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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 494/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
D'ONOFRIO VA, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4196/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da società1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. DE VO - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20251013800097832 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20251013800097832 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20251013800097832 CONTR BONIFICA 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20251013800097832 CONTR BONIFICA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20251013800097832 CONTR BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la ricorrente1 in persona del legale rapp.tep.t., impugna l'avviso di notifica n. 20251013800097832 dell'importo di € 10.858,07 avente ad oggetto somme dovute a titolo di contributi consortili , lamentando la carenza dell'atto dall'indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso di impugnazione dell'avviso, non essendo ammissibile l'esercizio dell'ingiunzione fiscale da parte di enti non classificabili come enti pubblici, eccependo altresì la omessa fornitura del servizio e la prescrizione dell'avverso credito. Il Resistente_2 DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, costituitosi , ha eccepito l'inammissibilità del ricorso al quale si resiste, in quanto proposto avverso l'avviso n. 20251013800097832 relativo al canone di concessione per le annualità dal 2019 al 2024, laddove l'atto prodromico, nello specifico l'avviso n. 4520000024, è stato regolarmente notificato con pec del 12/09/2024.
Posta altresì l'indicazione delle modalità di impugnazione dell'avviso a pagina 2 dell'atto impugnato, venendo nella specie in rilievo un'avviso di pagamento e non un'ingiunzione fiscale, essendo altresì provata la richiesta di fornitura del servizio da parte della società istante , conclude per il rigetto dell'avverso ricorso. A sua volta, la Resistente_1 che ha concluso per il rigetto dell'avverso ricorso. La Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo rilevarsi che , come documentato dalle parti resistenti, risulta ritualmente notificato alla ricorrente l'avviso prodromico a quello impugnato con la conseguente inammissibilità di doglianze inerenti il merito della pretesa . Va poi disatteso il primo motivo di doglianza, dal momento che , contrariamente all'assunto di parte ricorrente, a pagina 2 dell'avviso impugnato sono indicate le modalità di impugnazione dell'atto e i termini per la proposizione del ricorso ( cfr. in atti). Va altresì disattesa l'eccezione di preclusione all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale da parte resistente, costituendo l'ingiunzione l'unico strumento a disposizione dei concessionari locali, come Resistente_1, per la riscossione coattiva dei contributi consortili, in conformità con l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e con i principi di autonomia regolamentare degli enti pubblici.
Posto che il relativo termine prescrizionale non può che individuarsi in quello ordinario decennale (cfr. Cass.
n. 21625 del 2023; 2025\12189 , neppure risulta provata l'assenza di richiesta di servizio da parte ricorrente , documentata, senza contestazione, da parte resistente. Non resta che rigettare il ricorso, seguendo le spese di lite la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente che liquida in euro 500,00. Così deciso in Caserta il 23/1/26
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
D'ONOFRIO VA, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4196/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da società1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. DE VO - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20251013800097832 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20251013800097832 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20251013800097832 CONTR BONIFICA 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20251013800097832 CONTR BONIFICA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20251013800097832 CONTR BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la ricorrente1 in persona del legale rapp.tep.t., impugna l'avviso di notifica n. 20251013800097832 dell'importo di € 10.858,07 avente ad oggetto somme dovute a titolo di contributi consortili , lamentando la carenza dell'atto dall'indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso di impugnazione dell'avviso, non essendo ammissibile l'esercizio dell'ingiunzione fiscale da parte di enti non classificabili come enti pubblici, eccependo altresì la omessa fornitura del servizio e la prescrizione dell'avverso credito. Il Resistente_2 DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, costituitosi , ha eccepito l'inammissibilità del ricorso al quale si resiste, in quanto proposto avverso l'avviso n. 20251013800097832 relativo al canone di concessione per le annualità dal 2019 al 2024, laddove l'atto prodromico, nello specifico l'avviso n. 4520000024, è stato regolarmente notificato con pec del 12/09/2024.
Posta altresì l'indicazione delle modalità di impugnazione dell'avviso a pagina 2 dell'atto impugnato, venendo nella specie in rilievo un'avviso di pagamento e non un'ingiunzione fiscale, essendo altresì provata la richiesta di fornitura del servizio da parte della società istante , conclude per il rigetto dell'avverso ricorso. A sua volta, la Resistente_1 che ha concluso per il rigetto dell'avverso ricorso. La Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo rilevarsi che , come documentato dalle parti resistenti, risulta ritualmente notificato alla ricorrente l'avviso prodromico a quello impugnato con la conseguente inammissibilità di doglianze inerenti il merito della pretesa . Va poi disatteso il primo motivo di doglianza, dal momento che , contrariamente all'assunto di parte ricorrente, a pagina 2 dell'avviso impugnato sono indicate le modalità di impugnazione dell'atto e i termini per la proposizione del ricorso ( cfr. in atti). Va altresì disattesa l'eccezione di preclusione all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale da parte resistente, costituendo l'ingiunzione l'unico strumento a disposizione dei concessionari locali, come Resistente_1, per la riscossione coattiva dei contributi consortili, in conformità con l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e con i principi di autonomia regolamentare degli enti pubblici.
Posto che il relativo termine prescrizionale non può che individuarsi in quello ordinario decennale (cfr. Cass.
n. 21625 del 2023; 2025\12189 , neppure risulta provata l'assenza di richiesta di servizio da parte ricorrente , documentata, senza contestazione, da parte resistente. Non resta che rigettare il ricorso, seguendo le spese di lite la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente che liquida in euro 500,00. Così deciso in Caserta il 23/1/26