CASS
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RB EL CC - 04/12/2025 R.G.N. 27849/2025 NN MA NI SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le richieste del Sostituto procuratore generale, V. Manuali, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza al Tribunale di sorveglianza di Torino. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso in data 18 aprile 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Torino e ha revocato la misura della detenzione domiciliare per esigenze sanitarie concessa a XXXXXXXXXXXXXXXX a far data dal 4 febbraio 2025. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a due motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione. La detenzione domiciliare è stata concessa ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., in luogo del differimento della pena per le gravi condizioni di salute, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna. Tanto, in considerazione delle patologie e delle gravi manifestazioni sintomatiche a queste correlate, ritenute tali da integrare una condizione di grave infermità incidente sulle concrete modalità di esecuzione della pena, così da rendere la detenzione in carcere contraria al senso di umanità e priva di valenza trattamentale. In quella sede si era ritenuto di accogliere l’istanza di detenzione domiciliare onde evitare che il protrarsi della condizione carceraria si risolvesse in una sofferenza aggiuntiva, contraria al senso di umanità e alle finalità trattamentali della pena. Tali ragioni, a parere del ricorrente, sarebbero state del tutto trascurate dal Tribunale di sorveglianza che ha revocato la misura alternativa motivando nel senso dell’esistenza di due diffide ricevute dal Magistrato di sorveglianza, ostative alla prosecuzione della detenzione domiciliare, senza tenere conto che si è trattato di richiami per violazioni lievi e senza operare alcun giudizio di bilanciamento tra le esigenze di tutela della collettività e la salute del condannato. Anzi, il ricorrente deduce che non è stata esaminata la situazione medico sanitaria del Penale Sent. Sez. 1 Num. 1866 Anno 2026 Presidente: DE AR US Relatore: EL RB Data Udienza: 04/12/2025 condannato e la sua incompatibilità con la detenzione carceraria, così disapplicando i principi giurisprudenziali espressi da questa Corte di legittimità in tema di revoca della detenzione domiciliare concessa in presenza delle condizioni per il rinvio dell’esecuzione della pena. In questi casi, si è affermato che la revoca deve contenere la valutazione delle condizioni di salute, nonché una rinnovata comparazione tra la compatibilità con la detenzione carceraria e la pericolosità del ricorrente. Sotto altro profilo, si deduce che il provvedimento non ha spiegato perché la sopravvenuta indisponibilità dei genitori a ospitare il ricorrente e la ritenuta inadeguatezza della loro abitazione non è stata seguita dall’attivazione dei poteri istruttori, propri del Tribunale, atti a ricercare un domicilio idoneo a neutralizzare la pericolosità del condannato e, nel contempo, assicurare la cura delle sue malattie.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge sotto due profili.
2.2.1. Si lamenta la violazione degli artt. 666, comma 5, e 678 cod. proc. pen. Vista la revoca della disponibilità all’accoglienza da parte dei familiari, il Tribunale avrebbe dovuto attivare i propri poteri di ufficio onde verificare, attraverso l’UEPE, la disponibilità di altro domicilio o di struttura adeguata alle condizioni sanitarie del condannato e, comunque, svolgere perizia o acquisire notizie presso la direzione sanitaria per acclarare l’attualità del quadro clinico e la sua evoluzione, rispetto all’inizio della misura alternativa.
2.2.2. Sotto altro profilo, si denuncia la violazione dell’art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen. Le patologie da cui è affetto il condannato sono incompatibili con il regime carcerario come già accertato in sede di concessione della misura alternativa.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, V. Manuali, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il condannato risulta sottoposto alla misura alternativa con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bologna che ha applicato al condannato, in data 16 gennaio 2025, la misura della detenzione domiciliare per esigenze sanitarie, beneficio sospeso con provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 18 aprile 2025. Ciò posto, si osserva che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (tra le altre, Sez. 1, n. 55049 del 07/06/2017, Levi, Rv. 271891), ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa nel caso in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, debbono essere valutate, comparativamente, le esigenze di tutela della collettività con quelle del rispetto del principio dell’umanità della pena, onde verificare se la situazione del soggetto sia compatibile, all’attualità, con il ripristino della detenzione in carcere (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, Rv. 286904-01; Sez. 1 n. 44579 del 09/12/2010, Rv. 249121; Sez. F n. 34286 del 21/08/2008, Rv. 240666). La motivazione del Tribunale, nella specie, si è svolta, in linea con tale indirizzo interpretativo, segnalando che personale del competente Commissariato di polizia aveva constatato gravi comportamenti violenti posti in essere proprio ai danni dei familiari presso i quali il condannato è stato posto in detenzione domiciliare per ragioni di salute, condotte reputate espressione di aggressività nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare presso il quale era in atto la misura alternativa. Ancora, con ragionamento completo e immune da vizi di ogni tipo, il Tribunale ha rilevato che a tali condotte se ne dovevano aggiungere altre, attuate in precedenza, per le quali il condannato era stato già diffidato dal Magistrato di sorveglianza e che sono descritte 2 come attuate in violazione degli obblighi imposti con la misura alternativa in atto. La giurisprudenza di legittimità già richiamata ritiene che, quando la detenzione domiciliare è concessa in presenza delle condizioni per il rinvio dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., il provvedimento di revoca della detenzione domiciliare deve contenere la valutazione delle condizioni di salute del ricorrente e una rinnovata comparazione tra la compatibilità delle stesse con il carcere e la pericolosità del ricorrente, rinnovata valutazione che deve essere condotta alla luce delle sopravvenienze. A tale condizione deve essere accomunata quella del condannato al quale è stato concesso il rinvio facoltativo della pena per motivi di salute, condizione rispetto alla quale debbono essere valutate, comparativamente, le esigenze di tutela della collettività come attualizzate dalle condotte in violazione delle prescrizioni, con quelle del rispetto del principio dell’umanità della pena, onde verificare se la situazione attuale del soggetto sia compatibile con il ripristino della detenzione in carcere (Sez. 1 n. 44579 del 09/12/2010, Rv. cit.). È infondato, dunque, il rilievo secondo il quale, nel provvedimento impugnato, una volta constatate le violazioni, considerate espressione di incrementata pericolosità, mancherebbe il bilanciamento, all’attualità, tra dette condotte e lo stato di salute del condannato. La motivazione fa ampio riferimento a condotte, descritte con ragionamento immune da vizi come gravi e reiterate (dovendo aggiungere alle lesioni provocate, i comportamenti oggetto delle due diffide da parte del Magistrato di sorveglianza), unite a una valutazione, sia pure implicita, ma assolutamente non equivoca, di completa inidoneità della misura in atto in considerazione della assoluta inaffidabilità del condannato.
1.2. Il secondo motivo è infondato. Invero, il giudizio svolto nel senso dell’assoluta inaffidabililità, all’attualità, del condannato è espresso con motivazione immune da illogicità manifesta e si è concluso nel senso dell’evidente preponderanza delle ragioni connesse all’incrementata pericolosità del condannato, rispetto alle condizioni di salute che, evidentemente, il Tribunale ha reputato recessive. Peraltro, il ricorso non espone, sul punto, una specifica critica ma si riferisce alle condizioni di salute del ricorrente, come acclarate in sede di applicazione della misura alternativa, senza alcuna puntuale prospettazione, rispetto alle condizioni di salute, alla data del ricorso, quanto alla permanente incompatibilità di queste con il regime detentivo. Su tale punto, è appena il caso di osservare che è noto che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un determinato’ provvedimento giurisdizionale a lui favorevole, ma soltanto un onere di allegazione. L’istante, dunque, è tenuto unicamente a prospettare e a indicare, al giudice competente, i fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo, poi, in capo all’autorità giudiziaria procedente il compito di effettuare i relativi accertamenti (Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263429; Sez. 1, n. 34987 del 22/9/2010, Di Sabatino, Rv. 248276; Sez. 1, n. 46649 del 11/11/2009, Nazar, Rv. 245512; Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253). Tuttavia, nella specie, a fronte delle riscontrate violazioni e della circostanza decisiva della revoca, intervenuta per effetto dei comportamenti riscontrati, quanto alla disponibilità all’accoglienza da parte dei familiari del condannato, nessun preciso riferimento alle allegazioni svolte in sede di merito si riscontra nel ricorso che, in tale parte, non è specifico. Sarà, ovviamente, sempre consentito all’interessato sottoporre, in sede di merito, ogni deduzione sulle condizioni di salute all’attualità per far valere l’eventuale incompatibilità di queste con il regime detentivo in atto. 3 2. Tali considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del condannato che si commentano nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RB EL US DE AR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le richieste del Sostituto procuratore generale, V. Manuali, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza al Tribunale di sorveglianza di Torino. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso in data 18 aprile 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Torino e ha revocato la misura della detenzione domiciliare per esigenze sanitarie concessa a XXXXXXXXXXXXXXXX a far data dal 4 febbraio 2025. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a due motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione. La detenzione domiciliare è stata concessa ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., in luogo del differimento della pena per le gravi condizioni di salute, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna. Tanto, in considerazione delle patologie e delle gravi manifestazioni sintomatiche a queste correlate, ritenute tali da integrare una condizione di grave infermità incidente sulle concrete modalità di esecuzione della pena, così da rendere la detenzione in carcere contraria al senso di umanità e priva di valenza trattamentale. In quella sede si era ritenuto di accogliere l’istanza di detenzione domiciliare onde evitare che il protrarsi della condizione carceraria si risolvesse in una sofferenza aggiuntiva, contraria al senso di umanità e alle finalità trattamentali della pena. Tali ragioni, a parere del ricorrente, sarebbero state del tutto trascurate dal Tribunale di sorveglianza che ha revocato la misura alternativa motivando nel senso dell’esistenza di due diffide ricevute dal Magistrato di sorveglianza, ostative alla prosecuzione della detenzione domiciliare, senza tenere conto che si è trattato di richiami per violazioni lievi e senza operare alcun giudizio di bilanciamento tra le esigenze di tutela della collettività e la salute del condannato. Anzi, il ricorrente deduce che non è stata esaminata la situazione medico sanitaria del Penale Sent. Sez. 1 Num. 1866 Anno 2026 Presidente: DE AR US Relatore: EL RB Data Udienza: 04/12/2025 condannato e la sua incompatibilità con la detenzione carceraria, così disapplicando i principi giurisprudenziali espressi da questa Corte di legittimità in tema di revoca della detenzione domiciliare concessa in presenza delle condizioni per il rinvio dell’esecuzione della pena. In questi casi, si è affermato che la revoca deve contenere la valutazione delle condizioni di salute, nonché una rinnovata comparazione tra la compatibilità con la detenzione carceraria e la pericolosità del ricorrente. Sotto altro profilo, si deduce che il provvedimento non ha spiegato perché la sopravvenuta indisponibilità dei genitori a ospitare il ricorrente e la ritenuta inadeguatezza della loro abitazione non è stata seguita dall’attivazione dei poteri istruttori, propri del Tribunale, atti a ricercare un domicilio idoneo a neutralizzare la pericolosità del condannato e, nel contempo, assicurare la cura delle sue malattie.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge sotto due profili.
2.2.1. Si lamenta la violazione degli artt. 666, comma 5, e 678 cod. proc. pen. Vista la revoca della disponibilità all’accoglienza da parte dei familiari, il Tribunale avrebbe dovuto attivare i propri poteri di ufficio onde verificare, attraverso l’UEPE, la disponibilità di altro domicilio o di struttura adeguata alle condizioni sanitarie del condannato e, comunque, svolgere perizia o acquisire notizie presso la direzione sanitaria per acclarare l’attualità del quadro clinico e la sua evoluzione, rispetto all’inizio della misura alternativa.
2.2.2. Sotto altro profilo, si denuncia la violazione dell’art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen. Le patologie da cui è affetto il condannato sono incompatibili con il regime carcerario come già accertato in sede di concessione della misura alternativa.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, V. Manuali, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il condannato risulta sottoposto alla misura alternativa con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bologna che ha applicato al condannato, in data 16 gennaio 2025, la misura della detenzione domiciliare per esigenze sanitarie, beneficio sospeso con provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 18 aprile 2025. Ciò posto, si osserva che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (tra le altre, Sez. 1, n. 55049 del 07/06/2017, Levi, Rv. 271891), ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa nel caso in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, debbono essere valutate, comparativamente, le esigenze di tutela della collettività con quelle del rispetto del principio dell’umanità della pena, onde verificare se la situazione del soggetto sia compatibile, all’attualità, con il ripristino della detenzione in carcere (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, Rv. 286904-01; Sez. 1 n. 44579 del 09/12/2010, Rv. 249121; Sez. F n. 34286 del 21/08/2008, Rv. 240666). La motivazione del Tribunale, nella specie, si è svolta, in linea con tale indirizzo interpretativo, segnalando che personale del competente Commissariato di polizia aveva constatato gravi comportamenti violenti posti in essere proprio ai danni dei familiari presso i quali il condannato è stato posto in detenzione domiciliare per ragioni di salute, condotte reputate espressione di aggressività nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare presso il quale era in atto la misura alternativa. Ancora, con ragionamento completo e immune da vizi di ogni tipo, il Tribunale ha rilevato che a tali condotte se ne dovevano aggiungere altre, attuate in precedenza, per le quali il condannato era stato già diffidato dal Magistrato di sorveglianza e che sono descritte 2 come attuate in violazione degli obblighi imposti con la misura alternativa in atto. La giurisprudenza di legittimità già richiamata ritiene che, quando la detenzione domiciliare è concessa in presenza delle condizioni per il rinvio dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., il provvedimento di revoca della detenzione domiciliare deve contenere la valutazione delle condizioni di salute del ricorrente e una rinnovata comparazione tra la compatibilità delle stesse con il carcere e la pericolosità del ricorrente, rinnovata valutazione che deve essere condotta alla luce delle sopravvenienze. A tale condizione deve essere accomunata quella del condannato al quale è stato concesso il rinvio facoltativo della pena per motivi di salute, condizione rispetto alla quale debbono essere valutate, comparativamente, le esigenze di tutela della collettività come attualizzate dalle condotte in violazione delle prescrizioni, con quelle del rispetto del principio dell’umanità della pena, onde verificare se la situazione attuale del soggetto sia compatibile con il ripristino della detenzione in carcere (Sez. 1 n. 44579 del 09/12/2010, Rv. cit.). È infondato, dunque, il rilievo secondo il quale, nel provvedimento impugnato, una volta constatate le violazioni, considerate espressione di incrementata pericolosità, mancherebbe il bilanciamento, all’attualità, tra dette condotte e lo stato di salute del condannato. La motivazione fa ampio riferimento a condotte, descritte con ragionamento immune da vizi come gravi e reiterate (dovendo aggiungere alle lesioni provocate, i comportamenti oggetto delle due diffide da parte del Magistrato di sorveglianza), unite a una valutazione, sia pure implicita, ma assolutamente non equivoca, di completa inidoneità della misura in atto in considerazione della assoluta inaffidabilità del condannato.
1.2. Il secondo motivo è infondato. Invero, il giudizio svolto nel senso dell’assoluta inaffidabililità, all’attualità, del condannato è espresso con motivazione immune da illogicità manifesta e si è concluso nel senso dell’evidente preponderanza delle ragioni connesse all’incrementata pericolosità del condannato, rispetto alle condizioni di salute che, evidentemente, il Tribunale ha reputato recessive. Peraltro, il ricorso non espone, sul punto, una specifica critica ma si riferisce alle condizioni di salute del ricorrente, come acclarate in sede di applicazione della misura alternativa, senza alcuna puntuale prospettazione, rispetto alle condizioni di salute, alla data del ricorso, quanto alla permanente incompatibilità di queste con il regime detentivo. Su tale punto, è appena il caso di osservare che è noto che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un determinato’ provvedimento giurisdizionale a lui favorevole, ma soltanto un onere di allegazione. L’istante, dunque, è tenuto unicamente a prospettare e a indicare, al giudice competente, i fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo, poi, in capo all’autorità giudiziaria procedente il compito di effettuare i relativi accertamenti (Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263429; Sez. 1, n. 34987 del 22/9/2010, Di Sabatino, Rv. 248276; Sez. 1, n. 46649 del 11/11/2009, Nazar, Rv. 245512; Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253). Tuttavia, nella specie, a fronte delle riscontrate violazioni e della circostanza decisiva della revoca, intervenuta per effetto dei comportamenti riscontrati, quanto alla disponibilità all’accoglienza da parte dei familiari del condannato, nessun preciso riferimento alle allegazioni svolte in sede di merito si riscontra nel ricorso che, in tale parte, non è specifico. Sarà, ovviamente, sempre consentito all’interessato sottoporre, in sede di merito, ogni deduzione sulle condizioni di salute all’attualità per far valere l’eventuale incompatibilità di queste con il regime detentivo in atto. 3 2. Tali considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del condannato che si commentano nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RB EL US DE AR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4