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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 315/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ cf ), (cf ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(cf rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Parte_3 C.F._3
RUSSO e dall'avv. Pasquale PISCOPO entrambi del foro di Lanciano ed ivi elettivamente domiciliati presso lo studio del primo giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
➢ ( cf ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe ABENAVOLI del foro di Napoli ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
➢ rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Controparte_2
Augusto LA MOARGIA del foro di Lanciano;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 352/23 del 2 ottobre 2023 del Tribunale di
Lanciano in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Lanciano ha rigettato le opposizioni (in corso di causa sono stati infatti riuniti i diversi giudizi introdotti dalle diverse parti ingiunte rubricati ai nn. 652/21 RG, 661/21 RG e 667/21
1 RG) proposte al decreto n. 189/21, peraltro munito già della provvisoria esecuzione, con cui è stato ingiunto a e quali debitori nonché ai germani e , nella Parte_4 Pt_1 Parte_3 Pt_2
qualità di eredi con beneficio di inventario della defunta nonna (deceduta Persona_1
il 26 agosto 2020 e garante oltre terzo datore di ipoteca) ed a ed infine a Parte_5 Parte_6
(anche questi ultimi quali eredi della predetta), il pagamento, in favore di CP_2
della somma complessiva di € 932.004,51 (di cui una parte, pari ad € 850.000 a
[...] titolo di sorte capitale e la restante, corrispondente ad € 82.004,51, per interessi) derivante dall'esposizione debitoria maturata sul contratto di mutuo ipotecario del 2 settembre 2010.
1.2.Secondo la prospettazione degli opponenti, il mutuo, per il quale la banca ha esercitato il diritto alla risoluzione in data 24 settembre 2013, è stato contratto unicamente al fine di ripianare l'esposizione debitoria derivante da:
- un precedente analogo contratto del 21 luglio 2004;
- tre rapporti di conto corrente rispettivamente aventi n. 5151 e n. 56691, intestati al defunto Pt_5
ed estinti nel 2004 e nel 2007, nonché di quello con n. 473794, aperto a nome dei fratelli
[...] Pt_4
e (titolari della San Marco spa), chiuso nel 2013;
[...] Pt_1
- su tali rapporti sono state applicate condizioni illecite e quindi nulle in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi ed usura;
-inoltre, non sono stati prodotti gli estratti conto integrali tanto che è stata chiesta (ed ottenuta in corso di causa) l'emissione di un ordine di esibizione (sul quale meglio si dirà nel prosieguo).
1.3.L'istituto di credito (e nel prosieguo del giudizio anche nella sua qualità di cessionaria CP_1 del credito) ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione eccependo, in via gradata e quindi unicamente nell'ipotesi di sua fondatezza, la prescrizione relativamente agli importi non dovuti perché derivanti dall'applicazione nulle nell'ambito dei citati rapporti di conto corrente.
1.4. Le principali ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice possono di seguito essere così sintetizzate:
- l'assunto secondo cui il mutuo fosse stato in realtà stipulato per ripianare debiti preesistenti, ossia un mutuo del 2004, anch'esso frutto di precedenti passività relative a tre conti correnti, non si è rivelato supportato da un adeguato supporto probatorio;
- l'unico elemento portato a sostegno di tale tesi ha riguardato il fatto che la somma non fosse stata direttamente erogata ai mutuanti, tuttavia l'istituto di credito ha prodotto due documenti
2 (consistenti in contabili con annessa relativa quietanza firmata da e Pt_4 Parte_1
idonei invece a dimostrare la traditio del denaro;
- non è stata fornita alcuna prova contraria né documentale, né testimoniale al quadro tratteggiato e l'unico tentativo degli attori, al fine di fornire prova di quanto asserito, è stata la richiesta di un ordine di esibizione documentale nei confronti della relativo ai suddetti CP_3
conti correnti e alla documentazione relativa ai mutui del 2010 e del 2004;
- a seguito dell'esecuzione dell'ordine, la a causa principalmente della difficoltà di CP_3 reperire la suddetta documentazione alla luce del tempo orami trascorso dall'estinzione dei rapporti, ha potuto depositare una parte degli estratti conto rivelatasi insufficiente per fornire un'esatta ricostruzione dei rapporti debitori.
- Ciò nondimeno, tale incompleta produzione non è stata sufficiente ai fini della dimostrazione del collegamento tra il mutuo del 2010 e le pregresse passività.
- la domanda relativa alla rideterminazione della somma dovuta in virtù di asseriti interessi usurari deve essere parimenti rigettata perché non adeguatamente provata;
- le spese di lite sono state poste a favore unicamente dell'istituto di credito e non nei confronti della cessionaria che si è limitata a riprendere argomentazioni svolte dall'opposta;
1.5 La decisione del tribunale frentano è stata tempestivamente e ritualmente impugnata unicamente da e dai suoi figli, e , mediante l'articolazione di due motivi. Parte_1 Pt_3 Pt_2
Con il primo gli appellanti hanno contestato la validità del mutuo assumendone, in buona sostanza, la nullità (anche soltanto parziale) per difetto di causa non essendoci stata l'effettiva erogazione della somma.
A tal riguardo, hanno sostenuto che, nel caso in cui la avesse fornito l'integrale CP_3
documentazione ordinata dal giudice di primo grado, sarebbe stato accertato che tale contratto era collegato a precedenti passività e che gli assegni erano stati trattenuti dalla stessa per estinguere il mutuo del 2004.
La seconda doglianza, ha invece riguardato l'errata valutazione circa l'esistenza di un collegamento tra l'erogazione del mutuo e i tre conti correnti.
Su tali rapporti, sono (rectius sarebbero) stati applicati interessi illeciti per superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e per capitalizzazione trimestrale degli interessi sicchè il mutuo è stato destinato al ripianamento di un debito di fatto inesistente.
Gli appellanti hanno inoltre precisato che era onere della in quanto parte attrice in primo grado, CP_3 provare l'assenza dell'usurarietà e che tale prova ben poteva essere data con la produzione degli estratti conto dei conti correnti
3 Si è costituita soltanto che dopo preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione, ne ha dedotto l'infondatezza nel merito così insistendo per il suo integrale rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (peraltro integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In limine litis, non avendovi provveduto in causa, va dichiarata la contumacia di CP_2
che, sebbene regolarmente evocata in giudizio, mediante la notifica del libello
[...] introduttivo all'indirizzo di posta certificata del procuratore in primo grado, non si è costituita.
3. Venendo, nell'assenza di altre questioni preliminari alla disamina del merito (sull'inammissibilità del gravame si omette volutamente di addentrarsi per ragioni di economia espositiva alla luce dell'esito complessivo della lite), deve osservarsi quanto segue.
L'appello proposto (che, in effetti rasenta l'inammissibilità) è infondato in diritto, prima ancora che in fatto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi che, in quanto strettamente connessi fra loro, ben può avvenire congiuntamente, deve essere preceduta da una sintetica ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
Ed allora, è possibile, in estrema sintesi, affermare che:
- in data 2 settembre 2010, i germani e alla presenza della madre Parte_4 Pt_1 [...]
(intervenuta nella qualità di garante) hanno sottoscritto con l'allora Banca Persona_1
Popolare di Lanciano un contratto di mutuo;
CP_4
- le principali condizioni, quanto meno ai fini che ci occupano, possono essere così riassunte: la somma data a mutuo è stata di € 850.000,00; tale dazione è stata destinata “ad esigenze di liquidità”; il piano di rimborso ha previsto il pagamento di 20 rate a scadenza semestrale;
l'erogazione della somma sarebbe avvenuta nel termine di trenta giorni;
- in effetti, in data 6 ottobre 2010, i mutuatari hanno rilasciato una quietanza in cui hanno dato atto di aver ricevuto, a mezzo quattro assegni circolari, dell'importo;
- il giorno successivo i titoli sono stati girati in favore del medesimo istituto di credito;
- nell'anno 2004, i fratelli unitamente al padre hanno concluso con il medesimo Pt_4 Pt_5 istituto di credito un analogo contratto di mutuo per la somma di € 900.000 senza tuttavia alcuna specificazione in ordine alla causale;
4 - dalla disamina dell'ulteriore materiale documentale è risultato che: i conti correnti n. 5151 e n.
56691 sono risultati intestati a non parte del presente giudizio;
essi sono stati estinti Parte_5
nel 2004 e nel 2007 e quindi in epoca di gran lunga anteriore al mutuo per cui è causa;
vi è stata una parziale produzione degli estratti conto (da parte degli odierni appellanti) in quanto l'ordine di esibizione è stato soltanto in parte (peraltro minima) adempiuto non avendo l'istituto di credito rinvenuto il resto della documentazione;
il conto n. 473794 è stato estinto nel 2013 e per lo stesso, al pari dei precedenti, vi è stata una ridotta acquisizione degli estratti conto;
4.1.1. Così tratteggiata la cornice in fatto, deve ritenersi che l'essenza della controversia ruota intorno a due temi;
la validità del mutuo per finalità solutorie e il perimetro dell'onere della prova in capo all'istituto di credito in situazioni analoghe a quella che ci occupa in cui è contestata la stessa esistenza della pretesa creditoria poiché derivante da condizioni praticate illecite.
Procedendo con ordine, e quanto al primo profilo vanno essenzialmente svolte due considerazioni dirimenti.
La prima è che in effetti non vi è la prova o comunque essa non è emersa nel corso del giudizio della destinazione della somma mutuata nel 2010 per il ripianamento del debito maturato con il contratto del 2004.
Innanzitutto, deve ritenersi che vi sia stata la traditio e quindi il perfezionamento del contratto di mutuo in quanto è stata fornita prova documentale, attraverso l'atto di quietanza (non disconosciuto e pertanto pienamente utilizzabile ai fini della decisione), della consegna del denaro ai germani Pt_4
Gli appellanti non hanno prodotto elementi documentali in grado di supportare le proprie argomentazioni.
Scendendo nel dettaglio, infatti, risulta arduo ipotizzare che tale denaro possa essere stato destinato a ripianare debito sui conti correnti 5151 e 56691 perché intestati a . Parte_5
Quanto al mutuo del 2004, gli appellanti hanno prodotto, oltre al testo del contratto (dove, come già anticipato, nulla è stato specificato), una scheda di movimentazioni sino al 2009 e quindi prima della firma del secondo mutuo.
A voler tutto concedere, la documentazione prodotta ha evidenziato che il pagamento della rata di questo mutuo avveniva mediante provvista proveniente dal conto n. 473794.
Inoltre, per quanto concerne tale ultimo rapporto, sono stati prodotti gli estratti conto dal primo trimestre 2010 al terzo trimestre 2013 (data della sua estinzione), ma, anche alla luce di quanto sopra esposto, è certo che sia intercorso tra le parti in epoca anteriore.
5 Ebbene, e la circostanza è stata finanche ammessa dall'appellata (cfr pag 9 della comparsa conclusionale), può sostenersi che in effetti gli assegni contenenti la somma data a mutuo sono transitati sul conto corrente n. 473794.
Tuttavia, una siffatta circostanza non può valere a ritenere che la causa giustificativa del mutuo sia stato il ripianamento del debito maturato sul conto corrente in quanto: a) la somma mutuata è risultata di gran lunga superiore al debito esistente al 30 settembre 2010 (pari cioè a circa 155.000,00 euro come da estratti conto).
Nel periodo successivo all'accredito degli assegni, sono state effettuate operazioni in dare per circa
726.000 con la causale “rata prestito fin n. 011-30147523” con un identificativo quindi non riconducibile (in assenza di elementi di ulteriore riscontro) al mutuo per cui è causa unitamente anche a due versamenti per un totale di circa 26.000,00 da parte di San Marco spa. ha avuto un andamento sostanzialmente positivo a cui hanno contribuito
4.1.2. Quand'anche poi si volesse opinare in senso contrario e quindi ritenere che il mutuo abbia assolto allo scopo di ripianare il debito del conto corrente n. 473794, la doglianza degli appellanti non
è meritevole di accoglimento in quanto resta il fatto che la giurisprudenza si è oramai, almeno in prevalenza assestata sull'idea di escludere profili di invalidità del negozio.
In particolare, è stato rilevato che il modello del c.d. mutuo solutorio, non è nullo in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (da ultimo cfr Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16377 del 9-6-2023, non massimate).
Per completezza, però, deve darsi atto dell'esistenza di un diverso (e minoritario) orientamento secondo cui l'impiego di somme da parte di una banca esclusivamente per ripianare la pregressa esposizione del correntista, con contestuale costituzione in suo favore anche di una garanzia reale, comporta un'operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario per la cui esistenza risulta pur sempre indispensabile l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario.
Una siffatta operazione produce gli stessi effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista.
6 Nelle more del presente giudizio, la questione è stata sottoposta al vaglio Primo Presidente della S.C. per valutare la rimessione alle Sezioni Unite.
Nella parte motiva dell'ordinanza in particolare è stato evidenziato (per quanto di interesse ai fini che qui ci occupano) che “..neppure l'indirizzo minoritario nega che per il perfezionamento del mutuo sia sufficiente la dazione giuridica delle somme, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente sia sufficiente a questo fine;
però, tale indirizzo si fonda sulla considerazione che la traditio debba realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario, e cioè comportare
l'acquisizione della loro disponibilità da parte del mutuatario, che non ravvisa nel caso in cui la banca già creditrice con tali somme realizzi il ripianamento del precedente debito. Sul punto, gli stessi precedenti che affermano che l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario integri la traditio rei rilevano che in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2483 del 21-2-2001 Rv. 543989-01, Cass. Sez. 3 27-8-2015 n. 17194 Rv. 636304-
01). Già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11116 del 12-10-1992 (Rv. 478874-01) ha evidenziato che, al fine della sussistenza della disponibilità giuridica, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, perché solo in tal modo la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario, il quale ne può disporre non solo sen za l'intermediazione del mutuante , ma anche invito mutuante;
tale precedente aggiunge che, nel caso in cui nell'atto di mutuo siano contenute specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse di esso mutuatario meritevole di tutela, quale il pagamento di precedente debito nei confronti del mutuante, deve ritenersi avvenuta la consegna simbolica, perché le parti consensualmente hanno posto in essere un meccanismo giuridico diretto a evitare il duplice e inutile trasferimento.
In questa prospettiva, nella presente fattispecie ci si chiede anche se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla autonomamente e immediatamente con CP_3
operazione di giroconto, secondo quanto lamentano i ricorrenti, soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario” (cfr Cass Cic Sez II, 10.7.2024 n.
18903).
Nonostante non risulti che vi sia stata la decisione delle Sezioni Unite la questione può essere egualmente decisa alla luce anche delle considerazioni svolte in punto di fatto e in ragione dell'esistenza di un prevalente indirizzo interpretativo (a cui questo Ufficio ha già aderito in precedenza) di cui vanno senza dubbio condivisi i principi fondamentali.
Ne deriva il rigetto del motivo.
7 4.2. A non diverse conclusioni, deve pervenirsi anche per quanto concerne il secondo aspetto relativo all'assolvimento dell'onere della prova.
L'istituto di credito ha indicato quale causa petendi della pretesa creditoria il mutuo del 2 settembre
2010 che è stato prodotto unitamente al documento di sintesi.
Le vicende relative ai conti correnti e quindi il tema della produzione degli estratti conto non prodotti quanto meno integralmente (al pari delle condizioni dei rapporti intestati a ) non possono Parte_7
riverberare conseguenze sulla fondatezza della pretesa creditoria.
In altri termini, laddove gli opponenti hanno sostenuto che su tali rapporti sono state applicate condizioni invalide quanto a capitalizzazione trimestrale ed usura avrebbero dovuto, secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, depositare non soli i contratti (in atti vi sono per il conto 473794 un documento comparativo, una proposta di modifica delle condizioni non firmato dai correntisti, un prospetto di movimentazioni) ma anche gli estratti conto integrali.
A seguito dell'ordine di esibizione, l'istituto di credito ha depositato, come visto, gli estratti dal primo trimestre 2010 all'estinzione.
Tuttavia, l'assenza dei contratti (che certamente gli appellanti avrebbero, in assenza di allegazione di fattori impeditivi, produrre) esclude l'assolvimento dell'onere probatorio superando ogni ulteriore considerazione sull'incompletezza degli estratti conto in esecuzione dell'ordine di esibizione.
Evidenti sono le conseguenze derivanti da tal opzione interpretativa.
Non è possibile, accertare l'effettiva applicazione del regime della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Per quanto concerne l'usura valgono le stesse considerazioni ed inoltre bisogna, così dovendo condividere integralmente la posizione del primo giudice, rilevare la genericità della doglianza non essendo stati indicati i periodi del superamento.
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato.
5.1.In ultimo, le spese del presente grado devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
8 Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 12.957,70 per Controparte_1
compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 (valore della controversia da € 520.001 ad € 1.000.000 istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.2.Quanto in ultimo alle spese del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e CP_2
deve farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese
[...]
processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre).
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 352/23 del Tribunale di Lanciano così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
c) condanna l'appellante alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese del presente grado che liquida in € 12.957,70 per compensi
[...]
professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) nulla sulle spese di lite del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e la parte appellata contumace.
e) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
9 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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