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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/02/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5718/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5718/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Giombattista Guglielmino;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Scacciante e dall'Avv. Dario
Sortino;
- resistente-
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.5.2023 , ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che il Giudice del Lavoro voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti tutte discussione della causa, per le verifiche e adempimenti che, secondo i conteggi effettuati dal consulente del lavoro dott.
ammontano a 132.258.00€, e condanni la al pagamento del Persona_1 CP_1 dovuto e delle spese legali conseguenziali”.
1 A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal 5.7.2016 al 13.4.2021, ma di essere stato formalmente assunto il 28.12.2008, Controparte_1
con contratto a tempo indeterminato part time, inquadramento al 5° livello e mansioni di tecnico del Marketing, CCNL Metalmeccanica artigianato, percependo, in media, una retribuzione di €
900,00; di aver di fatto svolto mansioni di impiegato commerciale inquadrabile nel 1° livello, avendo egli effettuato trasferte, utilizzato la propria vettura per gli spostamenti e per promuovere contratti, partecipato a fiere;
di aver reiteratamente richiesto l'adeguamento della retribuzione all'attività svolta, reclamando quanto dovuto con riferimento all'inquadramento nel 1° livello;
di avere diritto al pagamento delle differenze retributive per un importo complessivo pari a € 132.258,00, come da conteggi prodotti.
Con memoria depositata in data 30.1.2023 si è costituita la svolgendo Controparte_1
ampie difese tese al rigetto del ricorso e contestando la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente, precisando che questi era stato dapprima assunto, in data 3.10.2016, con contratto a tempo parziale e determinato, con qualifica di impiegato, mansione di tecnico del marketing, inquadramento al Liv. 5° del CCNL Metalmeccanico – Artigianato, con scadenza il 31.3.2017, contratto successivamente oggetto di proroghe, fino alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato in data 28.12.2018. La società resistente ha eccepito la nullità del ricorso e dedotto nel merito l'infondatezza delle pretese di parte avversa, rilevando la mancata soddisfazione degli oneri di allegazione e prova in relazione alle differenze retributive pretese e deducendo di aver corrisposto tutto quanto dovuto al ricorrente.
Ritenuto, con ordinanza del 14.5.2024, di non ammettere le prove per testi articolate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 6.2.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.
2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, formulata da parte resistente nella propria memoria difensiva sul presupposto dell'omessa indicazione di elementi sufficienti a definire il thema decidendum.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al
2 giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato….il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (cfr. Cass. 8 febbraio 2011,
n. 3126).
Sulla scorta di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, va rilevato che nel caso di specie l'oggetto della domanda risulta sufficientemente esplicitato, consentendo, gli elementi di fatto addotti e le ragioni di diritto formulate, al giudice di individuare il thema decidendum e a parte resistente di approntare le proprie difese. La domanda di parte ricorrente
è infatti diretta ad ottenere il pagamento di differenze retributive essenzialmente fondate sullo svolgimento di mansioni superiori e sulla diversa data di inizio del rapporto di lavoro;
d'altro canto, nonostante le indubbie lacune assertive, parte resistente ha compiutamente spiegato le proprie argomentazioni difensive, mostrando così di aver ben compreso tanto sul piano assertivo quanto su quello probatorio le pretese formulate nei suoi confronti.
3. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4. Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società resistente con contratto di lavoro a tempo determinato part-time, dalle ore 9,00 alle 13,00, dal lunedì al venerdì per 20 ore settimanali, con mansioni di tecnico del marketing, inquadramento al 5° livello del CCNL Metalmeccanica – Artigianato, decorrente dal 3.10.2016 al 31.3.2017, successivamente reiteratamente prorogato, fino alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato dal 28.12.2018 (cfr. doc. 1 fascicolo parte resistente), cessato in data
13.4.2021 per dimissioni.
Va al riguardo rilevato che parte ricorrente ha affermato, invece, che il rapporto oggetto del presente giudizio sia iniziato il 5.7.2016, precisando che “dopo un periodo di lavoro senza inquadramento, veniva ingaggiato con un contratto a tempo indeterminato Part Time sottoscritto il 28.12.2018 che prevedeva la qualifica di operatore di 5 livello con la qualifica di tecnico del Marketing – CCNL applicato Metal-meccanica artigiana presso la sede di
Catania di detta società (pur producendo documentazione attestante l'assunzione con contratto a tempo determinato già a decorrere dal 3.10.2016 - cfr. doc. denominati “contratto iniziale”,
3 “buste 2017”, “dimissioni”, depositati in data 20.5.2023), e parametrando i conteggi delle somme richieste a titolo di differenze retributive a decorrere da luglio 2016.
5. Con riferimento al dedotto inizio del rapporto di lavoro in data 5.7.2016, va osservato che, già in punto di allegazione, parte ricorrente si è limitata a dedurre solo di aver lavorato dal
5.7.2016 e che “dopo un periodo di lavoro senza inquadramento, veniva ingaggiato con un contratto a tempo indeterminato Part Time sottoscritto il 28.12.2018”, senza specificare nulla, con riferimento al presunto periodo non contrattualizzato, in merito all'estrinsecazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, all'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione (cfr. C. Cass. n. 2728/2010; C.
Cass. n. 12909/2020; C. Cass. n. 9252/2010; C. Cass. n. 8883/2017; C. Cass. n. 5436/2019).
Non sono stati nemmeno articolati capitoli di prova diretti ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato prima della data di assunzione come risultante dalla documentazione in atti, risultando a tal riguardo insufficiente e, comunque, valutativo il capitolo di prova n. 1 di cui al ricorso (Vero o no che lo scrivente è stato dipendente della società con sede in Tremestieri Etneo CT, via C. Colombo 27 P.Iva CP_1
dal 05/07/2016 al 13/04/2021). P.IVA_1
Non sussistono dunque elementi sufficienti a ritenere che il rapporto di lavoro subordinato sia iniziato prima della formale assunzione, avvenuta in data 3.10.2016 con contratto a tempo determinato, successivamente prorogato e infine trasformato in contratto a tempo indeterminato il 28.12.2018, così come documentato in atti.
6. Quanto al riconoscimento delle mansioni superiori, il ricorso è connotato da marcate lacune assertive.
6.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza (cfr. C. Cass. 27887/2009).
In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta
4 qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C. Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore deve inoltre dimostrare la prevalenza quantitativa e qualitativa della mansione superiore rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento (cfr. C. Cass. 2969/2021).
Alla stregua dei principi esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato.
Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa, ossia di dimostrare la coincidenza tra le mansioni svolte e quelle in astratto descritte dalla normativa pattizia.
Facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C.
Cass. 8589/2015; C. Cass. 4923/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema
Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e
i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (cfr. C. Cass. n.
4923/2016).
6.2. Venendo al caso di specie, difetta la puntuale indicazione delle mansioni di fatto espletate dal ricorrente, che si è limitato a scarne deduzioni, nulla specificando in ordine al contenuto delle declaratorie contrattuali, né del profilo di inquadramento contrattuale né di quello preteso.
Parte ricorrente si è limitata a riferire genericamente che “di fatto svolgeva le mansioni di impiegato commerciale inquadrabile nel primo livello del CCNL applicabile metalmeccanica-
5 artigiani viste le previsione di trasferte, utilizzo della vettura propria per spostarsi e promuovere contratti , partecipazione a fiere ecc […]”, affermando che “svolgeva tutt'altra attività da quella per cui era inquadrato”, omettendo di precisare quali fossero le mansioni rientranti nel livello di inquadramento, così come quelle caratterizzanti il livello preteso, e trascurando, comunque, di fornire qualsivoglia elemento utile a definire concretamente l'attività svolta o l'eventuale grado di complessità. Il ricorrente non ha riportato la descrizione dei profili professionali, così come contenuta nel CCNL applicato al rapporto, e non ha nemmeno compiuto un raffronto tra le mansioni in concreto svolte e le caratteristiche proprie della mansione di appartenenza e della superiore mansione richiesta, omettendo integralmente la valutazione comparativa tra le mansioni svolte di fatto e quelle del preteso 1° livello, omettendo di offrire alcun elemento concreto che consenta di vagliare la fondatezza della relativa pretesa.
Né l'insufficienza delle allegazioni di parte ricorrente avrebbe potuto essere compensata mediante l'assunzione della chiesta prova orale, comunque non ammissibile (come da ordinanza emessa in data 14.5.2024) in quanto relativa a circostanze genericamente dedotte e valutative (capitolo n. 4: “Vero o no che la busta paga conseguenziale prevedeva una retribuzione di euro 900 in media ma che in realtà il di fatto svolgeva le mansioni di Pt_1
impiegato commerciale inquadrabile nel primo livello del CCNL applicabile metalmeccanica- artigiani viste le previsione di trasferte, utilizzo della vettura propria per spostarsi e promuovere contratti , partecipazione a fiere ecc per una retribuzione che nel caso si aggira ad oltre il doppio di quella percepita”).
Le carenze assertive non possono essere colmate nemmeno attraverso la documentazione versata in atti, presupponendo la prova, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, con la conseguenza che elementi fattuali non specificamente allegati non possono trovare ingresso né possono essere desunti nel giudizio attraverso le sole risultanze documentali.
Pertanto, la domanda diretta al pagamento di differenze retributive per le mansioni superiori in tesi svolte va rigettata, non essendo stati soddisfatti gli oneri di allegazione e prova posti in capo a parte ricorrente.
7. Si osserva infine che, sebbene la somma pretesa dal ricorrente appare sia stata da questi elaborata anche con riferimento a differenze retributive dovute a titolo di ferie e permessi non goduti, straordinario e TFR, il ricorso difetta integralmente di allegazione in merito a qualsivoglia altra causale a fondamento delle differenze retributive reclamate, ulteriore rispetto
6 all'asserito svolgimento di mansioni superiori. La genericità delle allegazioni preclude ogni valutazione in ordine all'effettiva misura del lamentato inadempimento.
8. Alla stregua di quanto precede, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, deve concludersi per l'infondatezza delle domande avanzate da parte ricorrente. Il ricorso va pertanto rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa come da domanda, dello scaglione tabellare di riferimento fino ad € 260.000,00 e dei relativi valori minimi, tenuto conto della contenuta complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5718/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 5.358,5 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 8 febbraio 2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5718/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Giombattista Guglielmino;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Scacciante e dall'Avv. Dario
Sortino;
- resistente-
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.5.2023 , ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che il Giudice del Lavoro voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti tutte discussione della causa, per le verifiche e adempimenti che, secondo i conteggi effettuati dal consulente del lavoro dott.
ammontano a 132.258.00€, e condanni la al pagamento del Persona_1 CP_1 dovuto e delle spese legali conseguenziali”.
1 A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal 5.7.2016 al 13.4.2021, ma di essere stato formalmente assunto il 28.12.2008, Controparte_1
con contratto a tempo indeterminato part time, inquadramento al 5° livello e mansioni di tecnico del Marketing, CCNL Metalmeccanica artigianato, percependo, in media, una retribuzione di €
900,00; di aver di fatto svolto mansioni di impiegato commerciale inquadrabile nel 1° livello, avendo egli effettuato trasferte, utilizzato la propria vettura per gli spostamenti e per promuovere contratti, partecipato a fiere;
di aver reiteratamente richiesto l'adeguamento della retribuzione all'attività svolta, reclamando quanto dovuto con riferimento all'inquadramento nel 1° livello;
di avere diritto al pagamento delle differenze retributive per un importo complessivo pari a € 132.258,00, come da conteggi prodotti.
Con memoria depositata in data 30.1.2023 si è costituita la svolgendo Controparte_1
ampie difese tese al rigetto del ricorso e contestando la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente, precisando che questi era stato dapprima assunto, in data 3.10.2016, con contratto a tempo parziale e determinato, con qualifica di impiegato, mansione di tecnico del marketing, inquadramento al Liv. 5° del CCNL Metalmeccanico – Artigianato, con scadenza il 31.3.2017, contratto successivamente oggetto di proroghe, fino alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato in data 28.12.2018. La società resistente ha eccepito la nullità del ricorso e dedotto nel merito l'infondatezza delle pretese di parte avversa, rilevando la mancata soddisfazione degli oneri di allegazione e prova in relazione alle differenze retributive pretese e deducendo di aver corrisposto tutto quanto dovuto al ricorrente.
Ritenuto, con ordinanza del 14.5.2024, di non ammettere le prove per testi articolate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 6.2.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.
2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, formulata da parte resistente nella propria memoria difensiva sul presupposto dell'omessa indicazione di elementi sufficienti a definire il thema decidendum.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al
2 giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato….il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (cfr. Cass. 8 febbraio 2011,
n. 3126).
Sulla scorta di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, va rilevato che nel caso di specie l'oggetto della domanda risulta sufficientemente esplicitato, consentendo, gli elementi di fatto addotti e le ragioni di diritto formulate, al giudice di individuare il thema decidendum e a parte resistente di approntare le proprie difese. La domanda di parte ricorrente
è infatti diretta ad ottenere il pagamento di differenze retributive essenzialmente fondate sullo svolgimento di mansioni superiori e sulla diversa data di inizio del rapporto di lavoro;
d'altro canto, nonostante le indubbie lacune assertive, parte resistente ha compiutamente spiegato le proprie argomentazioni difensive, mostrando così di aver ben compreso tanto sul piano assertivo quanto su quello probatorio le pretese formulate nei suoi confronti.
3. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4. Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società resistente con contratto di lavoro a tempo determinato part-time, dalle ore 9,00 alle 13,00, dal lunedì al venerdì per 20 ore settimanali, con mansioni di tecnico del marketing, inquadramento al 5° livello del CCNL Metalmeccanica – Artigianato, decorrente dal 3.10.2016 al 31.3.2017, successivamente reiteratamente prorogato, fino alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato dal 28.12.2018 (cfr. doc. 1 fascicolo parte resistente), cessato in data
13.4.2021 per dimissioni.
Va al riguardo rilevato che parte ricorrente ha affermato, invece, che il rapporto oggetto del presente giudizio sia iniziato il 5.7.2016, precisando che “dopo un periodo di lavoro senza inquadramento, veniva ingaggiato con un contratto a tempo indeterminato Part Time sottoscritto il 28.12.2018 che prevedeva la qualifica di operatore di 5 livello con la qualifica di tecnico del Marketing – CCNL applicato Metal-meccanica artigiana presso la sede di
Catania di detta società (pur producendo documentazione attestante l'assunzione con contratto a tempo determinato già a decorrere dal 3.10.2016 - cfr. doc. denominati “contratto iniziale”,
3 “buste 2017”, “dimissioni”, depositati in data 20.5.2023), e parametrando i conteggi delle somme richieste a titolo di differenze retributive a decorrere da luglio 2016.
5. Con riferimento al dedotto inizio del rapporto di lavoro in data 5.7.2016, va osservato che, già in punto di allegazione, parte ricorrente si è limitata a dedurre solo di aver lavorato dal
5.7.2016 e che “dopo un periodo di lavoro senza inquadramento, veniva ingaggiato con un contratto a tempo indeterminato Part Time sottoscritto il 28.12.2018”, senza specificare nulla, con riferimento al presunto periodo non contrattualizzato, in merito all'estrinsecazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, all'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione (cfr. C. Cass. n. 2728/2010; C.
Cass. n. 12909/2020; C. Cass. n. 9252/2010; C. Cass. n. 8883/2017; C. Cass. n. 5436/2019).
Non sono stati nemmeno articolati capitoli di prova diretti ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato prima della data di assunzione come risultante dalla documentazione in atti, risultando a tal riguardo insufficiente e, comunque, valutativo il capitolo di prova n. 1 di cui al ricorso (Vero o no che lo scrivente è stato dipendente della società con sede in Tremestieri Etneo CT, via C. Colombo 27 P.Iva CP_1
dal 05/07/2016 al 13/04/2021). P.IVA_1
Non sussistono dunque elementi sufficienti a ritenere che il rapporto di lavoro subordinato sia iniziato prima della formale assunzione, avvenuta in data 3.10.2016 con contratto a tempo determinato, successivamente prorogato e infine trasformato in contratto a tempo indeterminato il 28.12.2018, così come documentato in atti.
6. Quanto al riconoscimento delle mansioni superiori, il ricorso è connotato da marcate lacune assertive.
6.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza (cfr. C. Cass. 27887/2009).
In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta
4 qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C. Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore deve inoltre dimostrare la prevalenza quantitativa e qualitativa della mansione superiore rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento (cfr. C. Cass. 2969/2021).
Alla stregua dei principi esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato.
Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa, ossia di dimostrare la coincidenza tra le mansioni svolte e quelle in astratto descritte dalla normativa pattizia.
Facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C.
Cass. 8589/2015; C. Cass. 4923/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema
Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e
i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (cfr. C. Cass. n.
4923/2016).
6.2. Venendo al caso di specie, difetta la puntuale indicazione delle mansioni di fatto espletate dal ricorrente, che si è limitato a scarne deduzioni, nulla specificando in ordine al contenuto delle declaratorie contrattuali, né del profilo di inquadramento contrattuale né di quello preteso.
Parte ricorrente si è limitata a riferire genericamente che “di fatto svolgeva le mansioni di impiegato commerciale inquadrabile nel primo livello del CCNL applicabile metalmeccanica-
5 artigiani viste le previsione di trasferte, utilizzo della vettura propria per spostarsi e promuovere contratti , partecipazione a fiere ecc […]”, affermando che “svolgeva tutt'altra attività da quella per cui era inquadrato”, omettendo di precisare quali fossero le mansioni rientranti nel livello di inquadramento, così come quelle caratterizzanti il livello preteso, e trascurando, comunque, di fornire qualsivoglia elemento utile a definire concretamente l'attività svolta o l'eventuale grado di complessità. Il ricorrente non ha riportato la descrizione dei profili professionali, così come contenuta nel CCNL applicato al rapporto, e non ha nemmeno compiuto un raffronto tra le mansioni in concreto svolte e le caratteristiche proprie della mansione di appartenenza e della superiore mansione richiesta, omettendo integralmente la valutazione comparativa tra le mansioni svolte di fatto e quelle del preteso 1° livello, omettendo di offrire alcun elemento concreto che consenta di vagliare la fondatezza della relativa pretesa.
Né l'insufficienza delle allegazioni di parte ricorrente avrebbe potuto essere compensata mediante l'assunzione della chiesta prova orale, comunque non ammissibile (come da ordinanza emessa in data 14.5.2024) in quanto relativa a circostanze genericamente dedotte e valutative (capitolo n. 4: “Vero o no che la busta paga conseguenziale prevedeva una retribuzione di euro 900 in media ma che in realtà il di fatto svolgeva le mansioni di Pt_1
impiegato commerciale inquadrabile nel primo livello del CCNL applicabile metalmeccanica- artigiani viste le previsione di trasferte, utilizzo della vettura propria per spostarsi e promuovere contratti , partecipazione a fiere ecc per una retribuzione che nel caso si aggira ad oltre il doppio di quella percepita”).
Le carenze assertive non possono essere colmate nemmeno attraverso la documentazione versata in atti, presupponendo la prova, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, con la conseguenza che elementi fattuali non specificamente allegati non possono trovare ingresso né possono essere desunti nel giudizio attraverso le sole risultanze documentali.
Pertanto, la domanda diretta al pagamento di differenze retributive per le mansioni superiori in tesi svolte va rigettata, non essendo stati soddisfatti gli oneri di allegazione e prova posti in capo a parte ricorrente.
7. Si osserva infine che, sebbene la somma pretesa dal ricorrente appare sia stata da questi elaborata anche con riferimento a differenze retributive dovute a titolo di ferie e permessi non goduti, straordinario e TFR, il ricorso difetta integralmente di allegazione in merito a qualsivoglia altra causale a fondamento delle differenze retributive reclamate, ulteriore rispetto
6 all'asserito svolgimento di mansioni superiori. La genericità delle allegazioni preclude ogni valutazione in ordine all'effettiva misura del lamentato inadempimento.
8. Alla stregua di quanto precede, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, deve concludersi per l'infondatezza delle domande avanzate da parte ricorrente. Il ricorso va pertanto rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa come da domanda, dello scaglione tabellare di riferimento fino ad € 260.000,00 e dei relativi valori minimi, tenuto conto della contenuta complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5718/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 5.358,5 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 8 febbraio 2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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