CASS
Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2024, n. 16424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16424 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23784/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.), rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Cucchiara, con domicilio digitale salvatorecucchiara@avvocatiagrigento.it
- ricorrente -
contro CE NO
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 824 del 2/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/5/2024 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e, con deci- sione nel merito, per l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi;
udito il difensore della ricorrente e letta la sua memoria. Civile Sent. Sez. 3 Num. 16424 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 12/06/2024 2 FATTI DI CAUSA 1. SC NO proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Agri- gento, avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’agente Riscossione Sicilia S.p.A. in data 19/11/2018; deduceva l’invalidità dell’atto in quanto privo di motivazione, dell’esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi e dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e perché notificato in formato .pdf con p.e.c. mancante di firma digitale;
svol- geva altresì contestazioni sul merito della pretesa creditoria. 2. L’agente della riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva l’inam- missibilità delle censure attinenti ai profili formali e riconducibili all’art. 617 cod. proc. civ., essendo decorso, alla data dell’atto introduttivo (del 23/5/2019), il termine decadenziale prescritto dalla citata disposizione. 3. Con la sentenza n. 824 del 2/7/2021 il Tribunale di Agrigento dichia- rava «priva di giuridica efficacia la cartella di pagamento impugnata» e con- dannava l’agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale decisione, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., Riscossione Sicilia S.p.A. pro- poneva, in data 29/9/2021, ricorso per cassazione, basato su quattro mo- tivi;
SC NO non svolgeva difese nel giudizio di legittimità. 5. In data 29/3/2023, si costituiva, depositando memoria, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata a Riscossione Sicilia S.p.A. (sciolta, can- cellata d’ufficio dal registro delle imprese ed estinta con decorrenza dal 30/9/2021) in forza dell’art. 76, comma 4, d.l. n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021 n. 106. 6. In esito all’adunanza del 4/5/2023, ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ., la causa era rimessa al Primo Presidente in relazione a que- stione, di massima di particolare importanza e già oggetto di contrasto giu- risprudenziale, attinente alla validità della procura speciale rilasciata al di- fensore del ricorrente e ai conseguenti profili di ammissibilità dell’atto in- troduttivo. 3 7. Con la sentenza n. 2075 del 19/01/2024, le Sezioni Unite dichiaravano ammissibile il ricorso e ne rimettevano l’esame a questa Sezione. 8. Fissata l’odierna udienza pubblica, la ricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 9. Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all’udienza, conclu- deva per l’accoglimento del primo motivo e, con decisione nel merito, per l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. 2. La censura è fondata. 3. Nella sentenza impugnata sono richiamati sia l’art. 615, sia l’art. 617 cod. proc. civ. e il giudice di merito non fornisce una precisa qualificazione dell’opposizione spiegata, la quale compete, perciò, al giudice dell’impugna- zione. 4. Come risulta dalla sentenza (pagg. 5 e 6), con la propria iniziativa processuale SC NO aveva eccepito «la mancanza di titolo esecutivo fondante l’impugnata intimazione» – questione riconducibile a opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e per la quale l’odierna ricorrente ha proposto appello – e aveva altresì svolto contestazioni – riconducibili all’art. 617 cod. proc. civ. – attinenti alla regolarità formale della cartella di pagamento (as- seritamente affetta da «insanabili vizi formali»), segnatamente riferite alla carenza di motivazione dell’atto della riscossione. 5. Proprio perché era stata formulata dall’agente della riscossione l’ec- cezione di decadenza ex art. 617 cod. proc. civ. il Tribunale di Agrigento si sarebbe dovuto premurare, in primo luogo, di dare (quantomeno inciden- talmente) una corretta qualificazione dell’opposizione e, poi, di fornire una decisione sulla questione preliminare dedotta. 4 6. Il giudice di merito ha, invece, completamente mancato ai suoi doveri e, dunque, di pronunciarsi sulla necessità di far valere eventuali vizi formali degli atti prodromici (ai quali è assimilata la cartella di pagamento) entro il termine ex art. 617 cod. proc. civ. e, cioè, entro 20 giorni dalla conoscenza legale o di fatto dell’atto opposto. 7. Il motivo – che denuncia il vizio di minuspetizione – è, perciò, fondato. 8. Il giudice di merito ha accertato che la cartella era stata regolarmente notificata oltre sei mesi prima della proposizione dell’opposizione. 9. Perciò, proprio dall’accertamento compiuto dal giudice di Agrigento si evince che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e che, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito: infatti, l’originaria opposizione agli atti esecutivi – in quanto proposta ben oltre il termine di decadenza processuale prescritto dall’art. 617 cod. proc. civ., la cui inosservanza è rilevabile anche d’ufficio (e, se non coperta da giudicato interno, pure in sede di legittimità) – è inammissibile. 10. Restano conseguentemente assorbite le ulteriori censure. 11. Ai soli fini della regolazione delle spese, si deve rilevare che – nonostante l’applicabilità alla successione nei rapporti processuali di Agen- zia delle Entrate-Riscossione (AdER) a Riscossione Sicilia S.p.A. (avvenuta in forza dell’art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021) dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e del Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente e di regola affidato all’Avvocatura, con conseguente invalidità, in difetto di specifici presupposti, della procura spe- ciale rilasciata ad un avvocato del libero foro (da ultimo, Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 1806 del 17/01/2024, Rv. 669825-01) – deve reputarsi valida- mente compiuta l’attività processuale svolta innanzi a questa Corte anche dopo la predetta successione: infatti, per effetto del principio della cosid- detta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), l’estinzione dell’agente della riscossione e l’automatico subentro del 5 successore Agenzia delle Entrate-Riscossione non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo ante- riormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (arg. da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3312 del 03/02/2022, Rv. 663766-01). 12. Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., nel dispositivo si provvede, con pronuncia sostitutiva di quella resa dal Tribunale di Agri- gento, sulle spese del giudizio di merito. 13. Alla decisione consegue, altresì, la condanna dell’intimato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il primo motivo;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inam- missibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da SC NO;
condanna SC NO a rifondere ad Agenzia delle Entrate - Riscos- sione le spese del grado di merito, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
condanna SC NO a rifondere ad Agenzia delle Entrate - Riscos- sione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per com- pensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,
- ricorrente -
contro CE NO
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 824 del 2/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/5/2024 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e, con deci- sione nel merito, per l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi;
udito il difensore della ricorrente e letta la sua memoria. Civile Sent. Sez. 3 Num. 16424 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 12/06/2024 2 FATTI DI CAUSA 1. SC NO proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Agri- gento, avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’agente Riscossione Sicilia S.p.A. in data 19/11/2018; deduceva l’invalidità dell’atto in quanto privo di motivazione, dell’esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi e dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e perché notificato in formato .pdf con p.e.c. mancante di firma digitale;
svol- geva altresì contestazioni sul merito della pretesa creditoria. 2. L’agente della riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva l’inam- missibilità delle censure attinenti ai profili formali e riconducibili all’art. 617 cod. proc. civ., essendo decorso, alla data dell’atto introduttivo (del 23/5/2019), il termine decadenziale prescritto dalla citata disposizione. 3. Con la sentenza n. 824 del 2/7/2021 il Tribunale di Agrigento dichia- rava «priva di giuridica efficacia la cartella di pagamento impugnata» e con- dannava l’agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale decisione, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., Riscossione Sicilia S.p.A. pro- poneva, in data 29/9/2021, ricorso per cassazione, basato su quattro mo- tivi;
SC NO non svolgeva difese nel giudizio di legittimità. 5. In data 29/3/2023, si costituiva, depositando memoria, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata a Riscossione Sicilia S.p.A. (sciolta, can- cellata d’ufficio dal registro delle imprese ed estinta con decorrenza dal 30/9/2021) in forza dell’art. 76, comma 4, d.l. n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021 n. 106. 6. In esito all’adunanza del 4/5/2023, ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ., la causa era rimessa al Primo Presidente in relazione a que- stione, di massima di particolare importanza e già oggetto di contrasto giu- risprudenziale, attinente alla validità della procura speciale rilasciata al di- fensore del ricorrente e ai conseguenti profili di ammissibilità dell’atto in- troduttivo. 3 7. Con la sentenza n. 2075 del 19/01/2024, le Sezioni Unite dichiaravano ammissibile il ricorso e ne rimettevano l’esame a questa Sezione. 8. Fissata l’odierna udienza pubblica, la ricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 9. Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all’udienza, conclu- deva per l’accoglimento del primo motivo e, con decisione nel merito, per l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. 2. La censura è fondata. 3. Nella sentenza impugnata sono richiamati sia l’art. 615, sia l’art. 617 cod. proc. civ. e il giudice di merito non fornisce una precisa qualificazione dell’opposizione spiegata, la quale compete, perciò, al giudice dell’impugna- zione. 4. Come risulta dalla sentenza (pagg. 5 e 6), con la propria iniziativa processuale SC NO aveva eccepito «la mancanza di titolo esecutivo fondante l’impugnata intimazione» – questione riconducibile a opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e per la quale l’odierna ricorrente ha proposto appello – e aveva altresì svolto contestazioni – riconducibili all’art. 617 cod. proc. civ. – attinenti alla regolarità formale della cartella di pagamento (as- seritamente affetta da «insanabili vizi formali»), segnatamente riferite alla carenza di motivazione dell’atto della riscossione. 5. Proprio perché era stata formulata dall’agente della riscossione l’ec- cezione di decadenza ex art. 617 cod. proc. civ. il Tribunale di Agrigento si sarebbe dovuto premurare, in primo luogo, di dare (quantomeno inciden- talmente) una corretta qualificazione dell’opposizione e, poi, di fornire una decisione sulla questione preliminare dedotta. 4 6. Il giudice di merito ha, invece, completamente mancato ai suoi doveri e, dunque, di pronunciarsi sulla necessità di far valere eventuali vizi formali degli atti prodromici (ai quali è assimilata la cartella di pagamento) entro il termine ex art. 617 cod. proc. civ. e, cioè, entro 20 giorni dalla conoscenza legale o di fatto dell’atto opposto. 7. Il motivo – che denuncia il vizio di minuspetizione – è, perciò, fondato. 8. Il giudice di merito ha accertato che la cartella era stata regolarmente notificata oltre sei mesi prima della proposizione dell’opposizione. 9. Perciò, proprio dall’accertamento compiuto dal giudice di Agrigento si evince che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e che, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito: infatti, l’originaria opposizione agli atti esecutivi – in quanto proposta ben oltre il termine di decadenza processuale prescritto dall’art. 617 cod. proc. civ., la cui inosservanza è rilevabile anche d’ufficio (e, se non coperta da giudicato interno, pure in sede di legittimità) – è inammissibile. 10. Restano conseguentemente assorbite le ulteriori censure. 11. Ai soli fini della regolazione delle spese, si deve rilevare che – nonostante l’applicabilità alla successione nei rapporti processuali di Agen- zia delle Entrate-Riscossione (AdER) a Riscossione Sicilia S.p.A. (avvenuta in forza dell’art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021) dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e del Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente e di regola affidato all’Avvocatura, con conseguente invalidità, in difetto di specifici presupposti, della procura spe- ciale rilasciata ad un avvocato del libero foro (da ultimo, Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 1806 del 17/01/2024, Rv. 669825-01) – deve reputarsi valida- mente compiuta l’attività processuale svolta innanzi a questa Corte anche dopo la predetta successione: infatti, per effetto del principio della cosid- detta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), l’estinzione dell’agente della riscossione e l’automatico subentro del 5 successore Agenzia delle Entrate-Riscossione non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo ante- riormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (arg. da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3312 del 03/02/2022, Rv. 663766-01). 12. Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., nel dispositivo si provvede, con pronuncia sostitutiva di quella resa dal Tribunale di Agri- gento, sulle spese del giudizio di merito. 13. Alla decisione consegue, altresì, la condanna dell’intimato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il primo motivo;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inam- missibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da SC NO;
condanna SC NO a rifondere ad Agenzia delle Entrate - Riscos- sione le spese del grado di merito, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
condanna SC NO a rifondere ad Agenzia delle Entrate - Riscos- sione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per com- pensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,