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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est. dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 3382/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'affidamento condiviso o vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], (C.F. ), residente in [...]C.F._1
MA di AP (NA) alla via Giovanni XXIII n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Raffaela Arduo (C.F. ), con sede in AP, via Toledo n. C.F._2
120, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura depositata in data 15.01.2024;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. , residente in [...]C.F._3
CC (NA) alla via Roma n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Michele Bisceglia, (C.F. ), con sede in AP, via dei Tribunali n. 30, dal C.F._4 quale è rappresentata e difesa, giusta procura depositata in data 20.01.2024;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP Nord.
INTERVENTORE EX
LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28 maggio 2025, i procuratori delle parti rappresentavano che i genitori avevano raggiunto un accordo sulle questioni dell'affidamento della prole minore e delle questioni economiche chiedendo la decisione della causa con recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2024, premesso di aver convissuto Parte_1 more uxorio con la resistente dal 2014 al febbraio 2024, da cui era nata la CP minore , il 25.06.2018, per i motivi indicati nel ricorso introduttivo adiva questo Per_1
Tribunale chiedendo disporsi “l'affidamento condiviso, della figlia a favore di Persona_2 entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulle minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione della figlia e la residenza della stessa rimarrà presso la madre . A. Fermo restando la possibilità di concordare, con la sig.ra diverse modalità di incontro con in ogni caso il sig. CP Per_1
avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore secondo il seguente progetto di condivisione Pt_1 di vita padre-figli: B. ogni settimana, il sig. compatibilmente con gli impegni propri e della Pt_1 minore, terrà con sé le minori il lunedì pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio, dalle ore 18.00 alle ore 21.30, con la facoltà di poter concordare con la sig.ra fermo restando CP soprattutto le esigenze delle due minori anche un altro pomeriggio. C. Inoltre, il sig. terrà Pt_1 con sé due fine settimana di ogni mese (fine settimana alternati alla madre), e Per_1 precisamente dalle ore 18:00 del Venerdì alle ore 21,00 della domenica. In ogni caso i suddetti incontri andranno sempre coniugati con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e culturali delle minori, la cui volontà andrà sempre rispettata. E. Eventuali impedimenti o ritardi del padre e/o della madre andranno sempre tempestivamente comunicati all'altro genitore. F. durante le festività natalizie: lea minore trascorrerà il giorni 24 Dicembre con la madre, il giorno 25 Dicembre con il padre ed il giorno 26 dicembre con la madre, mentre il 31
Dicembre con il padre ed il 1°primo Gennaio con la madre, ed il 6 gennaio con il padre, ad anni alterni, tale orario di organizzazione ovviamente dal Dicembre 2024, sempre compatibilmente con le esigenze della minore.; G. durante le festività pasquali:la minore trascorrerà il giorno di
Pasqua con un genitore, mentre il lunedì in albis con l'altro genitore, ad anni alterni;
H. durante il periodo estivo: la minore trascorrerà 10 giorni consecutivi con il padre, nel periodo compreso tra luglio e settembre. Il predetto periodo dovrà essere annualmente concordato tra i ricorrenti, entro la seconda metà di maggio. I. ad anni alterni: la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e'8 dicembre) ad anni alterni. J. Nelle predette festività, il papà avrà i minori con sé dalle ore
10.30 alle ore 21.30, compatibilmente con i propri impegni di lavoro;
K. ogni anno: la minore trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno del medesimo nonché la
Festa del Papà (19 marzo); qualora il sig. debba lavorare, le minori festeggeranno le Pt_1 predette ricorrenze, con il papà, la domenica successiva. Resta fermo che trascorrerà, Per_1 ogni anno, con la sig.ra il giorno dell'onomastico e del compleanno della medesima CP nonché la Festa della Mamma. L. la sig.ra , nel caso in cui dovesse allontanarsi dal CP proprio luogo di domicilio e/o residenza con i minori, per periodi continuativi (o comunque per periodi superiori a due giorni), dovrà obbligatoriamente comunicare con ampio anticipo di circa sette giorni prima, il luogo della località ove si recherà con la minore;
i medesimi si obbligano altresì a favorire i contatti telefonici di con il genitore temporaneamente “non Per_1 affidatario” nonché, più in generale, i rapporti con i rispettivi nuclei familiari di origine;
1) Il signor si obbliga di corrispondere alla IG , a titolo di contributo al Pt_1 CP mantenimento di entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 250,00, somma Per_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico sulla poste pay evolutions della sig.ra . Il padre inoltre CP concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, così come individuate nel Protocollo del Tribunale di AP NORD. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
2) L' assegno unico sarà corrisposto al 50% dalla sig.ra e 50% dal . Si chiede la CP Pt_1 condanna alle spese con attribuzione al procuratore costituito resosene anticipatario”. -Con memoria difensiva depositata in data 8 novembre 2024, la resistente si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda proposta dal ricorrente, associandosi alla domanda di affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre;
chiedeva disporsi a carico del ricorrente per il mantenimento del minore, un assegno mensile complessivo pari ad € 800,00 oltre il 100% dell'assegno unico che sarà percepito interamente dalla resistente, nonché il 50% delle spese straordinarie sanitarie;
chiedeva, altresì, disporsi indagini di
Polizia Tributaria territorialmente competente circa la consistenza patrimoniale reddituale del ricorrente;
predisporre un percorso di supporto alla genitorialità di entrambe le parti;
condannare il al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione;
in Pt_1 via istruttoria, chiede essere ammesso alla prova per testi.
-Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 17 settembre 2024, veniva disposto un rinvio per lo svolgimento della mediazione familiare, con assunzione di impegno da parte del ricorrente del versamento della somma mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie fino all'esito della mediazione familiare.
-Espletata la mediazione familiare, concesso un rinvio alle parti per trattative di bonario componimento, all'udienza del 28 maggio 2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento e sulle questioni economiche in pari data la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con la concessione del termine di gg. 5 per il deposito dell'accordo.
-La domanda è fondata e come tale va accolta con ricezione dell'accodo raggiunto dalle parti sulle condizioni dell'affidamento., delle modalità di visita e sulle questioni economiche, depositato in atti in data 28 maggio 2025, che qui, per brevità si ha per ripetuto e trascritto.
-Le pattuizioni intervenute tra le parti, contenute nell'accordo in atti che qui si ha per ripetuto e trascritto, non appaiono contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono esser recepite nella presente pronuncia.
-La natura della decisione e l'accordo raggiunto, costituiscono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal ricorrente epigrafato così provvede:
-Recepisce l'accordo indicato in parte motiva che qui per brevità si ha per ripetuto e trascritto;
- Dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Aversa il 31 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Alessandra Tabarro