Decreto cautelare 16 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03900/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15809/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15809 del 2022, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Romanucci, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’avv. Maria Pia Domanico in Roma, via Velletri n. 24, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale per le Marche e Istituto scolastico comprensivo “Don Giussani” di Ascoli Piceno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono legalmente domiciliati;
per la declaratoria
del diritto del minore all’attribuzione, per l’a. s. 2022-2023, della copertura integrale delle ore curricolari, tramite docenza di sostegno, con rapporto 1 a 1, quale necessità certificata dalla Diagnosi funzionale del 23.09.2022; o comunque, in subordine, del diritto a usufruire di un insegnante di sostegno secondo le effettive esigenze educative correlate al suo status di disabilità grave, certificata, riconosciuta e incontestata; con contestuale condanna o declaratoria dell'obbligo delle PP.AA. convenute a predisporre celermente la necessaria organizzazione scolastica, onde assicurare al ricorrente l’assegnazione delle ore di sostegno a completamento dell’orario scolastico, sin d’ora con assegnazione di un termine per l’ottemperanza e con nomina di un Commissario ad acta in caso di inottemperanza; e per l’annullamento del PEI a. s. 2022-2023 dell’ISC “Don Giussani”, attributivo di 16 ore di sostegno, come integrato dalla successiva nota della Dirigente scolastica del 30.11.2022, dalla quale si evince l’attribuzione di ulteriori 3 ore di sostegno per l'anno 2022-2023, per un totale di 19 ore su 27 ore curricolari; nonché per l’annullamento dell’eventuale presupposto provvedimento, non conosciuto, dell'Ufficio scolastico competente per territorio e di ogni ulteriore atto presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto; e per annullamento, quale atto presupposto, del Decreto interministeriale MIUR- MEF n. 182 del 29.12.2020, recante " Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai 3 sensi dell'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 " e dei relativi allegati e in particolare: dell'allegato B) - Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 d.lgs. n. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche; dell'allegato C) - Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento; dell'allegato C1) - Tabella fabbisogno risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza; del modello di PEI per la scuola primaria; e di ogni ulteriore atto presupposto, precedente, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto; e per il risarcimento del danno in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Marche e Circolo didattico “Don Giussani” di Ascoli Piceno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026, il dott. OR BE e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - I ricorrenti genitori di un bambino di sette anni, con disabilità grave, iscritto al 2° anno di scuola primaria, chiedevano di ottenere l’assegnazione al proprio figlio di un docente di sostegno, per l’intero orario scolastico, in luogo delle 19 ore di sostegno assegnate (sulle 27 ore curricolari, con conseguente deficit di 8 ore a settimana).
Il minore frequentava il secondo anno della scuola primaria presso l’Istituto “Don Giussani” di Ascoli Piceno, usufruendo del sostegno a partire dal secondo anno, a causa delle sue gravi condizioni clinico-patologiche. In base alla diagnosi clinica, il minore era affetto da “ epilessia focale con generalizzazione secondaria sintomatica di displasia corticale estesa trattata chirurgicamente, farmacoresistente da mutazione NPLR3; disturbi della condotta con aggressività, oppositività, ipercinesia e inattenzione ”.
Nel verbale del 22.10.2021 del Gruppo di lavoro operativo (GLO) per l’inclusione dell’a. s. 2021-2022, l’insegnante di sostegno affermava che l’allievo “ di fronte a qualsiasi attività proposta attua atteggiamenti di evitamento e di rifiuto, necessita della costante e continua vigilanza dell’adulto in quanto è imprevedibile ”. Tra gli obiettivi operativi, il GLO poneva espressamente un “ aggiornamento della Diagnosi funzionale per una richiesta di aumento ore di sostegno per il prossimo anno scolastico ”.
La Dirigente scolastica affermava che la documentazione presentata in segreteria “ non è sufficiente per la richiesta di un aumento delle ore di sostegno ma occorre la Diagnosi funzionale redatta dall’Ente che segue il bambino ”.
La Diagnosi funzionale era parimenti sollecitata dalla psicologa, “ anche per avere più informazioni sul percorso educativo e didattico più proficuo da seguire ”.
In base al PEI 2021-2022, il minore “ ha bisogno della costante e continua vigilanza dell’adulto per evitare che possa far male a sé e agli altri. Al fine di seguire maggiormente le attività scolastiche si ricorre al rapporto duale ed esclusivo con l’insegnante oppure a momenti di pausa tra un’attività e l’altra (pagg.2-3) ... Nelle attività scolastiche l’adulto funge da mediatore tra il bambino e il compito adattando e semplificando il lavoro qualora necessario supportando e motivando l’alunno ”.
A mente della valutazione finale a. s. 2021-2022, il minore “ a causa dei suoi atteggiamenti provocatori e oppositivi, deve ancora interiorizzare le regole comunitarie; risulta buona la relazione con le insegnanti ma le interazioni con i compagni hanno richiesto spesso la mediazione dell’adulto per risolvere momenti di conflittualità. Quando è calmo, si mostra propositivo e capace di comprendere le consegne richieste, ma spesso ha espresso le conoscenze acquisite ed ha utilizzato le strumentalità apprese, solo con l’aiuto dell’insegnante ”.
Per la Relazione finale al PEI 2021-2022, il minore “ necessita di assistenza nella gestione del proprio materiale didattico (libri, quaderni, diario...), nella gestione dei compiti scolastici, nelle consegne e anche nell’organizzazione dello spazio grafico sul foglio di lavoro... deve essere sempre affiancato per portare a termine il compito richiesto ”.
I ricorrenti genitori producevano all’Istituto la Diagnosi funzionale datata 23.09.2022, sollecitata dal GLO 2021-2022 “ per una richiesta di aumento ore di sostegno per il prossimo anno scolastico ”, nella quale si concludeva che: “ Il bambino necessita della guida organizzante e supportiva dell’adulto per portare a termine brevi compiti e per gestire la regolazione emotivo-comportamentale. Utili strategie di strutturazione delle attività con utilizzo di facilitazioni, supporti visivi e rinforzi. Come indicato nella relazione di dimissione dell’ultimo controllo dell’equipe dell’OPBG, si ritiene necessario incrementare le ore di sostegno scolastico (rapporto 1/1)”.
Nella riunione del GLO dell’a. s. 2022-2023, tenutasi il 19.10.2022, alla richiesta della ricorrente madre di aumentare le ore di sostegno, rispondeva un insegnante curricolare, nei seguenti termini: “nelle ore di non copertura, il bambino è affiancato dalle insegnanti curricolari e con i documenti della nuova diagnosi depositata in segreteria dalla famiglia, forse ci sarà la possibilità di avere un aumento delle ore di sostegno in terza deroga ”.
Tuttavia, il GLO ometteva di definire una proposta di fabbisogno del sostegno per il minore, limitandosi a un generico auspicio di aumento delle ore.
Malgrado la Diagnosi funzionale, le richieste dei genitori non erano soddisfatte e al minore erano assegnate 16 ore di sostegno (su 27 di orario curricolare).
In data 16.11.2022, i ricorrenti genitori inoltravano, via p.e.c., all’Istituto e all’U.s.r. Marche, una diffida con cui insistevano sul diritto del minore alla copertura integrale dell’orario scolastico con docente di sostegno. Veniva concessa una deroga di tre ulteriori ore di sostegno, con provvedimento dell’U.S.R. in data 17.11.2022, per un totale di 19 ore su 27 (più un’ora di mensa).
Insoddisfatti di tale riscontro, i ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato il 14.12.2022 e depositato il 15.12.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati (tra cui vi sono gli atti ministeriali presupposti), nonché per chiedere la declaratoria del diritto del minore all’attribuzione, per l’a. s. 2022-2023, della copertura integrale delle ore curricolari, tramite docenza di sostegno, nonché il risarcimento del danno.
Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) illegittimità del PEI 2022-2023, del provvedimento di deroga U.s.r. Marche n. 1951 del 17.11.2022 (non conosciuto), della nota della dirigente scolastica datata 31.11.2022, dei verbali del GLO e di ogni atto presupposto successivo e comunque connesso, per violazione di diritti fondamentali della persona minore disabile (artt. 2, 3, 32, 34, 38 Costituzione; artt. 1, 2, 3, 8, 12, 16 legge n. 104/1992; artt. 1, 2, 3, 14, comma 1, d.lgs. n. 66/2017); violazione dei principi di cui alla legge n. 241/1990 di leale collaborazione, giusto procedimento, efficacia dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento, sviamento, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia, illogicità e manifesta contraddittorietà interna al PEI e al procedimento di attribuzione delle ore di sostegno; 2) illegittimità del decreto interministeriale n. 182/2020 (in particolare art. 18) e dei suoi allegati, quale atto generale presupposto del PEI; violazione di principi costituzionali citati, di principi internazionali (Convenzione ONU 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18/2009 e specificamente artt. 7 e 24), dei principi fondamentali in materia di tutela della disabilità e inclusione scolastica (oltre quelli citati sub motivo 1), anche artt. 5 comma 6 lett. a) e b), 7 comma 2-ter, d.lgs. n. 66/2017; violazione dei principi di cui alla legge n. 241/1990 di leale collaborazione, giusto procedimento, efficacia dell’azione amministrativa; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
Si costituiscono le Amministrazioni intimate per resistere nel giudizio.
Con decreto presidenziale n. 7653 del 16.12.2022, è accolta l’istanza di misure cautelari urgenti.
Con ordinanza collegiale n. 516 del 26.01.2023, la domanda cautelare dei ricorrenti è respinta.
Con atto qui depositato il 04.01.2026, parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026, tenutasi in modalità telematica per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il dichiarato sopravvenire del difetto di interesse. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in via telematica il giorno 27 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OR BE, Presidente, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.