Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'opposizione n.: N. R.G. 2247/2024 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ADRIANO Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE;
(cf: , non costituita;
Controparte_2 P.IVA_2
PARTE OPPOSTA
*
Oggi 12/02/2025, alle ore 12:45, dinanzi al Presidente ff della 3^ Sezione Civile Carlo Breggia
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Elena Escriva, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte opponente, l'Avv. Raffaella Navarri in sostituzione dell'avv. Capaccioli. Per il MINISTERO, nessuno compare. Per l , nessuno compare. Controparte_2
L'avv. Navarri si riporta agli atti e insiste sulle proprie conclusioni. La Corte dichiara la contumacia dell . Controparte_2
Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Presidente f.f. della sezione, ha emesso, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs
150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g. 2247/2024 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ADRIANO Parte_1 C.F._1
CAPACCIOLI;
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE;
(cf: , contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
PARTE OPPOSTA
avverso il decreto 1871/24 emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, sezione 2^ penale, e pubblicata il
28.10.2024 nel processo penale n. 3192/18 rg.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
a) annullare, e comunque dichiara nullo, e improduttivo di effetto alcuno il decreto del 24 ottobre 2024, depositato in data 28 ottobre 2024 e notificato all'imputato nel domicilio eletto in pari data, la Corte di Appello di Firenze: "vista l'istanza dell'avvocato Adriano
pagina 2 di 7 Capaccioli quale difensore di fiducia di con cui chiede la liquidazione del Parte_1 compenso per la difesa dell'imputato nel procedimento penale indicato in epigrafe;
rilevato che analoga istanza veniva già rigettata da questa Corte alla udienza del 28 maggio 2024
(v. verbale) dandosi atto della nomina da parte del , tramite Ufficio Matricola, Pt_1 dell'Avv Capaccioli quale difensore di fiducia il 26.6.2023 e della rinuncia al mandato del difensore alla data del 4.7.2023 e dunque non risultando documentata la attività svolta in tale breve lasso di tempo;
rilevato che tale incertezza assoluta permane anche nella istanza datata 26.5.2024 (non allegandosi neppure atto di appello e pur facendosi richiesta del compenso anche per fase introduttiva e fase decisionale, cui partecipava invece il difensore
d'ufficio);
PQM
rigetta la istanza."
b) di conseguenza provvedere alla liquidazione degli onorario in favore dell'Avv. Adriano
Capaccioli come da notula allegata.
Il tutto con vittoria di diritti spese ed onorari oltre Iva e Cpa di legge, distrazione della spese in favore del procuratore antistatario.
Per la parte opposta:
Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. propone opposizione avverso il decreto della Corte d'Appello, sezione Parte_1
2^ penale, che ha respinto la richiesta di liquidazione di compensi avanzata dal suo difensore di fiducia Avv. Adriano Capaccioli, che l'ha assistito nel processo penale in epigrafe indicato, nel quale egli era imputato e nel quale era stato altresì ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
A suo avviso, il giudice penale ha travisato le risultanze processuali, ritenendo che l'Avv.
Capaccioli abbia esercitato la sua attività solo nel breve periodo 26.6.2023/4.7.2023, mentre questi ha redatto l'atto di appello e ha difeso il cliente dinanzi alla Corte, con una limitata interruzione fra il 4.7.2023, data in cui l'avvocato aveva rinunciato al mandato per divergenze sulla linea da seguire, e il 5.12.2023, data in cui, ristabilito il rapporto fiduciario, l'imputato pagina 3 di 7 aveva provveduto a nuova nomina.
2. Il , ritualmente evocato, si è costituito per resistere, Controparte_1 eccependo la carenza di legittimazione dell'imputato, potendo il diniego di liquidazione essere opposto dal solo difensore;
e sostenendo, nel merito, la correttezza del provvedimento impugnato.
L , per contro, non si è costituita, pur se ben citata, ed è stata Controparte_2 dichiarata contumace.
3. L'opposizione è inammissibile, dovendosi accogliere la eccezione dell'Avvocatura dello Stato.
3.1 È principio costantemente affermato che l'imputato può impugnare il provvedimento di revoca (o di rigetto dell'ammissione) del beneficio del gratuito patrocinio;
mentre il difensore è legittimato a opporsi al decreto che gli nega la liquidazione del compenso
(Cass. sez. 6^-2 civ. ord. 11.9.2018 n. 21997 rv 650354-01; Cass. sez. 2^ civ. 30.7.2020 n.
16424).
Non potrebbe essere altrimenti: solo l'imputato (o, se del caso, la parte civile) sono titolari della posizione giuridica che li legittima a essere ammessi al beneficio e a restarne coperti sin quando non si verifichino le condizioni per la revoca;
proprio come è solo il difensore che, per effetto dell'attività professionale espletata, matura il diritto a essere retribuito dallo Stato.
Il difensore che impugni la revoca dell'ammissione al beneficio svolge un'azione che la legge non gli attribuisce;
esercita, insomma, un'azione che spetta ad altro soggetto, ossia l'imputato.
Allo stesso modo, l'imputato che impugni il diniego della liquidazione, esercita un'azione che compete al difensore, unico titolare del diritto a essere retribuito per l'attività professionale.
La giurisprudenza di legittimità richiamata si è generalmente occupata di quel particolare caso in cui il solo avvocato abbia opposto il provvedimento col quale il giudice ha revocato l'ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio e, per l'effetto, ha anche rigettato la richiesta di liquidazione avanzata dal difensore, perché non più coperta dal beneficio che ne pone l'onere all'Erario. In tali casi, l'opposizione del solo difensore è ovviamente inammissibile, perché inidonea, per carente legittimazione, a impugnare la revoca del pagina 4 di 7 beneficio;
e, dunque, anche a rimuovere il presupposto del rigetto della istanza di liquidazione.
Nondimeno, i principî hanno valenza autonoma e generale rispetto alla fattispecie in relazione alla quale sono stati enucleati;
perché, come si è già spiegato, un conto è il rapporto fra l'imputato (parte civile) e lo Stato che ha a oggetto l'ammissione al gratuito patrocinio;
un conto è il rapporto fra il difensore di quell'imputato e lo Stato, che, in forza del beneficio, è tenuto a compensare l'avvocato per la sua attività.
3.2 Nel presente caso, è indiscutibile che il ricorso sia stato proposto dall'imputato e non dal difensore.
Inequivocabile in tal senso:
(-) l'incipit del ricorso, che indica nel la parte e nell'Avv. Capaccioli solo chi gli Pt_1 assicura la necessaria assistenza tecnica nel giudizio d'opposizione:
Il sig. nato a [...] il [...] senza fissa dimora Parte_1 Parte_2
c.f. , imputato nel procedimento penale n. Rgnr 3188/14 e Rg App CodiceFiscale_2
3192/18 pendente innanzi la Corte di Appello di Firenze definito con sentenza n. 2380 del 28 maggio 2024, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Capaccioli del Foro di Firenze, c.f.
, CodiceFiscale_3
(-) la premessa che si legge nel ricorso (a pag. 3) sulla sufficienza per l'avvocato, ai fini di impugnare il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, della nomina nel processo penale, senza cioè necessità di una procura ad hoc:
In via preliminare deve rilevarsi come, in conseguenza della sentenza 30181 del 24-12 luglio 2004, non sia necessario un mandato ad hoc per impugnare il provvedimento di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trattatosi di procedimento che si trova in rapporto di incidentalità con il procedimento principiale, ed essendo pertanto sufficiente la nomina conferita al difensore per il procedimento principale
Anche se l'argomento pare fuori bersaglio, perché questo non è un procedimento di impugnazione del provvedimento di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nondimeno è qui significativo, perché esprime una volta di più l'affermazione che l'Avv.
Capaccioli ha qui solo veste di difensore della parte opponente, da individuarsi nel . Pt_1
(-) l'istanza finale al giudice, che è rivolta dal : Pt_1
pagina 5 di 7 il sig. così come sopra rappresentato difeso e domiciliato ricorre Parte_3 all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze nella persona dell'Ecc.mo Presidente, …
3.3 Resta da verificare se la sottoscrizione del ricorso da parte dell'Avv. Capaccioli, che sarebbe il soggetto legittimato alla presente opposizione, possa valere a sanare il vizio iniziale.
La risposta è negativa.
La volontà impugnatoria, ancorché espressa dall'Avv. Capaccioli, è stata manifestata in nome e per conto del;
il difensore, spendendo il potere che gli derivava dalla nomina Pt_1 nel processo penale, ha posto in essere una attività processuale che non può essere ascritta a nessun altro se non al . Pt_1
Né, comunque, l'opponente ha replicato in modo specifico all'eccezione sollevata.
3.5 Le spese del presente giudizio sono a carico del , secondo soccombenza. Pt_1
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, valore di causa pari alla somma pretesa, ossia, secondo la notula depositata, € 1.648,00
(scaglione sino a € 5.200,00), oggetto della opposizione.
Va esclusa la fase 3, perché in concreto non svolta;
così come la fase 4, essendo l'Avvocatura restata assente alla discussione;
e i parametri medi vanno dimezzati, per la particolare semplicità del caso.
Pertanto: € 268,00 fase 1 e € 268,00 fase 2, in tutto € 536,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto 1871/24 emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, sezione 2^ penale, e pubblicata il
28.10.2024 nel processo penale n. 3192/18 rg;
2. condanna a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 536,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre pagina 6 di 7 cap e iva secondo legge;
3. dichiara che ricorrono nei confronti della parte opponente le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 12/02/2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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