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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. 12079/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n.12079/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 15.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 12079/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Di Bella ed è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Biancavilla, Via V. Emanuele, 501
-Ricorrente-
1 CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Maria Rosaria
Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26 ,95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso:
l'avviso di addebito n. 5932024002954419000, notificato il 19.11.2024, con il quale è stata comunicata la revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie per il periodo dal 01/2013 al 12/2013, chiedendo la ripetizione di euro 3.025,49;
l'avviso di addebito n. 59320240002954318000, notificato il 19.11.2024, con il quale è stata comunicata la revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie per il periodo dal 01/2014 al 12/2014, chiedendo la ripetizione di euro 4.324,63
Eccepiva a tal riguardo: PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME
EROGATE DA PARTE DELL'ENTE;
Concludeva chiedendo: previa e preliminare sospensione degli atti impugnati, meglio descritti in premessa, ed ogni atto dei medesimi presupposto, antecedente e successivo, tenuto conto del difetto del presupposto giuridico della pretesa e/o comunque, della prescrizione della pretesa- stante in difetto il rischio di un danno grave ed irreparabile, -quindi ricorrendo sia il periculum che il fumus boni iuris o in subordine, previa fissazione udienza di discussione, per i motivi che precedono annullare, revocare, dichiarare nulli, inefficaci, illegittimi, gli avvisi impugnati e tutti gli atti dei medesimi presupposti, antecedenti e consequenziali;
comunque, ritenere e dichiarare la decadenza, la prescrizione di qualsivoglia diritto dell'ente previdenziale e comunque la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità di qualsivoglia avversa pretesa per difetto dei presupposti di legge, non dovute le somme, tutte,
a vario titolo pretese stante il difetto del presupposto giuridico della pretesa. Comunque, con qualsiasi formula dichiarare non dovute le somme di cui agli atti impugnati sotto tutti i profili
2 evidenziati, annullare gli atti in questa sede impugnati ed ogni altro dei medesimi presupposti, antecedenti e consequenziali.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare l'ammissibilità del ricorso e per il resto rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto condannando il ricorrente a spese, diritti e onorari di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza per il 15.10.2025 veniva disposto che la predetta udienza fosse sostituita con il deposito telematico di “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.; Con successivo provvedimento del 18.09.2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione.
L'udienza del 15.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziale ex art.22 CP_ D.L.n°. 7/70 sollevata dall' per tardiva impugnazione della cancellazione delle giornate agricole, rispettivamente per gli anni 2013 e 2014 avvenuta con la pubblicazione del secondo elenco di variazione, appunto, del 2016
Or bene, per la determinazione del dies a quo del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 dl
7/1970 convertito in l. 83/1970 (“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”) deve considerarsi il momento in cui il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli diviene definitivo per mancata impugnazione in sede amministrativa nei termini prescritti ovvero per rigetto, tacito o tempestivamente espresso, delle relative impugnazioni (cfr. da ultimo Cass. n. 6259/2019). Ed infatti, in riferimento alla definitività del provvedimento di disconoscimento, va ricordato che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli possono essere fatti oggetto di contenzioso amministrativo. Segnatamente l'art. 11 del d.lgs. n. 375/93 prevede che "1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro
3 la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (oggi, ai sensi dell'art. 9 sexies, comma 3, del dl n.510 CP_ del 1996 come convertito in legge, la commissione centrale costituita quale organo dell'
) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Pertanto, come già detto, il provvedimento di cancellazione può dirsi definito laddove non sia stato proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni (o sia stato proposto ricorso oltre tale termine) oppure laddove siano state rigettate, per provvedimento espresso o per formarsi del silenzio rigetto previsto dalla suddetta norma, le relative impugnazioni in sede amministrativa. In sostanza, al fine della verifica del rispetto del termine di decadenza dall'azione giudiziale, in caso di mancanza di tempestivo ricorso alla commissione provinciale avverso il provvedimento di cancellazione vanno considerati 150 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (i 30 giorni utili per impugnare avanti alla Commissione provinciale il provvedimento, divenuto definitivo per mancata impugnativa, e i 120 dell'art. 22 dl 7/1970) In caso di ricorso tempestivo alla commissione provinciale con successiva tempestiva impugnativa in secondo grado alla commissione centrale si deve attendere la data di comunicazione della decisione definitiva sul contenzioso amministrativo, ma nel rispetto dei relativi termini ossia senza che eventuali ritardi nei provvedimenti espressi possano rilevare (dunque i 30+90 giorni per ricorso e formazione silenzio rigetto della;
i 30+90 per ricorso e silenzio rigetto della commissione centrale, in tutto 240 giorni) e poi decorrono i 120 giorni del termine di decadenza. In definitiva al fine della verifica del rispetto del termine decadenziale vanno conteggiati 360 giorni dalla data della comunicazione di disconoscimento. Nel caso, infine, di ricorso amministrativo tempestivo solo in primo grado (non proposto o tardivo il ricorso alla commissione centrale) vanno considerati 270 giorni dalla data della comunicazione del disconoscimento (30+90 per il contenzioso amministrativo di primo grado +30 per la definitività del rigetto espresso o tacito in primo grado+ i 120 giorni del termine decadenziale).
CP_ Osserva, il decidente che l' ha evidenziato e documentato che nel caso in esame i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro nel settore agricolo e la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2013 e 2014, costituenti il presupposto delle domande in questa sede avanzate, sono stati comunicati al ricorrente, in 4 entrambi i casi, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno in data 25.11.2023
(smentendo quanto affermato dal ricorrente)
CP_ L' invero, ha prodotto:
-la ricevuta della comunicazione della revoca della disoccupazione agricola per l'anno 2013
e del conseguente contestato indebito indirizzato al ricorrente in Adrano 95031Piazza
Giovanni XXIII, 8 notificato a mani con racc.ta e a.r. n. 66491833837-5 il 25.11.2013
-la ricevuta della comunicazione della revoca della disoccupazione agricola per l'anno 2014
e del conseguente contestato indebito indirizzato al ricorrente in Adrano 95031 Piazza
Giovanni XXIII, 8 notificato a mani con racc.ta e a.r. n. 66491833836 – 4 il 25.11.2013
Si precisa a tal riguardo che in particolare la Cassazione civile sez. trib. nella sentenza del 27 maggio 2011 n. 11708 ha avuto modo di osservare che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.” (cfr. altresì, ex plurimis e di recente, Cass. ord. n. 946 del 17 gennaio 2020 secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi
5 l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”).
Non coglie, pertanto, nel segno l'eccezione secondo cui ” la notifica di entrambi gli indebiti
n.18145519 e 18145518 sarebbe avvenuta a mani della moglie, , tuttavia, Controparte_2 non risulta agli atti né la prova dell'invio, né quella della ricezione della Comunicazione di
Avvenuto Deposito (CAD), prevista dall'art. 7, comma 6, della Legge n. 890/1982, necessaria quando la consegna avviene a soggetto diverso dal destinatario”
Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione dei detti avvisi di addebito è regolare.
Avverso il ridetto provvedimento non risultano intrapresi ricorsi amministrativi nei termini previsti dalla normativa e la domanda giudiziale non è stata introdotta nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n. previsto 83.
Vanno, infatti, conteggiati come sopra detto 150 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento 25.11.2023. Nella specie, dunque, il ricorso giudiziale, depositato il
20.12.2024, avrebbe dovuto essere proposto entro il 23 aprile 2024
CP_ Deve, dunque, ritenersi fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. Va rilevato, infine, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 della legge 83/70 trova conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall'odierno giudicante, secondo il quale: “Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22
D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); ne' la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n.
6 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” - Cass. Civ. Sez. lavoro 21.04.2001 n. 5942 (in senso conforme cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro 1.10.1997 n. 9595; cfr da ultimo Cass ord 8457/2017 sulla natura costitutiva dell'iscrizione negli elenchi in oggetto). Posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, le domande proposte in questa sede non possono trovare accoglimento. La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente l'inammissibilità si estende a qualsiasi altra domanda connessa.
In definitiva, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale.
Avuto riguardo alla circostanza che il procedimento è stato definito con una pronuncia in rito, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12079/2024 R.G. così statuisce:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale;
compensa le spese.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 16 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
7 8
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n.12079/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 15.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 12079/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Di Bella ed è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Biancavilla, Via V. Emanuele, 501
-Ricorrente-
1 CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Maria Rosaria
Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26 ,95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso:
l'avviso di addebito n. 5932024002954419000, notificato il 19.11.2024, con il quale è stata comunicata la revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie per il periodo dal 01/2013 al 12/2013, chiedendo la ripetizione di euro 3.025,49;
l'avviso di addebito n. 59320240002954318000, notificato il 19.11.2024, con il quale è stata comunicata la revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie per il periodo dal 01/2014 al 12/2014, chiedendo la ripetizione di euro 4.324,63
Eccepiva a tal riguardo: PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME
EROGATE DA PARTE DELL'ENTE;
Concludeva chiedendo: previa e preliminare sospensione degli atti impugnati, meglio descritti in premessa, ed ogni atto dei medesimi presupposto, antecedente e successivo, tenuto conto del difetto del presupposto giuridico della pretesa e/o comunque, della prescrizione della pretesa- stante in difetto il rischio di un danno grave ed irreparabile, -quindi ricorrendo sia il periculum che il fumus boni iuris o in subordine, previa fissazione udienza di discussione, per i motivi che precedono annullare, revocare, dichiarare nulli, inefficaci, illegittimi, gli avvisi impugnati e tutti gli atti dei medesimi presupposti, antecedenti e consequenziali;
comunque, ritenere e dichiarare la decadenza, la prescrizione di qualsivoglia diritto dell'ente previdenziale e comunque la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità di qualsivoglia avversa pretesa per difetto dei presupposti di legge, non dovute le somme, tutte,
a vario titolo pretese stante il difetto del presupposto giuridico della pretesa. Comunque, con qualsiasi formula dichiarare non dovute le somme di cui agli atti impugnati sotto tutti i profili
2 evidenziati, annullare gli atti in questa sede impugnati ed ogni altro dei medesimi presupposti, antecedenti e consequenziali.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare l'ammissibilità del ricorso e per il resto rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto condannando il ricorrente a spese, diritti e onorari di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza per il 15.10.2025 veniva disposto che la predetta udienza fosse sostituita con il deposito telematico di “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.; Con successivo provvedimento del 18.09.2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione.
L'udienza del 15.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziale ex art.22 CP_ D.L.n°. 7/70 sollevata dall' per tardiva impugnazione della cancellazione delle giornate agricole, rispettivamente per gli anni 2013 e 2014 avvenuta con la pubblicazione del secondo elenco di variazione, appunto, del 2016
Or bene, per la determinazione del dies a quo del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 dl
7/1970 convertito in l. 83/1970 (“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”) deve considerarsi il momento in cui il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli diviene definitivo per mancata impugnazione in sede amministrativa nei termini prescritti ovvero per rigetto, tacito o tempestivamente espresso, delle relative impugnazioni (cfr. da ultimo Cass. n. 6259/2019). Ed infatti, in riferimento alla definitività del provvedimento di disconoscimento, va ricordato che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli possono essere fatti oggetto di contenzioso amministrativo. Segnatamente l'art. 11 del d.lgs. n. 375/93 prevede che "1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro
3 la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (oggi, ai sensi dell'art. 9 sexies, comma 3, del dl n.510 CP_ del 1996 come convertito in legge, la commissione centrale costituita quale organo dell'
) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Pertanto, come già detto, il provvedimento di cancellazione può dirsi definito laddove non sia stato proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni (o sia stato proposto ricorso oltre tale termine) oppure laddove siano state rigettate, per provvedimento espresso o per formarsi del silenzio rigetto previsto dalla suddetta norma, le relative impugnazioni in sede amministrativa. In sostanza, al fine della verifica del rispetto del termine di decadenza dall'azione giudiziale, in caso di mancanza di tempestivo ricorso alla commissione provinciale avverso il provvedimento di cancellazione vanno considerati 150 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (i 30 giorni utili per impugnare avanti alla Commissione provinciale il provvedimento, divenuto definitivo per mancata impugnativa, e i 120 dell'art. 22 dl 7/1970) In caso di ricorso tempestivo alla commissione provinciale con successiva tempestiva impugnativa in secondo grado alla commissione centrale si deve attendere la data di comunicazione della decisione definitiva sul contenzioso amministrativo, ma nel rispetto dei relativi termini ossia senza che eventuali ritardi nei provvedimenti espressi possano rilevare (dunque i 30+90 giorni per ricorso e formazione silenzio rigetto della;
i 30+90 per ricorso e silenzio rigetto della commissione centrale, in tutto 240 giorni) e poi decorrono i 120 giorni del termine di decadenza. In definitiva al fine della verifica del rispetto del termine decadenziale vanno conteggiati 360 giorni dalla data della comunicazione di disconoscimento. Nel caso, infine, di ricorso amministrativo tempestivo solo in primo grado (non proposto o tardivo il ricorso alla commissione centrale) vanno considerati 270 giorni dalla data della comunicazione del disconoscimento (30+90 per il contenzioso amministrativo di primo grado +30 per la definitività del rigetto espresso o tacito in primo grado+ i 120 giorni del termine decadenziale).
CP_ Osserva, il decidente che l' ha evidenziato e documentato che nel caso in esame i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro nel settore agricolo e la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2013 e 2014, costituenti il presupposto delle domande in questa sede avanzate, sono stati comunicati al ricorrente, in 4 entrambi i casi, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno in data 25.11.2023
(smentendo quanto affermato dal ricorrente)
CP_ L' invero, ha prodotto:
-la ricevuta della comunicazione della revoca della disoccupazione agricola per l'anno 2013
e del conseguente contestato indebito indirizzato al ricorrente in Adrano 95031Piazza
Giovanni XXIII, 8 notificato a mani con racc.ta e a.r. n. 66491833837-5 il 25.11.2013
-la ricevuta della comunicazione della revoca della disoccupazione agricola per l'anno 2014
e del conseguente contestato indebito indirizzato al ricorrente in Adrano 95031 Piazza
Giovanni XXIII, 8 notificato a mani con racc.ta e a.r. n. 66491833836 – 4 il 25.11.2013
Si precisa a tal riguardo che in particolare la Cassazione civile sez. trib. nella sentenza del 27 maggio 2011 n. 11708 ha avuto modo di osservare che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.” (cfr. altresì, ex plurimis e di recente, Cass. ord. n. 946 del 17 gennaio 2020 secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi
5 l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”).
Non coglie, pertanto, nel segno l'eccezione secondo cui ” la notifica di entrambi gli indebiti
n.18145519 e 18145518 sarebbe avvenuta a mani della moglie, , tuttavia, Controparte_2 non risulta agli atti né la prova dell'invio, né quella della ricezione della Comunicazione di
Avvenuto Deposito (CAD), prevista dall'art. 7, comma 6, della Legge n. 890/1982, necessaria quando la consegna avviene a soggetto diverso dal destinatario”
Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione dei detti avvisi di addebito è regolare.
Avverso il ridetto provvedimento non risultano intrapresi ricorsi amministrativi nei termini previsti dalla normativa e la domanda giudiziale non è stata introdotta nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n. previsto 83.
Vanno, infatti, conteggiati come sopra detto 150 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento 25.11.2023. Nella specie, dunque, il ricorso giudiziale, depositato il
20.12.2024, avrebbe dovuto essere proposto entro il 23 aprile 2024
CP_ Deve, dunque, ritenersi fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. Va rilevato, infine, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 della legge 83/70 trova conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall'odierno giudicante, secondo il quale: “Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22
D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); ne' la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n.
6 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” - Cass. Civ. Sez. lavoro 21.04.2001 n. 5942 (in senso conforme cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro 1.10.1997 n. 9595; cfr da ultimo Cass ord 8457/2017 sulla natura costitutiva dell'iscrizione negli elenchi in oggetto). Posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, le domande proposte in questa sede non possono trovare accoglimento. La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente l'inammissibilità si estende a qualsiasi altra domanda connessa.
In definitiva, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale.
Avuto riguardo alla circostanza che il procedimento è stato definito con una pronuncia in rito, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12079/2024 R.G. così statuisce:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale;
compensa le spese.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 16 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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