TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.8549 r.g. dell'anno 2024
TRA
1) nato a [...] il [...], residente ivi alla Via A. Labriola Parte_1
N.200 C.F. C.F._1
2) , nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Pozzuoli n.80 – C.F. C.F._2
3) , nato a [...] il [...], residente ivi alla Via Via Sanità Parte_3
n.24 – C.F. C.F._3
4) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Maria n.319 – C.F. C.F._4
5) , nato a [...] il [...], residente in [...]di Napoli alla Parte_5
Via S. Squillace n.9 – C.F. C.F._5
6) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Serao n.21 - C.F. , C.F._6
tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n.33 – C.A.P. 80133, nello studio dell'Avv. Messere Margherita (C.F. ), e dell'Avv. C.F._7
PA MA C.F. ( dalle quali sono rappresentati e difesi, C.F._8
unitamente e disgiuntamente, giusta procure da separato foglio allegato al presente atto ai sensi dell'art.18, comma 5, D.M.Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia
n.48/2013 e ss. modifiche ed integrazioni. I procuratori costituiti Avv. Messere Margherita,
Avv. MA PA dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero fax 081
pagina1 di 6 204330, indirizzo PEC: Email_1
Email_2
E
interamente partecipata dalla in Controparte_1 Controparte_2 persona dell'Amministratrice (Amministratore Unico) p.t. dott.ssa con Controparte_3 sede in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1, (CF ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Villaricca alla via Dante Alighieri n. 3 – 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli
( ), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al C.F._9 presente atto. L'Avv. Luigi Ciccarelli indica quale domicilio telematico la seguentecasella di posta elettronica certificata: Email_3
Oggetto : 1) Azione di accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle somme dovute a titolo di scatti di anzianità maturati e dovuti e relativi al periodo Gennaio
2022 – Dicembre 2023 ( comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 2023)) nonché
Gennaio e Febbraio 2024, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire gli importi maturati a tal titolo nel periodo gennaio 2022 – dicembre 2023
(comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 2023) e nel periodo Gennaio e Febbraio
2024, con conseguente azione di condanna al relativo pagamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe indicati con atto depositato il 09/04/2024 convenivano in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che i ricorrenti tutti hanno diritto a percepire lo scatto di anzianità relativi al periodo Gennaio 2022 – Dicembre 2023 ( comprensivi di 13ma mensilità anno
2022 e 13ma 2023) e nel periodo Gennaio e Febbraio 2024, e così di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto.
b) Condannare conseguentemente la resistente Controparte_4
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., domiciliato per la
[...] carica nella sede legale della società sita in NAPOLI ALLA PIAZZA MATTEOTTI N.1 –
c.a.p. 80133 - C.F. al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva P.IVA_1
somma di euro 951,90 ciascuno, a titolo di scatti maturati e non corrisposti per il periodo
Gennaio 2022 – Dicembre 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023)
pagina2 di 6 e nel periodo Gennaio e Febbraio 2024, e così di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo.
c) condannare la resistente al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo.
d) dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva.”
In punto di fatto i ricorrenti, già dipendenti della dal 07.04.2015, deducevano Parte_7
di essere passati alle dipendenze della resistente in virtù di accordo sindacale del
31.03.2015 avente ad oggetto la razionalizzazione delle società partecipate con conseguente ricollocazione del personale all'epoca in organico in liquidazione nell'attuale società ricorrente.
Rilevavano, altresì, che essendo stati assunti ex novo dalla resistente, nel maggio del
2021, avrebbero maturato un ulteriore scatto di anzianità che, tuttavia, non veniva riconosciuto in busta paga.
Chiedevano:
“Accertare e dichiarare che i ricorrenti tutti hanno diritto a percepire lo scatto di anzianità relativi al periodo Gennaio 2022 – Dicembre 2023 ( comprensivi di 13ma mensilità anno
2022 e 13ma 2023) e nel periodo Gennaio e Febbraio 2024, e così di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto.
b) Condannare conseguentemente la resistente Controparte_4
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., domiciliato per la
[...] carica nella sede legale della società sita in NAPOLI ALLA PIAZZA MATTEOTTI N.1 –
c.a.p. 80133 - C.F. al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva P.IVA_1
somma di euro 951,90 ciascuno, a titolo di scatti maturati e non corrisposti per il periodo
Gennaio 2022 – Dicembre 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023)
e nel periodo Gennaio e Febbraio 2024, e così di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo.
c) condannare la resistente al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente eccependo l'infondatezza della domanda attorea di cui, con molteplici argomentazioni in fatto ed in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso.
pagina3 di 6 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, all'esito delle note depositate ex art. 127 ter c.p.c, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie (cfr. sentenze n.1522/2023 e n. 1215/2023).
Pertanto il ricorso si reputa fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Deve rilevarsi che gli attuali ricorrenti hanno avuto il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità dal Tribunale di Napoli, nella Sentenza n.410/2024 del 25.03.2024 che accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto di ciascun ricorrente allo scatto biennale maturato a maggio 2021 fino alla maturazione di quello successivo secondo le prescrizioni del
CCNL applicato al rapporto.
Pur non essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, questo Giudice condivide l'orientamento ivi espresso.
Costituiscono circostanze pacifiche che la società datrice di lavoro non abbia calcolato in busta paga l'importo equivalente allo scatto biennale che i ricorrenti asseriscono di aver maturato a maggio 2019 e che il rapporto di lavoro di ciascun di essi è stato instaurato con per effetto di cessione del contratto individuale di lavoro (art.1406 Controparte_1
c.c.) sulla base dell'accordo sottoscritto dalle due società interessate alla successione nel contratto con il consenso di ciascun lavoratore e alle condizioni sancite in quell'accordo.
Nella specie, i ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto allo scatto biennale maturato a Gennaio 2022 – Dicembre 2023 ( comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma
2023) e nel periodo Gennaio e Febbraio 2024 così come previsto dal CCNL applicato dalla resistente.
Par In particolare, la resistente assume che i ricorrenti già assunti da , con applicazione del CCNL Commercio e Servizi che prevedeva uno scatto di anzianità ogni tre anni, sono stati ceduti, nel 2015, all' con applicazione del CCLN Industria e commercio che CP_1
prevede, invece, uno scatto di anzianità ogni due anni, pertanto, in ragione della continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento dell'anzianità pregressa, nel 2019, tutti hanno maturato il quinto ed ultimo scatto.
pagina4 di 6 Par Nell'accordo del 2015 con cui è stata regolata l'assunzione degli ex dipendenti si legge: “A tutti i lavoratori assorbiti saranno mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione della stessa”.
Le parti si erano impegnate a riconoscere e a valorizzare l'anzianità lavorativa acquisita da ciascun lavoratore 'ceduto' pur non configurando, espressamente, nella fattispecie concreta un'ipotesi di trasferimento di azienda (ex art. 2112 c.c.).
Per volontà pattizia, con la modifica del contratto di lavoro dal lato datoriale, i prestatori hanno potuto conservare il trattamento retributivo maturato fino a quel momento (2015) compresi gli scatti triennali maturati presso il primo datore di lavoro e inglobati nella retribuzione individuale (cfr. le buste paga, 'scatti' nel settore “elementi della retribuzione”).
Tuttavia, ciò non preclude il successivo maturare dell'anzianità di servizio a partire dall'assunzione presso la effettuata ex novo, come indicato peraltro anche in CP_1 busta paga (“data assunzione 7.4.2015” – cfr. le buste paga).
Anzianità che, in virtù dell'art. 39 del diverso CCNL applicato (Industria metalmeccanica e della installazione di impianti), viene valorizzata, in termini economici, ogni due anni con l'erogazione dell'importo fisso stabilito per ogni livello contrattuale.
In altri termini, la convenuta non può avvalersi della maggiorazione retributiva a titolo di scatti già definitivamente acquista dai dipendenti nel corso del pregresso e diverso rapporto di lavoro, pari all'importo spettante per tre scatti in base al diverso CCNL, in quanto la pregressa anzianità è stata presa in considerazione nell'accordo del 2015 al solo fine di conservare il trattamento retributivo in essere, cui normalmente la contrattazione collettiva ricollega effetti diretti sul “calcolo” di vari istituti contrattuali.
La conservazione delle anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti non può considerarsi sovrapponibile all'integrale riconoscimento della anzianità da valere anche a fini differenti da quelli strettamente retributivi.
Il dato letterale dell'accordo, in altri termini, consente di ritenere che le parti abbiano inteso salvaguardare il così detto maturato economico ma non anche retrodatare tout court la data di assunzione dei lavoratori ceduti.
Il rapporto tra le parti è sorto ex novo come emerge dalle buste paga in cui è indicata la data di assunzione del 7.4.2015 e, quindi, da quella data ad essi si applica l'art. 39 CCNL
Industria Metalmeccanica che prevede la valorizzazione dell'anzianità ogni due anni con l'erogazione di un importo fisso per ogni livello contrattuale.
La quantificazione dello scatto è stata compiuta correttamente avuto riguardo al livello di inquadramento dei ricorrenti nell'importo di euro 25,05 mensili, - oltre interessi legali e pagina5 di 6 rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo – va condannata la convenuta società.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Così provvede :
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello scatto biennale e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore di ciascun lavoratore dell'importo di euro 951,90 ciascuno, a titolo di differenze scatti maturati e non corrisposti e relativi al periodo gennaio 2022 – dicembre 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023) e nel periodo gennaio-febbraio 2024 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo
2) Condanna la resistente al pagamento di € 1400,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari
Si Comunichi
Napoli, 23/01/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
pagina6 di 6