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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TR
Collegio
N. R.G. 2129/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente rel.
Alessandra Tolettini Giudice
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di modifica congiunta delle condizioni di divorzio instaurato
DA
(C.F. ) nato a [...], il giorno 24 ottobre Parte_1 C.F._1
1966, residente in Molveno (TN) – P.zza Scuole nr. 4 ed elettivamente domiciliato in
TR (TN), Viale San Francesco d'Assisi n. 8, presso lo studio dell'avv. Silvia Filippi
del Foro di TR (C.F. – PEC: C.F._2
, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di Email_1
procura speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, comma 3, c.p.c. E
C.F. ) nata a [...] il 15 Controparte_1 C.F._3
agosto 1968 e residente a [...], elettivamente domiciliata a
TR , via Calepina 65, presso lo studio dell'avv. Gianfranco de Bertolini, del Foro
di TR (C.F. – PEC C.F._4
, dal quale è rappresentata e difesa in forza Email_2
di procura speciale a margine del ricorso;
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 9 maggio 2025, hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza del
Tribunale di TR n. 702/2017 di data 28-29 giugno 2017, resa nell'ambito del procedimento R.G. n. 1287/2017, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, alle seguenti conclusioni congiunte: “a. i signori e si dichiarano economicamente Parte_1 Controparte_1
autosufficienti e nessuno dei due deve concorrere al mantenimento dell'altro (doc.2 e doc.3); b. le figlie e , maggiorenni, sono a loro volta autosufficienti e Per_1 Per_2
non hanno diritto al mantenimento da parte dei genitori (doc.4 e doc.5); c. la FI
, maggiorenne, pur avendo iniziato a lavorare stagionalmente a Molveno non Per_3
è ancora autosufficiente (doc.6), pertanto sino a quando la stessa non avrà acquisito la piena indipendenza economica: - il padre signor continuerà a concorrere al Pt_1
suo mantenimento ordinario nella misura di 200 euro mensili, rivalutati secondo gli indici Istat dal 4 aprile 2013, pari oggi a 239,00 euro. L'importo verrà versato direttamente alla FI entro il giorno 25 di ogni mese sul suo conto corrente, IBAN
[...]; - a decorrere dal 1°ottobre 2024, l'assegno alla FI sarà dovuto nei soli mesi in cui la stessa risulterà priva di reddito, Per_3
derivante da compensi da lavoro, in qualsiasi forma prestato (autonomo e/o subordinato e/o parasubordinato), da altre forme di reddito, ivi incluse misure di sostegno sostitutive/integrative dello stesso (quali a mero titolo esemplificativo Naspi, assegni di garanzia etc..), pari ad almeno 800 euro mensili netti;
- a questo scopo la FI si obbliga ad avvisare il padre ogniqualvolta comincerà o cesserà un'attività lavorativa, e a consegnargli quindi, anche mediante posta elettronica all'indirizzo che il signor dovrà immediatamente indicare, copia di ciascuna busta paga Pt_1
percepita e/o comunque della documentazione fiscale attestante la percezione di emolumenti a titolo di compenso da lavoro, o altre forme di sostegno al reddito (id est
Naspi, assegni di garanzia etc), entro il giorno seguente al relativo pagamento ricevuto;
- quando l'importo netto mensile percepito dalla FI sarà superiore alla somma suindicata, il padre non dovrà versare alla FI il contributo dovuto alla scadenza immediatamente successiva;
allo stesso modo, qualora la FI pur svolgendo attività lavorativa o percependo altri emolumenti, non facesse pervenire al padre la documentazione di cui sopra, appena in suo possesso, il padre non sarà tenuto a versare alla FI il contributo dovuto alla scadenza immediatamente successiva al mese cui si riferisce la mancata comunicazione. d. sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la FI , Per_3
intendendo per tali le spese indicate nelle linee guida elaborate dal CNF, da concordare tra i genitori se superiori a 100 euro per titolo di spesa e da rimborsare a presentazione della ricevuta;
e. fermi gli obblighi di mantenimento della FI
sopra delineati, a definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa vantata Per_3
o vantabile dalla signora e dalle tre figlie , e nei CP_1 Per_3 Per_1 Per_2
confronti del signor nonché di ogni pretesa del signor verso la signora Pt_1 Pt_1
e verso le figlie, in relazione al pregresso mantenimento o comunque traente CP_1
titolo dal rapporto di filiazione, si conviene e si stipula quanto segue: - a saldo e stralcio di ogni debito sorto in capo al signor sino alla data del deposito del Pt_1
ricorso, nei confronti della signora e delle figlie , , lo stesso CP_1 Per_1 Per_2 si impegna a versare alla signora che accetta, l'importo di euro 7.350,00 CP_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente [...].
Detto importo sarà versato alla data di sottoscrizione del presente ricorso e comprende ed estingue anche ogni debito del signor verso le figlie e , le Pt_1 Per_2 Per_1
quali esprimono il loro consenso sottoscrivendo il presente atto;
- a saldo e stralcio di ogni debito sorto in capo al signor sino al 1° ottobre 2024, nei confronti della Pt_1
FI e della signora lo stesso si impegna a versare, sul conto Per_3 CP_1
corrente intestato a quest'ultima, che accetta, l'importo di euro 5.500,00. Detto importo sarà versato entro la data dell'udienza di comparizione delle parti, che a seguito del deposito del presente ricorso verrà fissata da questo Tribunale, sia essa in presenza o in modalità di trattazione scritta, e comprende ed estingue anche ogni debito del padre verso la FI , la quale esprime il suo consenso Per_3
sottoscrivendo il presente atto;
f. fermi gli obblighi qui assunti, con il regolare adempimento delle condizioni che precedono i signori Parte_1 CP_1
e le tre figlie , e dichiarano di aver
[...] Per_3 Per_1 Controparte_2
compiutamente definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia ragione o titolo;
g. le spese del presente giudizio e per l'attività stragiudiziale prodromica allo stesso sono interamente compensate tra le parti, che si sono impegnate, ciascuna di esse, a corrispondere ai rispettivi legali i compensi professionali maturati”.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio può pertanto trovare accoglimento. Nulla va, inoltre, disposto in punto di spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Modifica le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di TR n. 702/2017 di data 28-29 giugno 2017, resa nell'ambito del procedimento R.G. n.
1287/2017, secondo le prescrizioni di cui in parte motiva;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in TR, nella camera di consiglio del 18-06-2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi