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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/10/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona DE dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi DEl'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1232/2020, vertente
TRA
, CF: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, CF: , elettivamente domiciliati in Santa
[...] C.F._2
RI DE ED (CS), via H.Matisse n.1, presso lo studio DEl'avv. Francesco
Chiappetta, che li rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione.
ATTORI
e
CF: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Cosenza, via Pomponio Leto n. 6, presso lo studio DEl'avv. Nicola De Lorenzo, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda attrice.
La domanda è parzialmente fondata.
Gli attori e hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dalle condotte
[...]
oggetto dei capi di imputazione a) e b) con riferimento al procedimento penale iscritto al numero 2925 R.G.N.R., 617/15 R.G.Trib, nello specifico per le immissioni di rumori e schiamazzi di cui al capo d'imputazione a) (reato di cui all'art. 659 codice penale).
Parte attrice deduceva nell'atto di citazione che: “Sin da subito i rapporti tra i coniugi
– , gli altri condomini, da un lato e la sig.ra Pt_1 Parte_2 Controparte_1
dall'altro, si sono incrinati a causa DEle plurime condotte moleste poste in essere dalla convenuta in danno degli odierni attori. In particolare sin dal 2010, la sig.ra CP_1
ha violato le più elementari regole di convivenza e coabitazione con plurime e
[...]
ripetute condotte che si sostanziano nella volontaria produzione di rumori molesti, schiamazzi ed imprecazioni, nella mancata osservanza DEle più basilari regole condominiali, rendendo di fatto la vita degli odierni attori un vero e proprio incubo” (v.
p. 2 DEl'atto di citazione)”.
Per tale ragione l'attore invocando la disciplina degli artt. 185 c.p., 2043 c.c. e 2059 c.c. chiedeva che il Tribunale di Paola, accertasse e dichiarasse, sulla scorta DEla documentazione allegata e sulla scorta DEla sentenza n. 617/2015, il diritto degli istanti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, danno biologico, morale e quanti altri spettanti, subiti dagli attori a causa DEl'illecito penale commesso ai loro danni, e per l'effetto condannasse al risarcimento DE danno Controparte_1
omnicomprensivo nella misura di € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero a quella somma, maggiore o minore accertata in corso di causa.
pagina 2 di 6 Si costituiva la quale deduceva: “Tanto esposto, in via preliminare, Controparte_1
l'atto di citazione in oggetto è infondato, poiché in riferimento al risarcimento danni derivanti dalle condotte di cui all'art. 659 c.p. è stata emessa sentenza di assoluzione. Le pretese giuridiche paventate dall'attore, pertanto, non trovano riscontro fattuale e di diritto, meritando censura;
causa petendi e petitum sono inesistenti ed infondati. Nel merito, poi, si deve evidenziare che mancano le prove circa il superamento DE limite di tollerabilità e DEla valutazione dei danni biologici cagionati;
difetta l'elemento soggettivo, sia nel dolo che nella colpa, poiché i rumori sono causati da persona affetta di grave patologia e pertanto dovuti a forza maggiore o stato di necessità; il danno non è da definirsi ingiusto per i motivi sopra indicati;
la valutazione DE danno non può desumersi da mere presunzioni o ipotesi generiche ed astratte. Si tenga in considerazione, in ultimo, che i certificati medici relativi alla condizione di salute degli attori non sono attuali ma risalgono all'anno 2012, non sufficienti a provare lo stato di turbamento derivante dai rumori e schiamazzi tanto contestati. Si deve respingere ogni deduzione avanzata dal ricorrente, poiché infondata. Alla luce DEle considerazioni che precedono si conclude perché l'Ecc.mo Tribunale di Paola affinché, in via preliminare dichiari nullo l'atto di citazione per manifesta infondatezza ed inesistenza DEl'oggetto
(causa petendi); in ogni caso si richiede che le richieste ivi contenute vengano respinte per manifesta infondatezza, inesistenza DEle pretese giuridiche, genericità DEle richieste e difetto di prova, per tutti i motivi sopra indicati, considerato che il risarcimento danni paventato con l'atto di citazione si riferisce a presunti danni biologici subiti derivanti dalle condotte di cui all'art. 659 c.p., per le quali è stata emessa sentenza di assoluzione DEla convenuta, ergo, inesistente e priva di fondamento giuridico. Che venga emessa sentenza di rigetto di tutte le richieste avanzate dagli attori con declaratoria che nulla è dovuto dalla sig.ra in virtù DE giudicato penale di assoluzione in Controparte_1
riferimento alle condotte per le quali è processo. Con vittoria DEle spese di giudizio, oltre spese generali e oneri ed accessori di legge”.
pagina 3 di 6 Orbene, con sentenza numero 921/16, emessa dal Tribunale di Paola in data 3.10.2016, depositata in data 10.10.2016, divenuta irrevocabile in data 16.2.2017, nell'ambito DE procedimento penale su indicato, era condannata per il reato ascrittole Controparte_1
al capo b) alla pena di euro 100,00 di ammenda, oltre al pagamento DEle spese processuali, mentre era assolta per il reato ascrittole sub capo a), per non aver commesso il fatto. Il capo d'imputazione a) era il seguente: “art. 110 e 659 perché, in concorso tra loro, domiciliando nell'appartamento DE sito in Via Negroni n.8 Controparte_2
producevano rumori molesti – riconducibili a schiamazzi ed imprecazioni- così disturbando il riposo DEle persone;
”.
Pertanto, in merito ai fatti lamentati dalla parte attrice e di cui al capo a) di imputazione, la convenuta è stata assolta, per come risulta dalla sentenza n. 921/16 emessa dal
Tribunale di Paola allegata agli atti. Né in sede istruttoria la stessa parte attrice ha fornito la prova di quanto sostenuto.
Invero, il teste , escusso all'udienza DE 23.5.2023, ha riferito: “la sig.ra Testimone_1
produceva rumori molesti, urla, schiamazzi, imprecazioni, sia di Controparte_1
giorno che di notte. Questo posso confermare nel periodo in cui ero amministratore”. Lo stesso teste però, poi, ha precisato: “Posso confermare di essere stato personalmente informato dai coniugi di tali immissioni, rumori molesti, gettito Parte_3
d'acqua, urla, residui di animali, immondizia perpetrati dalla Nulla so circa CP_1
ulteriori comunicazioni ad altri soggetti”.
All'udienza DE 9.9.2024 è stato escusso il teste , il quale dichiara Testimone_2
che gli è stato riferito che la sig.ra nel periodo 2010-2015 produceva Controparte_1
rumori molesti, urla, schiamazzi, imprecazioni, sia di giorno che di notte.
In definitiva, non avendo la parte attrice assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., e quindi in mancanza di prova circa il fatto illecito attribuito alla convenuta di cui al capo a) di imputazione (in quanto le testimonianze offerte sono de relato), la domanda attorea va respinta nella parte relativa.
pagina 4 di 6 Quanto, invece, ai fatti lamentati dalla parte attrice e di cui al capo b) di imputazione, è intervenuta condanna DEla parte convenuta con la sentenza sopra citata, divenuta irrevocabile.
Come è noto, ai sensi DEl'art. 651, comma 1 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento DEla sussistenza DE fatto, DEla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento DE danno promosso nei confronti DE condannato e DE responsabile civile che sia stato citato ovvero che sia intervenuto nel processo penale”.
Orbene, con la sentenza DE Tribunale di Paola n. 921/2016 DE 3 ottobre 2016, depositata il 10.10.2016, l'imputata era condannata al risarcimento dei danni in favore DEla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede civile.
Pertanto, deve ritenersi che la condotta illecita DEla convenuta abbia cagionato agli attori, un danno morale da reato (art. 185 c.p.), consistente nel patema d'animo subito a seguito DE comportamento DEla prima
Non resta, quindi, che liquidare il danno morale, patito dalla parte attrice a seguito DEla condotta illecita perpetrata dalla convenuta, che in considerazione DEla non particolare gravità DE reato commesso, e DE lasso temporale contestato (“il 15.1.2011 ed antecedentemente”), si ritiene di poter determinare in via equitativa nella misura di €
5.000,00 a valori attuali.
2. Sulle spese di lite.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale DEle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Paola, sezione civile, nella persona DE G.I. dott. Luigi Varrecchione, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento DEla domanda attrice, condanna Controparte_1
al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento per i danni morali patiti, DEla somma di € 5.000,00 a valori attuali;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Paola, 08.10.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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