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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza dell'8.4.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3211 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Valeria
Argentino e dall'avv. Graziano Marrazzo, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via
Giovanni Cuomo, n. 17, presso lo studio dell'avv. Valeria Argentino;
PEC: Email_1
Email_2
Ricorrente
CONTRO
C.F.: ), in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
e legale rapp.te p.t., dott. , con sede in Reggio Emilia, alla via Rochdale, Controparte_2
n. 5, rappresentata e difesa, giusta delega rilasciata su foglio separato e congiunto alla memoria difensiva, dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli, Maria Damiana Lesce e Giovanni
1 Valentino, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via F. Correra, n. 250, presso lo studio dell'avv. Giovanni Valentino
PEC: Email_3
Email_4
; Email_5
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 12.6.2021 agiva dinanzi al Tribunale di Salerno Parte_1
– Sezione Lavoro nei confronti della al fine di vedere accertato Controparte_1
il suo diritto ad ottenere, per l'intera durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento nel V
livello del C.C.N.L. Metalmeccanico Cooperativo e, per l'effetto, le differenze retributive per le mansioni svolte, come da conteggi allegati.
Nel dettaglio, il ricorrente deduceva in via di fatto:
- che era stato assunto dalla in virtù di contratto a tempo indeterminato del CP_3
10.5.2018, con decorrenza 15.5.2018, con la mansione di “manutentore” e inquadramento nel IV livello C.C.N.L. Metalmeccanico Cooperativo;
- che la si era aggiudicata l'appalto presso le strutture Sanitarie CP_3 CP_4
Pubbliche della Provincia di Salerno ed era stata incorporata dalla Controparte_1
con effetto dall'1.1.2020;
[...]
- che i lavoratori occupati presso la tra cui il ricorrente, erano stati trasferiti CP_3
senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della
[...]
conservando inalterati tutti i diritti acquisiti nel corso del precedente rapporto;
Controparte_1
- che il aveva svolto la propria attività lavorativa presso gli OO.RR. Pt_1 Controparte_5
e Ruggi d'Aragona e presso l'Ospedale Da Procida di Salerno fin dal 2003, prima con
[...]
2 la e, successivamente, con la e la CP_6 Controparte_7 Controparte_8
svolgendo sempre le medesime mansioni di manutentore elettrico, con
[...]
inquadramento nel V livello;
- che l'appalto aggiudicato dalla prevedeva una clausola di garanzia CP_4 CP_3
per i lavoratori occupati nelle AA.SS.LL. e nelle Aziende Sanitarie della Regione Campania,
con l'obiettivo di mantenere i livelli occupazionali presenti e di scongiurare fenomeni di penalizzazione del personale storicamente impiegato presso le strutture sanitarie;
- che il 20.12.2017 la e i sindacati e di Napoli e Salerno CP_3 CP_9 Pt_2
siglavano un accordo denominato Verbale di accordo e Regolamentazione Trattamenti Area
Campana, regolante le modalità di passaggio del personale dalle società uscenti alla subentrante prevedendo, altresì, una specifica regolamentazione migliorativa CP_3
per il personale operativo sull'area campana;
- in merito al personale operante presso l , Parte_3
l'accordo di passaggio di appalto prevedeva una serie di garanzie, tra cui il CP_4
riconoscimento della quattordicesima mensilità, del lavoro notturno, festivo, straordinario,
con carattere di eccezionalità, dell'indennità di reperibilità e di trasferta e, al punto 12,
rubricato “Valutazione Inquadramenti”, l'impegno delle parti ad effettuare una valutazione congiunta degli inquadramenti in base a quanto stabilito dalle declaratorie dei profili professionali indicati nel C.C.N.L., nonché di quanto previsto all'art. 2103 c.c.;
- il verbale di accordo, siglato in data 11.4.2018 dalla e dalle OO.SS., CP_3
modificava negativamente tali previsioni, stabilendo l'inquadramento nel IV livello per tutti i lavoratori inquadrati nel V e nel VI livello, con conseguente rilevante danno economico;
- che, pur essendo formalmente inquadrato nel IV livello, prima presso la e poi CP_3
presso la p.a., aveva sempre svolto tutte le mansioni di cui al V Controparte_1
livello del C.C.N.L. di categoria e segnatamente:
3 -- quella di termoidraulico, addetto sia alla riparazione che alla realizzazione di impianti termoidraulici, manutentore elettricista, addetto sia alla manutenzione che alla realizzazione di impianti nelle cabine elettriche, frigorista, ascensorista, conduttore di caldaia, e tutte le attività ad esso collegate;
-- effettuava verifiche ed interventi su cabine elettriche, quadri elettrici di media e bassa tensione, trasformatori, UPS, gruppi elettrogeni, batterie, rifasamento, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di rete, cablaggi, impianti di sicurezza e controllo,
automazioni, impianti di distribuzione, impianti di messa a terra, impianti di illuminazione di sicurezza;
-- effettuava verifiche, controlli e manutenzioni sull'impianto idrico dell'Ospedale, sulla rete di distribuzione, sugli apparecchi sanitari, sugli impianti di trattamento delle acque e di addolcimento, sulla rete di distribuzione esterna e su quella di distribuzione del gas;
-- si occupava di verificare il funzionamento dei sistemi di allertamento, come allarme antiincendio, sirene, sistemi di comunicazione con altoparlante e sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione manuale di incendi;
- che era in possesso del diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione informatica e nel corso degli anni aveva partecipato a corsi e seminari di formazione come manutentore elettrico, termoidraulico e operatore di computer, ottenendo le relative certificazioni;
- che avendo da sempre svolto le mansioni rientranti nel V livello del C.C.N.L., seppure formalmente inquadrato nel IV livello, ed essendo già da anni inquadrato nel V livello, come dimostrato dalle buste paga della e prima ancora della Controparte_8
alle cui dipendenze lavorava prima di essere assunto dalla Controparte_7
, aveva diritto a vedersi inquadrato nel V livello del C.C.N.L., e, per Controparte_10
l'effetto, ad ottenere, a titolo di differenze retributive, l'importo di € 4.670,96 e di € 325,17 a titolo di T.F.R., oltre al risarcimento del danno per mancato inquadramento;
4 - che inutili erano stati i tentativi di risolvere bonariamente la controversia.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro:
<a) in via preliminare accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'inquadramento al
livello 5 del CCNL METALMECCANICO COOPERATIVO applicato in azienda e ciò per
l'intera durata del rapporto di lavoro fin dal momento della assunzione, oltre al diritto a
differenze paga e voci varie come da conteggi in atti;
b) conseguentemente condannare con sede in Reggio Controparte_11
Emilia, alla via Rochdale 5 e sede lavorativa in Salerno OO. Controparte_12
a pagare al ricorrente le relative differenze retributive, oltre le spettanze
[...]
maturate dal deposito del ricorso in poi e oltre interessi legali sulla somma via via
annualmente rivalutata dalla maturazione delle singole spettanze all'effettivo soddisfo;
c) condannare, quindi, la resistente al pagamento immediato in favore del ricorrente della
somma di € 4.670,96 per le causali di cui innanzi e come analiticamente indicate nei
conteggi analitici integranti il presente ricorso, o a quella maggiore o minore che dovesse
essere accertata in corso di causa;
d) condannare altresì al pagamento della somma di € 325,17 a titolo di TFR come
analiticamente indicato nei conteggi integranti il presente ricorso, o a quella maggiore o
minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
e) in ogni caso, condannare la resistente alla somma maggiore o minore ritenuta equa
secondo Giustizia sui parametri dell'art. 36 della Costituzione e per effetto delle risultanze
in fatto ed in diritto che scaturissero nell'istruzione del processo;
f) a seguito del suindicato accertamento del rapporto di lavoro come effettivamente
instauratosi tra le parti, si chiede ordinarsi la regolarizzazione contributiva del lavoratore
presso l'INPS;
5 g) Liquidare ex art. 423, 2° co c.p.c. in favore dell'istante il pagamento delle somme non
contestate, ovvero nei limiti della quantità per cui sia raggiunta la prova o, si ritenga
comunque accertato il diritto;
h) condannare la convenuta al risarcimento del danno per la svalutazione monetaria subito
dal ricorrente, il tutto con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì della
maturazione del credito fino al soddisfo;
i) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con
attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari come da DM 55/2014 e succ. mod.>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 3.2.2022,
si costituiva in giudizio la la quale deduceva l'infondatezza Controparte_1
della domanda;
segnatamente, in merito alla ricostruzione dei fatti effettuata dal ricorrente,
evidenziava che:
- dal 1° gennaio 2020, a seguito dell'incorporazione della i lavoratori della CP_3
stessa, tra cui anche il ricorrente, erano transitati alle dipendenze della;
CP_1
- dopo apposita gara, indetta dalla Committente nel mese di dicembre 2017, la CP_4
oggi , si aggiudicava i servizi di logistica e di manutenzione in CP_3 CP_1
regime di appalto presso i plessi ospedalieri dell'area Campana, le cui lavorazioni iniziavano a partire dal mese di gennaio 2018;
- tra i plessi ospedalieri coinvolti nel passaggio di appalto vi era anche l
[...]
; Parte_3
- il 20.12.2017, la e la C.G.I.L.- F.I.O.M. di Napoli e Salerno siglavano un primo CP_3
accordo denominato Verbale di Accordo e Regolamentazione Trattamenti Area Campana,
regolante le modalità di passaggio di appalto del personale coinvolto nella procedura di cambio appalto;
- in data 11.4.2018, la e tutte le OO.SS. sottoscrivevano un secondo accordo CP_3
contemplante un ridimensionamento di inquadramento di alcuni lavoratori a fronte di un
6 pieno mantenimento dei livelli occupazionali e della retribuzione lorda annua maturata presso il precedente datore di lavoro, attraverso il riconoscimento della quattordicesima mensilità, non prevista dal C.C.N.L. di settore;
- il rientrava nell'elenco dei lavoratori coinvolti nella procedura di cambio di appalto Pt_1
e, prima dell'assunzione nella era dipendente della con contratto CP_3 Controparte_7
di lavoro a tempo determinato, inquadrato nel V livello del C.C.N.L. Metalmeccanico e destinatario della sola tredicesima mensilità;
- il ricorrente, ai sensi di quanto previsto dagli accordi sindacali, veniva assunto ex novo dalla dal 15.5.2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadrato nel CP_3
IV livello del C.C.N.L. Metalmeccanico Cooperativo, con mansione di manutentore e sede di lavoro presso il plesso ospedaliero di Salerno OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi
D'Aragona;
- l'inquadramento nel IV livello era giustificato da un lato, dagli accordi sindacali sottoscritti il 20.12.2017 e in data 11.4.2018, dall'altro lato dalla tipologia delle mansioni a lui affidate;
- il contratto d'assunzione, riportante espressamente l'inquadramento nel IV livello del
C.C.N.L. Metalmeccanico Cooperativo, veniva firmato per accettazione dal ricorrente;
- la , in ottemperanza agli impegni assunti con gli accordi sindacali e al fine di CP_3
preservare il mantenimento dei livelli retributivi, riconosceva al , quale trattamento di Pt_1
miglior favore, la quattordicesima mensilità non corrisposta dal precedente datore di lavoro e non prevista dal contratto collettivo;
- il aveva svolto unicamente le attività di manutentore, con conseguente totale Pt_1
corrispondenza, anche sotto il profilo fattuale, delle mansioni svolte con l'inquadramento a lui riconosciuto.
In punto di diritto, la parte resistente deduceva l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, avendo il ricorrente accettato, con la sottoscrizione del contratto di assunzione, il livello di inquadramento applicato, nonché l'infondatezza della pretesa, in
7 quanto l'assunzione del era avvenuta ex novo a seguito di gara di appalto, in Pt_1
osservanza, da un lato, delle disposizioni contrattuali collettive e, dall'altro lato, degli impegni assunti in sede sindacale con gli accordi del 20.12.2017 e dell'11.4.2018 e non essendovi alcuna norma contrattuale consacrante l'obbligo per la società subentrante di mantenere invariato il livello di inquadramento dei lavoratori assunti a seguito di subentro nell'appalto.
Evidenziava, altresì, l'assolvimento degli obblighi assunti in sede sindacale, in quanto il personale coinvolto nel passaggio di appalto era stato inquadrato in un livello corrispondente alle mansioni in concreto svolte, mantenendo, in fase di assunzione, i livelli di inquadramento fino al quarto e conservando i livelli retributivi lordi annui fissi maturati presso il precedente datore di lavoro.
In particolare, per garantire la parità del trattamento economico riconosciuto al dal Pt_1
precedente datore di lavoro, la resistente gli aveva corrisposto, quale trattamento di miglior favore, la quattordicesima mensilità, non prevista dal C.C.N.L.
Pertanto, nessun pregiudizio economico si era in concreto realizzato.
Parte resistente rappresentava, inoltre, la correttezza dell'inquadramento alla luce delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, non possedendo lo stesso le necessarie competenze idonee a giustificare l'inquadramento nel V livello del C.C.N.L. e non avendo il fornito la prova della sussistenza del suddetto diritto. Pt_1
Infine, contestava i conteggi prodotti dal ricorrente, evidenziando l'insussistenza di un pregiudizio economico, in quanto il non aveva subito una diminuzione effettiva della Pt_1
retribuzione, bensì, in fase di avvio dell'appalto, un incremento annuo pari ad € 94,00 lordi.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di:
< respingere integralmente il ricorso avversario nonché tutte le domande in esso contenute
in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nel
presente atto.>>.
8 Con vittoria di spese del giudizio.
3. Con ordinanza del 15.2.2022 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti e nel corso del processo, ascoltate liberamente le stesse ed espletato negativamente il tentativo di conciliazione, venivano sentiti i testi , , Testimone_1 Testimone_2
, , e . Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
4. Con ordinanza dell'8.4.2024, ritenutane la necessità, il G.d.L. conferiva incarico di C.T.U.
al dott. , il quale prestava il giuramento in data 11.4.2024 e provvedeva a Persona_1
depositare l'elaborato consulenziale il 4.9.2024.
Si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 5.11.2024, a seguito della quale veniva ravvisata l'esigenza di invitare il CTU a rettificare il procedimento di calcolo seguito nell'espletamento dell'incarico, depositando una relazione correttiva della prima, sicché la causa veniva differita a tal fine al 28.2.2025.
L'udienza di discussione veniva, inoltre, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Va premesso che non è in discussione la circostanza che il ricorrente sin dal 2003 ha svolto la propria attività lavorativa presso l'Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e presso l'Ospedale Da Procida di Salerno, essendo stato in principio dipendente della società
e, successivamente, avendo lavorato per la e la CP_6 Controparte_7 [...]
sempre con inquadramento nel V livello del CCNL Metalmeccanico Controparte_8
9 Cooperativo, con la mansione di “manutentore”. Egli, in seguito, è stato assunto ex novo
dalla società con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 15.5.2018 CP_3
con la mansione di manutentore ma con inquadramento al IV livello del CCNL
Metalmeccanico Cooperativo, essendosi detta soc. aggiudicata l'appalto CP_3
presso le strutture sanitarie pubbliche nella provincia di Salerno. CP_4
La società , poi, è stata incorporata dalla con effetto CP_3 Controparte_1
dall'1.1.2020 e, quindi, per effetto di tale fusione per incorporazione, è Parte_1
passato senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze delle senza alcun mutamento del rapporto di lavoro. Controparte_1
Orbene, alla luce di detta evoluzione del rapporto lavorativo del ricorrente, può affermarsi che la domanda di parte attrice ponga essenzialmente due questioni che, ad avviso del ricorrente, fonderebbero il suo diritto ad ottenere l'affermazione del suo diritto ad ottenere,
sin dal momento dell'assunzione da parte dell'odierna datrice di lavoro, l'inquadramento nel
V livello del suddetto CCNL, anziché nel IV a lui applicato a far data dall'assunzione ad opera della soc. Gesta s.p.a. (con le conseguenziali differenze retributive):
- la prima questione attiene fondamentalmente alla legittimità dell'attribuzione al ricorrente,
in sede di assunzione da parte della in applicazione della clausola sociale a CP_3
tutela della continuità occupazionale, di un livello di inquadramento deteriore rispetto a quello a lui riconosciuto nei contratti intercorsi con i precedenti datori di lavoro;
- la seconda attiene all'asserito espletamento in via prevalente, da parte del ricorrente, in concreto di mansioni eccedenti l'ambito della declaratoria del IV livello della succitata contrattazione collettiva ed incompatibili con detta declaratoria, per essere riconducibili unicamente al V livello mansionale del CCNL disciplinante il rapporto di lavoro.
2. Relativamente alla prima delle succitate questioni, questo giudice intende dare continuità
al convincente orientamento espresso in numerose pronunce rese sia da giudici di questa
10 Sezione lavoro che da altri Tribunali del distretto, a cui in questa sede si intende far richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, appare particolarmente chiarificatore l'ordito motivazionale della sentenza del tribunale di Salerno n. 1137/2022 del 22.6.2022, relativa a fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame, laddove si afferma:
<Come noto, la tutela occupazionale e la tutela della libertà di iniziativa economica, nei
cambi di appalto pubblici, tentano di trovare il loro equilibrio attraverso la disciplina delle
clausole sociali. Un equilibrio non del tutto stabile che legge, prassi, giurisprudenza e parti
sociali hanno cercato di normare sotto diversi aspetti riguardanti le procedure, le forme e,
soprattutto, la loro efficacia.
La clausola sociale è un istituto che nasce nell'ambito del diritto delle relazioni industriali ed
è volto a garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori in caso di successione tra
imprenditore cedente e imprenditore cessionario nell'ambito di un contratto di appalto. Si
tratta di un passaggio che si sostanzia in una procedura di nuova assunzione dei lavoratori
addetti nell'appalto da parte dell'impresa aggiudicatrice, subentrata all'impresa uscente.
Giuridicamente, la clausola sociale è stata istituita dall'art. 50 del Codice dei contratti
pubblici, (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui nei contratti di concessione e di appalto
diversi da quelliaventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti
ad alta intensità di manodopera, “i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto
dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte
dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2015”.
La disposizione appare perfettamente in linea con le direttive comunitarie (cfr. artt. 38 e 26
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Quindi, nel caso di cessione d'appalto gli interessi tutelati dalla clausola sociale sono:
-la continuità occupazionale;
11 -la tutela delle esigenze aziendali dell'appaltatore uscente e di quello subentrante.
In estrema sintesi, la clausola sociale dev'essere regolata nel senso di tutelare i lavoratori
che perdono il lavoro a causa della cessione d'appalto, disponendo la riassunzione o il
riassorbimento nel caso siano licenziati dal vecchio appaltatore e siano necessari per la
prosecuzione dell'attività economica dell'appalto oggetto della cessione. (…)
E' vero, infatti, che l'assunzione del ricorrente è da ricondurre agli Accordi Sindacali
intervenuti in occasione del cambio di appalto per cui è causa, ma proprio tali accordi
sindacali hanno previsto che il ricorrente venisse assunto con inquadramento nel livello 4°
del CCNL Metalmeccanico Cooperativo, inquadramento peraltro in linea con le mansioni
che venivano richieste al lavoratore, vale a dire quelle di “manutentore”.
Occorre innanzitutto premettere che in data 13 marzo 2017 veniva siglato presso la sede
dell'Assessorato al lavoro della Regione Campania, alla presenze delle parti sociali, un
accordo nel quale le parti sociali convenivano di inserire “espressa clausola di
salvaguardia/garanzia per gli addetti operanti all'interno dell'appalto nei termini di
mantenimento dei livelli occupazionali”.
E dunque, in data 20.12.2017, e la CGIL- Fiom di Napoli e Salerno siglavano un primo CP_3
accordo denominato Verbale di Accordo e Regolamentazione Trattamenti Area Campana,
regolante le modalità di passaggio di appalto del personale coinvolto.
Per quanto qui d'interesse, tale accordo sindacale stabiliva: Per tutto il personale assunto
da a Napoli e sull'area Campana si conferma la presenza di n. 14 mensilità di CP_3
retribuzione (in luogo delle 13 previste dal CCNL applicato…” “i livelli di inquadramento
saranno indicati negli elenchi del personale sopra richiamati, e saranno corrispondenti alle
effettive attività cui verrà destinato il personale operaio”. Ed ancora, al punto 12 del predetto
accordo, rubricato Valutazione inquadramenti, le Parti convenivano una “valutazione
congiunta degli inquadramenti, che avvenga in base a quanto indicato dalle declaratorie dei
profili professionali come indicati al CCNL di riferimento nonché di quanto previsto all'art.
12 2013 del codice civile”. A tale accordo successivamente aderivano, nel marzo 2018, anche
le e . CP_13 CP_14
Le Parti, nell'ottica di una precipua e fattiva collaborazione, si impegnavano poi a proseguire
il confronto anche in epoca successiva.
Ed infatti, l'11 aprile 2018, e tutte le OO.SS. FIOM CGIL, e che CP_3 CP_13 CP_14
avevano aderito agli accordi precedenti si incontravano nuovamente per aggiornamenti e
congiunte valutazioni e per definire le concrete modalità di subentro della Società
nell'appalto CP_4
All'esito di tale riunione, e i Sindacati concordemente ritenevano di sottoscrivere un CP_3
secondo Accordo, che, espressamente, trova il proprio fondamento in quello del 20
dicembre 2017 e ne costituisce la naturale prosecuzione e nel quale le Parti prevedevano:
“È confermato (…) l'impegno di CP_3
a. ad assumere il personale operaio presente sull'appalto con continuità (almeno 12 mesi);
b. a garantire i livelli retributivi lordi annui fissi come maturati dai lavoratori presso il
precedente datore di lavoro (uscente);
c. a garantire la piena applicazione dei soli livelli economici e normativi del contratto
nazionale Metalmeccanico Cooperativo come aggiornato in data 26/01/2017 nonché della
regolamentazione di cui all'accordo datato 20/12/2017;
d. a mantenere, in fase di assunzione, i livelli inquadramentali sino al 4° livello (i livelli
superiori – di coordinamento- verranno allo stato inquadrati al 4° livello)”.
In pratica, nel contemperamento tra gli interessi in gioco, le Parti convenivano un
ridimensionamento dei livelli di inquadramento dei lavoratori a fronte di un pieno
mantenimento dei livelli occupazionali e, soprattutto dei livelli retributivi lordi annui fissi come
maturati presso il precedente datore di lavoro attraverso il riconoscimento della 14ma
mensilità (non prevista dal CCNL di settore).
(…)
13 Il ricorrente, infatti, veniva inserito nell'elenco dei lavoratori coinvolti nella procedura di
cambio di appalto per i servizi di logistica/manutenzione presso l'appalto , assunto a CP_4
tempo indeterminato ed inquadrato nel livello 4° del CCNL Metalmeccanico Cooperativo .
E tale assunzione deve considerarsi pienamente in linea con gli accordi assunti dalla società
in sede sindacale.
Al ricorrente, infatti, già impegnato presso il suddetto appalto da oltre 12 mesi, veniva
garantita l'assunzione alle dipendenze della società subentrante e veniva garantito anche il
mantenimento del livello retributivo annuo lordo perché, se è vero che (…) veniva inquadrato
in un livello contrattuale inferiore a quello rivestito in precedenza, beneficiava tuttavia della
introduzione della quattordicesima mensilità (…).
Ed infatti, (oggi ), in ottemperanza agli impegni assunti con gli accordi CP_3 CP_1
sindacali e in particolare, al fine di preservare il mantenimento dei livelli retributivi,
riconosceva (…), quale trattamento di miglior favore, la 14ma mensilità non corrisposta dal
precedente datore di lavoro e non prevista dal CCNL Metalmeccanica Cooperative
applicabile.
(…)
E dunque l'assunzione del ricorrente alle dipendenze di e l'inquadramento dello CP_3
stesso nel 4° livello del CCNL è avvenuto proprio in osservanza degli impegni assunti in
sede sindacale con gli Accordi del 20 dicembre 2017 e 11 aprile 2018>>.
Ugualmente condivisibile, poi, risulta la parte della motivazione che specifica la ragione per la quale il ricorrente non fosse titolare di un vero e proprio diritto al mantenimento delle pregresse condizioni contrattuali.
<L'art. 9 bis del CCNL Metameccanica Cooperativa stabilisce, infatti, che “In caso di
cessazione di appalto, l'azienda uscente ne darà preventiva comunicazione alla
Rappresentanza sindacale unitaria con un preavviso, salvo fatti improvvisi, di norma non
inferiore a 20 giorni antecedenti la data di cessazione. Su richiesta anche disgiunta di
14 ciascuna delle parti, verrà attivato un tavolo di confronto invitando l'impresa subentrante e
coinvolgendo, a richiesta, le rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali.
Il confronto che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell'incontro indicata nella
convocazione si attiverà sui seguenti punti:
a) valutazione delle attività prestate dall'impresa uscente con quanto oggetto del nuovo
bando di gara;
b) al fine di individuare i lavoratori interessati al "cambio appalto" si terrà conto degli addetti
allo specifico appalto che risultino in forza alla scadenza del contratto di appalto con un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere da almeno dodici mesi prima
della predetta scadenza;
il suddetto limite temporale non si applica esclusivamente per il
personale in forza sull'appalto che è stato inserito in sostituzione di dipendenti che hanno
interrotto, nel corso dei dodici mesi precedenti la scadenza del contratto di appalto, il
rapporto di lavoro con la società uscente.
c) l'impresa subentrante illustrerà eventuali necessità occupazionali correlate alla propria
organizzazione ed alle condizioni dell'appalto;
d) le parti, in considerazione del quadro risultante dall'analisi dei precedenti punti, e in
funzione della eventuale presenza nel bando di gara di specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, verificheranno, fermo
restando quanto previsto dalla legislazione vigente, possibili soluzioni per il personale
coinvolto laddove coerenti con l'organizzazione dell'impresa subentrante e tenuto conto
delle condizioni tecniche ed economiche del bando di gara.
La norma contrattuale prevede quindi che l'impresa subentrante assuma ex novo, con
passaggio diretto, non tutto il personale addetto allo specifico appalto/affidamento, ma solo
quello addetto in via ordinaria all'appalto perché assunto a tempo indeterminato da almeno
15 per la società subentrante di mantenere invariato il livello di inquadramento dei lavoratori
assunti a seguito di subentro nell'appalto.
Pertanto, non si può certamente ipotizzare un diritto contrattuale al mantenimento del livello
di inquadramento, laddove nel Contratto Collettivo applicato non si rinviene in alcun modo
una disposizione volta a vincolare l'Azienda subentrante al mantenimento del livello,
soprattutto se tale inquadramento non trova giustificazione nelle mansioni in concreto svolte.
Va ribadito, infatti, che la clausola sociale non può imporre al nuovo appaltatore scelte
incompatibili con i suoi interessi aziendali e l'impresa subentrante non è vincolata al
riassorbimento o alla riassunzione di tutti i lavoratori, ma è vincolata solo per quelli che sono
necessari alla prosecuzione dell'attività dell'appalto oggetto della cessione.
La clausola sociale, infatti, deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e
comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, con la
conseguenza che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore
uscente, nello stesso posto di lavoro nel contesto dello stesso appalto, deve essere
armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore
aggiudicatario (Consiglio di Stato , sez. III 23.2.2021 n. 1576). Le clausole sociali, pertanto,
sono legittime solo se interpretate nel senso che l'appaltatore deve prioritariamente
assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ma solo
a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione
d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
Deve pertanto affermarsi la piena legittimità del comportamento tenuto dalla società , CP_3
la quale ha dato corretta attuazione alla clausola sociale e agli accordi assunti in sede
sindacale, assumendo il ricorrente (…) e attribuendo allo stesso un livello di inquadramento
coerente con le mansioni assegnategli e rispettoso del livello retributivo lordo annuo già
percepito dal lavoratore>>.
16 Ribadendo in questa sede i convincenti principi sin qui esposti, dunque, va senza dubbio data risposta negativa alla prima delle questioni poste a base della domanda di parte attrice.
E ciò a fortiori nel caso di specie, posto che, proprio al fine di verificare il rispetto da parte della (e poi della dell'impegno assunto al punto CP_3 Controparte_1
b. dell'accordo siglato con le sigle sindacali l'11 aprile 2018 (“garantire i livelli retributivi lordi
annui fissi come maturati dai lavoratori presso il precedente datore di lavoro”), in questa sede è stata espletata una CTU contabile finalizzata, appunto, a confrontare il livello retributivo riconosciuto al ricorrente allorché era in servizio presso l'ultimo datore di lavoro antecedente a quello odierno con la retribuzione globalmente erogata dalla CP_3
dopo l'assunzione, cioè a seguito dell'inquadramento del ricorrente nel IV livello del CCNL.
Ebbene il Consulente, come da ultimo specificato nella relazione definitiva depositata il
31.1.2025, dopo aver ricostruito, da un lato, il trattamento retributivo annuale riservato al ricorrente allorché era in servizio presso la e, dall'altro, Controparte_8
quello che il ha percepito a partire dal momento in cui è stato assunto presso la Pt_1
ha messo a confronto i due dati ed ha concluso che: CP_3
<la retribuzione presso Gesta Spa e Coopservice Spa sia superiore a quella percepita in
precedenza, in ragione di una modifica di contratto collettivo nazionale, con una chiara e
diversa previsione degli istituti economici, ma la cui erogazione della 14° mensilità, comporta
l'inevitabile affermazione che la RAL erogata nella e Coopservice Spa è stata CP_3
superiore alla RAL precedentemente percepita nella (di cui al liv. 5°)>>. Controparte_8
Ne consegue, in definitiva, che l'accordo sindacale dell'11 aprile 2018, da ritenersi intrinsecamente legittimo, per le ragioni in precedenza illustrate, risulta anche essere stato rispettato sotto il profilo della concreta erogazione del trattamento retributivo in esso concordato.
3. Resta da esaminare, dunque, il secondo aspetto sotteso alla domanda giudiziale, cioè
quello dell'asserito espletamento in fatto da parte del ricorrente, in via prevalente, di
17 mansioni dichiaratamente non riconducibili al IV livello della contrattazione collettiva ma ascrivibili soltanto alle mansioni proprie del V livello del CCNL.
Per far ciò conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, le quali hanno ricostruito nel modo che segue le connotazioni del rapporto dedotto in ricorso.
3.1. Il teste ha dichiarato di essere dipendente della società resistente dal Testimone_1
2017 con mansioni di elettricista e di avere una controversia in corso con la stessa per questioni concernenti il suo inquadramento professionale.
Ha affermato, altresì, che lui e il lavoravano dal 2003 presso le aziende ospedaliere Pt_1
di Salerno, già facenti parte dell'ASL, entrambi con mansione di elettricista, prima alle dipendenze di diversi datori di lavoro e, poi, dopo l'ultimo passaggio di cantiere, alle dipendenze della . CP_1
Lui e il , in passato, condividevano lo stesso turno, mentre, da ultimo, pur Pt_1
continuando a svolgere le stesse mansioni, lavoravano in turni diversi e si incontravano al cambio turno.
In merito alle mansioni svolte, ha precisato che si occupavano della manutenzione,
riparazione e del controllo degli impianti elettrici dei gruppi 1 e 2, cioè anche delle sale operatorie e delle terapie intensive;
delle cabine elettriche, in ogni loro aspetto;
del controllo di funzionamento e della riparazione della componentistica elettrica dei frigoriferi e delle caldaie (corrispondente a quella indicata nel terzo paragrafo del capo n. 15 del ricorso); del primo intervento sul funzionamento delle ascensori;
in generale, delle mansioni analiticamente indicate nel capo n. 15 del ricorso.
Ha affermato che, presso l'ospedale Da Procida, ove ha sempre lavorato e lavora ancora il
, operava un solo elettricista per turno, tenuto a prendere in autonomia e con Pt_1
tempestività le decisioni del caso e ad effettuare gli interventi necessari per evitare rischi ai pazienti, ed un idraulico;
tuttavia, almeno una volta al mese, capitava di svolgere il turno in
18 assenza dell'ausilio dell'idraulico, sicché, in tali occasioni, gli elettricisti si occupavano anche degli eventuali problemi idraulici, come tubi che perdono, servizi igienici malfunzionanti,
perdite di acqua dal soffitto, etc., mentre delle verifiche relative ai problemi idraulici si occupano gli idraulici.
Le mansioni degli elettricisti, che si occupavano anche del funzionamento dei sistemi di allarme e di allerta, erano mutate con il trasferimento alla , in quanto CP_1
precedentemente non effettuavano interventi sulla parte elettrica delle caldaie, dei gruppi frigo e delle UTA, mentre, con il passaggio di cantiere gli erano state date le chiavi di tali impianti e si occupavano dei controlli e delle riparazioni elettriche in tali locali tecnici.
Gli elettricisti operavano secondo modalità implicanti sia l'esecuzione di attività
predeterminate da parte dell'ufficio tecnico dell'ASL, sia il rilievo diretto nel corso dei giri di controllo di eventuali problemi o malfunzionamenti, sia l'intervento, a seguito di segnalazioni da parte del personale dell'ASL, di eventuali problemi.
Il teste ha chiarito, infine, che, quanto agli aspetti elettrici, il non coordinava altri Pt_1
dipendenti, operando da solo e relazionandosi, al più, con l'idraulico per le attività di competenza di entrambi.
3.2. Il teste ha dichiarato di essere dipendente della dal Testimone_2 CP_1
2018, con mansioni di team leader, sovraintendendo le attività di manutenzione dell'impianto elettrico presso l e di conoscere il in quanto dipendente Parte_3 Pt_1
della medesima cooperativa, ma addetto al plesso Da Procida.
In merito alle mansioni svolte, ha affermato che gli elettricisti si occupavano dell'impianto elettrico, inteso come il complesso di tutti gli apparati elettrici sino alla soglia delle prese di corrente, con esclusione delle apparecchiature elettro-medicali, collegate all'impianto elettrico.
In particolare, gli stessi effettuavano dei controlli periodici di carattere visivo sulle apparecchiature, intervenendo effettivamente solo per risolvere le problematiche segnalate
19 dai reparti (lampadine o interruttori non funzionanti, prese scollegate, etc.). Ove i guasti riguardassero apparecchiature, come i gruppi elettrogeni o altro, richiedenti interventi di maggiore portata, gli elettricisti si rivolgevano a delle ditte esterne specializzate per le riparazioni.
Inoltre, essendo la manutenzione dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità affidata ad un'azienda esterna, agli stessi spettava un semplice controllo “visivo” circa la funzionalità di tali apparecchiature.
Il teste ha anche precisato che presso il Da Procida lavoravano due persone per turno, ossia un elettricista e un termoidraulico e vi era un team leader, , il quale svolgeva Testimone_3
tale ruolo anche per i plessi di Cava, Mercato San Severino e Costa d'Amalfi; che di regola le attività manutentive ordinarie di agevole risoluzione, come la sostituzione di lampade, il ripristino di prese, etc., venivano svolte direttamente dagli addetti in turno presso un determinato plesso, senza la necessità di coinvolgere il team leader, trattandosi di interventi routinari;
che ove dovessero essere eseguiti interventi di maggior impegno, come ad esempio l'adeguamento di un impianto, l'ufficio tecnico dell'ospedale contattava i team leader ed insieme decidevano come procedere ed organizzavano l'attività con l'apporto lavorativo del personale della cooperativa e nei termini concordati con l'ufficio tecnico dell'azienda; che i RDL erano dei fogli prestampati, compilati dagli elettricisti per ogni intervento eseguito, in cui veniva riportata l'attività svolta dal dipendente, l'eventuale acquisto e/o sostituzione di un pezzo, l'orario di inizio dell'intervento, etc., ciò sia se l'intervento veniva effettuato in autonomia dal dipendente, sia se veniva disposto dal team leader.
3.3. , lavoratore dipendente della società convenuta dal mese di maggio Testimone_4
2018, con mansioni di elettricista, ha affermato di avere avuto in passato una controversia con la cooperativa per questioni retributive, conclusasi in primo grado con sentenza a lui sfavorevole, e di conoscere da venti anni il ricorrente, in quanto entrambi svolgevano le
20 medesime mansioni presso il plesso Ospedaliero Da Procida di Salerno per conto della cooperativa convenuta.
Lui e il lavoravano in turni diversi, essendovi un solo elettricista per turno, ma Pt_1
occasionalmente, per gli interventi richiedenti più persone, operavano insieme.
In merito alle mansioni espletate, ha affermato che, nel corso del turno, gli elettricisti effettuavano, in primo luogo, un giro di controlli fissi, per verificare la funzionalità di tutte le apparecchiature più delicate, controlli effettuati in parte a vista, in parte mediante consultazione dei relativi display;
intervenivano, su richiesta dei reparti, per risolvere i guasti segnalati (dalla lampadina rotta, ai pulsanti per la chiamata degli infermieri, etc.), nonché
per ripristinare la funzionalità di cabine o gruppi elettrogeni nel caso di malfunzionamenti causati da eventuali interruzioni di corrente, operazione questa molto delicata, in quanto ad alto voltaggio e richiedente una sequenza di manovre specifiche, necessarie ad evitare incidenti.
I gruppi elettrogeni e di continuità venivano manutenuti periodicamente da alcune ditte esterne che intervenivano ogni sei mesi e si occupavano dei guasti implicanti la sostituzione di componenti o interventi sui motori o altro.
Tra le attività più delicate vi era quella relativa alla risoluzione dei guasti elettrici sull'impianto del reparto rianimazione e degli altri reparti di emergenza, dovendo intervenire immediatamente al fine di individuare la causa del blocco ed eliminare il guasto.
Gli elettricisti del plesso Da Procida operavano in autonomia, essendo direttamente responsabili, nel turno assegnato, del funzionamento degli impianti del plesso ospedaliero;
non si relazionavano direttamente ai team leader della cooperativa, operanti presso l , in quanto provvedevano direttamente a risolvere la problematica, Parte_4
eventualmente con l'ausilio del collega termo-idraulico di turno, quando non si verificavano situazioni richiedenti un intervento supplementare;
non si occupavano direttamente dei lavori di straordinaria manutenzione deliberati ed assegnati dall'Ufficio Tecnico
21 dell'Ospedale, non necessariamente affidati alla cooperativa;
si occupavano della componente elettrica degli impianti termoidraulici (caldaie, condizionatori, pompe, etc.),
ripristinandone la funzionalità dal punto di vista elettrico in caso di malfunzionamenti o provvedendo alle opportune regolazioni;
compilavano, per ogni intervento effettuato,
ordinario o straordinario, un modulo denominato RDL, sul quale riportavano l'attività svolta,
inserendo tipologia ed orario di intervento, pezzi sostituiti, etc., vidimato dal personale medico ed infermieristico e custodito presso il plesso Da Procida, ove periodicamente venivano ritirati dal personale della cooperativa, come il team leader o il team leader Tes_3
del settore termoidraulico o, raramente, dall'ing. . Pt_5
3.4. Il teste , lavoratore dipendente della dal 2018, con Testimone_3 CP_1
mansioni di team leader del settore elettrico, oggetto dell'appalto di manutenzione in essere con l , ha dichiarato di occuparsi, in particolare, Controparte_15
dei plessi ospedalieri di Cava, Costa d'Amalfi, Mercato San Severino e Da Procida di
Salerno, oltre che degli interventi di maggiore importanza presso l'ospedale Ruggi
d'Aragona e di operare in primo luogo presso quest'ultimo, e, poi, presso i plessi affidati a seconda delle necessità e delle chiamate ricevute, sicché non si recava presso il Da Procida
a cadenza fissa.
Presso il plesso Da Procida lavorano due persone per turno, cioè un elettricista ed un termoidraulico;
nel corso dei turni gli elettricisti effettuavano dei controlli di carattere visivo sulle apparecchiature più significative e, in caso di guasto per il quale erano attrezzati,
individuata la relativa anomalia, ove risolvibile, procedevano direttamente;
in caso contrario,
segnalavano il guasto al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate, non provvedendo direttamente alla riparazione;
nel caso di interventi semplici, come sostituire un interruttore, una presa, etc. e per risolvere le problematiche segnalate dai reparti (ad esempio lampadine o interruttori non funzionanti, prese scollegate, etc.), gli elettricisti provvedevano direttamente;
gli stessi non dovevano interfacciarsi con il team leader all'inizio
22 di ogni turno, avendo un programma predefinito di controlli e operando direttamente per tutte le attività di manutenzione o riparazione da effettuare nel corso del turno, sia individuate di loro iniziativa, sia su chiamata dei reparti;
l'Ospedale, tramite call-center,
poteva chiamare direttamente l'elettricista per richiedere con urgenza un intervento;
solo occasionalmente gli elettricisti, ove avessero necessità di qualcosa di particolare, eccedente le loro ordinarie attribuzioni, si rivolgevano al team leader;
per tutte le attività svolte gli elettricisti redigevano dei moduli RDL.
3.5. Il teste , lavoratore dipendente della società resistente dal 2018, Testimone_5
con mansioni di temoidraulico, ha dichiarato di avere avuto, in passato, una controversia con la società per questioni concernenti il livello di inquadramento e l'entità dello stipendio,
conclusasi in primo grado con sentenza a lui sfavorevole e di aver lavorato insieme al ricorrente per circa due anni e mezzo, fino al mese di giugno 2024, svolgendo gli stessi turni ed espletando mansioni analoghe presso il plesso Da Procida, con turnazione settimanale comprendente due mattine, due pomeriggi e due notti in sequenza.
In merito alle mansioni espletate, ha affermato che, durante i turni dovevano assicurare la funzionalità degli impianti sia sotto il profilo elettrico, sia sotto quello termoidraulico,
lavorando sulle componenti elettriche o idrauliche e, quando necessario, sulle apparecchiature più complesse;
l'attività svolta doveva essere limitata a quella della manutenzione ordinaria, ossia al controllo e alla gestione degli impianti, nonché alle piccole riparazioni attinenti l'impianto elettrico ed idraulico, mentre in presenza di malfunzionamenti o di rotture di maggior rilievo, dovevano segnalare la problematica, onde consentire l'intervento di una ditta specializzata. Tuttavia, in alcuni casi, essendo solo due a gestire l'interno plesso ospedaliero, dovevano occuparsi di tali riparazioni, talvolta anche posponendo ad esse quelle relative all'ordinaria manutenzione;
le mansioni eccedenti il livello di inquadramento risultavano esplicitamente dalle schede di manutenzione ordinaria,
mensili ed annuali, da cui risultavano per iscritto i lavori affidati, il periodo ed il livello di
23 competenza tecnica richiesta;
tra le apparecchiature presenti presso il plesso ospedaliero
Da Procida vi erano, tra le altre, impianti multifrigo, UTA, quadri elettrici, UPS, cabine elettriche, trasformatori, alimentatori, gruppi elettrogeni, etc.; lui ed il , nel corso dei Pt_1
turni, dovevano verificare il corretto funzionamento degli apparecchi e provvedere alla gestione ordinaria ma, quando si verificava una rottura, gli veniva costantemente chiesto di provvedere alla riparazione del guasto, nonostante di ciò dovesse occuparsi una ditta esterna;
se disponibile il pezzo o i pezzi necessari nel magazzino del plesso Da Procida,
provvedevano in autonomia alla sostituzione, mentre allorché i pezzi non erano disponibili chiedevano ai capisquadra (cioè, per il , al sig. ) se provvedere Pt_1 Testimone_3
oppure se richiedere l'intervento della ditta esterna, ciò che accadeva raramente, poiché il più delle volte i capisquadra gli chiedevano, ove in grado di farlo, di provvedere alle riparazioni;
per le riparazioni ordinarie non dovevano chiedere autorizzazione, ma stilare un rapportino scritto attestante la riparazione eseguita (luogo, data, tempo di riparazione, etc.);
se necessario l'apporto di più persone, la ditta inviava un supporto in termini di operatori supplementari, che potevano essere due, tre o anche di più, ciò era accaduto in diverse circostanze, che il teste non ha saputo quantificare, in cui il , avendo conoscenza dei Pt_1
luoghi e degli impianti, coordinava il lavoro degli altri addetti.
In merito agli interventi effettuati, ha dichiarato che recentemente era stato effettuato un intervento di realizzazione della linea elettrica per l'installazione di tre condizionatori nel laboratorio analisi;
di aver aiutato il nel ripristino dell'impianto di illuminazione Pt_1
esterna e nel ripristino dell'illuminazione dei terrazzi, anche se in quest'ultimo caso non era sicuro che avessero operato anche altri addetti, nonché nel rifacimento ex novo
dell'impianto di illuminazione del tunnel di servizio, senza l'apporto di altri operatori;
gli interventi eseguiti erano tanti e, in tutti i casi, il , nell'ambito del suo turno, coordinava Pt_1
il lavoro suo e, ove presenti, degli altri addetti inviati dall'azienda.
24 3.6. ha dichiarato di essere lavoratore dipendente della società resistente Testimone_6
dal 2015, con mansioni di capo del personale.
In merito alle attività manutentive presso il plesso ospedaliero Da Procida di Salerno, ha precisato che era prevista un'articolazione verticale dell'organizzazione del lavoro;
l'azienda aveva un responsabile del contratto, l'ing. , e, ad un livello inferiore, Controparte_16
dei team leader, per il Da Procida, e , i quali si Testimone_3 Testimone_2
occupavano dell'intera , ivi compreso del plesso da Procida;
Controparte_15
i team leader si occupavano della programmazione del lavoro degli addetti e dell'organizzazione degli interventi non programmati, in modo da coordinarne l'effettuazione con i responsabili del contratto e con la stazione appaltante;
i tecnici appartenenti al medesimo livello del erano dotati di autonomia operativa nella scelta delle sole Pt_1
modalità di effettuazione dell'intervento, ma non di autonomia decisionale nelle attività da svolgere e nelle riparazioni da compiere;
nelle condizioni contrattuali dell'appalto era previsto che, ove la stazione appaltante rilevasse un guasto o un malfunzionamento, doveva rivolgersi ad un call-center, ubicato a Reggio Emilia, il quale contattava il team leader;
gli interventi da eseguire, rilevati dagli addetti di turno nel corso delle attività programmate di controllo, dovevano essere concordati con il team leader, anche al fine di gestire le risorse ed i tempi degli interventi.
Il teste, inoltre, ha escluso che il avesse coordinato altri dipendenti e di non ricordare Pt_1
di essersi recato presso il plesso Da Procida, salvo forse una volta, operando a livello centrale per il coordinamento di tutto il personale della linea di business.
4. E' noto, poi, il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale, in tema di rivendicazioni di mansioni superiori, viene prescritta l'applicazione del criterio c.d. "trifasico" di verifica delle mansioni concretamente svolte, il quale è notoriamente composto <da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative
in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo
25 di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa
contrattuale individuati nella seconda>> (cfr. Cass n. 20272 del 27/09/2010, Rv. 614765,
Cass. n. 8589 del 28/04/2015, Rv. 635313, Cass. Sez. L., n. 752 del 15/01/2018, Rv.
646269). Più in particolare, la Suprema Corte ha specificato che: <Nel giudizio relativo
all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non
si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione
dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente
alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema
procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di
valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a
stabilirne le conclusioni>> (v. Cass. Sez. L, n. 18943 del 27/09/2016, Rv. 641208 e, più di recente, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877, secondo cui: <Il
procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un
lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in
fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi
previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai
fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni,
ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento
decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata
applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52
del d.lgs. n. 165 del 2001>>).
4.1. Al fine di stabilire, dunque, se le mansioni svolte in modo preponderante dal Pt_1
fossero ineludibilmente da inquadrare nel V livello del CCNL, anziché nel IV, e per meglio interpretare gli esiti dell'istruttoria orale svolta, appare necessario riportare testualmente le declaratorie in questione, limitatamente, com'è ovvio, alle sole parti di interesse:
-- 4ª categoria
26 Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono:
cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del
disegno, conseguiti in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero
particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono
compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e richiedenti le
caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice
coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di
particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
(…)
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo alle
necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura
complessa per l'aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di
macchine e di impianti elettrici e fluidodinamici.
Manutentore meccanico.
Manutentore elettrico.
-- 5ª categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della
declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con
l'apporto di particolare e personale competenza, operazioni su apparati o attrezzature
complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del
funzionamento degli apparati stessi;
27 - i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui alla alinea seguente, guidano e
controllano con apporto di competenza tecnico-pratico un gruppo di altri lavoratori, ma
senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
(…)
Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno individuano e valutano i guasti,
scelgono la successione e le modalità degli interventi ed i mezzi di esecuzione e eseguono,
anche fuori sede, qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio,
riparazione, manutenzione di macchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure
per la installazione e la messa in servizio di macchine o di impianti elettrici o fluidodinamici
con eventuale delibera funzionale.
Manutentore meccanico.
Manutentore elettrico.
4.2. Orbene, dal raffronto tra le declaratorie appena riportate si coglie come il discrimen tra i due livelli sia da ricollegare essenzialmente al grado di complessità degli apparati su cui gli addetti sono chiamati ad operare e degli interventi richiesti ai lavoratori, nonché al grado di autonomia nella esecuzione degli interventi ed al ruolo di guida e coordinamento degli altri addetti, pur attenendo entrambe le declaratorie e lavoratori qualificati e dotati di comprovata preparazione tecnico-professionale.
Ebbene né dalle prove testimoniali raccolte né dalla documentazione prodotta dal ricorrente
(ivi compresi i rapporti ordini di lavoro prodotti in corso di giudizio) è emerso con adeguata nettezza l'espletamento prevalente da parte del ricorrente di mansioni incompatibili con quelle di IV livello e necessariamente da ascrivere a quelle di V livello.
E, invero, anche dalle testimonianze più favorevoli alla tesi del ricorrente – cioè quelle dei colleghi nella stessa situazione contrattuale, che risultano aver proposto analoghe controversie avverso il loro inquadramento lavorativo e che, pure, per tale ragione, vanno riguardate con la massima attenzione, trattandosi di testi aventi un chiaro interesse
28 all'accoglimento della tesi dell'odierno ricorrente – è emerso che ordinariamente il ricorrente si occupava della vigilanza sul regolare funzionamento degli impianti elettrici ed elettromedicali e delle operazioni di manutenzione ordinaria su di essi, cioè di operazioni di manutenzione implicanti riparazioni per così dire “semplici” per un addetto specializzato,
cioè che, pur richiedendo una precipua competenza tecnica professionale e la conoscenza di impianti complessi, non fossero di elevato grado di difficoltà e non postulassero l'impiego di un quid pluris di impegno, preparazione specialistica e costo di riparazione, mentre il non operava in autonomia per le manutenzioni e riparazioni di carattere straordinario, Pt_1
cioè dell'ultima tipologia testè descritta, poiché in questi casi egli si limitava alla rilevazione ed alla segnalazione del guasto e, poi, attendeva le determinazioni del team leader, il quale decideva se far intervenire una ditta specializzata esterna oppure, ove possibile, se far effettuare la riparazione allo stesso . Pt_1
Non vi è alcuna prova, inoltre, del fatto che il coordinasse o dirigesse il lavoro di altri Pt_1
addetti.
Non possono essere qualificate, infine, come attività idonee a qualificare le mansioni prevalenti del ricorrente quelle poste in essere in occasione di interventi specifici ed occasionali, eseguite in contesti singoli e temporalmente circoscritti, come quelle correlate,
ad esempio ad attività di rifacimento di un impianto (come ad esempio il rifacimento dell'impianto elettrico del giardino), laddove evidentemente sono state poste in essere condotte lavorative distinte e non del tutto assimilabili a quelle ordinarie e caratterizzanti il livello di inquadramento da riconoscere al lavoratore.
Ne deriva, in conclusione, che non può affermarsi che l'inquadramento mansionale del ricorrente prescelto dalla società datrice all'atto dell'assunzione del nel maggio 2018 Pt_1
non sia corrispondente alle mansioni alle quali egli è stato addetto in via prevalente nel corso del rapporto lavorativo.
29 5. Venendo, infine, al profilo della regolamentazione delle spese di giudizio, va senza dubbio riconosciuta la sussistenza degli eccezionali motivi giustificativi della compensazione delle stesse, attesa la controvertibilità sia in diritto che in fatto delle questioni esaminate, correlata all'obiettiva trasformazione in senso deteriore del livello di inquadramento del lavoratore in sede di assunzione da parte della nuova società aggiudicataria dell'appalto CP_4
Vanno, nondimeno, in via definitiva, poste a carico esclusivo di parte ricorrente, le cui postulazioni hanno reso necessario l'espletamento dell'approfondimento consulenziale, le spese di CTU, ferma restando la solidarietà tra le parti nei confronti del Consulente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3211 del ruolo generale dell'anno 2021, promosso da Parte_1
nei confronti della in pers. del l.r. p.t., così provvede: Controparte_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico esclusivo del ricorrente,
ferma restando la solidarietà tra le parti nei confronti del CTU.
Salerno, 27.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 mesi prima della scadenza. E non vi è alcuna norma contrattuale che preveda l'obbligo