Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI CUNTO LUCIA c/o il cui studio in Cassano allo Jonio, Via F. Bruno, 6, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI CATO STEFANIA con domicilio P.IVA_1 eletto in CORSO CALABRIA C/O 87012 CASTROVILLARI Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la pensione ex L. 118/71 a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto sin dalla data della revisione;
richiedeva, conseguentemente, il riconoscimento dei benefici, con la detta decorrenza, previa nomina di altro CTU.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione della Controparte_3 inosservanza dei diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
A seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo stesso Persona_1
depositava l'elaborato; fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la decisione della causa;
l non ha inteso depositare note. CP_1
La causa è matura per la decisione.
1. Preliminarmente va rilevato come l'odierna ricorrente abbia osservato tutti i termini previsti dalla normativa di settore.
Risultano osservati i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il 31.07.2023 – lunedì a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuta il
04.07.2023 nonché l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il 30.08.2023.
Analogamente è a dirsi per il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 20.04.2022 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritto il 28.06.2022.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata.
Il sig. con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente Pt_1 il n. 3280/22 RG, accertarsi il diritto alla pensione ex L. 118/71 con decorrenza dalla data della revisione.
Il CTU nominato, Dott. nella relazione scritta depositata, ha riscontrato ed accertato in capo Per_1 al ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dalla data della visita di revisione ossia dal 20.04.2022 rilevando come le patologie invalidanti conducenti al riconoscimento della invalidità nella misura del 100% erano presenti a quella data.
La relazione appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato, condivisibile e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti mosso alcuna contestazione al riguardo.
La domanda deve, quindi, accogliersi.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), seguono la soccombenza così come quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig. Pt_1
con ricorso a seguito di ATP (n. 3280/22) e sulla domanda proposta nei confronti
[...] dell' , così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda, accertando e dichiarando la sussistenza in capo a del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 Parte_1 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 100% con decorrenza dal 20.04.2022;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e CP_1 competenze di lite liquidate in €. 2.650,00 con distrazione in favore del procuratore costituito
Avv. Lucia Di Cunto;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di Consulenza Tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Castrovillari, 20 Febbraio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo