Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 444
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità notifica per decesso del destinatario

    La notifica è stata effettuata al domicilio di una persona già deceduta, configurando una notifica a soggetto inesistente, quindi affetta da nullità assoluta.

  • Accolto
    Prescrizione del tributo

    Gli avvisi prodromici erano stati notificati in vita alla defunta, ma non risultano atti interruttivi della prescrizione successivi, pertanto alla data di notifica dell'intimazione il tributo era prescritto.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere per avvenuto pagamento

    Il Comune ha annullato l'atto in autotutela dopo aver verificato l'avvenuto pagamento.

  • Accolto
    Nullità notifica per decesso del destinatario

    La notifica è stata effettuata al domicilio di una persona già deceduta, configurando una notifica a soggetto inesistente, quindi affetta da nullità assoluta.

  • Accolto
    Prescrizione del tributo

    Gli avvisi prodromici erano stati notificati in vita alla defunta, ma non risultano atti interruttivi della prescrizione successivi, pertanto alla data di notifica dell'intimazione il tributo era prescritto.

  • Accolto
    Compensazione delle spese

    Ricorrono giusti motivi, considerato il rilievo di ufficio della nullità delle notificazioni, per procedere alla totale compensazione delle spese del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 444
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 444
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo