Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/12/2025, n. 23628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23628 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23628/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06245/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6245 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto n. -OMISSIS- (Posizione n. 668155/B), notificato al ricorrente il 24.03.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “Esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillare in terapia sostitutiva in buon compenso in attuale assenza di recidiva di malattia” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS- (Posizione n. 668155 B 7) reso nell'adunanza n. 2778 dell'11.03.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IC De RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il 1° Caporal Maggiore Capo Scelto -OMISSIS-, nato a [...] il [...] e residente in [...] ha impugnato innanzi questo giudice il Decreto n. -OMISSIS- (Posizione n. 668155/B), notificato al ricorrente il 24.03.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo da lui presentata per l’infermità “Esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillare in terapia sostitutiva in buon compenso in attuale assenza di recidiva di malattia” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS- (Posizione n. 668155 B 7) reso nell’adunanza n. 2778 dell’11.03.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l’infermità sofferta dal ricorrente.
1.1 Riferiva il militare di aver prestato servizio presso il Comando Trasporti e Materiali dell’Esercito – Ufficio Motorizzazione e Genio in Roma.
Nell’anno 1996, quando era in forza al 7° Reggimento Artiglieria Pesante Campale “CREMONA” alla sede di Civitavecchia, previa aggregazione al Reparto Sanità della Brigata “CENTAURO” alla sede di Novara, veniva immesso in teatro operativo balcanico alla sede di Sarajevo (Bosnia) nell’ambito della missione internazionale di pace “IFOR” con incarico di conduttore di automezzi del Nucleo Disinfestazione e scorte del Reparto Sanità dell’Ospedale Militare italiano, dislocato nella sede della caserma “Tito Barak” in Sarajevo, caserma che ha registrato il più alto numero di militari ammalati e deceduti tra coloro che ivi erano alloggiati e che è stata notoriamente oggetto di azioni belliche con utilizzo di munizionamento all’Uranio impoverito.
Nell’agosto del 1996 era stata condotta dal contingente del ricorrente l’operazione "VULCANO", consistente nella distruzione di massa tramite detonazione dell’armamento serbo-bosniaco.
Nel 1997 il cap. m. sc.-OMISSIS-veniva nuovamente inviato in missione nello stesso teatro operativo ed alla stessa sede con incarico di conduttore di autoambulanze e servizi di scorta.
Precisava che nel corso delle suddette missioni il comando del suo reparto era localizzato a Sarajevo ma le suddette attività belliche lo conducevano in particolare presso le città di: Brod – Butmir – Gorazde – Rogadiza – Sarajevo – Trnovo – Tito Baracks – Vitkovici - Racovica – Tuzla - Mostar.
Deduceva anche che nel corso ulteriore della sua carriera si era trovato ad operare in altri luoghi a rischio di contaminazione dalla dispersione di nano particelle di metalli pesanti in occasione delle esercitazioni effettuate nel 1999 presso i poligoni militari di Monte Romano e Capo Teulada per l’addestramento all’uso operativo dei mezzi, sia cingolati che ruotati, VCC – M113 – VM90, in vista di una terza missione in teatro operativo balcanico, avvenuta poi con il 183° Rgt Paracadutisti “NEMBO” dal settembre del 1999 e proseguita in più soluzioni fino al giugno del 2001, con impiego nei territori del Kosovo, della Macedonia nonché in quelli serbi.
Seguiva una quarta missione durante la quale il ricorrente era di stanza a Dakovica e si seguito nel 2002 schierato in Albania dove tra l’altro era addetto alle attività di rifornimento del contingente italiano con acqua prelevata dagli acquedotti presenti in loco.
1.2 Tornato in patria, purtroppo, in data 19.04.2017, a seguito di esame citologico eseguito per tireopatia nodulare, veniva redatta diagnosi di sospetta neoplasia tiroidea confermata al successivo controllo del 15.05.2017 e, pertanto, in data 13.06.2017 era sottoposto ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale al cui esito, dall’esame istologico, emergeva la diagnosi di “Carcinoma papillifero variante a cellule alte, infiltrante la capsula, di 8 mm di diametro massimo, in assenza di figura di invasione vascolare, linfatica e perineurale”.
1.3 In data 11.09.2017 il cap. magg. sc.-OMISSIS-presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillare in terapia sostitutiva in buon compenso in attuale assenza di recidiva di malattia”.
1.4 La C.M.O. di Roma, mediante Verbale Mod. BL/B n. -OMISSIS- del 13.01.2020 ascriveva la suddetta patologia alla Tabella A – Categoria 8^.
1.5 Il Comitato di Verifica per le Cause di servizio, invece, con parere nr. -OMISSIS- (Posizione n. 668155 B 7) reso nell’adunanza n. 2778 dell’11.03.2022 si esprimeva sfavorevolmente così motivando “il militare in servizio nell'E.I. quale truppa dal 1994 è stato impiegato nel ruolo di appartenenza quale conduttore di automezzi e pilota VTC sia in patria che nei seguenti teatri esteri: Giugno/Ottobre 1996 Bosnia; Aprile/ Agosto 1997 Bosnia;Settembre1999/gennaio 2000 Kosovo; Febbraio/Giugno 2001 Kosovo; Aprile/Agosto2002 Kosovo; per un totale di circa 20 mesi, in tali operazioni come da supplemento di istruttoria egli ha svolto l'attività di conduttore di automezzi e chech-point fissi, le condizioni abitative erano anche in tende riscaldate o shelter. Dal 2015 è stato impiegato anche quale operatore informatico. La patologia di cui al GD è stata diagnostica nell'anno 2017. - che l'infermità esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillifero in terapia sostitutiva in buon compenso in attuale assenza di recidiva di malattia non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Il carcinoma della tiroide rappresenta circa il 3-4% di tutti i tumori e colpisce soprattutto le donne con una proporzione di 3:1 nella fascia di età tra i 40-60 anni. L'incidenza, pari a circa 5 casi ogni 100000 abitanti nel sesso maschile, è molto aumentata negli ultimi anni anche in ragione della diffusione dell'esame ecografico che ha consentito la diagnosi precoce. E' stato stimato che fino al 10-15% delle tiroidi in sede autoptica possano presentare forme tumorali. Le forme istologiche del tumore della tiroide sono quattro e l'istotipo papillifero, di cui al GD, rappresenta circa il 70-80% di tutti i tumori tiroidei. L'eziologia è ignota; sono noti fattori di rischio quale la carenza di lodio e l'esposizione alle radiazioni ionizzanti dovute alla presenza di isotopi radioattivi dell'Iodio che si liberano in una esplosione nucleare quale una bomba atomica o da un reattore nucleare cosi come è avvenuto con le bombe di HIROSHIMA o con il reattore di Cernobyl. Altro fattore di rischio sono le radiazioni in campo medico. In genere la forma tumorale si evidenzia in un lungo periodo di tempo, dai dieci ai 20-30 anni. Sono altresì descritti casi di familiarità dovute ad esempio ad abitudini alimentari o a esposizione ambientale. Poichè nella attività lavorativa dell'istante non è dato ravvisare fattori di rischio eccedenti la ordinaria condizione, è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico;”.
1.6 All’Organo consultivo si conformava il Ministero della Difesa con il qui gravato Decreto 21.3.2022 n. -OMISSIS-.
1.7 Insorgeva contro tale decisione il Militare con il ricorso che ci occupa, affidato ad unico composito motivo rubricato “Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.” nel quale in particolare si censurava che il provvedimento si fosse limitato a considerare i fattori di rischio generici della patologia secondo l’astratta letteratura medica, senza approfondire in concreto la storia anamnestica del ricorrente e, soprattutto, senza considerare in modo appropriato il rischio connesso al servizio espletato nei teatri balcanici.
1.8 Veniva fissata per la trattazione l’udienza pubblica del 10 dicembre 2025.
1.9 Le Amministrazioni intimate della difesa e dell’economia si costituivano di mera forma in data 2 dicembre 2025 con foglio dell’Avvocatura. Il ricorrente depositava documenti in data 5 dicembre 2025.
1.10 All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 fissata per la trattazione la causa, udite le parti costituite, veniva assunta in decisione.
DIRITTO
2. Va preliminarmente espunta dagli atti la, peraltro ridondante e superflua (riferendosi a pronunce giurisprudenziali), documentazione depositata da parte ricorrente in data 5 dicembre 2025, in quanto chiaramente tardiva.
2.1 Il ricorso merita accoglimento nei termini seguenti.
2.2 Reputa il Collegio che il parere del CVCS sia evidentemente carente.
Dopo aver riportato invero la storia militare del cap. magg. sc. -OMISSIS-, evidenziandone il servizio di 20 mesi in più periodi nei teatri balcanici, il CVCS non ha però approfondito i noti e correlati fattori di rischio legati all’impiego dei soldati, senza adeguate protezioni, in località e siti esposti alla contaminazione dall’utilizzo di armi ad uranio impoverito.
2.3 A riguardo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025 -affrontando la specifica questione delle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante servizio all'estero- ha avuto modo di riaffermare che, data l’attuale difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, è sufficiente al militare la dimostrazione dell'avvenuto espletamento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in detti teatri di guerra. Grava quindi sull'Amministrazione dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia (es. fattori personali o ambientali non legati al servizio).
2.4 Nel caso di specie, allora, al fine di escludere il nesso presunto di causalità con l’impiego in teatri operativi contaminati (quale sicuramente era quello afghano) l’Amministrazione avrebbe dovuto provare la specifica ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia del ricorrente.
2.5 Ciò non si rinviene nei provvedimenti impugnati che si sono limitati ad una generica ricognizione delle principali ragioni statistiche di causazione della malattia nella popolazione in generale.
3 Il ricorso va pertanto accolto con annullamento dei provvedimenti in epigrafe e rimessione della pratica all’Amministrazione perché riesamini la domanda di riconoscimento della causa di servizio del ricorrente emendando le carenze sopra evidenziate.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente con dovere del Ministero della difesa di ripronunciarsi, previo nuovo parere del CVCS, sulla domanda di riconoscimento della causa di servizio emendando le carenze citate in motivazione e quindi evidenziando gli eventuali fattori causali patogenici alternativi, specificamente riferibili al Militare, che avrebbero agito nel caso di specie eliminando qualsiasi contributo, anche concausale, dell’impiego non protetto in teatri operativi caratterizzati dall’uso bellico di uranio impoverito;
--condanna i Ministeri intimati solidalmente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli ammontari di contributo unificato pagato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI NI, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
IC De RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De RT | GI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.