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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RUSSO RAFFAELE, il quale Parte_1
lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DELL'AQUILA CUONO, il CP_1
quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto
PE matrimonio in data 29/05/2003; - che, dallo stesso, è nata una FI (26/03/2006); - che in data
10/02/2012 veniva pronunciata sentenza di divorzio dei coniugi, che poneva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della FI di € 400,00; - che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni del divorzio, stante la
1 formazione di un nuovo nucleo familiare ed il contestuale peggioramento della propria condizione economica;
- di aver contratto nuovo matrimonio, dal quale è nato un figlio, (il 03/01/2014); PE2
- che quest'ultimo è affetto sin dalla nascita da ritardo mentale, sindrome ipercinetica, disprassia e grave disturbo del linguaggio espressivo e della comprensione; - che pertanto le proprie condizioni economiche sono peggiorate anche a causa delle continue cure mediche del minore;
- di aver contratto un mutuo per l'acquisto della casa coniugale, con una rata mensile di € 700,00; - che l'istante corrisponde una rata mensile di € 200,00 per un finanziamento, stipulato per la ristrutturazione dell'immobile, finalizzata all'adattamento dell'abitazione alle esigenze del figlio invalido;
- che, dopo una missione in Libano, l'istante ha vincolato tutti i propri risparmi per una somma di € 20.000,00 in PE buoni fruttiferi intestati alla FI, , con possibilità di svincolo al raggiungimento della maggiore età; - che la resistente ha contratto nuovo matrimonio e vive con la propria famiglia di origine;
- che la resistente è dipendente di una società; - che l'istante, dalla busta paga di € 1.900,00, deve detrarre
€ 700,00 per il mutuo, € 350,00 per la cessione del quinto ed € 170,00 per una rata di finanziamento già pendente.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto imputarsi la somma di 20.000,00 euro, precedentemente versata alla FI, quale versamento unico per il mantenimento di quest'ultima per i prossimi dieci anni o, in subordine, disporsi un assegno di mantenimento non superiore a € 200,00 mensili in favore della FI;
in via gradata, ha chiesto la restituzione dei buoni fruttiferi di cui sopra o, in via ancor più gradata, la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore della FI con versamento diretto alla stessa.
Con comparsa di risposta, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente e ha dedotto:
- di essere collocata unitamente alla FI presso la casa dei propri genitori, che le ospitano;
- che il ricorrente ha acquistato una nuova abitazione, sulla quale grava il mutuo dallo stesso lamentato, successivamente al fallimento del primo matrimonio;
- che l'attuale moglie del ricorrente lavora come agente di Polizia Municipale;
- che il figlio del ricorrente, , percepisce 900,00 € mensili a PE2
titolo di indennità di accompagnamento e di frequenza, da ritenersi più che sufficienti ad affrontare le spese mediche lamentate;
- che l'importo dei buoni postali di € 20.000,00 sono il frutto dei risparmi
PE di entrambi i genitori di , e non solo del ricorrente.
Tanto premesso la resistente ha chiesto confermarsi l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente di € 412,00, rigettarsi le avverse domande e la condanna alle spese del ricorrente.
All'udienza del 15/11/2024, in sede di libero interrogatorio, il ricorrente ha dichiarato che la moglie lavora per una società privata con contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione mensile di circa € 1.100,00.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente depositava CUD 2024 del figlio , da cui si PE2
2 evince un reddito annuo di circa € 2.800,00.
All'esito, la causa veniva riservata in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ciò posto, parte ricorrente ha richiesto la riduzione del contributo di mantenimento per la
PE FI , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, allegando di aver contratto nuovo matrimonio, da cui è nato un figlio, (anno 2014), affetto da disabilità, e di sostenere PE2 diverse spese mensili, fra cui una rata di mutuo per l'acquisto della casa coniugale di circa € 700,00 mensili.
Parte ricorrente ha, altresì, allegato, a sostegno della propria domanda, di aver intestato alla PE FI, , buoni postali fruttiferi per un importo di € 20.000,00 da poter svincolare con il raggiungimento della maggiore età.
Tanto premesso, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, con motivazione condivisibile, ha affermato che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, devono essere valutate dal giudice come circostanze sopravvenute che possono portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comportano il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass. n. 14175 del 2016).
Applicando al caso di specie tali principi che il Collegio condivide ed intende far propri, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata nei limiti di cui si dirà.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che, successivamente al divorzio, il ricorrente ha contratto nuovo matrimonio, da cui è nato un figlio (2014), affetto da PE2
disabilità, il quale percepisce, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, un emolumento annuo dall'INPS di circa € 2.800,00 complessivi.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso, altresì, che il ricorrente corrisponde una rata di mutuo mensile per la casa coniugale di circa € 700,00.
Deve, pertanto, ritenersi che la formazione del nuovo nucleo familiare abbia avuto una incidenza sulla situazione economica e reddituale del ricorrente, soprattutto se si considera che l'entrata mensile del è sempre rappresentata, così come all'epoca del divorzio, dal reddito da Pt_1
lavoro dipendente.
Ciò posto, il Tribunale ritiene congruo ridurre il contributo di mantenimento a carico del padre
PE in favore della FI, , ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ferme le altre condizioni.
Nella determinazione del quantum, si è tenuto conto sia della circostanza che anche l'attuale moglie del contribuisce al menage familiare in quanto svolge attività lavorativa con reddito Pt_1
3 mensile di circa € 1.100,00 (cfr. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal ricorrente
PE all'udienza del 15.11.2024), sia della circostanza che la FI della coppia, , usufruisce anche dei buoni postali fruttiferi alla stessa intestati per l'importo di € 20.000,00.
Devono, infine, disattendersi le altre richieste di parte ricorrente.
Ciò in quanto i buoni postali fruttiferi non possono considerarsi sostitutivi del mantenimento e, ai fini del versamento diretto del contributo di mantenimento, occorre una richiesta del figlio della coppia, che, nel caso di specie, manca.
Deve infine dichiararsi inammissibile la richiesta di restituzione dei buoni postali fruttiferi non essendo strettamente connessa al presente giudizio.
Avuto riguardo alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento per quanto di ragione della domanda di parte ricorrente, a modifica delle condizioni di divorzio, riduce ad € 300,00 mensili il contributo di mantenimento a carico del padre in PE favore della FI, , con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ferme le altre condizioni;
2. dichiara inammissibile la domanda di restituzione dei buoni postali fruttiferi formulata da parte ricorrente;
3. rigetta le altre domande di parte ricorrente;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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