella giornata e anche in quella successiva. Non è che desse indicazioni
su come materialmente colare il cemento, piuttosto indicava quanta superficie realizzare al fine di posare il giunto. Ad esempio, c'erano ELle regole tecniche che imponevano un tot di metri lineari
dopo il quale o si faceva l'interruzione e si riprendeva il giorno successivo o si posava il ferro e si
metteva il giunto verticale. Il punto ELl'interruzione si decideva al momento anche a seconda ELla
lunghezza EL muro da realizzare. Ci si confrontava per decidere la posizione in quanto c'erano varie
cose da valutare, sia edili sia relative ai giunti. Ad es. se la rottura andava fatta ogni 7 metri e noi
dovevamo realizzare 30 metri di muro, allora ci trovavamo e decidevamo dove fare la rottura
verticale, che poteva avvenire in un modo o nell'altro (se facevamo piccole porzioni di muri non
veniva fatta la rottura programmata ma si posava il giunto nella ripresa di getto EL giorno prima)”.
ON Sul capitolo 24: “Quando gli operai ELla posavano i giunti, il fondo era già fatto da noi e
ON doveva essere liscio. Erano quelli ELla che facevano la pulizia EL fondo prima ELla posa, se
era bagnato asciugavano se era sporco pulivano”.
Sentito a prova contraria, sul capitolo 81 ha dichiarato: “La decisione di posare le piastre in ferro
come soluzione per impermeabilizzare l'abitazione posta a valle fu presa concordemente da me e il
e forse anche presente il direttore lavori;
Non ricordo chi ha provveduto Per_1 Parte_3
alla posa ELle piastre, i giunti sicuramente gli ha posati FC”.
Sul capitolo 84: “La posa dei tappi consiste nel loro inserimento nel tubo e nel loro tensionamento
che può essere fatto o con il cacciavite o con l'avvitatore elettrico, non con il martello. La FC nel
cantiere di cui è causa ha eseguito il tensionamento in gran parte con l'avvitatore e io ho visto
personalmente; anche se non ero a vigilare l'attività su tutti i tappi”.
Il testimone , ex dipendente ELla società convenuta, ha dichiarato: “Andavo in cantiere Testimone_4
una volta al giorno ma non tutti i giorni di seguito, lavoravo 1 o 2 ore nella giornata o 3 a seconda
ELl'attività che dovevo svolgere”.
Sentito sui capitoli di prova dedotti dall'attrice ha dichiarato, sul capitolo 3: “Confermo, ho fatto solo
la posa dei giunti e dei tappi e il loro tensionamento”.
Sul capitolo 7: “Confermo e preciso che la posa dei tappi prevede anche il loro tensionamenteo. Tuttavia, in generale si può anche omettere il tensionamento quando il tappo è esterno perché la
spinta ELl'acqua che viene dal di fuori lo tiene comunque in tensione mentre è importante che sia
fatto il tensionamento all'interno. Il tensionamento l'abbiamo fatto nel cantiere oggetto di causa con
l'avvitatore per tutti i tappi posati di cui non ricordo il numero ma ne facevamo pochi al giorno”.
Sul capitolo 8: “Posso confermare che a occhio nudo si vede la mancanza dei tappi o anche dei
giunti; quanto all'errata posa posso dire che ad occhio nudo si può vedere se il tappo manca o no
oppure se è ben infilato o no, ma non se è bene avvitato o no”.
Sul capitolo 9: “Non lo so non ricordo nemmeno quanti tappi abbiamo posato. Posso solo dire che
per controllare l'esistenza dei tappi ci si mette due minuti e io a fine giornata passavo a contarli e a
segnarli su un foglio di lavoro che lasciavo in cantiere. Diverso discorso è il controllo ELla
correttezza EL tensionamento per il quale ribadisco quanto detto sopra sui tappi esterni che,
peraltro, sono gli unici tappi che abbiamo posato”.
Sul capitolo 11: “Posso confermare che ho controllato quanti erano i tappi posati;
sulla regolarità
ELla posa ribadisco quanto sopra e preciso che la posa l'ho fatta quasi sempre io, salvo qualche
volta con un mio collega di cui non ricordo il nome”.
Sul capitolo 12: “Nego. Tali operazioni sono state fatte da o dalle imprese edili che operavano Pt_1
ON sul cantiere. Preciso che la si occupa esclusivamente di impermeabilizzazioni e di posa di
resine. Non esegue i getti di calcestruzzo;
non possiede proprio l'attrezzatura. Noi andavamo in
cantiere a controllare che i getti venissero fatti regolarmente anche se tale attività non è stata fatta
nel cantiere oggetto di causa, non ci è stata richiesta. Chiaramente ci coordinavamo con chi faceva
il muro, in particolare con il capo cantiere, il quale ci chiamava la sera prima e ci diceva che il
giorno dopo avrebbero fatto tot metri di muro. A quel punto io il giorno dopo mi recavo sul posto e
posavo il water stop sul fondo già predisposto dall'impresa. La posizione EL giunto la decidevo io
in quanto va messo in mezzo al muro di getto. Una volta che mi veniva detta la lunghezza complessiva
EL muro di quella giornata io decidevo quanti giunti posare e dove posarli. Preciso che il giunto verticale va posizionato come regola ogni otto/dieci metri;
se il muro è più lungo si programma un
break nel punto deciso da noi ELla FC che diamo indicazioni alla perché siamo noi a Pt_1
sapere ogni quanti metri. Altre volte se il muro è meno lungo si inserisce il break nella ripresa di
getto”.
Il testimone , libero professionista, ha lavorato per in passato, DL incaricato Parte_3 Pt_1
da committente principale, ha dichiarato: “Andavo in cantiere due /tre volte a settimana a seconda
ELle attività. Io ho, nella fase iniziale, ho redatto computi metrici, inserendo la tecnologia costruttiva
di questo sistema impermeabilizzante. In particolare, a differenza ELla impermeabilizzazione a
guaina bituminosa tradizionale e applicata a fiamme, l'impermeabilizzazione a mezzo giunti water
stop è un sistema composto diverso e più innovativo. Si compone anzitutto di un prodotto da inserire
nel calcestruzzo che viene mescolato con esso. Poi si esegue la posa dei giunti e infine dei tappi.
Devo premettere che Per tale attività io ho fatto da tramite fra le parti, in quanto avevo già eseguito
due cantiere con questo sistema di impermeabilizzazione con il . Nel caso in esame l'additivo Per_1
ON al calcestruzzo è stato fornito da . Ho seguito personalmente le fasi di lavoro ELla posa dei
giunti. All'inizio si realizza la fondazione ovvero un piano di calcestruzzo e si cassera da una parte;
sulla fondazione viene inserita alla base un giunto betonitico orizzontale;
in questa fase il tubo
betonitico viene legato in verticale a un tubo di ferro a sua volta legato all'armatura EL cassero;
poi
si chiude l'altro cassero e si getta il calcestruzzo;
gettato il calcestruzzo si tolgono i casseri e si
esegue l'ultima fase che è quella di chiudere i fori che sono serviti a tenere uniti i due casseri, con
dei tappi che vengono tensionati”.
Sentito sui capitoli dedotti dalla parte convenuta, ha dichiarato, sul capitolo 18: “Confermo, ho visto
ON in cantiere gli operai ELla posare i giunti, in particolare ho visto . Testimone_4
Sul capitolo 20: “Devo precisare in quanto la presenza EL giunto è certamente visibile prima EL
getto. Dopo la posa EL getto è visibile solo il tappo ma non anche il suo errato o meno tensionamento.
Nel caso specifico i tappi erano tantissimi forse più di mille. Non ho presenziato a tutte le attività di tensionamento dei tappi, posso dire che ho visto alcune lavorazioni di t3ensionamento che l'operaio
eseguiva manualmente”.
Sentito a precisazione il teste ha inoltre dichiarato che: “La posizione esatta EL giunto verticale si
concorda tra l'impresa edile e l'impresa impermeabilizzatrice, anche nel cantiere in questione ho
visto questa collaborazione tra e che decidevano insieme in quale punto salire con Per_1 Pt_1
il giunto prima di colare il calcestruzzo. Come regola tecnica il giunto di posa ogni 8/ 10 metri, di
fatto possono farsi degli aggiustamenti in base alle lavorazioni ELla giornata programmate
dall'impresa edile. La decisione ELla posizione dei giunti veniva presa da tutti insieme anche io
presente sempre nel rispetto ELla tecnologia costruttiva. Escludo che i giunti siano stati posati in
violazione ELle regole tecniche costruttive inerenti le distanze fra i giunti;
in ogni caso mi fidavo EL
”. Per_1
Sentito sui capitoli dedotti da parte attrice, in risposta aI capitoli 20 e 21, ha dichiarato: “Ricordo solo
che la FC non ha lavorato ininterrottamente ma veniva a chiamata, ogni tot giorni, quando abbiamo
fatto i primi giunti betonitici anche ogni due giorni. Era il 2018 e non ricordo il mese, era verso la
fine ELl'anno. Il lavoro di posa dei giunti era contestuale alla realizzazione dei muri ELl'interrato
ON ed è durato in tutto almeno tre mesi ed è stato anche continuativo. Finito il lavoro gli operai di
sono andati via e il cantiere è proseguito con le fasi successive. Sul cantiere non operavano altre
imprese edili oltre a L'intervento di settembre 2019 fu fatto in quanto mi pare si fossero Pt_1
verificate infiltrazioni nell'interrato ELla villa due, quelle più bassa posta a valle”.
Sentito a prova contraria sulla memoria n. 3 di parte attrice, ha dichiarato, sul capitolo 81: “La posa
ELle piastre fu decisa in cantiere durante un incontro avvenuto tra me, il e il geom. Per_1 Tes_1
ELl'impresa abbiamo deciso insieme tale soluzione preventiva di infiltrazioni, non prevista Pt_1
nel sistema, che si è rivelata una scelta corretta. Abbiamo previsto la posa di 4 giunti che ha previsto
ON
”.
Il testimone (dipendente ELla ha lavorato per la società Testimone_5 ONroparte_3 attrice) ha dichiarato: “In particolare io mi occupavo ELle casserature e dei getti in cemento.
Seguivamo le indicazioni ELla direzione di cantiere nella persona, mi pare, EL Geom. Tes_1
ON
ONemporaneamente a noi lavoravano sul cantiere gli operai ELla che si occupavano
[...]
ELla impermeabilizzazione, loro posavano i giunti betonitici prima che noi facessimo il getto, mi
ON ricordo che c'era un operaio ELla che ci dava le indicazioni su come fare il getto dato che loro
dovevano posare i giunti e il materiale ELl'impermeabilizzazione”.
Sentito sulla seconda memoria di parte attrice in risposta al capitolo 18 ha dichiarato: “a) Confermo
il capitolo, posso dire che tutte le opere ivi descritte venivano eseguite dagli operai ELla ditta esterna
ON che era stata incaricata ELle impermeabilizzazioni, nel caso specifico la interventi speciali;
lettera b) Confermo il capitolo, tutte queste operazioni le eseguiva la FC con attrezzatura di sua
ON proprietà; lettera c) Confermo il capitolo, anche tali operazioni erano di competenza ELla che
alla fine di tutto posava i tappi con il trapano. A questo proposito confermo di aver visto con i miei
occhi che la posa dei tappi nei buchi che residuavano dopo la colata EL getto, veniva eseguita dagli
ON operai ELla con il trapano. Il tappo aveva una vite sulla quale si inseriva la punta EL trapano
che avvitava. Tutti i tappi venivano sigillati in questo modo”.
In risposta al capitolo 20 ha dichiarato: “Io e i miei colleghi operai muratori siamo stati sul cantiere
ON 6/7 mesi;
la ha lavorato nel tempo necessario a fare le casserature in un paio di mesi, dei quali
il primo periodo continuativo e poi è tornata a fare quello che mancava tipo i tappi”.
Sulla scorta ELle risultanze istruttorie sopra riportate si osserva quanto segue.
In merito alle dichiarazioni rese in sede di interpello dal legale rappresentante ELla società convenuta,
va richiamato il tenore ELla disposizione di cui all'art. 228 c.p.c. che prevede che la confessione giudiziale è spontanea “o provocata attraverso l'interrogatorio formale" che costituisce un mezzo di prova finalizzato proprio ad acquisire dichiarazioni sfavorevoli alla parte che le rende (art. 2730 c.c.).
A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che: "La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi
- la cui qualificazione giuridica spetta al giudice EL merito - e non già opinioni o giudizi" (Cass. n. 21509/2011).
Ed ancora: “La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta
al giudice EL merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli
le sue dichiarazioni hanno valore confessorio” (Cass. n. 5725/2019).
A ciò consegue che la valutazione ELle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale risponde alla regola che, ove la parte riferisca fatti a sè sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio.
Nel caso in esame, plurime sono le dichiarazioni rese dal legale rappresentante ELla società
convenuta concernenti fatti (non valutazioni) e sfavorevoli all'inquadramento ELl'attività svolta presso il cantiere come una mera fornitura di beni (“la scelta di come posare il break joint era
ON nostra”; “il materiale relativo ai giunti era fornito e posato dalla ”; “eravamo noi a decidere
il punto esatto in cui posizionare il giunto”; “nel lavoro di posa è ricompresa la posa di un cordolo
in silicone sul quale allettare il giunto e poi a fissarlo con i chiodi di acciaio, tutto con materiale
ON ON fornito da ”; “noi ELla a posare i tappi cilindrici in plastica corrugata con affiancato
manicotto idro espansivo”; “il tensionamento per (alcuni) tappi, ovvero solo per quelli che si mettono
dall'interno”; “quindi eravamo noi a decidere dove inserire gli elementi sigillanti”; “sono io e la
ON ON
a decidere in base alla lunghezza EL muro se mettere il break o no”; “siamo noi ELla ad
avere il compito di sigillare la testa EL muro”; “pertanto è compito nostro verificare che il fondo
sia adeguato, altrimenti il giunto non attacca”; “l'idea di mettere la piastra l'abbiamo concordata
tutti e tre perché era l'unica soluzione per evitare che l'acqua di risalita creasse infiltrazioni nella
casa più bassa”; “ribadisco che la posa e il tensionamento dei tappi era di nostra competenza”.
Tali dichiarazioni, già di per sé, confermano la circostanza che l'attività svolta in via principale dai dipendenti ELla società convenuta presso il cantiere di AT EL RD (Bs) non si esaurisse, in concreto, nella mera fornitura e posa di componenti impermeabilizzanti, ma fisse caratterizzata, in modo più pregnante, proprio dall'esecuzione di una lavorazione “speciale” che richiedeva una certa perizia tecnica nelle modalità ELla sua esecuzione.
Le plurime dichiarazioni dei testimoni escussi, nel complesso attendibili siccome rese da soggetti disinteressati all'esito EL giudizio e non contrastanti tra loro, confortano tale conclusione.
È emerso, in particolare, che l'attività espletata dalla convenuta è stata caratterizzata dalla posa EL
materiale fornito secondo precise modalità e tempistiche individuate dalla stessa (scegliendo l'impresa dove posizionare il materiale, quando e in che modo) e che tala operazione veniva preceduta da precise scelte tecniche finalizzate alla impermeabilizzazione ELl'immobile, mediante propria organizzazione e personale specializzato.
Può quindi affermarsi la prevalenza ELla prestazione di facere su quella di dare, tenuto conto ELla
natura (prestazione caratterizzata da perizia tecnica) e EL valore ELla prima rispetto alla seconda.
Sulla scorta, dunque, ELle emergenze processuali e ELle predette considerazioni e principi, il rapporto oggetto di causa va qualificato quale contratto di appalto.
Nulla osta, quindi, all'applicazione ELle norme in tema di tale disciplina ed in particolare ELl'art. 1669 c.c.
Eccezioni preliminari
Tanto premesso, vanno esaminate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta.
A tal proposito, il Tribunale osserva che la natura dei vizi emersa all'esito ELla istruttoria espletata,
come meglio si dirà in proseguo, depone per ritenere che gli stessi possano rientrare nella categoria dei “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.
Per tali tipologie di vizi non si è verificata né la decadenza (un anno dalla scoperta) né la prescrizione
(un anno dalla denuncia), tenuto conto che la causa risulta iscritta al ruolo in data 21.8.2020 e che le infiltrazioni, verificatesi in data 9.9.2019 e in data 4.11.2019, venivano tempestivamente comunicate alla convenuta (circostanze non in contestazione).
Peraltro, il termine di decadenza richiamato dalla norma decorre dalla scoperta dei vizi da parte EL
committente che, secondo consolidati principi giurisprudenziali ELla Suprema Corte, andrebbe individuato al momento in cui il committente consegue una sicura conoscenza dei difetti e ELle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilirne il corretto collegamento causale (la perizia di parte risulta datata 27.5.2020; doc. 17).
Ne consegue che le eccezioni preliminari svolte da parte convenuta - che peraltro la stessa riferisce alla disciplina ELla vendita - sono risultate comunque infondate anche con riguardo alla disciplina prevista per l'appalto.
Tali eccezioni vanno pertanto rigettate.
Merito
Nel merito, la domanda svolta da parte attrice va accolta nei termini che seguono.
Già dall'esame ELle testimonianze in punto di qualificazione EL contratto è emerso che l'opera commissionata alla convenuta doveva essere eseguita secondo varie fasi e precisamente:
1) posa EL giunto bentonitico (c.d. waterstop);
2) getto di calcestruzzo (ad opera ELla parte attrice);
3) posa e tensionamento dei tappi.
Se queste erano le fasi, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che almeno in una di esse non è
stata osservata da parte ELla convenuta la perizia richiesta per l'esecuzione ELl'opera secondo la regola ELl'arte.
In particolare, il riferimento è alla fase 3 relativa alla posa ed al tensionamento dei tappi.
A tal proposito, si richiama prima di tutto l'interpello EL legale rappresentante ELla società
convenuta, , il quale, in risposta al capitolo 25 (memoria attrice) ha dichiarato: Persona_1
“Confermo che noi fornivamo e posavamo i tappi che sono gli elementi impermeabilizzanti sui tubi
distanziali, facevamo questo dopo che il muro era finito”; in risposta al capitolo 85: “Ribadisco che
la posa e il tensionamento dei tappi era di nostra competenza”.
Vi sono poi le dichiarazioni dei testimoni , , e Testimone_1 Testimone_4 Parte_3 Tes_6 , i quali hanno confermato che le operazioni attinenti alla fase di posa e tensionamento dei
[...]
tappi erano di competenza ELla società convenuta.
In particolare, il teste (ex dipendente ELla società convenuta) ha dichiarato di essersi Testimone_4
occupato personalmente ELla posa dei giunti e dei tappi presso il cantiere per cui è causa.
Tale circostanza risulta confermata anche dal teste il quale, in risposta al capitolo 18 Parte_3
ON ELla memoria istruttoria attorea, ha dichiarato: “Confermo, ho visto in cantiere gli operai ELla
posare i giunti, in particolare ho visto . Testimone_4
Il teste in risposta al capitolo 3 (memoria attrice), ha dichiarato: “Confermo, ho fatto solo la Tes_4
posa dei giunti e dei tappi e il loro tensionamento”; sul capitolo 7: “Confermo e preciso che la posa
dei tappi prevede anche il loro tensionamento. Tuttavia, in generale si può anche omettere il
tensionamento quando il tappo è esterno perché la spinta ELl'acqua che viene dal di fuori lo tiene
comunque in tensione mentre è importante che sia fatto il tensionamento all'interno. Il tensionamento
l'abbiamo fatto nel cantiere oggetto di causa con l'avvitatore per tutti i tappi posati di cui non ricordo
il numero ma ne facevamo pochi al giorno”; sul capitolo 8: “Posso confermare che a occhio nudo si
vede la mancanza dei tappi o anche dei giunti;
quanto all'errata posa posso dire che ad occhio nudo
si può vedere se il tappo manca o no oppure se è ben infilato o no, ma non se è bene avvitato o no”;
sul capitolo 9: “Non lo so non ricordo nemmeno quanti tappi abbiamo posato. Posso solo dire che
per controllare l'esistenza dei tappi ci si mette due minuti e io a fine giornata passavo a contarli e a
segnarli su un foglio di lavoro che lasciavo in cantiere. Diverso discorso è il controllo ELla
correttezza EL tensionamento per il quale ribadisco quanto detto sopra sui tappi esterni che,
peraltro, sono gli unici tappi che abbiamo posato”; sul capitolo 11: “Posso confermare che ho
controllato quanti erano i tappi posati;
sulla regolarità ELla posa ribadisco quanto sopra e preciso
che la posa l'ho fatta quasi sempre io, salvo qualche volta con un mio collega di cui non ricordo il
nome”.
Il teste , in risposta al capitolo 20 (memoria attrice) ha dichiarato: “Devo precisare in Parte_3 quanto la presenza EL giunto è certamente visibile prima EL getto. Dopo la posa EL getto è visibile
solo il tappo ma non anche il suo errato o meno tensionamento. Nel caso specifico i tappi erano
tantissimi forse più di mille. Non ho presenziato a tutte le attività di tensionamento dei tappi, posso
dire che ho visto alcune lavorazioni di tensionamento che l'operaio eseguiva manualmente”.
E' dunque provata la circostanza che la posa e il tensionamento dei tappi fossero prestazioni di competenza esclusiva ELla società convenuta.
Sussistenza dei vizi
Il verificarsi ELle infiltrazioni di acqua nel piano interrato ELl'unità immobiliare n. 2 EL complesso oggetto di causa non è in contestazione e risulta dalla stessa prospettazione di parte convenuta, la quale, a pag. 3 ELla comparsa di costituzione, ha precisato: “Si conferma che si sono verificate
infiltrazioni di acqua nel piano interrato ELl'unità immobiliare 2 EL complesso di Barcuzzi di
AT nel corso EL mese di settembre 2019 e poi anche in quello di novembre ELlo stesso anno”.
Dato atto di tale circostanza, vanno comunque richiamate le dichiarazioni dei testimoni che hanno confermato l'esistenza ELle infiltrazioni di acqua verificatesi presso l'immobile n. 2 nelle date EL
9.9.2019 e EL 4.11.2019.
A tal proposito, i testi , , , , Testimone_5 Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8
, , hanno dichiarato di aver visto le infiltrazioni Parte_3 Tes_9 Tes_10 Tes_11
nell'immobile nel periodo temporale sopra indicato.
In particolare, il teste , in risposta al capitolo 31 di parte attrice, ha dichiarato di aver Testimone_1
sentito la conversazione telefonica EL 9.9.2019, intercorsa tra e di denuncia Parte_1 CP_1
ELle infiltrazioni e richiesta di intervento per risolvere la problematica riscontrata nell'immobile n.2.
Il teste ha inoltre dichiarato di essere stato presente in cantiere durante il sopralluogo ELl'11.9.2019
svoltosi alla presenza EL legale rappresentante ELla convenuta, nonché di essere a conoscenza
ELl'ulteriore sopralluogo svoltosi in loco in data 13.9.2019 e che nell'occasione veniva individuata una perdita in corrispondenza ELle bocche di lupo (in lato nord ELl'edificio) e una zona di maggiore umidità in corrispondenza ELla base ELla muratura.
Il teste in risposta al capitolo 36 (memoria attrice) ha dichiarato: “Ricordo il Parte_3
sopralluogo durante il quale abbiamo mostrato i punti di infiltrazione al sig. , non ricordo Per_1
cosa abbia detto”.
Il teste , in risposta al capitolo 35 (memori attrice), ha dichiarato: “Non ero presente alle Tes_9
ispezioni ma il giorno successivo ho visto le infiltrazioni che erano evidenti”.
Il teste in risposta al capitolo 27 (memoria attrice), ha dichiarato: “Sono stato Tes_10
l'amministratore ELla società W&J durante la costruzione ELle ville, ricordo che due giorni circa
dopo la pioggia mi sono recato nell'interrato ed ho visto l'infiltrazione. Preciso che ero presente sul
cantiere circa tre giorni a settimana, tutti i venerdì si teneva la riunione con i responsabili EL
cantiere”.
Il teste in risposta la capitolo 27 (attrice), ha confermato il capitolo dichiarando di aver Tes_11
scattato ELle fotografie rappresentanti le infiltrazioni presso l'immobile.
All'esito ELl'istruttoria orale espletata è quindi risultata provata la presenza dei vizi così come lamentati dalla parte attrice presso l'immobile oggetto di causa.
Cause dei vizi
Con riguardo alla causazione dei vizi si richiamano le seguenti ulteriori testimonianze.
Il testimone (dipendente ELl'attrice) ha confermato il contenuto EL capitolo 36 ELla Testimone_1
seconda memoria istruttoria di parte attrice: ¨Vero che all'esito ELle verifiche, alla presenza ELle
ON persone indicate nel capitolo 34, il sig. , per , riconobbe il difetto di tenuta ELle Persona_1
opere di impermeabilizzazione affidate alla convenuta, affermando che alcuni tappi non svolgevano
correttamente il loro compito, impegnandosi ad eliminare il problema ELle infiltrazioni e a
ripristinare i beni danneggiati”.
Il testimone ha precisato di non essere stata personalmente presente al sopralluogo EL Tes_9
13.9.2019, ma in risposta al capitolo 36, ha dichiarato di aver successivamente sentito la confessione stragiudiziale resa dal legale rappresentante ELla società convenuta: “Ricordo di avere sentito il sig.
ammettere che le infiltrazioni erano derivate dalla mancata tenuta dei tappi”. Per_1
Il teste , in risposta al capitolo 40 (memoria attrice), ha dichiarato: “Non ricordo i Testimone_7
lavori fatti all'esterno, non ero presente a tempo pieno. Ricordo le infiltrazioni nella parte interna
ELla casa, era stata asciugata l'acqua ed erano stati rimessi i tappi dei giunti bentonitici dove
mancavano.”
Il teste ha confermato la circostanza di cui al capitolo 58 (“Vero che nella Testimone_8
medesima occasione, l'arch. , intervenuto per FC, ha riconosciuto che, dopo la Persona_2
demolizione per l'esposizione ELle estremità dei tubi distanziali, era emerso che alcuni dei tappi
non risultavano correttamente posati e che l'umidità presente in altre zone dimostrava la mancata
tenuta EL giunto bentonitico su tutto il lato ELla muratura”), precisando: “E' vero. Ho visto molte
infiltrazioni diffuse”.
Trattasi di dichiarazioni da reputarsi attendibili siccome rese da soggetti disinteressati all'esito EL
giudizio e reciprocamente concordanti.
All'esito ELl'istruttoria espletata è quindi emerso che durante la specifica fase di posizionamento dei tappi, di competenza ELla impresa convenuta, vi fu un errore di esecuzione, nella forma ELla
negligenza, da parte dei dipendenti ELla convenuta i quali omettevano di posizionare e/o tensionare correttamente alcuni elementi EL materiale impermeabilizzante, nello specifico i tappi ermetici,
necessari alla corretta esecuzione ELl'opera di impermeabilizzazione nel suo complesso.
Confortano le predette considerazioni anche le riflessioni EL consulente tecnico di parte attrice nella relazione prodotta in merito alla causa dei vizi riscontrati (doc. 17).
In particolare, il perito ha affermato che: “La causa ELle infiltrazioni è riconducibile alla cattiva
ON esecuzione ELle opere da parte di ed in particolare alla mancata fornitura e posa dei tappi e
degli anelli posti a protezione dei fori di casseratura nonché alla imperfetta realizzazione dei giunti
ON bentonitici eseguita da . ONroparte_1 A sostegno di tale affermazione il perito ha rilevato che: “In sostanza i giunti bentonitici sono elementi
che vengono messi in opera in corrispondenza ELle riprese dei getti in calcestruzzo (sia ripresa tra
fondazioni e muri in elevazione, sia ripresa tra giunti verticali tra muri) per impedire infiltrazioni di
acqua in corrispondenza ELla discontinuità dovuta alla ripresa EL getto;
i tappi servono invece a
chiudere ermeticamente i fori che restano nei getti per il fissaggio dei pannelli dei casseri;
a contatto
con l'acqua i giunti bentonitici, idroespansivi, tendono a dilatarsi aumentando il ro volume saturando
completamente la sottile fessura presente in corrispondenza ELla ripresa EL getto”.
Il perito ha poi affermato che: “la prova EL mancato funzionamento EL giunto bentonitico è data
dalla presenza ELle infiltrazioni che dimostrano con tutta evidenza l'imperfetto funzionamento EL
giunto; la mancata posa dei tappi dimostra la scarsa cura e attenzione con cui è stato realizzato
l'intervento”.
Questo giudice è ben consapevole ELla rilevanza probatoria minima che ha la consulenza tecnica di parte, la quale vale per lo più come allegazione specifica dei fatti che possono avere contenuto tecnico.
E tuttavia, tenuto conto ELla coerenza ELle deduzioni tecniche rispetto alle emergenze probatorie è
possibile ritenere con un grado di verosimiglianza prossimo alla certezza che le cause ELle
infiltrazioni siano da rilevare proprio nell'errato posizionamento dei tappi.
Il Tribunale osserva che la ricostruzione tecnica offerta dal perito risulta in linea con quanto emerso dall'esame ELla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni EL legale rappresentante ELla
convenuta, nonché da quelle rese dai plurimi testimoni escussi.
Sulla scorta ELle considerazioni sopra esposte deve concludersi che le cause ELle infiltrazioni siano da rilevare proprio nel mancato e/o errato posizionamento di svariati tappi posti a completamento EL
materiale impermeabilizzante, prestazione di competenza ELla società convenuta.
Del resto, non sono emerse né sono state prospettate, nemmeno dalla stessa convenuta, eventuali cause alternative a tale conclusione tecnica.
In definitiva, sia la documentazione in atti, sia le prove orali espletate consentono di ritenere fondata l'azione di garanzia intrapresa dall'attrice ed imputabili alla società convenuta i vizi riscontrati, con la conseguenza che la stessa convenuta va dichiarata responsabile e condannata al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice.
Quantificazione EL danno
Con riguardo alla quantificazione EL danno, parte attrice ha dedotto di aver sopportato costi per la ricerca ELle perdite (pari ad € 32.455,56) e costi per le opere di ripristino (pari ad € 28.403,39) e così
per l'importo complessivo di € 60.858,95.
A sostegno ELla richiesta risarcitoria, l'attrice ha prodotto la perizia di parte con allegati i computi metrici, nonché l'offerta ELla società che si è occupata ELla realizzazione ELle opere di ripristino,
documentazione contabile (fatture; disposizioni di pagamento); fascicolo dei rapporti giornalieri degli operai impiegati in cantiere;
oltre ad alcuni prospetti con conteggi dalla stessa redatti (docc. 17, 23,
24, 26, 27, 28, 29).
La documentazione prodotta dalla attrice a supporto dei costi sopportati è stata contestata dalla convenuta che ha rilevato, in generale, la non riconducibilità ELle fatture prodotte agli specifici lavori di ripristino eseguiti e, in ogni caso, la mancanza ELla prova degli asseriti pagamenti.
Tes_ Il Tribunale osserva che i testi , , e escussi sui Testimone_1 Testimone_7 Parte_3
capitoli 40, 41, 42, 43, 63, 64 (memoria istruttoria attrice) hanno sostanzialmente confermato l'esecuzione sia dei lavori di ricerca ELle cause di infiltrazione, sia dei lavori eseguiti per l'eliminazione ELle stesse nel settembre 2019, così come dettagliatamente elencati nei capitoli di prova dedotti, nonché il documento 17 costituito dalla perizia di parte attrice.
In particolare, il teste , in risposta al capitolo 42, ha dichiarato: “E' vero, ero presente, Testimone_1
riconosco il doc. 17 rammostrato”; il teste : “E' vero, riconosco il computo di cui al doc. Tes_9
17”; il teste : “E' vero, confermo che i lavori effettuati sono quelli elencati nel doc. Testimone_7 hanno confermato le circostanze dedotte dai capitoli di prova di parte attrice, 63 e Testimone_13
64, attinenti alla ricerca ELle cause di infiltrazione nel periodo 5 novembre – 13 dicembre 2019 e alla esecuzione dei lavori di rispristino indicati nel documento 17 di parte attrice, costituito dalla perizia di parte.
In particolare, il teste , in risposta ai capitoli 63 e 64 (memoria attrice) ha Testimone_8
dichiarato: “E' vero confermo i lavori che risultano dal doc. 17 rammostrato”; “Ho visto l'esecuzione
ELla prima parte dei lavori ed ho visto i lavori che sono stati eseguiti. Abbiamo eseguito i lavori
indicati in a e b, abbiamo ripristinato il sistema impermeabile”.
Il teste , in risposta al capitolo 64, ha dichiarato: “Mi sono recato sul cantiere il Testimone_12
22.11.2019 ed avevo verificato l'esecuzione di una parte di tali opere ancora in corso”.
Osserva il Tribunale che con riguardo agli specifici costi di manodopera parte attrice domanda il pagamento ELla somma di € 12.549,43 risultante dal prospetto prodotto dalla stessa (doc. 28).
Per tale voce di danno ritiene il Tribunale che la prova offerta non sia sufficiente.
Invero, l'attrice si è limitata a produrre un prospetto che già in sé non pare intrinsecamente idoneo a dimostrare il danno dedotto.
Si osserva anzitutto che il documento in questione si presenta EL tutto generico con riguardo all'oggetto; non contiene l'indicazione dei giorni e ELle ore asseritamente impiegate per l'esecuzione dei lavori, né l'indicazione specifica ELle prestazioni eseguite dagli incaricati. Infine, non risulta corredato da rapportini orari firmati dai singoli incaricati, né risulta essere stato confermato dai testi.
Non è possibile pertanto ritenere dimostrato, sulla base di tale produzione, né il monte ore di manodopera così come esposto, né la tariffa oraria dedotta, né tanto meno l'importo complessivo dedotto dall'attrice.
Quanto agli esiti ELl'istruttoria orale è appena il caso di rilevare come i testi sopra indicati abbiano sì confermato i computi metrici allegati alla relazione EL consulente di parte, ing. , Testimone_13
senza tuttavia essere precisi sulle singole prestazioni eseguite, né sulle ore di manodopera impiegate (determinate unilateralmente dall'attrice) e, comunque, senza nulla dire sugli esborsi concretamente sostenuti dall'attrice a tale titolo.
Peraltro, per tale voce di danno, parte attrice non ha prodotto né i rapportini ELle ore di manodopera,
né le fatture o bonifici di pagamento che attestino che la stessa abbia effettivamente e concretamente sostenuto i costi di manodopera esposti.
Di conseguenza, non può ritenersi provato il danno emergente in esame.
Dall'importo di danno richiesto dall'attrice deve dunque essere detratto l'esborso di € 12.549,43
asseritamente sostenuto a titolo di ore di manodopera e non dimostrato.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento in favore ELl'attrice ELla somma di €
48.309,52 (€ 60.858,95 - € 12.549,43), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Domanda riconvenzionale
La convenuta in via riconvenzionale ha chiesto la condanna ELl'attrice al pagamento ELl'importo di
€ 810,08, a fronte ELla fattura n. 44/2020, emessa in relazione ai lavori eseguiti su richiesta
ELl'attrice nel mese di settembre 2019 (doc. c).
All'esito ELl'istruttoria orale è emerso che le opere di cui al consuntivo prodotto dalla convenuta
(doc. d) venivano eseguite dalla stessa in favore ELl'attrice successivamente al primo evento di infiltrazione (settembre 2019).
Nondimeno, è emerso che l'intervento posto in essere dalla convenuta al fine di rimediare ai vizi riscontrati non è stato risolutivo e vi è, implicita, eccezione di inadempimento, con la conseguenza che, sulla scorta EL principio inadimplenti non est adimplendum, il committente non può esser condannato al pagamento EL prezzo per le opere eseguite dalla convenuta, rivelatesi non risolutive.
La domanda svolta in via riconvenzionale va pertanto rigettata.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento in favore ELla attrice ELla somma di €
48.309,52, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese In merito al regolamento ELle spese di lite le stesse vanno poste a carico ELla parte soccombente.
Le spese si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, sul decisum, valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento ELla domanda di parte attrice,
condanna la convenuta al pagamento in favore ELl'attrice ONroparte_1 [...]
ELla somma di € 48.309,52, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
la saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta ONroparte_1
condanna la convenuta al pagamento in favore ELl'attrice ONroparte_1 [...]
al rimborso ELle spese di lite, liquidate in € 786,00 per Parte_1
anticipazioni ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa.
Così deciso in Brescia, 12 maggio 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 rammostrato”.
Tes_ I testi , , e , , Testimone_7 Testimone_1 Parte_3 Testimone_8 Testimone_12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona EL Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 8880 EL ruolo generale affari contenziosi ELl'anno 2020 e promossa
da
(C.F./P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
EL legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti e dom.ri Alberto Luppi e Francesco Luppi
entrambi EL foro di Brescia;
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. , in persona EL legale ONroparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom. Fabio Pattarini EL foro di Mantova;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto contratto di appalto, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Per l'attrice: “In via principale: - previo ogni accertamento e declaratoria EL caso, anche in ordine
all'inadempimento ELle obbligazioni assunte, condannare al pagamento, ONroparte_1 in favore di parte attrice, ELl'importo di € 60.858,95, ovvero EL diverso importo accertato in corso
di causa, maggiorato di interessi legali;
- Rigettare, perché infondate, in fatto e in diritto, le eccezioni
di parte convenuta e la relativa domanda riconvenzionale;
- Spese e compensi professionali
interamente rifusi”.
Per la convenuta: “in via principale di merito - voglia l'ecc.mo tribunale di Brescia, per i motivi di
cui in narrativa e/o per quelli che dovesse rilevare d'ufficio, poiché decadute, prescritte e/o
comunque sfornite di prova, rigettare le domande tutte di parte attrice e conseguentemente
condannare “ , alla rifusione dei compensi e ELle Parte_1
spese di causa, oltre al rimborso forfettario EL 15%, c.p.a. ed i.v.a. in favore di “cfc interventi
speciali s.r.l.”. in via riconvenzionale - voglia l'ecc.mo Tribunale di Brescia, per i motivi di cui in
narrativa e/o per quelli che dovesse rilevare d'ufficio, condannare “ Parte_1
al pagamento ELla fattura n. 44/2020 emessa da “ ,
[...] ONroparte_1
relativa ai lavori eseguiti su richiesta ELl'attrice nel corso EL mese di settembre 2019, per una
somma pari ad € 810,08, oltre agli interessi legali fino al soddisfo ed alla rifusione dei compensi e
ELle spese di causa, oltre al rimborso forfettario EL 15%, c.p.a. ed i.v.a., il tutto in favore di “
[...]
; in via di estremo subordine - voglia l'ecc.mo Tribunale di Brescia, ONroparte_1
esclusivamente nel denegato caso di accoglimento ELla domanda attorea e rigetto ELle eccezioni
tutte ELla convenuta, procedere al ricalcolo ed alla corretta quantificazione ELla somma richiesta
dalla società attrice, sulla base ELl'effettiva spesa sopportata e provata per la ricerca ELla causa
ed il rimedio dei vizi lamentati, compensandola con la somma richiesta in via riconvenzionale dalla
convenuta e con compensazione fra le parti dei compensi e ELle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.8.2020, la società Parte_1
chiedeva al Tribunale di Brescia l'accertamento ELl'inadempimento ELla convenuta
[...] [...]
al contratto di appalto inter partes, avente ad oggetto opere di ONroparte_1 impermeabilizzazione ELle strutture di cemento armato, con la condanna ELla stessa al pagamento
ELl'importo di € 60.858,95 a titolo di risarcimento EL danno.
A tal fine deduceva, in particolare, che:
- con contratto EL 1.2.2018 la società W&J Beteiligunsgesellschaft, committente principale,
appaltava all'attrice opere edili per la costruzione di due edifici residenziali, in AT EL
RD (BS);
- la società attrice subappaltava alla odierna convenuta, ditta specializzata ONroparte_1
le opere di impermeabilizzazione ELle strutture in cemento armato dei predetti
[...]
edifici, consistenti negli interventi di cui alle conferme d'ordine 21.5.18, 24.5.18 e 18.6.18,
aventi ad oggetto: la fornitura e posa di waterstop sigillante, connessioni a permanente tenuta idraulica, la realizzazione e impermeabilizzazione dei break joint sui muri, la fornitura e posa di guarnizioni e tappi, con manicotti idroespansivi, la pennellatura sullo scasso di impermeabilizzazione con cristallizzante a penetrazione capillare e il riempimento ELlo
scasso, corrispondenti alle voci da 26 a 30 EL capitolato d'appalto;
- nel periodo luglio 2018 – gennaio 2019, FC eseguiva le opere di impermeabilizzazione,
come risultava dai consuntivi e dalle fatture prodotte;
- in data 9.9.2019, a seguito di una precipitazione meteorica, si verificava un'importante infiltrazione di acqua nel piano interrato ELl'unità immobiliare n. 2, con allagamento dei relativi locali;
- l'attrice, ricevuta in pari data la contestazione ELla proprietà e la richiesta di CP_2
rimozione dei vizi, segnalava l'evento alla convenuta, la quale, all'esito di sopralluogo,
riconosceva i vizi ELle opere ed interveniva nelle date EL 17.9.2019 e EL 19.9.2019;
- in particolare, la convenuta dava atto di non aver eseguito la posa degli elementi sigillanti come da contratto e provvedeva alla sistemazione di tre bocche di lupo EL piano interrato al fine di ovviare alla infiltrazione di acqua proveniente dalle pareti perimetrali ELl'immobile; - più in particolare, l'intervento aveva ad oggetto la fornitura e posa da parte ELla convenuta di circa trenta tappi nei fori di casseratura e la realizzazione alla base ELla muratura di un cordolo bentonitico su di un letto di sigillante poliuretanico;
la convenuta chiedeva inoltre alla società attrice di eseguire uno scavo nel giardino per posizionare un giunto ulteriore;
- successivamente parte attrice completava i lavori oggetto di appalto;
- in data 4.11.2019, il medesimo immobile veniva interessato da una ulteriore infiltrazione di acqua, coinvolgente i locali EL piano interrato;
- il giorno stesso la proprietà convocava una riunione, denunciando all'attrice l'accaduto;
quest'ultima avvisava la convenuta e, aggravatosi il fenomeno, a mezzo pec EL 6.11.2019,
diffidava la stessa ad intervenire per il ripristino;
- seguivano scambi di missive tra le parti e sopralluoghi in loco, all'esito, tenuto conto EL
mancato intervento ELla convenuta, l'attrice dava incarico a terzi di eliminare i vizi riscontrati in contraddittorio;
- i costi di tali interventi venivano indicati nella perizia di parte prodotta in giudizio e quantificati in: € 32.455,56 per le opere di ricerca perdite ed in € 28.403,39 per le opere di ripristino ed eliminazione dei vizi, per complessivi € 60.858,95.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito l'accertamento ELl'inadempimento ELla
convenuta alle obbligazioni assunte con contratto di appalto inter partes ONroparte_1
e la condanna ELla stessa al risarcimento EL danno quantificato nell'importo di € 60.858,95, con il favore ELle spese di lite.
Con comparsa EL 30.3.2020 si costituiva in giudizio la società convenuta ONroparte_1
[...
la quale contestava le pretese attoree, chiedendo il rigetto ELla domanda;
eccependo in via preliminare la prescrizione e la decadenza dall'azione, affermando che tra le parti era intercorso un rapporto di fornitura e non di appalto. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna ELl'attrice al pagamento ELl'importo di € 810,08 di cui alla fattura n. 44/2020 per lavori non pagati dalla attrice e relativi a lavorazioni eseguite nel mese di settembre 2019.
In fatto, deduceva, in particolare, che:
- si erano verificate infiltrazioni di acqua nel piano interrato ELl'unità immobiliare 2 EL
complesso di AT EL RD (BS) nel corso EL mese di settembre e di novembre 2019 che,
tuttavia, la convenuta provvedeva a sistemare, nel settembre 2019, su richiesta di parte attrice;
- non era possibile imputare le infiltrazioni alla mancanza di “circa” 30 tappi di chiusura, come sostenuto dalla attrice, tenuto conto che la convenuta aveva fornito alla attrice n. 308 tappi sigillanti e relativi manicotti idroespansivi da posarsi insieme, come da ordine effettuato dalla attrice stessa;
- la convenuta si era limitata a fornire e posare giunti bentonitici (manufatti da fissare al calcestruzzo, anche denominati “Waterstop”), additivi, guarnizioni, tappi in plastica con manicotti idroespansivi per la chiusura dei buchi presenti nei muri.
In diritto, la convenuta rilevava che:
- la fattispecie concreta non era riconducibile alla disciplina ELl'appalto, mancando il compimento di un'opera da parte ELla stessa, ma si trattava di un rapporto di fornitura di beni essendo peraltro la società specializzata nella fornitura di prodotti impermeabilizzanti;
- il contratto di appalto prodotto dalla attrice non riguardava la convenuta, essendo stato stipulato tra l'attrice ed altra società, peraltro nello stesso vi erano alcune postille a mano che riportavano le seguenti diciture “solo fornitura FC”, “fornitura e posa FC”; né risultava espressa autorizzazione al subappalto da parte ELla committente;
inoltre, anche i documenti contabili prodotti si riferivano alla sola fornitura e posa;
- con riguardo all'entità dei lavori di appalto eseguiti dalla attrice in favore ELla propria committente e durati circa due anni, la convenuta si era limitata a trattenersi in cantiere soltanto qualche giorno nel periodo di alcune settimane, fornendo e posando il materiale senza alcuna ingerenza sull'operato ELl'attrice o di altre ditte;
- il rapporto intercorso tra le parti era pertanto riconducibile al contratto di compravendita con conseguente intervenuta decadenza e/o prescrizione da parte ELl'attrice, non potendosi ritenere che si fosse in presenza di vizi occulti, in quanto la mancanza dei tappi e/o dei giunti era immediatamente visibile, prima di procedere alla realizzazione di un nuovo getto di calcestruzzo da parte ELl'attrice, operazione di volta in volta autorizzata dalla direzione dei lavori;
- la convenuta contestava inoltre gli esiti ELla perizia prodotta da parte attrice, in quanto contraddittoria, tenuto conto che, da un lato, il perito rilevava l'impossibilità di individuare la singola perdita (non essendo i giunti visibili ma inglobati nella struttura di calcestruzzo);
mentre dall'altro, il tecnico imputava la causa ELle infiltrazioni ai difetti EL giunto stesso,
senza nemmeno valutare ipotesi alternative ELla causazione degli stessi;
- in ogni caso, parte convenuta contestava il quantum ELla richiesta risarcitoria svolta dall'attrice poiché esorbitante con riguardo ai costi esposti per la ricerca ELle cause ELle
infiltrazioni, rilevando inoltre la mancanza ELla prova degli eventuali pagamenti effettuati dalla attrice.
Tutto ciò premesso, la convenuta eccepiva in via preliminare la prescrizione e decadenza ELla attrice dall'azione di garanzia;
chiedeva il rigetto ELla domanda attorea, con condanna ELla stessa alla rifusione ELle spese di lite. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna ELl'attrice al pagamento
ELla somma di € 810,08, oltre interessi legali fino al saldo, sulla scorta ELla fattura n. 44/2020 emessa dalla convenuta per lavorazioni eseguite in favore ELl'attrice nel mese di settembre 2019. In
subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, ELla domanda, la rideterminazione EL quantum;
con il favore ELle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione EL 9.12.2020 il GI concedeva alle parti i termini per il deposito ELle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Successivamente la causa veniva istruita mediante l'interpello EL legale rappresentante di parte convenuta e l'escussione di testimoni.
All'udienza EL 13.1.2025 di trattazione cartolare, il GI tratteneva la causa in decisone, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Qualificazione EL contratto e ELla domanda
La società ha chiamato in giudizio la società Parte_1 Pt_1 Parte_2 [...]
affermando che, nel periodo giugno-luglio 2018, quest'ultima aveva eseguito ONroparte_1
opere di impermealizzazione ELle strutture in cemento armato, presso il complesso residenziale,
realizzato dalla attrice in AT Del RD (BS), le quali nei mesi di settembre e novembre 2019
avevano presentato gravi vizi, consistenti in infiltrazioni di acqua.
Ha chiesto, pertanto, la condanna ELla convenuta al risarcimento EL danno, quantificato in €
60.858,95.
Nella resistenza la convenuta ha eccepito la prescrizione e decadenza dall'azione di garanzia in base alle norme in contratto di vendita, ritenendo che tra le parti fosse intercorso un contratto di compravendita, tenuto conto che la convenuta si era limitata alla fornitura di vari e specifici prodotti per la impermeabilizzazione ELle strutture in calcestruzzo e alla posa degli stessi, operazione svoltasi in un breve lasso di tempo e strettamente collegata alla fornitura, ma non prevalente rispetto alla stessa.
Al contrario, secondo la prospettazione attorea, il contratto andrebbe ricondotto alla figura
ELl'appalto, in particolare alla disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., rispetto al quale non erano maturati i termini di prescrizione e decadenza.
Il giudice, stante il contrasto in merito alla qualificazione EL contratto ha quindi proceduto ad una prima fase istruttoria sul punto. Ai fini ELla decisione è pertanto necessario, quindi, preliminarmente, procedere alla qualificazione
EL contratto sulla base, proprio, ELla prima istruttoria esperita e verificare quale disciplina sia applicabile al caso, tenuto conto che la società attrice vorrebbe riferire la fattispecie in esame alla disciplina ELl'appalto, mentre la convenuta a quella ELla compravendita.
Anzitutto, vanno richiamati i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte in tema dei criteri differenziali tra vendita ed appalto: “Ai fini ELla differenziazione tra vendita ed appalto,
quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica ELla
vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno EL lavoro sulla materia, con riguardo alla
volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo EL negozio, al fine di accertare se la
somministrazione ELla materia sia un semplice mezzo per la produzione ELl'opera ed il lavoro lo
scopo EL contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione ELla materia ed
il conseguimento ELla cosa l'effettiva finalità EL contratto (vendita)” (Cass. n. 5935/2018).
Inoltre, s'è detto che: “Ai fini ELla differenziazione tra i contratti di appalto e vendita, quando alla
prestazione di fare caratterizzante l'appalto, si affianchi anche a quella di dare, caratterizzante la
vendita (come nella ipotesi in cui i materiali siano forniti dallo stesso appaltatore), si deve avere
riguardo alla prevalenza o meno EL lavoro sulla materia, da considerarsi, però, non in senso
oggettivo, ma in relazione alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi, se la
somministrazione ELla materia sia un semplice mezzo per la produzione ELl'opera ed il lavoro lo
scopo EL negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione ELla materia ed il
conseguimento ELla cosa si configuri invece come l'effettiva finalità EL negozio medesimo (vendita)”
(Cass. civ. n. 11602/2002).
Ed ancora: “La distinzione tra vendita e appalto, nei casi in cui la prestazione di una parte consista
sia in un dare, sia in un "facere", non si esaurisce nel dato meramente oggettivo EL raffronto fra il
valore ELla materia e il valore ELla prestazione d'opera, essendo, all'uopo, necessario avere
riguardo alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione ELla materia costituisce un mezzo per la produzione ELl'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale EL negozio, in
modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva EL
soggetto che si obblighi a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari
diretti ad adattarle alle specifiche esigenze EL destinatario ELla prestazione, ma sono tali da dare
luogo ad un "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato ELla prestazione” (Cass. n.
8445/2000).
Tanto premesso, si esaminano gli esiti ELl'istruttoria svolta.
In sede di interpello il legale rappresentante ELla società convenuta, in risposta ai Persona_1
capitoli dedotti da parte attrice nella memoria istruttoria, ha dichiarato, sul capitolo 18: “a) (...) Il
lavoro avveniva in questo modo: io mandavo il mio personale in cantiere;
lì veniva diretto dal
direttore lavori/capo cantiere che dava le indicazioni. La nostra tabella di posa prevede che ogni
otto/dieci metri di lunghezza EL giunto va fatto un break in verticale. Nell'ambito ELl'esecuzione la
scelta di come posare il break joint era nostra e avveniva in conformità alle regole ELl'arte”.
A precisazione ELla risposta il legale rappresentante ha dichiarato: “Il materiale relativo ai giunti
ONr era fornito e posato dalla . Una volta che l'impresa ci diceva dove avrebbe realizzato il muro
eravamo noi a decidere il punto esatto in cui posizionare il giunto. In particolare, lo posizionavamo
in centro al muro come previsto dalla regola ELl'arte”.
In risposta al punto b) ELlo stesso capitolo il legale appresentante ha dichiarato: “(...) Preciso Per_1
che nel lavoro di posa è ricompresa la posa di un cordolo in silicone sul quale allettare il giunto e
ONr poi a fissarlo con i chiodi di acciaio, tutto con materiale fornito da . Questo è l'oggetto
ELl'attività di posa”.
ONr In risposta al successivo punto c): “Invece confermo che eravamo noi ELla a posare i tappi
cilindrici in plastica corrugata con affiancato manicotto idro espansivo. Non provvedevamo invece
a fare il tensionamento per tutti i tappi ma solo per alcuni, ovvero solo per quelli che si mettono
dall'interno”. Sul capitolo 22 ha dichiarato: “(...) Quindi eravamo noi a decidere dove inserire gli elementi
ONr sigillanti. In particolare, sono loro a decidere la lunghezza EL muro mentre sono io e la a
decidere in base alla lunghezza EL muro se mettere il break o no”; precisando inoltre che: “Siamo
ONr noi ELla ad avere il compito di sigillare la testa EL muro”.
Sul capitolo 24: “Ho già risposto, posso solo precisare che la posa EL giunto deve avvenire su fondo
asciutto, pertanto, è compito nostro verificare che il fondo sia adeguato, altrimenti il giunto non
attacca. Nego che le condizioni di umidità generale siano di ostacolo alla posa EL giunto, l'unico
ostacolo è il fondo bagnato”.
Sentito sulla memoria n. 3 di parte attrice il legale rappresentante ELla società convenuta ha inoltre dichiarato, sul capitolo 74: “Preciso che quando l'impresa gettava il calcestruzzo noi non eravamo
in cantiere. Andavamo prima EL getto a posare il giunto orizzontale per terra dove c'erano già i
casseri posati da poi andavamo via, loro gettavano il calcestruzzo dentro i casseri, il Pt_1
calcestruzzo si solidificava, noi tornavamo e ripartivamo a posare l'altro giunto partendo da dove
loro si erano fermati”.
Sul capitolo 75: “Non so dire entro quanto tempo facevano i getti, a volte saltavano dei giorni, ad
esempio, perché c'era mal tempo, anche se come regola non dovevano passare più di tre o quattro
giorni dalla posa EL giunto perché altrimenti il giunto si degrada stando all'aperto, è capitato varie
volte che abbiamo dovuto posare varie volte lo stesso giunto perché l'impresa danneggiava il giunto
inavvertitamente passandoci sopra con la carriola o in altri modi”.
Sul capitolo 81: “Nego, non abbiamo posato piastre di ferro né io ho dato indicazioni. La piastra
l'ha posata la e io ho posati dentro la piastra i vari giunti (erano 4) su indicazione di Pt_1 Pt_1
e ELla direzione lavori. In realtà l'idea di mettere la piastra l'abbiamo concordata tutti e tre perché
era l'unica soluzione per evitare che l'acqua di risalita creasse infiltrazioni nella casa più bassa”.
Sul capitolo 85: “Confermo. Ribadisco che la posa e il tensionamento dei tappi era di nostra
competenza”. Il teste dipendente ELla società attrice, sentito sulla memoria n. 2 di parte attrice ha Testimone_1
dichiarato: “Ho lavorato per il cantiere oggetto di causa, ci andavo praticamente tutti i giorni. Ero
presente alle attività preliminari e anche contestuali alla posa dei giunti Water Stop. La posa dei
giunti avveniva in varie fasi. Per prima cosa si realizza la platea di fondazione, ciò veniva fatto
dall'impresa polloni;
poi interviene la FC a posare il giunto all'interno ELla ripresa di getto die
muri verticali. La ripresa di getto è la giunzione tra la platea e la muratura. La posizione ELla ripresa
veniva decisa concordemente con il FC in particolare la decidevamo con o con il suo Per_1
incaricato per la c'ero io o il sig. muratore capocantiere. Una volta fatta Tes_2 Pt_1 Tes_3
la ripresa veniva posato il giunto. Ciò avveniva per diversi giorni finché si è conclusa tutta la
muratura. Conclusa la muratura FC posava e tensionava i tappi all'interno dei distanziatori.
Questa è la sequenza ELle fasi”.
Sentito a precisazione ha dichiarato: “Tra la posa EL giunto orizzontale e la colata di cemento
trascorreva qualche ora. Non è mai successo che trascorressero due o tre giorni. Il ci aveva Per_1
raccomandato che la posa avvenisse al più presto per evitare che in caso di pioggia il giunto si
rovinasse”; “era la FC a realizzare la posa EL giunto e le sovrapposizioni, mentre si decideva
insieme dove creare la rottura programmata dove creare la rottura programmata. In realtà lo
ON decidevano loro ELla e noi preparavamo un ferro verticale su cui loro legavano o posavano il
water stop. Quanto ai distanziali, li posa la mente il tappo all'interno EL distanziale ed il Pt_1
ON suo tensionamento lo faceva . I distanziali li posava autonomamente e non dietro Pt_1
direttive di FC in quanto si tratta di attività tipicamente edile. La posa ELla guarnizione ELl'anello
betonitico la facevamo un po' noi e un po' loro”.
Sul capitolo 23: “Confermo e preciso che si concordava insieme il susseguirsi ELle lavorazioni.
Siccome ogni giorno si faceva una porzione di lavoro, si decideva insieme quale porzione di lavoro
ON sarebbe stata fatta in quella giornata e anche in quella successiva. Non è che desse indicazioni
su come materialmente colare il cemento, piuttosto indicava quanta superficie realizzare al fine di posare il giunto. Ad esempio, c'erano ELle regole tecniche che imponevano un tot di metri lineari
dopo il quale o si faceva l'interruzione e si riprendeva il giorno successivo o si posava il ferro e si
metteva il giunto verticale. Il punto ELl'interruzione si decideva al momento anche a seconda ELla
lunghezza EL muro da realizzare. Ci si confrontava per decidere la posizione in quanto c'erano varie
cose da valutare, sia edili sia relative ai giunti. Ad es. se la rottura andava fatta ogni 7 metri e noi
dovevamo realizzare 30 metri di muro, allora ci trovavamo e decidevamo dove fare la rottura
verticale, che poteva avvenire in un modo o nell'altro (se facevamo piccole porzioni di muri non
veniva fatta la rottura programmata ma si posava il giunto nella ripresa di getto EL giorno prima)”.
ON Sul capitolo 24: “Quando gli operai ELla posavano i giunti, il fondo era già fatto da noi e
ON doveva essere liscio. Erano quelli ELla che facevano la pulizia EL fondo prima ELla posa, se
era bagnato asciugavano se era sporco pulivano”.
Sentito a prova contraria, sul capitolo 81 ha dichiarato: “La decisione di posare le piastre in ferro
come soluzione per impermeabilizzare l'abitazione posta a valle fu presa concordemente da me e il
e forse anche presente il direttore lavori;
Non ricordo chi ha provveduto Per_1 Parte_3
alla posa ELle piastre, i giunti sicuramente gli ha posati FC”.
Sul capitolo 84: “La posa dei tappi consiste nel loro inserimento nel tubo e nel loro tensionamento
che può essere fatto o con il cacciavite o con l'avvitatore elettrico, non con il martello. La FC nel
cantiere di cui è causa ha eseguito il tensionamento in gran parte con l'avvitatore e io ho visto
personalmente; anche se non ero a vigilare l'attività su tutti i tappi”.
Il testimone , ex dipendente ELla società convenuta, ha dichiarato: “Andavo in cantiere Testimone_4
una volta al giorno ma non tutti i giorni di seguito, lavoravo 1 o 2 ore nella giornata o 3 a seconda
ELl'attività che dovevo svolgere”.
Sentito sui capitoli di prova dedotti dall'attrice ha dichiarato, sul capitolo 3: “Confermo, ho fatto solo
la posa dei giunti e dei tappi e il loro tensionamento”.
Sul capitolo 7: “Confermo e preciso che la posa dei tappi prevede anche il loro tensionamenteo. Tuttavia, in generale si può anche omettere il tensionamento quando il tappo è esterno perché la
spinta ELl'acqua che viene dal di fuori lo tiene comunque in tensione mentre è importante che sia
fatto il tensionamento all'interno. Il tensionamento l'abbiamo fatto nel cantiere oggetto di causa con
l'avvitatore per tutti i tappi posati di cui non ricordo il numero ma ne facevamo pochi al giorno”.
Sul capitolo 8: “Posso confermare che a occhio nudo si vede la mancanza dei tappi o anche dei
giunti; quanto all'errata posa posso dire che ad occhio nudo si può vedere se il tappo manca o no
oppure se è ben infilato o no, ma non se è bene avvitato o no”.
Sul capitolo 9: “Non lo so non ricordo nemmeno quanti tappi abbiamo posato. Posso solo dire che
per controllare l'esistenza dei tappi ci si mette due minuti e io a fine giornata passavo a contarli e a
segnarli su un foglio di lavoro che lasciavo in cantiere. Diverso discorso è il controllo ELla
correttezza EL tensionamento per il quale ribadisco quanto detto sopra sui tappi esterni che,
peraltro, sono gli unici tappi che abbiamo posato”.
Sul capitolo 11: “Posso confermare che ho controllato quanti erano i tappi posati;
sulla regolarità
ELla posa ribadisco quanto sopra e preciso che la posa l'ho fatta quasi sempre io, salvo qualche
volta con un mio collega di cui non ricordo il nome”.
Sul capitolo 12: “Nego. Tali operazioni sono state fatte da o dalle imprese edili che operavano Pt_1
ON sul cantiere. Preciso che la si occupa esclusivamente di impermeabilizzazioni e di posa di
resine. Non esegue i getti di calcestruzzo;
non possiede proprio l'attrezzatura. Noi andavamo in
cantiere a controllare che i getti venissero fatti regolarmente anche se tale attività non è stata fatta
nel cantiere oggetto di causa, non ci è stata richiesta. Chiaramente ci coordinavamo con chi faceva
il muro, in particolare con il capo cantiere, il quale ci chiamava la sera prima e ci diceva che il
giorno dopo avrebbero fatto tot metri di muro. A quel punto io il giorno dopo mi recavo sul posto e
posavo il water stop sul fondo già predisposto dall'impresa. La posizione EL giunto la decidevo io
in quanto va messo in mezzo al muro di getto. Una volta che mi veniva detta la lunghezza complessiva
EL muro di quella giornata io decidevo quanti giunti posare e dove posarli. Preciso che il giunto verticale va posizionato come regola ogni otto/dieci metri;
se il muro è più lungo si programma un
break nel punto deciso da noi ELla FC che diamo indicazioni alla perché siamo noi a Pt_1
sapere ogni quanti metri. Altre volte se il muro è meno lungo si inserisce il break nella ripresa di
getto”.
Il testimone , libero professionista, ha lavorato per in passato, DL incaricato Parte_3 Pt_1
da committente principale, ha dichiarato: “Andavo in cantiere due /tre volte a settimana a seconda
ELle attività. Io ho, nella fase iniziale, ho redatto computi metrici, inserendo la tecnologia costruttiva
di questo sistema impermeabilizzante. In particolare, a differenza ELla impermeabilizzazione a
guaina bituminosa tradizionale e applicata a fiamme, l'impermeabilizzazione a mezzo giunti water
stop è un sistema composto diverso e più innovativo. Si compone anzitutto di un prodotto da inserire
nel calcestruzzo che viene mescolato con esso. Poi si esegue la posa dei giunti e infine dei tappi.
Devo premettere che Per tale attività io ho fatto da tramite fra le parti, in quanto avevo già eseguito
due cantiere con questo sistema di impermeabilizzazione con il . Nel caso in esame l'additivo Per_1
ON al calcestruzzo è stato fornito da . Ho seguito personalmente le fasi di lavoro ELla posa dei
giunti. All'inizio si realizza la fondazione ovvero un piano di calcestruzzo e si cassera da una parte;
sulla fondazione viene inserita alla base un giunto betonitico orizzontale;
in questa fase il tubo
betonitico viene legato in verticale a un tubo di ferro a sua volta legato all'armatura EL cassero;
poi
si chiude l'altro cassero e si getta il calcestruzzo;
gettato il calcestruzzo si tolgono i casseri e si
esegue l'ultima fase che è quella di chiudere i fori che sono serviti a tenere uniti i due casseri, con
dei tappi che vengono tensionati”.
Sentito sui capitoli dedotti dalla parte convenuta, ha dichiarato, sul capitolo 18: “Confermo, ho visto
ON in cantiere gli operai ELla posare i giunti, in particolare ho visto . Testimone_4
Sul capitolo 20: “Devo precisare in quanto la presenza EL giunto è certamente visibile prima EL
getto. Dopo la posa EL getto è visibile solo il tappo ma non anche il suo errato o meno tensionamento.
Nel caso specifico i tappi erano tantissimi forse più di mille. Non ho presenziato a tutte le attività di tensionamento dei tappi, posso dire che ho visto alcune lavorazioni di t3ensionamento che l'operaio
eseguiva manualmente”.
Sentito a precisazione il teste ha inoltre dichiarato che: “La posizione esatta EL giunto verticale si
concorda tra l'impresa edile e l'impresa impermeabilizzatrice, anche nel cantiere in questione ho
visto questa collaborazione tra e che decidevano insieme in quale punto salire con Per_1 Pt_1
il giunto prima di colare il calcestruzzo. Come regola tecnica il giunto di posa ogni 8/ 10 metri, di
fatto possono farsi degli aggiustamenti in base alle lavorazioni ELla giornata programmate
dall'impresa edile. La decisione ELla posizione dei giunti veniva presa da tutti insieme anche io
presente sempre nel rispetto ELla tecnologia costruttiva. Escludo che i giunti siano stati posati in
violazione ELle regole tecniche costruttive inerenti le distanze fra i giunti;
in ogni caso mi fidavo EL
”. Per_1
Sentito sui capitoli dedotti da parte attrice, in risposta aI capitoli 20 e 21, ha dichiarato: “Ricordo solo
che la FC non ha lavorato ininterrottamente ma veniva a chiamata, ogni tot giorni, quando abbiamo
fatto i primi giunti betonitici anche ogni due giorni. Era il 2018 e non ricordo il mese, era verso la
fine ELl'anno. Il lavoro di posa dei giunti era contestuale alla realizzazione dei muri ELl'interrato
ON ed è durato in tutto almeno tre mesi ed è stato anche continuativo. Finito il lavoro gli operai di
sono andati via e il cantiere è proseguito con le fasi successive. Sul cantiere non operavano altre
imprese edili oltre a L'intervento di settembre 2019 fu fatto in quanto mi pare si fossero Pt_1
verificate infiltrazioni nell'interrato ELla villa due, quelle più bassa posta a valle”.
Sentito a prova contraria sulla memoria n. 3 di parte attrice, ha dichiarato, sul capitolo 81: “La posa
ELle piastre fu decisa in cantiere durante un incontro avvenuto tra me, il e il geom. Per_1 Tes_1
ELl'impresa abbiamo deciso insieme tale soluzione preventiva di infiltrazioni, non prevista Pt_1
nel sistema, che si è rivelata una scelta corretta. Abbiamo previsto la posa di 4 giunti che ha previsto
ON
”.
Il testimone (dipendente ELla ha lavorato per la società Testimone_5 ONroparte_3 attrice) ha dichiarato: “In particolare io mi occupavo ELle casserature e dei getti in cemento.
Seguivamo le indicazioni ELla direzione di cantiere nella persona, mi pare, EL Geom. Tes_1
ON
ONemporaneamente a noi lavoravano sul cantiere gli operai ELla che si occupavano
[...]
ELla impermeabilizzazione, loro posavano i giunti betonitici prima che noi facessimo il getto, mi
ON ricordo che c'era un operaio ELla che ci dava le indicazioni su come fare il getto dato che loro
dovevano posare i giunti e il materiale ELl'impermeabilizzazione”.
Sentito sulla seconda memoria di parte attrice in risposta al capitolo 18 ha dichiarato: “a) Confermo
il capitolo, posso dire che tutte le opere ivi descritte venivano eseguite dagli operai ELla ditta esterna
ON che era stata incaricata ELle impermeabilizzazioni, nel caso specifico la interventi speciali;
lettera b) Confermo il capitolo, tutte queste operazioni le eseguiva la FC con attrezzatura di sua
ON proprietà; lettera c) Confermo il capitolo, anche tali operazioni erano di competenza ELla che
alla fine di tutto posava i tappi con il trapano. A questo proposito confermo di aver visto con i miei
occhi che la posa dei tappi nei buchi che residuavano dopo la colata EL getto, veniva eseguita dagli
ON operai ELla con il trapano. Il tappo aveva una vite sulla quale si inseriva la punta EL trapano
che avvitava. Tutti i tappi venivano sigillati in questo modo”.
In risposta al capitolo 20 ha dichiarato: “Io e i miei colleghi operai muratori siamo stati sul cantiere
ON 6/7 mesi;
la ha lavorato nel tempo necessario a fare le casserature in un paio di mesi, dei quali
il primo periodo continuativo e poi è tornata a fare quello che mancava tipo i tappi”.
Sulla scorta ELle risultanze istruttorie sopra riportate si osserva quanto segue.
In merito alle dichiarazioni rese in sede di interpello dal legale rappresentante ELla società convenuta,
va richiamato il tenore ELla disposizione di cui all'art. 228 c.p.c. che prevede che la confessione giudiziale è spontanea “o provocata attraverso l'interrogatorio formale" che costituisce un mezzo di prova finalizzato proprio ad acquisire dichiarazioni sfavorevoli alla parte che le rende (art. 2730 c.c.).
A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che: "La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi
- la cui qualificazione giuridica spetta al giudice EL merito - e non già opinioni o giudizi" (Cass. n. 21509/2011).
Ed ancora: “La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta
al giudice EL merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli
le sue dichiarazioni hanno valore confessorio” (Cass. n. 5725/2019).
A ciò consegue che la valutazione ELle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale risponde alla regola che, ove la parte riferisca fatti a sè sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio.
Nel caso in esame, plurime sono le dichiarazioni rese dal legale rappresentante ELla società
convenuta concernenti fatti (non valutazioni) e sfavorevoli all'inquadramento ELl'attività svolta presso il cantiere come una mera fornitura di beni (“la scelta di come posare il break joint era
ON nostra”; “il materiale relativo ai giunti era fornito e posato dalla ”; “eravamo noi a decidere
il punto esatto in cui posizionare il giunto”; “nel lavoro di posa è ricompresa la posa di un cordolo
in silicone sul quale allettare il giunto e poi a fissarlo con i chiodi di acciaio, tutto con materiale
ON ON fornito da ”; “noi ELla a posare i tappi cilindrici in plastica corrugata con affiancato
manicotto idro espansivo”; “il tensionamento per (alcuni) tappi, ovvero solo per quelli che si mettono
dall'interno”; “quindi eravamo noi a decidere dove inserire gli elementi sigillanti”; “sono io e la
ON ON
a decidere in base alla lunghezza EL muro se mettere il break o no”; “siamo noi ELla ad
avere il compito di sigillare la testa EL muro”; “pertanto è compito nostro verificare che il fondo
sia adeguato, altrimenti il giunto non attacca”; “l'idea di mettere la piastra l'abbiamo concordata
tutti e tre perché era l'unica soluzione per evitare che l'acqua di risalita creasse infiltrazioni nella
casa più bassa”; “ribadisco che la posa e il tensionamento dei tappi era di nostra competenza”.
Tali dichiarazioni, già di per sé, confermano la circostanza che l'attività svolta in via principale dai dipendenti ELla società convenuta presso il cantiere di AT EL RD (Bs) non si esaurisse, in concreto, nella mera fornitura e posa di componenti impermeabilizzanti, ma fisse caratterizzata, in modo più pregnante, proprio dall'esecuzione di una lavorazione “speciale” che richiedeva una certa perizia tecnica nelle modalità ELla sua esecuzione.
Le plurime dichiarazioni dei testimoni escussi, nel complesso attendibili siccome rese da soggetti disinteressati all'esito EL giudizio e non contrastanti tra loro, confortano tale conclusione.
È emerso, in particolare, che l'attività espletata dalla convenuta è stata caratterizzata dalla posa EL
materiale fornito secondo precise modalità e tempistiche individuate dalla stessa (scegliendo l'impresa dove posizionare il materiale, quando e in che modo) e che tala operazione veniva preceduta da precise scelte tecniche finalizzate alla impermeabilizzazione ELl'immobile, mediante propria organizzazione e personale specializzato.
Può quindi affermarsi la prevalenza ELla prestazione di facere su quella di dare, tenuto conto ELla
natura (prestazione caratterizzata da perizia tecnica) e EL valore ELla prima rispetto alla seconda.
Sulla scorta, dunque, ELle emergenze processuali e ELle predette considerazioni e principi, il rapporto oggetto di causa va qualificato quale contratto di appalto.
Nulla osta, quindi, all'applicazione ELle norme in tema di tale disciplina ed in particolare ELl'art. 1669 c.c.
Eccezioni preliminari
Tanto premesso, vanno esaminate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta.
A tal proposito, il Tribunale osserva che la natura dei vizi emersa all'esito ELla istruttoria espletata,
come meglio si dirà in proseguo, depone per ritenere che gli stessi possano rientrare nella categoria dei “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.
Per tali tipologie di vizi non si è verificata né la decadenza (un anno dalla scoperta) né la prescrizione
(un anno dalla denuncia), tenuto conto che la causa risulta iscritta al ruolo in data 21.8.2020 e che le infiltrazioni, verificatesi in data 9.9.2019 e in data 4.11.2019, venivano tempestivamente comunicate alla convenuta (circostanze non in contestazione).
Peraltro, il termine di decadenza richiamato dalla norma decorre dalla scoperta dei vizi da parte EL
committente che, secondo consolidati principi giurisprudenziali ELla Suprema Corte, andrebbe individuato al momento in cui il committente consegue una sicura conoscenza dei difetti e ELle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilirne il corretto collegamento causale (la perizia di parte risulta datata 27.5.2020; doc. 17).
Ne consegue che le eccezioni preliminari svolte da parte convenuta - che peraltro la stessa riferisce alla disciplina ELla vendita - sono risultate comunque infondate anche con riguardo alla disciplina prevista per l'appalto.
Tali eccezioni vanno pertanto rigettate.
Merito
Nel merito, la domanda svolta da parte attrice va accolta nei termini che seguono.
Già dall'esame ELle testimonianze in punto di qualificazione EL contratto è emerso che l'opera commissionata alla convenuta doveva essere eseguita secondo varie fasi e precisamente:
1) posa EL giunto bentonitico (c.d. waterstop);
2) getto di calcestruzzo (ad opera ELla parte attrice);
3) posa e tensionamento dei tappi.
Se queste erano le fasi, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che almeno in una di esse non è
stata osservata da parte ELla convenuta la perizia richiesta per l'esecuzione ELl'opera secondo la regola ELl'arte.
In particolare, il riferimento è alla fase 3 relativa alla posa ed al tensionamento dei tappi.
A tal proposito, si richiama prima di tutto l'interpello EL legale rappresentante ELla società
convenuta, , il quale, in risposta al capitolo 25 (memoria attrice) ha dichiarato: Persona_1
“Confermo che noi fornivamo e posavamo i tappi che sono gli elementi impermeabilizzanti sui tubi
distanziali, facevamo questo dopo che il muro era finito”; in risposta al capitolo 85: “Ribadisco che
la posa e il tensionamento dei tappi era di nostra competenza”.
Vi sono poi le dichiarazioni dei testimoni , , e Testimone_1 Testimone_4 Parte_3 Tes_6 , i quali hanno confermato che le operazioni attinenti alla fase di posa e tensionamento dei
[...]
tappi erano di competenza ELla società convenuta.
In particolare, il teste (ex dipendente ELla società convenuta) ha dichiarato di essersi Testimone_4
occupato personalmente ELla posa dei giunti e dei tappi presso il cantiere per cui è causa.
Tale circostanza risulta confermata anche dal teste il quale, in risposta al capitolo 18 Parte_3
ON ELla memoria istruttoria attorea, ha dichiarato: “Confermo, ho visto in cantiere gli operai ELla
posare i giunti, in particolare ho visto . Testimone_4
Il teste in risposta al capitolo 3 (memoria attrice), ha dichiarato: “Confermo, ho fatto solo la Tes_4
posa dei giunti e dei tappi e il loro tensionamento”; sul capitolo 7: “Confermo e preciso che la posa
dei tappi prevede anche il loro tensionamento. Tuttavia, in generale si può anche omettere il
tensionamento quando il tappo è esterno perché la spinta ELl'acqua che viene dal di fuori lo tiene
comunque in tensione mentre è importante che sia fatto il tensionamento all'interno. Il tensionamento
l'abbiamo fatto nel cantiere oggetto di causa con l'avvitatore per tutti i tappi posati di cui non ricordo
il numero ma ne facevamo pochi al giorno”; sul capitolo 8: “Posso confermare che a occhio nudo si
vede la mancanza dei tappi o anche dei giunti;
quanto all'errata posa posso dire che ad occhio nudo
si può vedere se il tappo manca o no oppure se è ben infilato o no, ma non se è bene avvitato o no”;
sul capitolo 9: “Non lo so non ricordo nemmeno quanti tappi abbiamo posato. Posso solo dire che
per controllare l'esistenza dei tappi ci si mette due minuti e io a fine giornata passavo a contarli e a
segnarli su un foglio di lavoro che lasciavo in cantiere. Diverso discorso è il controllo ELla
correttezza EL tensionamento per il quale ribadisco quanto detto sopra sui tappi esterni che,
peraltro, sono gli unici tappi che abbiamo posato”; sul capitolo 11: “Posso confermare che ho
controllato quanti erano i tappi posati;
sulla regolarità ELla posa ribadisco quanto sopra e preciso
che la posa l'ho fatta quasi sempre io, salvo qualche volta con un mio collega di cui non ricordo il
nome”.
Il teste , in risposta al capitolo 20 (memoria attrice) ha dichiarato: “Devo precisare in Parte_3 quanto la presenza EL giunto è certamente visibile prima EL getto. Dopo la posa EL getto è visibile
solo il tappo ma non anche il suo errato o meno tensionamento. Nel caso specifico i tappi erano
tantissimi forse più di mille. Non ho presenziato a tutte le attività di tensionamento dei tappi, posso
dire che ho visto alcune lavorazioni di tensionamento che l'operaio eseguiva manualmente”.
E' dunque provata la circostanza che la posa e il tensionamento dei tappi fossero prestazioni di competenza esclusiva ELla società convenuta.
Sussistenza dei vizi
Il verificarsi ELle infiltrazioni di acqua nel piano interrato ELl'unità immobiliare n. 2 EL complesso oggetto di causa non è in contestazione e risulta dalla stessa prospettazione di parte convenuta, la quale, a pag. 3 ELla comparsa di costituzione, ha precisato: “Si conferma che si sono verificate
infiltrazioni di acqua nel piano interrato ELl'unità immobiliare 2 EL complesso di Barcuzzi di
AT nel corso EL mese di settembre 2019 e poi anche in quello di novembre ELlo stesso anno”.
Dato atto di tale circostanza, vanno comunque richiamate le dichiarazioni dei testimoni che hanno confermato l'esistenza ELle infiltrazioni di acqua verificatesi presso l'immobile n. 2 nelle date EL
9.9.2019 e EL 4.11.2019.
A tal proposito, i testi , , , , Testimone_5 Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8
, , hanno dichiarato di aver visto le infiltrazioni Parte_3 Tes_9 Tes_10 Tes_11
nell'immobile nel periodo temporale sopra indicato.
In particolare, il teste , in risposta al capitolo 31 di parte attrice, ha dichiarato di aver Testimone_1
sentito la conversazione telefonica EL 9.9.2019, intercorsa tra e di denuncia Parte_1 CP_1
ELle infiltrazioni e richiesta di intervento per risolvere la problematica riscontrata nell'immobile n.2.
Il teste ha inoltre dichiarato di essere stato presente in cantiere durante il sopralluogo ELl'11.9.2019
svoltosi alla presenza EL legale rappresentante ELla convenuta, nonché di essere a conoscenza
ELl'ulteriore sopralluogo svoltosi in loco in data 13.9.2019 e che nell'occasione veniva individuata una perdita in corrispondenza ELle bocche di lupo (in lato nord ELl'edificio) e una zona di maggiore umidità in corrispondenza ELla base ELla muratura.
Il teste in risposta al capitolo 36 (memoria attrice) ha dichiarato: “Ricordo il Parte_3
sopralluogo durante il quale abbiamo mostrato i punti di infiltrazione al sig. , non ricordo Per_1
cosa abbia detto”.
Il teste , in risposta al capitolo 35 (memori attrice), ha dichiarato: “Non ero presente alle Tes_9
ispezioni ma il giorno successivo ho visto le infiltrazioni che erano evidenti”.
Il teste in risposta al capitolo 27 (memoria attrice), ha dichiarato: “Sono stato Tes_10
l'amministratore ELla società W&J durante la costruzione ELle ville, ricordo che due giorni circa
dopo la pioggia mi sono recato nell'interrato ed ho visto l'infiltrazione. Preciso che ero presente sul
cantiere circa tre giorni a settimana, tutti i venerdì si teneva la riunione con i responsabili EL
cantiere”.
Il teste in risposta la capitolo 27 (attrice), ha confermato il capitolo dichiarando di aver Tes_11
scattato ELle fotografie rappresentanti le infiltrazioni presso l'immobile.
All'esito ELl'istruttoria orale espletata è quindi risultata provata la presenza dei vizi così come lamentati dalla parte attrice presso l'immobile oggetto di causa.
Cause dei vizi
Con riguardo alla causazione dei vizi si richiamano le seguenti ulteriori testimonianze.
Il testimone (dipendente ELl'attrice) ha confermato il contenuto EL capitolo 36 ELla Testimone_1
seconda memoria istruttoria di parte attrice: ¨Vero che all'esito ELle verifiche, alla presenza ELle
ON persone indicate nel capitolo 34, il sig. , per , riconobbe il difetto di tenuta ELle Persona_1
opere di impermeabilizzazione affidate alla convenuta, affermando che alcuni tappi non svolgevano
correttamente il loro compito, impegnandosi ad eliminare il problema ELle infiltrazioni e a
ripristinare i beni danneggiati”.
Il testimone ha precisato di non essere stata personalmente presente al sopralluogo EL Tes_9
13.9.2019, ma in risposta al capitolo 36, ha dichiarato di aver successivamente sentito la confessione stragiudiziale resa dal legale rappresentante ELla società convenuta: “Ricordo di avere sentito il sig.
ammettere che le infiltrazioni erano derivate dalla mancata tenuta dei tappi”. Per_1
Il teste , in risposta al capitolo 40 (memoria attrice), ha dichiarato: “Non ricordo i Testimone_7
lavori fatti all'esterno, non ero presente a tempo pieno. Ricordo le infiltrazioni nella parte interna
ELla casa, era stata asciugata l'acqua ed erano stati rimessi i tappi dei giunti bentonitici dove
mancavano.”
Il teste ha confermato la circostanza di cui al capitolo 58 (“Vero che nella Testimone_8
medesima occasione, l'arch. , intervenuto per FC, ha riconosciuto che, dopo la Persona_2
demolizione per l'esposizione ELle estremità dei tubi distanziali, era emerso che alcuni dei tappi
non risultavano correttamente posati e che l'umidità presente in altre zone dimostrava la mancata
tenuta EL giunto bentonitico su tutto il lato ELla muratura”), precisando: “E' vero. Ho visto molte
infiltrazioni diffuse”.
Trattasi di dichiarazioni da reputarsi attendibili siccome rese da soggetti disinteressati all'esito EL
giudizio e reciprocamente concordanti.
All'esito ELl'istruttoria espletata è quindi emerso che durante la specifica fase di posizionamento dei tappi, di competenza ELla impresa convenuta, vi fu un errore di esecuzione, nella forma ELla
negligenza, da parte dei dipendenti ELla convenuta i quali omettevano di posizionare e/o tensionare correttamente alcuni elementi EL materiale impermeabilizzante, nello specifico i tappi ermetici,
necessari alla corretta esecuzione ELl'opera di impermeabilizzazione nel suo complesso.
Confortano le predette considerazioni anche le riflessioni EL consulente tecnico di parte attrice nella relazione prodotta in merito alla causa dei vizi riscontrati (doc. 17).
In particolare, il perito ha affermato che: “La causa ELle infiltrazioni è riconducibile alla cattiva
ON esecuzione ELle opere da parte di ed in particolare alla mancata fornitura e posa dei tappi e
degli anelli posti a protezione dei fori di casseratura nonché alla imperfetta realizzazione dei giunti
ON bentonitici eseguita da . ONroparte_1 A sostegno di tale affermazione il perito ha rilevato che: “In sostanza i giunti bentonitici sono elementi
che vengono messi in opera in corrispondenza ELle riprese dei getti in calcestruzzo (sia ripresa tra
fondazioni e muri in elevazione, sia ripresa tra giunti verticali tra muri) per impedire infiltrazioni di
acqua in corrispondenza ELla discontinuità dovuta alla ripresa EL getto;
i tappi servono invece a
chiudere ermeticamente i fori che restano nei getti per il fissaggio dei pannelli dei casseri;
a contatto
con l'acqua i giunti bentonitici, idroespansivi, tendono a dilatarsi aumentando il ro volume saturando
completamente la sottile fessura presente in corrispondenza ELla ripresa EL getto”.
Il perito ha poi affermato che: “la prova EL mancato funzionamento EL giunto bentonitico è data
dalla presenza ELle infiltrazioni che dimostrano con tutta evidenza l'imperfetto funzionamento EL
giunto; la mancata posa dei tappi dimostra la scarsa cura e attenzione con cui è stato realizzato
l'intervento”.
Questo giudice è ben consapevole ELla rilevanza probatoria minima che ha la consulenza tecnica di parte, la quale vale per lo più come allegazione specifica dei fatti che possono avere contenuto tecnico.
E tuttavia, tenuto conto ELla coerenza ELle deduzioni tecniche rispetto alle emergenze probatorie è
possibile ritenere con un grado di verosimiglianza prossimo alla certezza che le cause ELle
infiltrazioni siano da rilevare proprio nell'errato posizionamento dei tappi.
Il Tribunale osserva che la ricostruzione tecnica offerta dal perito risulta in linea con quanto emerso dall'esame ELla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni EL legale rappresentante ELla
convenuta, nonché da quelle rese dai plurimi testimoni escussi.
Sulla scorta ELle considerazioni sopra esposte deve concludersi che le cause ELle infiltrazioni siano da rilevare proprio nel mancato e/o errato posizionamento di svariati tappi posti a completamento EL
materiale impermeabilizzante, prestazione di competenza ELla società convenuta.
Del resto, non sono emerse né sono state prospettate, nemmeno dalla stessa convenuta, eventuali cause alternative a tale conclusione tecnica.
In definitiva, sia la documentazione in atti, sia le prove orali espletate consentono di ritenere fondata l'azione di garanzia intrapresa dall'attrice ed imputabili alla società convenuta i vizi riscontrati, con la conseguenza che la stessa convenuta va dichiarata responsabile e condannata al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice.
Quantificazione EL danno
Con riguardo alla quantificazione EL danno, parte attrice ha dedotto di aver sopportato costi per la ricerca ELle perdite (pari ad € 32.455,56) e costi per le opere di ripristino (pari ad € 28.403,39) e così
per l'importo complessivo di € 60.858,95.
A sostegno ELla richiesta risarcitoria, l'attrice ha prodotto la perizia di parte con allegati i computi metrici, nonché l'offerta ELla società che si è occupata ELla realizzazione ELle opere di ripristino,
documentazione contabile (fatture; disposizioni di pagamento); fascicolo dei rapporti giornalieri degli operai impiegati in cantiere;
oltre ad alcuni prospetti con conteggi dalla stessa redatti (docc. 17, 23,
24, 26, 27, 28, 29).
La documentazione prodotta dalla attrice a supporto dei costi sopportati è stata contestata dalla convenuta che ha rilevato, in generale, la non riconducibilità ELle fatture prodotte agli specifici lavori di ripristino eseguiti e, in ogni caso, la mancanza ELla prova degli asseriti pagamenti.
Tes_ Il Tribunale osserva che i testi , , e escussi sui Testimone_1 Testimone_7 Parte_3
capitoli 40, 41, 42, 43, 63, 64 (memoria istruttoria attrice) hanno sostanzialmente confermato l'esecuzione sia dei lavori di ricerca ELle cause di infiltrazione, sia dei lavori eseguiti per l'eliminazione ELle stesse nel settembre 2019, così come dettagliatamente elencati nei capitoli di prova dedotti, nonché il documento 17 costituito dalla perizia di parte attrice.
In particolare, il teste , in risposta al capitolo 42, ha dichiarato: “E' vero, ero presente, Testimone_1
riconosco il doc. 17 rammostrato”; il teste : “E' vero, riconosco il computo di cui al doc. Tes_9
17”; il teste : “E' vero, confermo che i lavori effettuati sono quelli elencati nel doc. Testimone_7 hanno confermato le circostanze dedotte dai capitoli di prova di parte attrice, 63 e Testimone_13
64, attinenti alla ricerca ELle cause di infiltrazione nel periodo 5 novembre – 13 dicembre 2019 e alla esecuzione dei lavori di rispristino indicati nel documento 17 di parte attrice, costituito dalla perizia di parte.
In particolare, il teste , in risposta ai capitoli 63 e 64 (memoria attrice) ha Testimone_8
dichiarato: “E' vero confermo i lavori che risultano dal doc. 17 rammostrato”; “Ho visto l'esecuzione
ELla prima parte dei lavori ed ho visto i lavori che sono stati eseguiti. Abbiamo eseguito i lavori
indicati in a e b, abbiamo ripristinato il sistema impermeabile”.
Il teste , in risposta al capitolo 64, ha dichiarato: “Mi sono recato sul cantiere il Testimone_12
22.11.2019 ed avevo verificato l'esecuzione di una parte di tali opere ancora in corso”.
Osserva il Tribunale che con riguardo agli specifici costi di manodopera parte attrice domanda il pagamento ELla somma di € 12.549,43 risultante dal prospetto prodotto dalla stessa (doc. 28).
Per tale voce di danno ritiene il Tribunale che la prova offerta non sia sufficiente.
Invero, l'attrice si è limitata a produrre un prospetto che già in sé non pare intrinsecamente idoneo a dimostrare il danno dedotto.
Si osserva anzitutto che il documento in questione si presenta EL tutto generico con riguardo all'oggetto; non contiene l'indicazione dei giorni e ELle ore asseritamente impiegate per l'esecuzione dei lavori, né l'indicazione specifica ELle prestazioni eseguite dagli incaricati. Infine, non risulta corredato da rapportini orari firmati dai singoli incaricati, né risulta essere stato confermato dai testi.
Non è possibile pertanto ritenere dimostrato, sulla base di tale produzione, né il monte ore di manodopera così come esposto, né la tariffa oraria dedotta, né tanto meno l'importo complessivo dedotto dall'attrice.
Quanto agli esiti ELl'istruttoria orale è appena il caso di rilevare come i testi sopra indicati abbiano sì confermato i computi metrici allegati alla relazione EL consulente di parte, ing. , Testimone_13
senza tuttavia essere precisi sulle singole prestazioni eseguite, né sulle ore di manodopera impiegate (determinate unilateralmente dall'attrice) e, comunque, senza nulla dire sugli esborsi concretamente sostenuti dall'attrice a tale titolo.
Peraltro, per tale voce di danno, parte attrice non ha prodotto né i rapportini ELle ore di manodopera,
né le fatture o bonifici di pagamento che attestino che la stessa abbia effettivamente e concretamente sostenuto i costi di manodopera esposti.
Di conseguenza, non può ritenersi provato il danno emergente in esame.
Dall'importo di danno richiesto dall'attrice deve dunque essere detratto l'esborso di € 12.549,43
asseritamente sostenuto a titolo di ore di manodopera e non dimostrato.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento in favore ELl'attrice ELla somma di €
48.309,52 (€ 60.858,95 - € 12.549,43), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Domanda riconvenzionale
La convenuta in via riconvenzionale ha chiesto la condanna ELl'attrice al pagamento ELl'importo di
€ 810,08, a fronte ELla fattura n. 44/2020, emessa in relazione ai lavori eseguiti su richiesta
ELl'attrice nel mese di settembre 2019 (doc. c).
All'esito ELl'istruttoria orale è emerso che le opere di cui al consuntivo prodotto dalla convenuta
(doc. d) venivano eseguite dalla stessa in favore ELl'attrice successivamente al primo evento di infiltrazione (settembre 2019).
Nondimeno, è emerso che l'intervento posto in essere dalla convenuta al fine di rimediare ai vizi riscontrati non è stato risolutivo e vi è, implicita, eccezione di inadempimento, con la conseguenza che, sulla scorta EL principio inadimplenti non est adimplendum, il committente non può esser condannato al pagamento EL prezzo per le opere eseguite dalla convenuta, rivelatesi non risolutive.
La domanda svolta in via riconvenzionale va pertanto rigettata.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento in favore ELla attrice ELla somma di €
48.309,52, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese In merito al regolamento ELle spese di lite le stesse vanno poste a carico ELla parte soccombente.
Le spese si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, sul decisum, valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento ELla domanda di parte attrice,
condanna la convenuta al pagamento in favore ELl'attrice ONroparte_1 [...]
ELla somma di € 48.309,52, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
la saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta ONroparte_1
condanna la convenuta al pagamento in favore ELl'attrice ONroparte_1 [...]
al rimborso ELle spese di lite, liquidate in € 786,00 per Parte_1
anticipazioni ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa.
Così deciso in Brescia, 12 maggio 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 rammostrato”.
Tes_ I testi , , e , , Testimone_7 Testimone_1 Parte_3 Testimone_8 Testimone_12