Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/02/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00839/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05407/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5407 del 2022, proposto da
WA XI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Vasto A Capuana 60;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo Cat.A12/2022/Imm/2^Sez/Istrutt./C.L. emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 09/05/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa NG NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta la ricorrente che in data 5/01/2022 presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
La stessa, in data 3 maggio 2022, veniva cercata dal Commissariato di P.S. di Vasto presso l’indirizzo di residenza dichiarato e, poiché assente, ne veniva dichiarata la irreperibilità.
In data 9/05/2022, il Questore di Napoli adottava il provvedimento di improcedibilità dell’istanza impugnato con il ricorso in esame.
2. Deduce la ricorrente che la sua assenza dal ruolo di residenza non poteva essere presupposto per una dichiarazione di irreperibilità, la quale presuppone una assenza ingiustificata e prolunga dal luogo per un tempo pari ad almeno un anno.
3. Si è costituita l’Amministrazione resistente la quale ha depositato corposa documentazione e relazione istruttoria ed ha chiesto che il ricorso sia respinto.
4. In prossimità della odierna udienza pubblica la ricorrente ha depositato documentazione attestante sopravvenienze che dovrebbero consentire integrati i requisiti alloggiativi e reddituali in mancanza dei quali l’amministrazione aveva adottato l’atto impugnato.
5. Il ricorso è infondato.
In primo luogo va rilevato che le sopravvenienze non rappresentate all’amministrazione in sede amministrativa, neanche a sostegno di una istanza di riesame, non possono essere valutate dal giudice che è chiamato allo scrutinio di legittimità dell’atto tenendo conto delle circostanze di fatto e di diritto sussistenti al momento della sua adozione.
Nel merito, dalla documentazione depositata dall’amministrazione viene in rilievo la circostanza che l’indirizzo di residenza della ricorrente corrisponde a un’attività commerciale (rivendita di materiale informatico) e non a un’abitazione e nulla è stato controdedotto al riguardo dalla ricorrente.
Peraltro, nel provvedimento impugnato che dichiara l’improcedibilità dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per irreperibilità all’indirizzo dichiarato, la cittadina straniera è stata invitata a ripresentare, entro dieci giorni, l’istanza indicando il luogo di effettiva dimora confermando il precedente indirizzo ovvero indicando il diverso indirizzo presso il quale effettivamente abbia stabilito la sua residenza.
La ricorrente non si è attivata tempestivamente a tal fine.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
6. Le peculiari connotazioni della causa consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG NT, Presidente, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NG NT |
IL SEGRETARIO