Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 494
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Carenza indicazione autorità competente

    L'avviso impugnato indica le modalità di impugnazione e i termini per la proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Ingiunzione fiscale da parte di ente non pubblico

    L'ingiunzione è l'unico strumento a disposizione dei concessionari locali per la riscossione coattiva dei contributi consortili, in conformità con l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

  • Rigettato
    Omessa fornitura del servizio

    La richiesta di fornitura del servizio da parte della società istante è documentata e non contestata dai resistenti.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il termine prescrizionale applicabile è quello ordinario decennale e non risulta provata l'assenza di richiesta di servizio da parte ricorrente.

  • Inammissibile
    Notifica avviso prodromico

    Risulta ritualmente notificato alla ricorrente l'avviso prodromico a quello impugnato, con conseguente inammissibilità di doglianze inerenti il merito della pretesa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 494
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 494
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo