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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e di- Parte_1
feso dall'avv. Giuseppe Danile, giusta procura in atti attore
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Angela Riggio, giusta procura in atti convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 18 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 21 marzo 2024, ha Parte_1
chiesto la modifica delle condizioni di separazione, stabilite con sentenza n.
1131/2023 resa da questo Tribunale, nel senso di revocare l'obbligo di man- tenimento posto a carico del in favore dei figli, e Parte_1 Per_1 Per_2
maggiorenni e anche economicamente indipendenti o, in subordine, di ridurre l'importo di ciascun assegno, tenuto conto del miglioramento delle loro con- dizioni economiche.
Con comparsa, depositata il 2 settembre 2024, ha resisti- CP_1
to al ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, disposta l'audizione del figlio e adottati i provvedi- Per_2
menti provvisori e urgenti, istruita con produzione documentale, all'udienza del 18 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stata prodotta la sen- tenza di separazione resa inter partes passata in giudicato.
Sempre in via preliminare, va ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al vecchio rito camerale di modifica delle condizioni di divorzio, estensibili anche al nuovo rito per identità di ratio, te- nuto conto della espressione normativa utilizzata dall'art. 473 bis.29 c.p.c., i
"giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determina- zioni adottate in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili
- 2 - “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza, che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (v. tra le ultime, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si ritiene dimo- strato il raggiungimento della indipendenza economica del figlio Per_3
il quale ha dichiarato di lavorare e di percepire un reddito mensile di
[...]
€ 1000,00 (cfr. verbale di udienza del 17 gennaio 2025).
Sebbene sia emerso che il medesimo figlio maggiorenne aspiri a una di- versa occupazione professionale, tuttavia, non può non tenersi conto della circostanza che lo stesso gode di uno stipendio mensile fisso, che gli consente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e della circostanza che lo stesso ha interrotto gli studi.
A tal proposito, va ricordato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procu- rarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ( cfr. Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
Ne consegue, dunque, che va confermata la revoca dell'obbligo di man- tenimento di , posto a carico del Per_2 Parte_1
Venendo, adesso, all'ulteriore domanda di revoca dell'assegno di mante- nimento della figlia si osserva come non sia stata raggiunta la prova di Per_1
- 3 - una indipendenza economica della stessa, la quale in quest'anno accademico
( cfr. documentazione in atti) sta proseguendo i propri studi universitari e non ha ancora completato il proprio percorso formativo.
Vale la pena osservare che detta circostanza, ossia il proseguimento del proprio percorso formativo da parte della figlia non sarebbe stata Per_1
smentita neppure dall'eventuale ammissione dei mezzi di prova articolati ( or- dine di esibizione e richiesta di informazioni), che, quand'anche ammesso, avrebbero confermato lo svolgimento di un lavoro part time ( come allegato dal ricorrente) conciliabile con le esigenze di studio.
Pertanto, sulla scorta delle superiori motivazioni, la richiesta di revoca o anche di modifica dell'assegno di mantenimento in favore della figlia va Per_1
disattesa.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione del Tribunale di Agrigento
n. 1131/2023 del 24 luglio 2023, revoca l'obbligo posto a carico di Parte_1
di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio
[...]
rimanendo invariato tutto il resto;
Persona_3
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'8 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
- 4 - G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e di- Parte_1
feso dall'avv. Giuseppe Danile, giusta procura in atti attore
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Angela Riggio, giusta procura in atti convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 18 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 21 marzo 2024, ha Parte_1
chiesto la modifica delle condizioni di separazione, stabilite con sentenza n.
1131/2023 resa da questo Tribunale, nel senso di revocare l'obbligo di man- tenimento posto a carico del in favore dei figli, e Parte_1 Per_1 Per_2
maggiorenni e anche economicamente indipendenti o, in subordine, di ridurre l'importo di ciascun assegno, tenuto conto del miglioramento delle loro con- dizioni economiche.
Con comparsa, depositata il 2 settembre 2024, ha resisti- CP_1
to al ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, disposta l'audizione del figlio e adottati i provvedi- Per_2
menti provvisori e urgenti, istruita con produzione documentale, all'udienza del 18 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stata prodotta la sen- tenza di separazione resa inter partes passata in giudicato.
Sempre in via preliminare, va ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al vecchio rito camerale di modifica delle condizioni di divorzio, estensibili anche al nuovo rito per identità di ratio, te- nuto conto della espressione normativa utilizzata dall'art. 473 bis.29 c.p.c., i
"giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determina- zioni adottate in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili
- 2 - “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza, che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (v. tra le ultime, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si ritiene dimo- strato il raggiungimento della indipendenza economica del figlio Per_3
il quale ha dichiarato di lavorare e di percepire un reddito mensile di
[...]
€ 1000,00 (cfr. verbale di udienza del 17 gennaio 2025).
Sebbene sia emerso che il medesimo figlio maggiorenne aspiri a una di- versa occupazione professionale, tuttavia, non può non tenersi conto della circostanza che lo stesso gode di uno stipendio mensile fisso, che gli consente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e della circostanza che lo stesso ha interrotto gli studi.
A tal proposito, va ricordato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procu- rarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ( cfr. Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
Ne consegue, dunque, che va confermata la revoca dell'obbligo di man- tenimento di , posto a carico del Per_2 Parte_1
Venendo, adesso, all'ulteriore domanda di revoca dell'assegno di mante- nimento della figlia si osserva come non sia stata raggiunta la prova di Per_1
- 3 - una indipendenza economica della stessa, la quale in quest'anno accademico
( cfr. documentazione in atti) sta proseguendo i propri studi universitari e non ha ancora completato il proprio percorso formativo.
Vale la pena osservare che detta circostanza, ossia il proseguimento del proprio percorso formativo da parte della figlia non sarebbe stata Per_1
smentita neppure dall'eventuale ammissione dei mezzi di prova articolati ( or- dine di esibizione e richiesta di informazioni), che, quand'anche ammesso, avrebbero confermato lo svolgimento di un lavoro part time ( come allegato dal ricorrente) conciliabile con le esigenze di studio.
Pertanto, sulla scorta delle superiori motivazioni, la richiesta di revoca o anche di modifica dell'assegno di mantenimento in favore della figlia va Per_1
disattesa.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione del Tribunale di Agrigento
n. 1131/2023 del 24 luglio 2023, revoca l'obbligo posto a carico di Parte_1
di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio
[...]
rimanendo invariato tutto il resto;
Persona_3
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'8 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
- 4 - G. Claudia Ragusa
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