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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 102/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in Parte_1 C.F._1
ECUADOR il 13/06/1981, con il patrocinio dell'Avv. MONOPOLI ALICE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nata in Controparte_1 C.F._2
ECUADOR il 13/01/1980, con il patrocinio dell'Avv. LAPENNA FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: COME DA FOGLIO IN ATTI RICHIAMATO ALL'UDIENZA DEL
3.6.2025.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
I. e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Milano il 12.05.2006 (atto n. 842, reg. 1, parte 1, serie -,
Comune di Milano); dal matrimonio è nato il figlio minore il Persona_1
30.04.2013 a Milano.
II. Con ricorso del 21.1.2025 ha introdotto Parte_1 questo giudizio, domandando la separazione e chiedendo l'accoglimento delle connesse
Pag. 1 domande;
si è costituita la controparte il 14.4.2025 e, all'udienza del 15.4.2025, le difese hanno congiuntamente chiesto un differimento per poter definire il procedimento in forma congiunta. All'udienza del 3.6.2025, le parti, personalmente presente, hanno confermato di volersi separare alle condizioni già medio tempore indicate con le note scritte del
30.5.2025 e del 3.6.2025, le quali sono state esaminate in corso di udienza e confermate integralmente. La causa è stata infine trattenuta in decisione in occasione di tale ultima udienza;
la camera di consiglio si è svolta il 09/06/2025.
III. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
IV. Le condizioni sottoposte dalle parti al Collegio non trovano ostacolo nella legge, né quanto ai rapporti con l'unico figlio minorenne (i cui interessi sono adeguatamente tutelati e protetti), né con riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali.
L'ascolto del minore appare perciò superfluo.
V. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, sulle congiunte domande delle parti di seguito trascritte:
a) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio a Milano il 12.05.2006 (atto n. 842, reg. 1, parte 1, serie -, Comune di
Milano);
b) DISPONE, sull'accordo delle parti, che:
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori così come previsto ex lege, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
2. La casa coniugale sita in Sordio (LO) via Papa Giovanni XXIII n. 4 viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore;
CP_1
3. Il sig. salvo diversi e migliori accordi, potrà frequentare come segue: a)
Pt_1 Per_1 weekend alternati dal sabato ore 14,30 sino alla domenica sera ore 20,30 quando il signor riaccompagnerà il figlio presso la casa familiare;
b) due giorni infrasettimanali
Pt_1 Per_1 (da concordare la domenica) dall'uscita della scuola sino alle 19,30 quando il signor
Pt_1 riaccompagnerà il figlio presso la casa familiare con dopo aver cenato, salvo diversi Per_1 accordi (con facoltà in base al giorno di riposo del sig. di tenere il figlio per il
Pt_1 pernottamento); in caso di necessità per esigenze lavorative della signora il sig. CP_1 si rende disponibile, previo accordo, a tenere ulteriori pomeriggi durante la
Pt_1 Per_1 settimana, in questi casi il signor prenderà a casa per le 14,45 e la signora
Pt_1 Per_1 riprenderà il figlio all'uscita dal lavoro 18,30/19,00); c) ponti e festività secondo CP_1
Pag. 2 l'alternanza annuale;
d) due settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo (giugno-agosto) da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4. Le parti concordano che per quest'anno durante il periodo estivo frequenterà dalla Per_1 fine della scuola il Grest con disponibilità del papà a collaborare nel ritiro del ragazzo alle
17,30, se la sig.ra non potrà, e la signora provvederà a recuperare CP_1 CP_1 Per_1 alle 18,30/19,00 (sempre previo accordo tra i genitori). Dalla fine del GREST il sig. Pt_1 propone di tenere una settimana ciascuno, in questo periodo (luglio-agosto) il signor Per_1 non dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento. Pt_1
5. Il sig. provvederà al pagamento di un contributo al mantenimento mensile per il Pt_1 figlio minore nella misura di euro 250,00 con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2025;
6. L'assegno unico, attualmente pari a euro 198,00, verrà percepito integralmente dalla sig.ra a decorrere dal maggio 2025. Gli arretrati saranno invece in favore del sig. CP_1 Pt_1
7. Le spese straordinarie del figlio saranno sostenute al 50% come da protocollo della corte d'Appello di Milano che si riporta di seguito
- SPESE MEDICHE (Da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- SPESE MEDICHE (Da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- SPESE SCOLASTICHE (Da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
- SPESE SCOLASTICHE (Da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (Da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (Da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. 8. La rata del mutuo della casa coniugale verrà sostenuta al 50% dai coniugi. La sig.ra ha iniziato a pagare la propria quota a decorrere dal mese di maggio 2025 (rata in CP_1 scadenza giorno 1 di ogni mese quindi i coniugi dovranno provvedere ad accreditare entro il giorno 29 di mese);
9. Il sig. provvederà al pagamento di tutti i finanziamenti in corso e contribuirà nella Pt_1 misura del 50% al pagamento delle utenze (gas euro 649,56/ luce euro 99,73 - periodo 1° febbraio -31 marzo 2025);
10. La sig.ra provvederà al pagamento delle successive bollette delle utenze (a CP_1 decorrere dal 01 aprile 2025) e si impegna ad effettuare la relativa voltura entro la fine del mese di giugno c.a., nonché al pagamento delle spese condominiali ordinarie, compresi gli arretrati pari a euro 1.010,00 per l'anno 2024, come da consuntivo a mani delle parti;
11. I coniugi sono d'accordo che il sig. anticipi le somme dovute dalla sig.ra Pt_1 CP_1 per spese condominiali arretrate e per 50% utenze di cui alle fatture indicate al punto 8 per un totale di euro 1.385,00 (euro 1.010,00 spese condominiali arretrate e 50% utenze pari a euro 375,00) e compensando tale importo con il contributo al mantenimento e ciò sino alla concorrenza della somma dovuta;
Eventuali altre somme che dovessero essere anticipate dal sig. per utenze sino alla voltura o ad altro titolo verranno detratte dal Pt_1 mantenimento.
Pag. 3 Pertanto, dal mese di maggio c.a. la sig.ra percepirà solamente l'assegno unico. CP_1 Eventuali arretrati dell'assegno unico saranno invece percepiti dal sig. Pt_1
12. Le somme depositate sul libretto intestato al minore saranno investite in titoli garantiti /o buoni postali come risparmio per il minore. Le somme invece percepite per l'indennità di a decorrere dal mese di maggio 2025 verranno fatte accreditare su nuovo conto Per_1 corrente / libretto postale che verrà aperto intestato al minore e ad entrambi i genitori. Dette somme verranno usufruite per sostenere le spese mediche giustificate per il minore con prelievo disgiunto dei genitori stessi (utilizzo due bancomat). Sul predetto conto le parti concordano di versare le somme di denaro appartenenti al figlio, ad oggi custoditi dai rispettivi genitori.
13. Il signor si impegna a consegnare alla signora il passaporto del figlio Pt_1 CP_1
La sig.ra dovrà sempre comunicare e accordare con il papà per qualunque Per_1 CP_1 spostamento.
14. La Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. che accetta espressamente, entro CP_1 Pt_1 e non oltre il 31 dicembre 2027, la proprietà della quota indivisa pari al 50% dell'immobile sito in Sordio alla via Papa Giovanni XXIII n. 4 così identificato al Catastato del Comune di Sordio come segue: Foglio 1(uno) – Mappale 94 (novantaquattro) – subalterno 701 (settecentouno) – viale Papa Giovanni XXIII – piano S1/2 Totale: mq. 92 – Totale escluse aree scoperte: mq. 88 – Rendita euro 312,46 (l'appartamento e cantina); Foglio 1 (uno) – mappale 94 (novantaquattro) – subalterno 702 (settecentodue) – Viale Papa Giovanni XXIII – piano S1 Categoria C/6 – Classe 3 – mq 15 – Superficie Catastale Totale: mq 16 – Rendita euro 39,51 (il box). Trascritto a Lodi il 27/10/2020 Reg. Gen. 14561 Reg Part. 9588, trascritto a Lodi il 27/10/2020 Reg. Gen. 14562 Reg. Part. 9589 n. 423533 di Repertorio e n. 38553 di Raccolta a firma del notaio avv. Maria Bufano Le parti precisano che in ogni caso l'accordo di vendita si perfeziona solo ove il figlio Per_1 abbia terminato la scuola secondaria a giugno 2027; diversamente, le parti concord attendere il termine del ciclo scolastico (scuola secondaria) di per perfezionare Per_1 l'accordo di vendita sopra citato che comunque dovrà perfezionar o la fine dell'anno in cui termina la scuola secondaria. Per_1
15. . Le parti convengono espressamente che il prezzo di vendita sarà determinato dal valore dell'immobile detratto l'importo utile per l'estinzione mutuo gravante sull'immobile stesso. La somma residua, successiva all'integrale pagamento del mutuo, sarà ripartita tra le parti in egual misura, con il 50% spettante alla Sig.ra e il 50% spettante al Sig. CP_1 Pt_1 Le parti si impegnano altresì a far effettuare una valutazione professionale dell'immobile entro e non oltre tre mesi prima della vendita, affidandosi ad un professionista di comune accordo, ovvero scelto da ciascuna parte congiuntamente.
16. La Sig.ra riconosce al Sig. la somma di € 10.000,00 (diecimila euro), che
CP_1 Pt_1 il Sig. è espressamente autorizzato a trattenere dalla somma residua spettante alla Pt_1 Sig.ra quale definizione integrale e definitiva di ogni pretesa del Sig. nei
CP_1 Pt_1 confronti della Sig.ra relativamente all'immobile situato in Ecuador, di proprietà
CP_1 esclusiva della Sig.ra
CP_1
17. Il sig. provve di al contestuale accollo al 100 % del mutuo gravante sulla Pt_1 casa c acceso presso la Banca Popolare di Milano.
Le spese notarili relative al trasferimento saranno a carico del sig. Pt_1
18. Nel caso in cui il sig. non potesse/volesse acquistare la quota del 50% della sig.ra Pt_1 come concordato al punto 13, le parti si impegnano a mettere in vendita l'immobile CP_1 entro il termine della scuola secondaria del figlio ( 2027). Con il ricavato verrà estinto Per_1 il mutuo, restituita la somma di euro 10.000,00 al sig. (per l'acquisto di immobile in Pt_1
Ecuador) ed il restante suddiviso al 50% tra i coniugi. 19. Le parti concordano, altresì, espressamente quanto segue: verranno predisposte due chiavi, una per la cassetta della posta e una per il box. La Sig.ra si impegna a non CP_1 ritirare dalla cassetta della posta la corrispondenza indirizzata al Sig. Il Sig. Pt_1 Pt_1
Pag. 4 si impegna a sistemare gli effetti personali custoditi nel box in maniera tale da consentire alla Sig.ra di parcheggiare agevolmente la propria automobile. Il Sig. si CP_1 Pt_1 impegna inoltre a trasferire la propria residenza entro e non oltre il 31 dicembre 2025, salvo diversi accordi. Nel caso non dovesse aver reperito idonea abitazione;
quindi, quando avrà reperito idonea abitazione dove trasferirsi, il sig. restituirà alla Sig.ra le Pt_1 CP_1 chiavi del box, previa rimozione dei propri effetti personali, nonché le chiavi della cassetta della posta. Alla data dell'omologa della separazione il signor si impegna a restituire Pt_1 le chiavi dell'abitazione alla Sig.ra CP_1
c. COMPENSA le spese;
d. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/06/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 102/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in Parte_1 C.F._1
ECUADOR il 13/06/1981, con il patrocinio dell'Avv. MONOPOLI ALICE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nata in Controparte_1 C.F._2
ECUADOR il 13/01/1980, con il patrocinio dell'Avv. LAPENNA FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: COME DA FOGLIO IN ATTI RICHIAMATO ALL'UDIENZA DEL
3.6.2025.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
I. e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Milano il 12.05.2006 (atto n. 842, reg. 1, parte 1, serie -,
Comune di Milano); dal matrimonio è nato il figlio minore il Persona_1
30.04.2013 a Milano.
II. Con ricorso del 21.1.2025 ha introdotto Parte_1 questo giudizio, domandando la separazione e chiedendo l'accoglimento delle connesse
Pag. 1 domande;
si è costituita la controparte il 14.4.2025 e, all'udienza del 15.4.2025, le difese hanno congiuntamente chiesto un differimento per poter definire il procedimento in forma congiunta. All'udienza del 3.6.2025, le parti, personalmente presente, hanno confermato di volersi separare alle condizioni già medio tempore indicate con le note scritte del
30.5.2025 e del 3.6.2025, le quali sono state esaminate in corso di udienza e confermate integralmente. La causa è stata infine trattenuta in decisione in occasione di tale ultima udienza;
la camera di consiglio si è svolta il 09/06/2025.
III. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
IV. Le condizioni sottoposte dalle parti al Collegio non trovano ostacolo nella legge, né quanto ai rapporti con l'unico figlio minorenne (i cui interessi sono adeguatamente tutelati e protetti), né con riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali.
L'ascolto del minore appare perciò superfluo.
V. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, sulle congiunte domande delle parti di seguito trascritte:
a) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio a Milano il 12.05.2006 (atto n. 842, reg. 1, parte 1, serie -, Comune di
Milano);
b) DISPONE, sull'accordo delle parti, che:
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori così come previsto ex lege, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
2. La casa coniugale sita in Sordio (LO) via Papa Giovanni XXIII n. 4 viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore;
CP_1
3. Il sig. salvo diversi e migliori accordi, potrà frequentare come segue: a)
Pt_1 Per_1 weekend alternati dal sabato ore 14,30 sino alla domenica sera ore 20,30 quando il signor riaccompagnerà il figlio presso la casa familiare;
b) due giorni infrasettimanali
Pt_1 Per_1 (da concordare la domenica) dall'uscita della scuola sino alle 19,30 quando il signor
Pt_1 riaccompagnerà il figlio presso la casa familiare con dopo aver cenato, salvo diversi Per_1 accordi (con facoltà in base al giorno di riposo del sig. di tenere il figlio per il
Pt_1 pernottamento); in caso di necessità per esigenze lavorative della signora il sig. CP_1 si rende disponibile, previo accordo, a tenere ulteriori pomeriggi durante la
Pt_1 Per_1 settimana, in questi casi il signor prenderà a casa per le 14,45 e la signora
Pt_1 Per_1 riprenderà il figlio all'uscita dal lavoro 18,30/19,00); c) ponti e festività secondo CP_1
Pag. 2 l'alternanza annuale;
d) due settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo (giugno-agosto) da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4. Le parti concordano che per quest'anno durante il periodo estivo frequenterà dalla Per_1 fine della scuola il Grest con disponibilità del papà a collaborare nel ritiro del ragazzo alle
17,30, se la sig.ra non potrà, e la signora provvederà a recuperare CP_1 CP_1 Per_1 alle 18,30/19,00 (sempre previo accordo tra i genitori). Dalla fine del GREST il sig. Pt_1 propone di tenere una settimana ciascuno, in questo periodo (luglio-agosto) il signor Per_1 non dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento. Pt_1
5. Il sig. provvederà al pagamento di un contributo al mantenimento mensile per il Pt_1 figlio minore nella misura di euro 250,00 con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2025;
6. L'assegno unico, attualmente pari a euro 198,00, verrà percepito integralmente dalla sig.ra a decorrere dal maggio 2025. Gli arretrati saranno invece in favore del sig. CP_1 Pt_1
7. Le spese straordinarie del figlio saranno sostenute al 50% come da protocollo della corte d'Appello di Milano che si riporta di seguito
- SPESE MEDICHE (Da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- SPESE MEDICHE (Da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- SPESE SCOLASTICHE (Da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
- SPESE SCOLASTICHE (Da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (Da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (Da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. 8. La rata del mutuo della casa coniugale verrà sostenuta al 50% dai coniugi. La sig.ra ha iniziato a pagare la propria quota a decorrere dal mese di maggio 2025 (rata in CP_1 scadenza giorno 1 di ogni mese quindi i coniugi dovranno provvedere ad accreditare entro il giorno 29 di mese);
9. Il sig. provvederà al pagamento di tutti i finanziamenti in corso e contribuirà nella Pt_1 misura del 50% al pagamento delle utenze (gas euro 649,56/ luce euro 99,73 - periodo 1° febbraio -31 marzo 2025);
10. La sig.ra provvederà al pagamento delle successive bollette delle utenze (a CP_1 decorrere dal 01 aprile 2025) e si impegna ad effettuare la relativa voltura entro la fine del mese di giugno c.a., nonché al pagamento delle spese condominiali ordinarie, compresi gli arretrati pari a euro 1.010,00 per l'anno 2024, come da consuntivo a mani delle parti;
11. I coniugi sono d'accordo che il sig. anticipi le somme dovute dalla sig.ra Pt_1 CP_1 per spese condominiali arretrate e per 50% utenze di cui alle fatture indicate al punto 8 per un totale di euro 1.385,00 (euro 1.010,00 spese condominiali arretrate e 50% utenze pari a euro 375,00) e compensando tale importo con il contributo al mantenimento e ciò sino alla concorrenza della somma dovuta;
Eventuali altre somme che dovessero essere anticipate dal sig. per utenze sino alla voltura o ad altro titolo verranno detratte dal Pt_1 mantenimento.
Pag. 3 Pertanto, dal mese di maggio c.a. la sig.ra percepirà solamente l'assegno unico. CP_1 Eventuali arretrati dell'assegno unico saranno invece percepiti dal sig. Pt_1
12. Le somme depositate sul libretto intestato al minore saranno investite in titoli garantiti /o buoni postali come risparmio per il minore. Le somme invece percepite per l'indennità di a decorrere dal mese di maggio 2025 verranno fatte accreditare su nuovo conto Per_1 corrente / libretto postale che verrà aperto intestato al minore e ad entrambi i genitori. Dette somme verranno usufruite per sostenere le spese mediche giustificate per il minore con prelievo disgiunto dei genitori stessi (utilizzo due bancomat). Sul predetto conto le parti concordano di versare le somme di denaro appartenenti al figlio, ad oggi custoditi dai rispettivi genitori.
13. Il signor si impegna a consegnare alla signora il passaporto del figlio Pt_1 CP_1
La sig.ra dovrà sempre comunicare e accordare con il papà per qualunque Per_1 CP_1 spostamento.
14. La Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. che accetta espressamente, entro CP_1 Pt_1 e non oltre il 31 dicembre 2027, la proprietà della quota indivisa pari al 50% dell'immobile sito in Sordio alla via Papa Giovanni XXIII n. 4 così identificato al Catastato del Comune di Sordio come segue: Foglio 1(uno) – Mappale 94 (novantaquattro) – subalterno 701 (settecentouno) – viale Papa Giovanni XXIII – piano S1/2 Totale: mq. 92 – Totale escluse aree scoperte: mq. 88 – Rendita euro 312,46 (l'appartamento e cantina); Foglio 1 (uno) – mappale 94 (novantaquattro) – subalterno 702 (settecentodue) – Viale Papa Giovanni XXIII – piano S1 Categoria C/6 – Classe 3 – mq 15 – Superficie Catastale Totale: mq 16 – Rendita euro 39,51 (il box). Trascritto a Lodi il 27/10/2020 Reg. Gen. 14561 Reg Part. 9588, trascritto a Lodi il 27/10/2020 Reg. Gen. 14562 Reg. Part. 9589 n. 423533 di Repertorio e n. 38553 di Raccolta a firma del notaio avv. Maria Bufano Le parti precisano che in ogni caso l'accordo di vendita si perfeziona solo ove il figlio Per_1 abbia terminato la scuola secondaria a giugno 2027; diversamente, le parti concord attendere il termine del ciclo scolastico (scuola secondaria) di per perfezionare Per_1 l'accordo di vendita sopra citato che comunque dovrà perfezionar o la fine dell'anno in cui termina la scuola secondaria. Per_1
15. . Le parti convengono espressamente che il prezzo di vendita sarà determinato dal valore dell'immobile detratto l'importo utile per l'estinzione mutuo gravante sull'immobile stesso. La somma residua, successiva all'integrale pagamento del mutuo, sarà ripartita tra le parti in egual misura, con il 50% spettante alla Sig.ra e il 50% spettante al Sig. CP_1 Pt_1 Le parti si impegnano altresì a far effettuare una valutazione professionale dell'immobile entro e non oltre tre mesi prima della vendita, affidandosi ad un professionista di comune accordo, ovvero scelto da ciascuna parte congiuntamente.
16. La Sig.ra riconosce al Sig. la somma di € 10.000,00 (diecimila euro), che
CP_1 Pt_1 il Sig. è espressamente autorizzato a trattenere dalla somma residua spettante alla Pt_1 Sig.ra quale definizione integrale e definitiva di ogni pretesa del Sig. nei
CP_1 Pt_1 confronti della Sig.ra relativamente all'immobile situato in Ecuador, di proprietà
CP_1 esclusiva della Sig.ra
CP_1
17. Il sig. provve di al contestuale accollo al 100 % del mutuo gravante sulla Pt_1 casa c acceso presso la Banca Popolare di Milano.
Le spese notarili relative al trasferimento saranno a carico del sig. Pt_1
18. Nel caso in cui il sig. non potesse/volesse acquistare la quota del 50% della sig.ra Pt_1 come concordato al punto 13, le parti si impegnano a mettere in vendita l'immobile CP_1 entro il termine della scuola secondaria del figlio ( 2027). Con il ricavato verrà estinto Per_1 il mutuo, restituita la somma di euro 10.000,00 al sig. (per l'acquisto di immobile in Pt_1
Ecuador) ed il restante suddiviso al 50% tra i coniugi. 19. Le parti concordano, altresì, espressamente quanto segue: verranno predisposte due chiavi, una per la cassetta della posta e una per il box. La Sig.ra si impegna a non CP_1 ritirare dalla cassetta della posta la corrispondenza indirizzata al Sig. Il Sig. Pt_1 Pt_1
Pag. 4 si impegna a sistemare gli effetti personali custoditi nel box in maniera tale da consentire alla Sig.ra di parcheggiare agevolmente la propria automobile. Il Sig. si CP_1 Pt_1 impegna inoltre a trasferire la propria residenza entro e non oltre il 31 dicembre 2025, salvo diversi accordi. Nel caso non dovesse aver reperito idonea abitazione;
quindi, quando avrà reperito idonea abitazione dove trasferirsi, il sig. restituirà alla Sig.ra le Pt_1 CP_1 chiavi del box, previa rimozione dei propri effetti personali, nonché le chiavi della cassetta della posta. Alla data dell'omologa della separazione il signor si impegna a restituire Pt_1 le chiavi dell'abitazione alla Sig.ra CP_1
c. COMPENSA le spese;
d. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/06/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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