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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 444/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RE AN, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1590/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Patera -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - Viale Rimembranze 19 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0301293 ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0301292 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0301296 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0301294 ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0301295 IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7644/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio. COMUNE RESISTENTE: cessata materia in parte e, nel resto, rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5-2-2025 e depositato il 6-3-2025 Patera Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Melito Porto Salvo(Comune), avverso l'intimazione di pagamento e le quattro ingiunzioni-in epigrafe meglio individuate e notificatele tutte l'8-12-2024- della somma di € 3.700,00 circa per mancato pagamento di tributi locali vari.
Premesso che gli atti le erano stati notificati quale coerede di EL Nominativo_2, deceduta in Roma l'1-3-2019, ha sostenuto che per quanto concerneva due degli atti ricevuti non erano indicati i tributi cui si riferivano: il richiamo al “prospetto” riportava la stessa intimazione senza altra indicazione;
per le altre tre ingiunzioni era intervenuta, a suo parere, la prescrizione dei tributi in esse riportati, oltre che per due di queste ultime era stato effettuato il relativo pagamento.
Dopo aver altresì contestato l'applicazione delle sanzioni e degli de quibusinteressi, ha concluso per l'annullamento degli atti e la rifusione delle spese del giudizio.
Il Comune, dopo aver dichiarato di avere annullato l'avviso TASI per l'anno 2014, in relazione agli altri tributi, ai fini della pretesa prescrizione, ha sostenuto di avere regolarmente notificato gli avvisi di accertamento, precisando che erano stati tutti notificati presso la residenza della EL con consegna a persona trovata presente, e sottolineando inoltre che, per le notifiche successive al di lei decesso, non avendo avuto alcuna comunicazione dell'evento, non era stato messo in condizioni di conoscerlo, anche perché la denuncia di successione era stata presentata soltanto nel 2021.
Dopo aver ricordato che comunque nessun atto prodromico era stato impugnato con conseguente definitività delle pretese azionate, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite. A seguito della trattazione alla pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi atti, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta nei termini di cui appresso, con a parte la cessata materia come di seguito specificato. Va infatti rilevato che, per quanto concerne la TASI per l'anno 2014 (avviso di accertamento n. 2664 e ingiunzione n. 1296), il Comune ha prodotto copia dell'atto di annullamento in autotutela dopo aver verificato che in effetti era stato effettuato il pagamento della tassa, dopo aver effettuato verifiche incrociate sui pagamenti. In ordine all'ICI del 2011 (ingiunzione n. 1292) e all'IMU del 2012 (ingiunzione n. 1295) risulta che i relativi avviso erano stati regolarmente notificati alla EL, ancora in vita, rispettivamente in data 15-12-2016 e in data 15-12-2017. Non risultando però la notificazione di ulteriori atti idonei ad interrompere il nuovo decorso della prescrizione, alla data della notifica di quello qui in esame entrambe le imposte risultavano già prescritte. Per quel che concerne invece l'IMU per l'anno 2015 (avviso di accertamento n. 1904 e intimazione n. 1294) e TASI per l'anno 2015 (avviso di accertamento n. 315 e ingiunzione n. 1293) che risultano essere state notificate al domicilio della ormai defunta destinataria rispettivamente in data 29-3-2021 e 31-3-2021, si deve ritenere la nullità assoluta delle due notificazioni. Poiché a quelle due date la EL era già deceduta, è giurisprudenza costante che l'atto è inviato a persona inesistente e tamquam non esset. quindi la notifica Il richiamo, da parte del Comune, delle disposizioni dell'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973 non coglie nel segno. In esso è previsto l'onere degli eredi di comunicare al competente Ufficio finanziario le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Non è invece sancito, contrariamente a quanto sembra sostenere l'ente pubblico, quello di dare avviso del decesso del dante causa, anche perché per il Comune è facilmente reperibile il dato, atteso che l'intervenuta morte deve essere annotata nell'atto di nascita (art. 81 D.P.R. n. 396 del 2000 “L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita è avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla
”)trascrizione del relativo atto L'art. 65 consente soltanto, se non avvenuta la comunicazione di cui sopra entro trenta giorni, che il Comune possa effettuare la notifica dell'atto intestato alla persona defunta collettivamente e impersonalmente a tutti de cuiusgli eredi e nell'ultimo domicilio della . Ove invece la comunicazione avvenga, l'ente deve effettuare la notifica singolarmente e nel domicilio di ciascuno degli eredi, intestando l'atto ad ognuno di essi. Solo nel caso in cui l'ufficio non aveva avuto contezza della morte del soggetto di imposta, parte della giurisprudenza, è nel senso che la notifica può essere effettuata presso l'ultimo domicilio con atto indirizzato al defunto. Nel caso qui in esame però si evince dagli avvisi di accertamento inviati dal Comune, che la EL era nata nello stesso comune di imposta (Melito Porto Salvo): il suo codice fiscale infatti recava alla fine “F112H” che è il codice di quel Comune. Come esposto in precedenza, l'atto di morte deve essere annotato nell'atto di nascita per cui il Comune, tenuto alla comune diligenza, era in condizioni di venirne a conoscenza. La notifica effettuata lo stesso all'indirizzo della persona non più in vita, quindi soggetto inesistente, e con consegna a soggetto determinato invece che indirizzarlo agli eredi collettivamente ed impersonalmente è da ritenersi affetta da nullità assoluta ed insanabile, con conseguente nullità della successiva cartella da quegli avvisi scaturita. Ricorrono giusti motivi, considerato il rilievo di ufficio della nullità delle notificazioni, per procedere alla totale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Dichiara in parte cessata la materia del contendere. Accoglie nel resto il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
( AN RE)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RE AN, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1590/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Patera -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - Viale Rimembranze 19 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0301293 ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0301292 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0301296 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0301294 ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0301295 IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7644/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio. COMUNE RESISTENTE: cessata materia in parte e, nel resto, rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5-2-2025 e depositato il 6-3-2025 Patera Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Melito Porto Salvo(Comune), avverso l'intimazione di pagamento e le quattro ingiunzioni-in epigrafe meglio individuate e notificatele tutte l'8-12-2024- della somma di € 3.700,00 circa per mancato pagamento di tributi locali vari.
Premesso che gli atti le erano stati notificati quale coerede di EL Nominativo_2, deceduta in Roma l'1-3-2019, ha sostenuto che per quanto concerneva due degli atti ricevuti non erano indicati i tributi cui si riferivano: il richiamo al “prospetto” riportava la stessa intimazione senza altra indicazione;
per le altre tre ingiunzioni era intervenuta, a suo parere, la prescrizione dei tributi in esse riportati, oltre che per due di queste ultime era stato effettuato il relativo pagamento.
Dopo aver altresì contestato l'applicazione delle sanzioni e degli de quibusinteressi, ha concluso per l'annullamento degli atti e la rifusione delle spese del giudizio.
Il Comune, dopo aver dichiarato di avere annullato l'avviso TASI per l'anno 2014, in relazione agli altri tributi, ai fini della pretesa prescrizione, ha sostenuto di avere regolarmente notificato gli avvisi di accertamento, precisando che erano stati tutti notificati presso la residenza della EL con consegna a persona trovata presente, e sottolineando inoltre che, per le notifiche successive al di lei decesso, non avendo avuto alcuna comunicazione dell'evento, non era stato messo in condizioni di conoscerlo, anche perché la denuncia di successione era stata presentata soltanto nel 2021.
Dopo aver ricordato che comunque nessun atto prodromico era stato impugnato con conseguente definitività delle pretese azionate, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite. A seguito della trattazione alla pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi atti, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta nei termini di cui appresso, con a parte la cessata materia come di seguito specificato. Va infatti rilevato che, per quanto concerne la TASI per l'anno 2014 (avviso di accertamento n. 2664 e ingiunzione n. 1296), il Comune ha prodotto copia dell'atto di annullamento in autotutela dopo aver verificato che in effetti era stato effettuato il pagamento della tassa, dopo aver effettuato verifiche incrociate sui pagamenti. In ordine all'ICI del 2011 (ingiunzione n. 1292) e all'IMU del 2012 (ingiunzione n. 1295) risulta che i relativi avviso erano stati regolarmente notificati alla EL, ancora in vita, rispettivamente in data 15-12-2016 e in data 15-12-2017. Non risultando però la notificazione di ulteriori atti idonei ad interrompere il nuovo decorso della prescrizione, alla data della notifica di quello qui in esame entrambe le imposte risultavano già prescritte. Per quel che concerne invece l'IMU per l'anno 2015 (avviso di accertamento n. 1904 e intimazione n. 1294) e TASI per l'anno 2015 (avviso di accertamento n. 315 e ingiunzione n. 1293) che risultano essere state notificate al domicilio della ormai defunta destinataria rispettivamente in data 29-3-2021 e 31-3-2021, si deve ritenere la nullità assoluta delle due notificazioni. Poiché a quelle due date la EL era già deceduta, è giurisprudenza costante che l'atto è inviato a persona inesistente e tamquam non esset. quindi la notifica Il richiamo, da parte del Comune, delle disposizioni dell'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973 non coglie nel segno. In esso è previsto l'onere degli eredi di comunicare al competente Ufficio finanziario le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Non è invece sancito, contrariamente a quanto sembra sostenere l'ente pubblico, quello di dare avviso del decesso del dante causa, anche perché per il Comune è facilmente reperibile il dato, atteso che l'intervenuta morte deve essere annotata nell'atto di nascita (art. 81 D.P.R. n. 396 del 2000 “L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita è avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla
”)trascrizione del relativo atto L'art. 65 consente soltanto, se non avvenuta la comunicazione di cui sopra entro trenta giorni, che il Comune possa effettuare la notifica dell'atto intestato alla persona defunta collettivamente e impersonalmente a tutti de cuiusgli eredi e nell'ultimo domicilio della . Ove invece la comunicazione avvenga, l'ente deve effettuare la notifica singolarmente e nel domicilio di ciascuno degli eredi, intestando l'atto ad ognuno di essi. Solo nel caso in cui l'ufficio non aveva avuto contezza della morte del soggetto di imposta, parte della giurisprudenza, è nel senso che la notifica può essere effettuata presso l'ultimo domicilio con atto indirizzato al defunto. Nel caso qui in esame però si evince dagli avvisi di accertamento inviati dal Comune, che la EL era nata nello stesso comune di imposta (Melito Porto Salvo): il suo codice fiscale infatti recava alla fine “F112H” che è il codice di quel Comune. Come esposto in precedenza, l'atto di morte deve essere annotato nell'atto di nascita per cui il Comune, tenuto alla comune diligenza, era in condizioni di venirne a conoscenza. La notifica effettuata lo stesso all'indirizzo della persona non più in vita, quindi soggetto inesistente, e con consegna a soggetto determinato invece che indirizzarlo agli eredi collettivamente ed impersonalmente è da ritenersi affetta da nullità assoluta ed insanabile, con conseguente nullità della successiva cartella da quegli avvisi scaturita. Ricorrono giusti motivi, considerato il rilievo di ufficio della nullità delle notificazioni, per procedere alla totale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Dichiara in parte cessata la materia del contendere. Accoglie nel resto il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
( AN RE)