Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n°1746/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1746 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da illecito penale, vertente
T R A
, nato a [...] il 1°.09.1953 e Parte_1 ivi residente a[...], (C.F.: ), CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ippolito Matrone e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo Ferraiuolo in Napoli, alla Riviera di Chiaia n°279., giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
C O N T R O
nato a [...] il [...], (c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce alla
[...] copia notificata del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'Avv. Francesco Pizzuto con studio in Brolo, Via L. Da Vinci n°5;
APPELLATO
N O N C H E'
, (C.F.: ), già elettivamente CP_1 CodiceFiscale_3 domiciliato in primo grado presso lo studio dell'Avv. Francesca Vitiello in Scafati (SA), alla Via M. Nappi;
1
APPELLATO CONTUMACE
N O N C H E'
(C.F.: ) residente in Parte_3 CodiceFiscale_4
Boscotrecase (NA), alla via Carotenuto n°16;
APPELLATO CONTUMACE
A V V E R S O la sentenza n°373/2019 emessa dal G.U. presso il Tribunale di Torre Annunziata, il 12.2.19, pubblicata in pari data, notificata a mezzo p.e.c. in data 05.03.2019, con la quale il giudice adito così provvedeva:
“accoglie la domanda nei confronti di e Parte_1 Pt_3
e, per l'effetto, condanna ciascuno di essi al pagamento in
[...] favore di e a titolo di risarcimento del danno non Parte_2 patrimoniale della somma di euro 30.0000,00 oltre interessi come liquidati in motivazione;
rigetta la domanda nei confronti di
[...]
per prescrizione;
dichiara interamente compensate tra CP_1 Pt_2
e le spese di lite;
condanna
[...] CP_1 Parte_1
e al pagamento, in solido tra loro e in favore
[...] Parte_3 di delle spese di lite che liquida in complessivi euro Parte_2
7518,00 di cui euro 264,00 per spese oltre rimborso spese generali nella misura del 15% Iva e c.a. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 08.06.2016, Pt_2
premesso: che a seguito di procedimenti penali era stata accertata
[...] la responsabilità di in ordine al reato di usura e di Persona_1 [...]
e in ordine al reato di intralcio alla Parte_1 CP_1 giustizia con condanna degli stessi al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della costituita parte civile e al pagamento di una provvisionale;
che le sentenze, oggetto di appello, erano state confermate anche in seguito all'interposto giudizio di legittimità quanto alle statuizioni civili e riformate solo quanto alla rideterminazione della pena nei confronti di che la condotta degli Parte_1 imputati aveva fortemente menomato il diritto alla libertà personale di
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esso imprenditore;
chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Notificato ricorso e decreto, si costituivano e CP_1 [...]
chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il primo Parte_1 anche la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
non si costituiva l'altro convenuto, , benché ritualmente Parte_3 evocato in giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, mutato il rito ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e definita come da dispositivo in epigrafe.
La sentenza era impugnata in appello dal convenuto che Pt_1 articolava due ordini di motivi: con il primo lamentava violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. avendo il giudice dapprima aderito ad una concezione di danno non patrimoniale come comprensiva altresì della fattispecie di danno morale, non necessitante di prova, e poi, contraddittoriamente, ricordato l'orientamento giurisprudenziale – più recente – per il quale anche il danno non patrimoniale deve essere puntualmente allegato e provato, non potendo considerarsi in re ipsa; con il secondo denunciava Violazione e falsa applicazione art. 2947 c.c., sempre per avere il giudice, una volta accolta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato sollevata da omesso CP_1 di estendere il medesimo pronunciamento anche nei confronti di esso appellante. E questo perché “la deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una contro eccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto;
laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile” (Cassazione civile, sez. III, 05/02/2024, n°3267,
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Diritto & Giustizia 2024). In altri termini, seppur vero che la prescrizione deve essere eccepita dalla parte, è altrettanto pacifico che una volta che la questione è entrata nel thema decidendum, la verifica della vicenda estintiva spetta al giudice. L'individuazione del termine di prescrizione applicabile, quinquennale o decennale per effetto dell'art. 2947, comma 2, c.c., compete al giudice d'ufficio, trattandosi di una quaestio iuris sull'identificazione del diritto azionato e del regime di prescrizione applicabile (Cass. 15337/16 e Cass. 1064/14). Precisava così le conclusioni: “… a) Accogliere lo spiegato appello e, in primo luogo, riformare la pronuncia appellata resa dal Tribunale di Torre Annunziata n. 373/2019 in relazione al giudizio con n.r.g. 4774/2015, nei termini esposti in atti e specificamente: b) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. ult. co. dell'azione risarcitoria avanzata dal sig. nei confronti del c) Accertare e dichiarare non Pt_2 Pt_1 puntualmente provata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata in primo grado dal sig. nei confronti del Pt_2 sig. per le ragioni di cui sopra;
d) In subordine, accertare e Pt_1 dichiarare la diversa incidenza della condotta del nella causazione Pt_1 del patimento da parte del rispetto alla condotta del e Pt_2 Pt_3 per l'effetto rideterminare al ribasso il quantum del risarcimento per le ragioni esposte in atti;
e) condannare le parti oggi appellate al pagamento delle spese diritti e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Avanzava nel contempo istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Degli appellati si costituiva unicamente il resistendo al gravame Pt_2
e instando per l'integrale rigetto di tutte le domande ex adverso formulate perché inammissibili ed infondate. Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza per tutti i motivi svolti in narrativa. Nel merito, rigettare con qualsivoglia statuizione tutte le domande avanzate dal sig. , confermando la Parte_1 sentenza n. 373/2019 resa il 12.02.2019 dal Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio n. 4774/2015, per tutti i motivi svolti in
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narrativa. Condannare l'appellante al pagamento di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, rigettata con ordinanza pronunciata fuori udienza la istanza di inibitoria, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, ad epilogo della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, concessi ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, introiava la causa a sentenza.
L'appello non è fondato e non può trovare pertanto accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati come indicati in epigrafe, che hanno disertato il giudizio malgrado rituale notifica del suo atto introduttivo, (c.f.r., in allegato all'atto di citazione, ricevuta di accettazione notifica e avviso di ricevimento di notifica a mezzo posta depositato telematicamente in data 21.2.20).
Il giudice a quo dopo avere sulla sollevata eccezione di prescrizione richiamato l'art. 2947 c.c., che stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile, ha denotato come nella fattispecie ricorressero tuttavia i presupposti di applicabilità del comma terzo della norma stessa, a tenore del quale, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Ha ritenuto, conseguentemente, che il termine prescrizionale applicabile nella specie, per quanto concerneva CP_1 non avendo il sollevato eccezione di prescrizione e non essendo Pt_1 la stessa rilevabile d'ufficio, fosse quello di cui al suddetto terzo comma dell'articolo citato, vale a dire di cinque anni dalla data in cui la sentenza era divenuta irrevocabile. “Invero, solo il e il – avevano - Pt_1 CP_1 proposto ricorso per Cassazione definito con sentenza depositata in data 16.2.2010 laddove il ricorso interruttivo della prescrizione – era - stato depositato in data 2.9.2015 oltre il termine prescrizionale di 5 anni”. In
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definitiva, ha dunque accolto, unicamente nei confronti del CP_1
l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato. Il ragionamento motivazionale, corretto e ineccepibile sotto l'aspetto attinente ai principi generali circa la non rilevabilità officiosa della prescrizione, non può ritenersi errato per non avere, nell'assunto della impugnante difesa, considerato l'intero spettro della medesima rilevabilità, con la sua possibile estensione alle ipotesi in cui la deduzione, o la deducibilità, relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione debba ritenersi acquisita all'ambito della materia del contendere, avendone integrato il thema decidendum. Altra e diversa, infatti, è la portata del pure invocato, recente orientamento nomofilattico allorquando afferma: “Va segnalato a questo proposito che, se l'eccezione di prescrizione è una eccezione in senso stretto, la questione della durata della prescrizione è una contro eccezione in senso lato (Cass. n. 21404 del 2021) e, in particolare, una volta che il giudice individui il regime di prescrizione applicabile al caso di specie, sulla base della corretta qualificazione della domanda che a lui compete, la durata del regime prescrizionale ne consegue per legge, e non può essere subordinata né condizionata dal mero esercizio degli oneri probatori. Compete al giudice, una volta qualificata una determinata azione come contrattuale o extracontrattuale, individuare la durata della prescrizione correlata alla fattispecie in tal modo qualificata. Non può il giudice fare applicazione di un regime di durata della prescrizione diverso da quello corrispondente alla fattispecie sottoposta al suo esame sol perché la parte non ha promosso una determinata qualificazione o l'ha osteggiata. La prescrizione deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma, una volta che la questione è entrata nel thema decidendum, la verifica della vicenda estintiva spetta al giudice. L'individuazione del termine di prescrizione applicabile, quinquennale o decennale per effetto dell'art. 2947 comma 2 c.c., compete al giudice d'ufficio, trattandosi di una quaestio iuris sull'identificazione del diritto azionato e del regime prescrizione applicabile (v. Cass. 15337/16 e Cass. 1064/14). Come recentemente affermato da Cass. n. 29859 del 2023, che da ultimo si è occupata della questione delle condizioni di applicabilità del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, qualora l'illecito civile possa integrare
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anche una fattispecie di reato: - è principio consolidato che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018);
- tuttavia, non è "necessario", a tal fine, dover coltivare "un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato", giacché – alla luce dell'orientamento del pari consolidato di questa Corte (per tutte: Cass., S.U., n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021) - la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947, comma terzo, c.c. integra una
contro
-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art. 183, c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Là dove invece essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del giudizio ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, anche in Cassazione, dove non integra una questione nuova inammissibile. La rilevabilità ex officio della
contro
-eccezione è, dunque, subordinata alla allegazione – tempestiva, giacché effettuata originariamente con l'atto introduttivo del giudizio ovvero perché le nuove circostanze fattuali sono state dedotte nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. (così da consentirne il rilievo officioso anche oltre detti termini) – dei fatti posti a suo fondamento e, quindi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, c.c., del "fatto considerato dalla legge come reato", ossia delle circostanze da cui evincere la sussistenza degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p.. Poiché nel caso di specie dagli atti introduttivi del giudizio di merito, richiamati con precisione dalle ricorrenti, emerge che le stesse hanno dato contezza, fin dall'inizio, di fatti che potevano essere rappresentativi di circostanze integranti il
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fatto-reato di omicidio colposo in danno del congiunto degli attori, da un lato esse non erano tenute a richiedere un accertamento incidentale del reato di omicidio colposo, né, a fronte dell'eccezione di parte di prescrizione quinquennale proposta dalla esse erano tenute a CP_2 dedurre tempestivamente una contro eccezione in senso stretto relativa alla durata della prescrizione, rimanendo la determinazione del termine di durata della prescrizione a fronte di una individuata fattispecie compito del giudice” (Cassazione civile, sez. III, 05/02/2024, n°3267, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 670110 – 01, in motivaz.). Il principio asserisce e riconosce la rilevabilità d'ufficio della prescrizione, una volta però che sia stata eccepita, allorché ne venga dedotta e/o contestata la individuazione normativa e la conseguente durata, così da essere entrata a far parte del thema decidendum; resta invece intangibile, e non infranto sotto alcun profilo, l'altro fondamentale e irrefragabile principio, sempre normativamente sancito in modo tassativo, (art. 2938 c.c.), per il quale “il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta”. La sola ipotesi in cui potrebbe verificarsi un ampliamento degli effetti connessi alla eccezione di prescrizione presuppone condizioni e circostanze affatto estranee alla fattispecie di cui si giudica;
quivi, “l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente"” (Cassazione civile, sez. I, 22/03/2021, n°7987, Giustizia Civile Massimario 2021, rv 660894 – 01; in senso conforme: Cass. Civ., n. 17420 del 2019).
Ciò premesso, gli ulteriori motivi di appello non presentano spessore che possa consentirne la condivisione.
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La causa risulta essere stata sufficientemente istruita in primo grado avendo il adeguatamente provato il danno subìto, senza che vi Pt_2 sia stata alcuna violazione dell'art. 2697 c.c.. Già il giudice penale aveva riconosciuto alla parte civile costituita, (il per l'appunto), il Pt_2 diritto al risarcimento del danno nei confronti di tutti gli imputati Pt_1
, . Soltanto per la sua quantificazione lo stesso Pt_3 CP_1 Pt_2 si era rivolto al Tribunale formulando apposita domanda, di modo che, conclusasi la vicenda penale, potesse finalmente ottenere le restituzioni ed il risarcimento di cui all'art. 185 c.p. nella sede naturale, ossia innanzi al giudice civile. Peraltro, la sentenza penale, fra le altre cose, conteneva già la condanna al pagamento di una “provvisionale” che, per giurisprudenza costante, dà luogo anche ad un accertamento irrevocabile sulla concreta lesività dell'illecito, per il quale valgono i principi del giudicato (Cass. Civ., sez. III, n°329/2001). Con il ricorso introduttivo il aveva provveduto ad adempiere al suo onore di Pt_2 allegazione, individuando ed esponendo tutti i fatti dai quali il giudicante avrebbe potuto fondatamente ricavare, persino con mere presunzioni, lo sconvolgimento e le sofferenze psichiche patite, con inevitabili ricadute anche sulla vita di relazione, e dunque: 1) i vari episodi di usura ed estorsione subìti negli anni e le denunce determinanti l'arresto e la condanna di diversi esponenti della malavita di Torre Annunziata, tra i quali il noto boss;
2) le dichiarazioni logiche, precise Controparte_3
e dettagliate rese dal denunciante, non smentite da nessun altro elemento probatorio e pienamente riscontrate dagli accertamenti compiuti dagli inquirenti, trasposte, infine, nella sentenza di condanna;
3) la grave situazione di difficoltà economica e finanziaria, anche a causa degli episodi di usura e di estorsione di cui egli era stato vittima in quegli anni;
4) gli assegni emessi e le cessioni, a titolo gratuito, di vetture di grossa cilindrata a cui il ricorrente era stato costretto nei confronti dei suoi strozzini a garanzia del denaro concessogli a tassi usurari;
5) i colloqui avuti con e registrati dai Carabinieri, per indurlo Pt_1 CP_1
a ritrattare le accuse formulate, prospettandogli vantaggi economici per la famiglia e l'attività lavorativa in cambio del richiesto
“ammorbidimento” della posizione e minacciandolo di gravi conseguenze e ritorsioni in caso di rifiuto;
6) la gravità delle minacce subìte con modalità mafiose;
7) le elevate pene inflitte agli imputati;
8) la
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sottoposizione al programma di protezione dei testimoni di giustizia 9) la coazione psicologica e la forte pressione esercitata sull'imprenditore; 10) la reiterazione delle condotte criminose nei confronti di esso
. Peraltro, il danno non patrimoniale subito risultava liquidabile Pt_2 esclusivamente in via equitativa esistendo, con riguardo alla natura dei beni lesi, in modo evidente ed oggettivamente apprezzabile, il presupposto ex art. 1226 c.c.. Nel prosieguo del giudizio di primo grado, proprio in ragione della conversione del rito, il ricorrente aveva provveduto, con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2, non solo ad effettuare nuove allegazioni, procedendo con una dettagliata ricostruzione della propria vicenda personale, umana e professionale e con la puntuale indicazione, altresì, dell'ammontare delle perdite subìte dalla sua attività e delle spese vive affrontate in esito e conseguenza degli episodi criminosi perpetrati nei suoi confronti ma, altresì, ad articolare una prova testimoniale che aveva corroborato la sussistenza in fatto del sostrato dell'avanzata pretesa risarcitoria, (c.f.r., in fasc. uff. I° grado, deposiz. , già commercialista del e della Tes_1 Pt_2 ditta a lui facente capo;
teste che aveva: confermato le richieste usurarie da parte di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, di cui il gli aveva riferito;
affermato di non aver più visto il per
Pt_2 Pt_2 un periodo molto lungo presso il suo studio (circa 5-6 anni), lasso di tempo coincidente con quello dei processi e del programma di protezione in cui lo stesso si dovette allontanare dal proprio paese senza
Pt_2 poter esercitare la propria attività commerciale, perché considerato soggetto “a rischio”; confermato i costi fissi, (es. contributi previdenziali) e sanzioni di cui il si era dovuto, comunque, fare carico con
Pt_2 estrema difficoltà, vista la sottoposizione al programma testimoni, in relazione alla sua attività commerciale;
confermato le ingenti perdite subìte dall'azienda del nel periodo de quo riferendo che la sua
Pt_2 azienda, nel periodo in esame, aveva prodotto soltanto perdite, con la conseguenza per cui si era ritrovato costretto a provvedere al mantenimento della propria famiglia con le poche risorse a sua disposizione, messe da parte in molti anni di lavoro, con le immaginabili ripercussioni in termini di sofferenze e turbamento psichico). Come si vede, ricorrevano elementi concreti atti ravvisare e dimostrare il pregiudizio non patrimoniale patito dal . Vero è che “il danno non
Pt_2
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patrimoniale derivante da reato va specificamente allegato e provato ai fini del risarcimento - non potendo mai considerarsi 'in re ipsa' - sia nell'"an", sia nella sua derivazione causale, ex art. 1223 c.c. dall'illecito, poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo. Va però precisato che la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni” (Tribunale Terni, 18/04/2023, n°249, Redazione Giuffrè 2023, 135; Cassazione civile, sez. III, 10/05/2018, n°11269, Giustizia Civile Massimario 2018, rv 648606-01, richiamata anche nella sentenza impugnata); sicché “… quando il danno non patrimoniale deriva da un fatto che integra gli estremi di un reato è dovuto il risarcimento anche del danno morale inteso quale sofferenza soggettiva, patema d'animo causata dal reato. …” (Tribunale Palmi, 21/11/2018, n. 1134, Redazione Giuffrè 2019). “Sia che si aderisca all'uno o all'altro dei predetti orientamenti, - danno in re ipsa o meno, l'autore della sentenza gravata aveva denotato come - nella specie in cui vi è una condanna passata in cosa giudicata per i reati di usura, quanto al , e di intralcio alla Pt_3 giustizia per gli altri due convenuti, - fosse - risultato anche dalla prova testimoniale espletata che, a seguito delle condotte tenute dagli imputati, l'attore – aveva - subito un vero e proprio cambiamento di vita unitamente alla sua famiglia”. Del resto, aveva aggiunto, “la natura stessa del reato di usura, con pressioni a cui fu sottoposto l'attore, titolare di un'azienda, inducono questo Giudice a ritenere configurabile un c.d. pretium doloris che si ritiene equo individuare in euro 30.000,00 a carico di ciascuno dei convenuti e . Nella liquidazione Pt_1 Pt_3 del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno
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ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796)”.
L'appellante difesa ha lamentato, in ordine al quantum del danno liquidato, la mancata considerazione della circostanza, utile alla riduzione della posta risarcitoria, per la quale il sarebbe stato Pt_1 ritenuto comunque estraneo al sodalizio criminale, essendosi le sue modalità intimidatorie risolte, in maniera più “soft”, unicamente in una forma di “intralcio alla giustizia”, rispetto a quelle integrate dal già coimputato Ma sulla questione deve ritenersi calato CP_1 irrefutabilmente il giudicato penale. Le relative risultanze avevano, ed hanno, confutato l'assunto per il quale il avrebbe rivestito ruolo Pt_1
e posizione marginali nella vicenda criminosa che aveva visto il Pt_2 come parte lesa. Non a caso il era stato condannato, con Pt_1 sentenza definitiva, per aver partecipato attivamente ad un'azione criminosa posta in essere nei confronti del con modalità Pt_2 mafiose;
non a caso era stato confermato dalla S. C. l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91; non a caso era stato accertato che il agendo per conto di e Pt_1 Per_2 Per_3
“ ” , aveva esercitato una forte pressione sul , Per_4 CP_3 Pt_2 alternando minacce, più o meno velate, a proposte vantaggiose, cioè la possibilità di riprendere la propria attività economica, al fine di indurlo a ritrattare le proprie accuse e, dunque, a modificare le precedenti dichiarazioni rese contro ed i suoi complici che ne avevano CP_3 cagionato l'arresto, così da compromettere i risultati delle indagini a beneficio del clan;
non a caso dopo le denunce presentate dal Pt_2 in relazione alle vicende usurarie subìte – le ultime delle quali, sporte nel maggio-giugno del 2001, avevano portato ad emissione di ordinanza carceraria a carico, tra gli altri, proprio di per fatti di Controparte_3 usura ed estorsione - il unitamente ai suoi complici, avevano più Pt_1 volte avvicinato il cercando di indurlo a ritrattare le accuse Pt_2 formulate, sia prospettandogli vantaggi economici per la famiglia e l'attività lavorativa in cambio del richiesto “ammorbidimento” della posizione, sia minacciandolo di gravi conseguenze e ritorsioni in caso di rifiuto. E tutto ciò ad integrare sul piano fattuale i presupposti dello sminuito, nell'enunciato dell'appellante, danno morale, che invece non
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potrebbe trascurarsi nella entità come delineata dal giudice a quo ricordando che “in tema di danno sofferto dalla persona offesa dal reato, nella sua più ampia accezione di danno da lesione di interessi della persona non connotati da rilevanza economica - e cioè l'interesse alla propria integrità morale ed alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana -, la cui tutela sia ricollegabile a norme di rango costituzionale, l'onere probatorio che incombe sul danneggiato è agevolato dal fatto per cui la prova può fondarsi anche solo su elementi presuntivi;
(nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto il danno subìto per i reati accertati con sentenza penale passata in giudicato di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio e maltrattamenti in famiglia, in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit, ha ritenuto altamente presumibile che tali illeciti avessero determinato un forte perturbamento psico - fisico valutabile in termini di danno morale)” (Tribunale Monza, sez. II, 09/12/2021, n°2271, Redazione Giuffrè 2022).
Le spese del grado nel rapporto radicatosi fra appellante e appellato costituito, non ricorrendo le condizioni della pure invocata condanna del primo per lite temeraria, seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
13 Proc. n°1746/2019 R.G.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti di nonché di Parte_1 Parte_2 [...]
e con citazione notificata a mezzo p.e.c. in CP_1 Parte_3 data 3.4.19 e a mezzo posta il 9.4.19, previa dichiarazione di contumacia degli appellati di cui in epigrafe, così provvede:
1°) Rigetta l'appello;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato costituito, spese liquidate d'ufficio in mancanza di nota, giusta D.M. n°147/2022, in complessivi €. 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al difensore anticipatario;
3°) Nulla per le spese medesime nel rapporto fra appellante e appellati rimasti contumaci;
4°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.1.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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