Art. 104.
L'avanzamento per merito straordinario puo' avere luogo, per una sola volta, nei riguardi degli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3ª e di 2ª classe, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacita', ed abbiano corso grave pericolo di vita per, tutelare la sicurezza e la incolumita' pubblica, dimostrando di possedere qualita' tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore.
In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamenti per merito straordinario. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 30 ottobre 1969, n. 803 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le promozioni per merito straordinario che vengono conferite ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , [...], sono disposte con decorrenza dalla data del verificarsi dell'evento o dei fatti che determinarono le relative proposte".
L'avanzamento per merito straordinario puo' avere luogo, per una sola volta, nei riguardi degli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3ª e di 2ª classe, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacita', ed abbiano corso grave pericolo di vita per, tutelare la sicurezza e la incolumita' pubblica, dimostrando di possedere qualita' tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore.
In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamenti per merito straordinario. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 30 ottobre 1969, n. 803 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le promozioni per merito straordinario che vengono conferite ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , [...], sono disposte con decorrenza dalla data del verificarsi dell'evento o dei fatti che determinarono le relative proposte".